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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9632/24, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione e domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Marotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Laurino alla p.zza A. Magliani n. 3;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Simon Grasso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casalpusterlengo alla p.zza del Popolo n. 39;
RESISTENTE
NONCHÉ
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30.10.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa ai sensi dell'art. 473- bis.28 c.p.c., era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.24, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 con in data 13.2.10, dalla cui unione era nata (8.7.10), allegando che con Controparte_1 Per_1 decreto del 12.2.14 il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni concordate di separazione, prevedendo tra l'altro un assegno di mantenimento a carico del padre di € 200,00 per la figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, chiedeva una modifica delle condizioni di separazione, con la previsione di un assegno di mantenimento per la minore di € 600,00.
A sostegno di tale pretesa, allegava l'aumento delle esigenze di vita della figlia legate alla crescita.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente il resistente che si opponeva alla domanda di modifica delle condizioni di separazione, proponendo a sua volta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della comparizione dei coniugi, sentite le parti, non essendovi provvedimenti provvisori da adottare, la causa, all'udienza del 30.10.25, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, va sottolineato, in via preliminare, l'ammissibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in pendenza della domanda di modifica delle condizioni di separazione.
Se in precedenza, difatti, tale possibilità non poteva realizzarsi, stante anche la diversità ontologica del rito (la prima domanda soggetta alla disciplina camerale, la seconda al rito ordinario di cognizione, nella fase successiva a quella presidenziale) ora invece è il contrario. La disciplina è difatti unica, tanto il ricorso per la dichiarazione di separazione che per la modifica delle condizioni di separazione, ovvero per il divorzio soggiacciono al rito famiglia di cui agli artt. 473bis e ss. c.c. ed anzi lo stesso legislatore ha previsto la possibilità che con un ricorso possano chiedersi sia la separazione che il divorzio nell'ottica di una concentrazione e di celerità del processo. È, pertanto, ben possibile che, proposta una domanda di modifica delle condizioni della separazione, il resistente possa, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, proporre a sua volta domanda di divorzio. Né vi è un problema in ordine al diritto di difesa. Come osservato dal giudice delle leggi (si veda sentenza n. 146/25), il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute
(ex plurimis, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023).
Il legislatore può «differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (sentenza n. 39 del 2025) e non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111
Cost. «sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti», purché rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali «da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sentenza n. 76 del 2025).
Per i rapporti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, stante la loro peculiarità,
è stato introdotto un rito speciale differenziato, che, in conformità al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), è stato improntato a istanze di concentrazione e speditezza, di talchè il thema decidendum e quello probandum debbano essere definiti prima dell'udienza di comparizione delle parti, così da consentire al giudice di adottare i provvedimenti indifferibili e dare avvio alla fase istruttoria, sulla base di una compiuta conoscenza dei fatti di causa e delle pretese delle parti, con serrate scansioni temporali che sono compatibili con i principi costituzionali, temperate tuttavia nel caso di diritto indisponibili.
Riconosciuta, pertanto, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può procedersi alla valutazione nel merito delle domande, procedendo, in via principale, all'esame della domanda di modifica delle condizioni di separazione.
Essa è certamente in punto di diritto ammissibile, avendo allegato la ricorrente la sopravvenienza di nuove circostanze (propriamente l'aumento delle esigenze della minore correlate all'età) tali da giustificare un incremento del contributo economico per la figlia.
Si ricorda, difatti, che le sentenze di separazione, divorzio e regolamentazioni figli naturali danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio o di tale regolamentazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008
- C. Cass. n.2338/2006). Dopotutto, la norma di cui all'art. 337 quinquies c.c. consente ai genitori in ogni tempo la revisione anche delle disposizioni relative alla misura ed alle modalità del contributo.
Ciò chiarito, nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta solo in parte, disponendosi un leggere incremento della somma attribuita in sede di separazione, nonché la corresponsione per intero alla ricorrente dell'assegno unico.
Ed invero, se è innegabile che rispetto al 2014 (epoca in cui fu emesso il decreto di omologa) deve presumersi che le esigenze della figlia (8.7.2010) siano certamente maggiori, senza necessità Per_1 di altre prove (sul punto si richiama Cass. civ. n. 13664/22, secondo la quale “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento) è pur vero che la situazione economia del resistente (che incontra raramente la figlia) è tale da non consentire una diversa modulazione del contributo, se non limitatamente ad un minimo incremento di € 50,00, così da determinare in € 250,00
l'assegno di mantenimento dovuto mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al riconoscimento dell'assegno unico dalla data della presente pronuncia.
Risulta, didatti, per tabulas, che il resistente è dipendente a tempo indeterminato della società
[...]
(si veda contratto in atti) con una retribuzione netta di € 1200,00 circa per 14 mensilità, Parte_2 con possibilità di straordinario, risultando comunque in busta paga una cessione del quinto dello stipendio di € 363,11 (si veda busta paga e le dichiarazioni rese in udienza che trovano riscontro nella documentazione prodotta).
Egli vive in un immobile condotto in locazione con un canone mensile di € 435,00, comprensivo di condominio (si veda contratto di locazione prodotto in atti e estratti conto allegati) ed ha due finanziamenti contratti di cui uno per € 174,00 mensili e l'altro per € 176,00, contratti l'uno per l'acquisto di una moto, poi rivenduta, e l'altro per l'acquisto di un'auto.
Nessuna notizia invece è acquisita per la ricorrente che non ha prodotto alcunchè, né è comparsa all'udienza.
Orbene, in presenza di tale situazione reddituale e della sua esposizione debitoria, per un verso, e delle maggiori esigenze legate all'età, per l'altro, va determinato in € 250,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente mensilmente per la minore dalla presente pronuncia.
Inoltre, considerando l'assenza di forme di mantenimento diretto (se non per un breve periodo in estate, vivendo egli in Casalpusterlengo), ritiene il Tribunale di potere disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente dalla data della presente pronuncia, statuizione questa che trova un suo riscontro anche in sede giurisprudenziale, laddove la Suprema Corte (si veda Cass. civ.
n. 4672/25) ha riconosciuto che “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale
INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”.
Va quindi esaminata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal resistente.
Essa è fondata e come tale va accolta, emergendo dalle risultanze di causa che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla
L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data in cui sono comparsi i coniugi davanti al giudice della separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo statuirsi anche con riferimento all'affido della minore ed alla disciplina del diritto di visita e del mantenimento, questione che vanno esaminate di ufficio. Orbene, quanto all'affido della minore, che ha compiuto 15 anni e la cui audizione appare superflua, non essendo emerse, nel corso del processo, circostanze tali da lasciare intendere problematiche di sorta nella gestione (la madre, nel ricorso, non ha mai lamentato impedimenti all'esercizio della responsabilità genitoriale), ritiene il Tribunale di dover confermare l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascuno genitore, nell'indirizzo concordato.
Quanto al diritto di visita, considerando l'età della minore e la distanza geografica che la divide dal padre, si dispone che il diritto di visita sia esercitato in modo libero, quando la minore lo vorrà.
Va poi confermato, per le motivazioni in precedenza espresse, l'assegno di mantenimento di € 250,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dovuto a titolo di contributo mensile (dalla presene pronuncia) che il padre dovrà corrispondere alla madre, oltre a dover contribuire ciascuno dei genitori al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. La madre, inoltre, avrà diritto per intero all'assegno unico per la minore.
Non resta che disciplinare le spese di lite che, in considerazione dell'esito della lite, delle difese spiegate dalle parti, vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- accoglie in parte la domanda di modifica delle condizioni di separazione e, per l'effetto, determina dalla presente pronuncia in € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat
l'assegno di mantenimento per la figlia dovuto dal resistente;
- dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente dalla presente pronuncia;
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata ad [...] il Parte_1
19.8.80, e , nato ad [...] il [...], uniti in matrimonio concordatario celebrato Controparte_1 in data 13.2.10 a Capaccio;
- affida la figlia minore ad entrambi in genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione da parte dei genitori nei rispettivi tempi di permanenza, nel rispetto dell'indirizzo comune concordato;
- dispone che il padre incontri la minore liberamente, previo suo consenso;
- determina, dalla presente pronuncia, in € 250,00 l'assegno di mantenimento in favore della figlia che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente, entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, disponendo che ciascuno dei genitori partecipi nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico sia corrisposto per intero alla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capaccio per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.11.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi