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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 7488/2019 R.G., promossa da
, con sede in MILANO (MI), Corso Sempione 15/A, P.I.: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caly del Foro di Pavia.
Contro
:
, con sede in CASTELCUCCO (TV), Via Nuove Industrie 5/7, Controparte_1
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa P.IVA_2 ed assistita dall'Avv. Michela Bina del Foro di Bologna, C.F.: , PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Email_1 in Bologna, Via Marsili n. 17.
Giudice Istruttore: Dott. Deli Luca (precedentemente G. Dott.ssa Brusegan Carlotta, Dott.
Marco Saran)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per (Parte Opposta): Le conclusioni rassegnate dalla difesa Controparte_1 della parte opposta nelle note di trattazione scritte per l'udienza del 21 marzo 2024
(richiamate anche nelle comparse conclusionali e fogli di precisazione delle conclusioni) insistono affinché il Giudice voglia:
trattenere la causa in decisione, stante la natura prettamente documentale della vertenza, con concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.; Nel merito
respingere l'opposizione, in quanto non fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, nonché palesemente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e pretestuosa;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente a pagare la somma di € 7.057,70, oltre alle spese già liquidate, o comunque la diversa somma determinata dal Giudice, nonché a pagare gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo saldo;
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e compensi tutti, anche del presente giudizio.
Per (Parte Opponente): Parte_1
Le conclusioni rassegnate dalla difesa della parte opponente nell'atto di citazione in opposizione sono le seguenti: IN VIA PRELIMINARE:
disporre il differimento dell'udienza autorizzando l'opponente alla chiamata del terzo, nella persona della Sig.ra residente in [...]al Controparte_2
Lambro (MI) via Pascoli n° 15, al fine di manlevare la società dalla CP_3 domanda giudiziale formulata dalla Nel merito: Controparte_1 in via principale: dichiararsi nullo o revocare il decreto ingiuntivo n. 2401/2018 - RG
5679/2018 emesso in data 25.07.2019 dal Tribunale di Treviso, e comunque dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo l'esponente da ogni avversaria domanda in quanto il credito non è fondato;
In ogni caso:.
con vittoria di compensi e spese da distrarre a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 04 ottobre 2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 2401/2019 (R.g.
5679/2019), emesso dal Tribunale di Treviso in data 25 luglio 2019 e notificato a mezzo Pec in data 26 luglio 2019. Con tale decreto veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento in favore di della somma di € 7.057,70 per sorte Controparte_1 capitale, oltre interessi e spese. fondava la propria Parte_1 opposizione, in sintesi, sull'asserita incompatibilità tra la merce oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e il proprio oggetto sociale (attività ristorativa), sulla mancata prova della consegna della merce (non rinvenuta nei magazzini), e sulla circostanza che l'obbligazione di pagamento sarebbe dovuta gravare sulla ex amministratrice, Sig.ra
[...]
che sarebbe stata allontanata dalla società per attività illecite e Controparte_2 avrebbe sottoscritto una dichiarazione di manleva. Chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Sig.ra Si costituiva in giudizio CP_2 [...] in data 07 febbraio 2020, contestando integralmente l'opposizione siccome CP_1 totalmente infondata, dilatoria e pretestuosa. La difesa dell'opposta rilevava che il pagamento era dovuto per le fatture n.ro 1238 del 10/05/2018 (€ 4.276,10) e n.ro 1512 del 25/05/2018 (€ 2.781,60). Evidenziava che la merce era stata regolarmente consegnata, come dimostrato dai DDT sottoscritti al momento della consegna, e che le fatture non erano mai state contestate. Rilevava, inoltre, che l'opponente aveva accettato un piano di rientro per il saldo di tali fatture tramite email del 13/09/2018. La difesa dell'opposta riteneva irrilevanti le eccezioni relative all'oggetto sociale e alle vicende interne della società opponente.
All'esito della prima udienza (14 gennaio 2021), tenutasi a mezzo di scambio di note scritte, il Giudice, a scioglimento della riserva, rigettava la richiesta di chiamata del terzo e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che l'eccezione di inadempimento (mancata consegna) non apparisse meritevole di fondamento vista l'evidenza documentale dei DDT. Rilevava, altresì, la genericità e l'inammissibilità di un presunto disconoscimento delle sottoscrizioni sui DDT non rinvenuto in atti. Venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. Nonostante la concessa provvisoria esecutorietà, parte opponente non provvedeva al pagamento. Nel corso del giudizio, ribadiva le proprie difese e produceva ulteriore Controparte_1 documentazione, tra cui l'email di accettazione del piano di rientro e fotografie del materiale.
All'udienza del 02 dicembre 2021, il Giudice formulava una proposta di conciliazione, che non veniva accettata dalle parti. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26 ottobre 2023, e poi ulteriormente rinviata d'ufficio al 21 marzo 2024.
All'udienza del 21 marzo 2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
Motivazione della decisione
L'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2401/2019 R.g. 5679/2019 deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo opposto interamente confermato.
La pretesa creditoria azionata da si fonda sulle fatture n.ro 1238 Controparte_1 del 10/05/2018 (€ 4.276,10) e n.ro 1512 del 25/05/2018 (€ 2.781,60), per un totale di €
2 7.057,70. La società opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente circa l'esistenza e l'esigibilità del credito.
Innanzitutto, la documentazione prodotta, ed in particolare i documenti di trasporto (DDT) relativi alle fatture azionate, tutti sottoscritti al momento della consegna, fornisce piena evidenza documentale dell'effettiva consegna della merce a
[...]
. Parte_1
Tale circostanza, avvalorata dalla sottoscrizione dei relativi documenti di trasporto, è dirimente nel dimostrare l'esecuzione della prestazione da parte della creditrice.
Contrariamente agli assunti dell'opponente, le fatture in questione non sono mai state respinte o contestate prima dell'instaurazione del presente giudizio. La mancanza di tempestiva contestazione da parte del destinatario delle fatture e della merce costituisce un forte elemento presuntivo a favore della conformità della fornitura e della validità del credito. Il disconoscimento delle sottoscrizioni sui DDT, ove eccepito, risulta privo di specificità e inammissibile. Un ulteriore elemento che depone inequivocabilmente a favore della fondatezza della pretesa creditoria è l'accettazione da parte di mediante Controparte_1 comunicazione email del 13/09/2018, di un piano di rientro specificamente riferito al saldo delle fatture n.ro 1238 e n.ro 1512. Tale accettazione da parte del debitore configura un riconoscimento del debito, incompatibile con le successive contestazioni circa l'esistenza del credito o la mancata ricezione della merce.
Le eccezioni sollevate da sono da ritenersi giuridicamente Parte_1 irrilevanti e manifestamente infondate.
L'asserita incompatibilità tra la merce fornita e l'oggetto sociale dell'opponente è inidonea a paralizzare la pretesa di pagamento. Ciò che rileva ai fini dell'obbligo di adempiere la propria obbligazione pecuniaria è l'effettiva conclusione del contratto e la ricezione della prestazione, elementi provati nel caso di specie.
Del pari, le vicende interne della società opponente, quali l'allontanamento di una precedente amministratrice per presunte attività illecite o l'esistenza di una dichiarazione di manleva a suo carico, sono del tutto estranee al rapporto sinallagmatico intercorso tra e . Controparte_1 Parte_1
L'obbligazione di pagamento sorge in capo alla società quale soggetto giuridico distinto, a prescindere dalla condotta o dagli accordi interni dei suoi amministratori o soci. La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è stata, peraltro, già disattesa, in via pregiudiziale, da Codesto Giudice con l'ordinanza del 15/01/2021. Come correttamente rilevato dal Giudice sin dalla fase sommaria di delibazione sulla provvisoria esecutorietà, e confermato dall'istruttoria documentale (la causa si presenta prettamente documentale), gli assunti difensivi dell'opponente non sono meritevoli di essere posti a fondamento dell'accoglimento dell'opposizione. Al contrario, la copiosa documentazione prodotta da parte opposta, non validamente contrastata, conferma la piena fondatezza del credito ingiunto.
Pertanto, l'opposizione appare palesemente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e pretestuosa.
Consegue al rigetto dell'opposizione la conferma del decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo ingiunto, oltre interessi e spese liquidate nel procedimento monitorio. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2401/2019 R.g. 5679/2019 emesso dal Tribunale di Treviso.
3 2. Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2401/2019 R.g. 5679/2019 emesso dal Tribunale di Treviso.
3. Condanna a pagare in favore di Parte_1 [...] la somma di € 7.057,70 (settemilasettanta/70), oltre agli interessi CP_1 dal dovuto sino all'effettivo saldo e alle spese già liquidate nel procedimento monitorio.
4. Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in €
[...]
2.200,00 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 26/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 7488/2019 R.G., promossa da
, con sede in MILANO (MI), Corso Sempione 15/A, P.I.: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caly del Foro di Pavia.
Contro
:
, con sede in CASTELCUCCO (TV), Via Nuove Industrie 5/7, Controparte_1
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa P.IVA_2 ed assistita dall'Avv. Michela Bina del Foro di Bologna, C.F.: , PEC: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Email_1 in Bologna, Via Marsili n. 17.
Giudice Istruttore: Dott. Deli Luca (precedentemente G. Dott.ssa Brusegan Carlotta, Dott.
Marco Saran)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per (Parte Opposta): Le conclusioni rassegnate dalla difesa Controparte_1 della parte opposta nelle note di trattazione scritte per l'udienza del 21 marzo 2024
(richiamate anche nelle comparse conclusionali e fogli di precisazione delle conclusioni) insistono affinché il Giudice voglia:
trattenere la causa in decisione, stante la natura prettamente documentale della vertenza, con concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.; Nel merito
respingere l'opposizione, in quanto non fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, nonché palesemente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e pretestuosa;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente a pagare la somma di € 7.057,70, oltre alle spese già liquidate, o comunque la diversa somma determinata dal Giudice, nonché a pagare gli interessi dal giorno del dovuto sino all'effettivo saldo;
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e compensi tutti, anche del presente giudizio.
Per (Parte Opponente): Parte_1
Le conclusioni rassegnate dalla difesa della parte opponente nell'atto di citazione in opposizione sono le seguenti: IN VIA PRELIMINARE:
disporre il differimento dell'udienza autorizzando l'opponente alla chiamata del terzo, nella persona della Sig.ra residente in [...]al Controparte_2
Lambro (MI) via Pascoli n° 15, al fine di manlevare la società dalla CP_3 domanda giudiziale formulata dalla Nel merito: Controparte_1 in via principale: dichiararsi nullo o revocare il decreto ingiuntivo n. 2401/2018 - RG
5679/2018 emesso in data 25.07.2019 dal Tribunale di Treviso, e comunque dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo l'esponente da ogni avversaria domanda in quanto il credito non è fondato;
In ogni caso:.
con vittoria di compensi e spese da distrarre a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 04 ottobre 2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 2401/2019 (R.g.
5679/2019), emesso dal Tribunale di Treviso in data 25 luglio 2019 e notificato a mezzo Pec in data 26 luglio 2019. Con tale decreto veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento in favore di della somma di € 7.057,70 per sorte Controparte_1 capitale, oltre interessi e spese. fondava la propria Parte_1 opposizione, in sintesi, sull'asserita incompatibilità tra la merce oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e il proprio oggetto sociale (attività ristorativa), sulla mancata prova della consegna della merce (non rinvenuta nei magazzini), e sulla circostanza che l'obbligazione di pagamento sarebbe dovuta gravare sulla ex amministratrice, Sig.ra
[...]
che sarebbe stata allontanata dalla società per attività illecite e Controparte_2 avrebbe sottoscritto una dichiarazione di manleva. Chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Sig.ra Si costituiva in giudizio CP_2 [...] in data 07 febbraio 2020, contestando integralmente l'opposizione siccome CP_1 totalmente infondata, dilatoria e pretestuosa. La difesa dell'opposta rilevava che il pagamento era dovuto per le fatture n.ro 1238 del 10/05/2018 (€ 4.276,10) e n.ro 1512 del 25/05/2018 (€ 2.781,60). Evidenziava che la merce era stata regolarmente consegnata, come dimostrato dai DDT sottoscritti al momento della consegna, e che le fatture non erano mai state contestate. Rilevava, inoltre, che l'opponente aveva accettato un piano di rientro per il saldo di tali fatture tramite email del 13/09/2018. La difesa dell'opposta riteneva irrilevanti le eccezioni relative all'oggetto sociale e alle vicende interne della società opponente.
All'esito della prima udienza (14 gennaio 2021), tenutasi a mezzo di scambio di note scritte, il Giudice, a scioglimento della riserva, rigettava la richiesta di chiamata del terzo e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che l'eccezione di inadempimento (mancata consegna) non apparisse meritevole di fondamento vista l'evidenza documentale dei DDT. Rilevava, altresì, la genericità e l'inammissibilità di un presunto disconoscimento delle sottoscrizioni sui DDT non rinvenuto in atti. Venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. Nonostante la concessa provvisoria esecutorietà, parte opponente non provvedeva al pagamento. Nel corso del giudizio, ribadiva le proprie difese e produceva ulteriore Controparte_1 documentazione, tra cui l'email di accettazione del piano di rientro e fotografie del materiale.
All'udienza del 02 dicembre 2021, il Giudice formulava una proposta di conciliazione, che non veniva accettata dalle parti. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26 ottobre 2023, e poi ulteriormente rinviata d'ufficio al 21 marzo 2024.
All'udienza del 21 marzo 2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
Motivazione della decisione
L'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2401/2019 R.g. 5679/2019 deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo opposto interamente confermato.
La pretesa creditoria azionata da si fonda sulle fatture n.ro 1238 Controparte_1 del 10/05/2018 (€ 4.276,10) e n.ro 1512 del 25/05/2018 (€ 2.781,60), per un totale di €
2 7.057,70. La società opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente circa l'esistenza e l'esigibilità del credito.
Innanzitutto, la documentazione prodotta, ed in particolare i documenti di trasporto (DDT) relativi alle fatture azionate, tutti sottoscritti al momento della consegna, fornisce piena evidenza documentale dell'effettiva consegna della merce a
[...]
. Parte_1
Tale circostanza, avvalorata dalla sottoscrizione dei relativi documenti di trasporto, è dirimente nel dimostrare l'esecuzione della prestazione da parte della creditrice.
Contrariamente agli assunti dell'opponente, le fatture in questione non sono mai state respinte o contestate prima dell'instaurazione del presente giudizio. La mancanza di tempestiva contestazione da parte del destinatario delle fatture e della merce costituisce un forte elemento presuntivo a favore della conformità della fornitura e della validità del credito. Il disconoscimento delle sottoscrizioni sui DDT, ove eccepito, risulta privo di specificità e inammissibile. Un ulteriore elemento che depone inequivocabilmente a favore della fondatezza della pretesa creditoria è l'accettazione da parte di mediante Controparte_1 comunicazione email del 13/09/2018, di un piano di rientro specificamente riferito al saldo delle fatture n.ro 1238 e n.ro 1512. Tale accettazione da parte del debitore configura un riconoscimento del debito, incompatibile con le successive contestazioni circa l'esistenza del credito o la mancata ricezione della merce.
Le eccezioni sollevate da sono da ritenersi giuridicamente Parte_1 irrilevanti e manifestamente infondate.
L'asserita incompatibilità tra la merce fornita e l'oggetto sociale dell'opponente è inidonea a paralizzare la pretesa di pagamento. Ciò che rileva ai fini dell'obbligo di adempiere la propria obbligazione pecuniaria è l'effettiva conclusione del contratto e la ricezione della prestazione, elementi provati nel caso di specie.
Del pari, le vicende interne della società opponente, quali l'allontanamento di una precedente amministratrice per presunte attività illecite o l'esistenza di una dichiarazione di manleva a suo carico, sono del tutto estranee al rapporto sinallagmatico intercorso tra e . Controparte_1 Parte_1
L'obbligazione di pagamento sorge in capo alla società quale soggetto giuridico distinto, a prescindere dalla condotta o dagli accordi interni dei suoi amministratori o soci. La richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è stata, peraltro, già disattesa, in via pregiudiziale, da Codesto Giudice con l'ordinanza del 15/01/2021. Come correttamente rilevato dal Giudice sin dalla fase sommaria di delibazione sulla provvisoria esecutorietà, e confermato dall'istruttoria documentale (la causa si presenta prettamente documentale), gli assunti difensivi dell'opponente non sono meritevoli di essere posti a fondamento dell'accoglimento dell'opposizione. Al contrario, la copiosa documentazione prodotta da parte opposta, non validamente contrastata, conferma la piena fondatezza del credito ingiunto.
Pertanto, l'opposizione appare palesemente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e pretestuosa.
Consegue al rigetto dell'opposizione la conferma del decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo ingiunto, oltre interessi e spese liquidate nel procedimento monitorio. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2401/2019 R.g. 5679/2019 emesso dal Tribunale di Treviso.
3 2. Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2401/2019 R.g. 5679/2019 emesso dal Tribunale di Treviso.
3. Condanna a pagare in favore di Parte_1 [...] la somma di € 7.057,70 (settemilasettanta/70), oltre agli interessi CP_1 dal dovuto sino all'effettivo saldo e alle spese già liquidate nel procedimento monitorio.
4. Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in €
[...]
2.200,00 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 26/05/2025
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