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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
IO RL, RE
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1010/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 24/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030905170-2018 IVA-ALTRO
- sull'appello n. 391/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1010/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 24/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030905170-2018 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in data 25.09.2019 notificava alla società Resistente_1 S.r.l. avviso di accertamento n. TVF 030905170 / 2018 relativo ad Iva per l'anno 2015, in virtù del quale aveva determinato, ai fini IVA, una maggiore imposta dovuta pari a € 98.752,50 , oltre sanzioni, interessi e spese.
Specificamente, l'Agenzia Entrate aveva negato il diritto alla detrazione IVA di € 98.752,50 relativa a n. 30 fatture, per un totale imponibile di € 448.874,98 emesse dalla Società_1., nell'anno d'imposta 2015, a seguito di verifiche contabili espletate dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma a carico della Società Società_1 – all'esito delle quali la suddetta Società_1 per una serie di specifiche e riscontrate ragioni, risultava aver assunto il ruolo, in una estesa frode IVA, di “missing trader” o società cartiera - con la quale la Resistente_1 s.r.l. aveva intrattenuto rapporti commerciali.
In particolare, in qualità di cessionario la Resistente_1 s.r.l. aveva utilizzato le fatture della Società_1 per un importo imponibile complessivo nel 2011 di € 86.392,00 più IVA pari ad € 17.279,00, che concorreva alla liquidazione periodica del mese in cui le medesime fatture venivano annotate sul registro IVA acquisti, nonché alla determinazione dell'IVA detraibile indicata nel quadro VL della dichiarazione IVA presentata per l'anno esaminato.
Dopo aver richiesto alla Resistente_1 S.r.l. di esibire la documentazione relativa ai rapporti commerciali intercorsi con la Moue S.r.l., l'Agenzia aveva quindi recuperato la suddetta Iva ritenendola non detraibile ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, risultando mancante il presupposto principale, del versamento da parte di chi aveva eseguito l'operazione imponibile.
La società Resistente_1 s.r.l. aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento lamentando la illegittimità dell'atto impositivo in ordine all'onere probatorio proprio delle “frodi carosello”, l'assenza di prove oggettive sulla consapevolezza della Resistente_1 di partecipare alla frode carosello, la circostanza che i prezzi della merce acquistata dalla Resistente_1 fossero perfettamente allineati al mercato, nonché richiamando le sentenze della CTP di Bari che avevano stabilito l'estraneità della Resistente_1 srl nella frode carosello.
Si era costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'esito del giudizio, l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Bari con sentenza n. 1010/5/2020 depositata in data il 24 settembre 2020 accoglieva il ricorso con compensazione delle spese di lite, ritenendo che la Resistente_1 avesse provato documentalmente la effettività delle operazioni commerciali contestate e, in ogni caso, non fosse stata provata dall'Amministrazione la consapevolezza della natura di “cartiera” della Società_1.
Avverso la citata sentenza ha presentato appello l'Ufficio chiedendo di dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto del ricorso e la conferma del proprio operato.
L'appellante, a sostegno della impugnazione, lamentava erronea motivazione in violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all' art. 2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 7 del d.lgs. 546/1992 – poteri istruttori delle commissioni tributarie.
Si costituiva in giudizio l'appellato contribuente chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza pubblica del 12.12.2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione. In particolare, l'Ufficio evidenziava che in relazione ad identiche controversie tra le stesse parti per le distinte annualità d'impresa
2011-2014 erano sopravvenute due pronunce della Suprema Corte che, accogliendo il ricorso dell'Ufficio, avevano cassato le relative pronunce di secondo grado con rinvio ad altra sezione di questa Corte di Giustizia per la valutazione dei rilievi dell'Ufficio non adeguatamente valutati dal giudice di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Come appena ricordato, in relazione ad identiche controversie tra le stesse parti per le distinte annualità
d'impresa 2011-2014 sono sopravvenute due pronunce della Suprema Corte che, accogliendo il ricorso dell'Ufficio, hanno cassato le relative pronunce di secondo grado con rinvio ad altra sezione di questa Corte di Giustizia per la valutazione dei rilievi dell'Ufficio non adeguatamente valutati dal giudice di secondo grado.
Ciò premesso, come evidenziato dalla appellante Agenzia delle Entrate, l'atto impositivo per cui è causa è derivato dall'attività di controllo, posta in essere dalla Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle
Entrate “in seguito al processo verbale di constatazione emesso dal Associazione_1 di Polizia Tributaria di Roma – Associazione_2 – 1° Sezione II.DD. e I.V.A., per i periodi d'imposta 2014 e 2015, nei confronti della società Società_1 che è stata delineata società filtro o “buffer”. Tanto premesso, per l'anno 2015 la società Resistente_1 S.R.L., è risultata aver posto in essere, in qualità di “cliente finale” della Società_1società filtro), operazioni ricostruite pari ad € 448.861,00 con Iva relativa pari ad € 98.749,00. Per tale motivo l'Ufficio ha richiesto alla Resistente_1 SRL di esibire la documentazione relativa ai rapporti commerciali intercorsi con la Società_1. In data 5/07/2018, l'amministratore ha esibito le fatture di acquisto emesse dalla MOUE SRL, il registro IVA acquisti ed il partitario del fornitore Società_1
E' quindi risultato all'Ufficio che la Resistente_1 si approvvigioni quasi esclusivamente da soggetti coinvolti a vario titolo in frodi IVA intracomunitarie, che operano in completa inosservanza degli obblighi fiscali, in quanto non presentano dichiarazioni fiscali, non effettuano versamenti d'imposta e possono qualificarsi – in uno schema di frode IVA – come “Missing Trader e/o Buffer”.
Va premesso che in materia la relazione del 16 aprile 2004 della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio e al Parlamento, sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA, riassume il meccanismo fraudolento nei seguenti termini: un fornitore comunitario (A) o conduit company effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ad un'altra società (B), il missing trader, con sede in un Paese membro diverso. La società B acquista le merci senza pagare l'Iva e successivamente effettua una cessione nazionale ad una terza società (C), il broker o in cui effettui una successiva cessione intracomunitaria. Non di rado, tra le due società nazionali ne viene inserita una terza o più (filtro, cuscinetto o buffer) allo scopo di ostacolare l'attività di controllo e di repressione delle frodi da parte dell'Amministrazione; infatti, la società filtro adempie regolarmente agli obblighi imposti dalla normativa
IVA, rendendo così meno evidente la connessione tra il missing trader e l'effettivo acquirente dei beni C.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in caso di contestazione riguardante fatture per operazioni inesistenti dal lato soggettivo, l'Amministrazione finanziaria “ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Solo dopo che l'Ufficio abbia fornito tale prova si sposta in capo al contribuente l'onere di dimostrare di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto in un disegno fraudolento, essendo irrilevanti a tal fine sia la regolarità della contabilità e dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili, sia la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. n. 9588 del 5 aprile 2019, Cass. n. 17818 del 09/09/2016, Cass. n. 9851 del 20/04/2018, Cass. n. 21104 del
24/08/2018.)
E del resto la Corte di Giustizia Europea aveva già statuito il medesimo principio (sentenza del 21 giugno
2012 cause n. C-80/11 e C-142/11), stabilendo che l'Amministrazione finanziaria per contestare l'indeducibilità dell'imposta sul valore aggiunto in presenza di fattura soggettivamente inesistente deve dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi, considerato che non
è consentito richiedere ulteriori incombenze a chi ha detratto l'imposta. Pertanto l'Amministrazione fiscale non può esigere in maniera generale che il contribuente che intende esercitare il diritto di detrazione dell'IVA debba verificare che l'emittente abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA.
Pertanto l'Amministrazione finanziaria, al fine di disconoscere la detrazione dell'IVA, deve provare, in base ad elementi oggettivi, che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi.
La Corte Suprema di Cassazione e quella di merito (CTR Reggio Emilia, 10 giugno 2009, n. 117 e CTR
Puglia, 23 febbraio 2010, n. 37) si sono poi uniformate a tale orientamento riconoscendo che «l'acquisto di merci reimportate con regolare corresponsione dell'IVA, non comporta una necessaria consapevole partecipazione da parte dell'acquirente all'evasione IVA posta in essere dalla venditrice» (Cass. 13 marzo
2009, n. 6124) ed il contribuente ha l'onere di dimostrare la sua incolpevole ignoranza di aver partecipato alla frode (Cass. 21 gennaio 2011, n. 1364). È pertanto necessaria una verifica degli elementi volti a dimostrare che il contribuente non conosceva, né era in grado di conoscere la provenienza fittizia delle fatture (Cass.
24 luglio 2009, n. 17387 e 20 gennaio 2010, n. 867).
Tanto premesso, osserva preliminarmente il collegio che questa Corte di Giustizia, nei distinti giudizi di rinvio dalla Corte di Cassazione per le distinte annualità 2011-2013 e 2014, con sentenze 2004/2025, 2005/2025 e Società_2 depositate il 30.6.2025 ha accolto l'Appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso della Resistente_1 s.r.l.
In tali pronunce i giudici hanno ritenuto che gli elementi evidenziati dall'Ufficio comprovino “la consapevolezza del Nominativo_2, e per esso della società da lui amministrata, di essere l'elemento terminale di una frode carosello che gli consentiva di approvvigionarsi in modo estremamente competitivo di prodotti della telefonia in cui l'iva a debito non veniva pagata dai fornitori.”
In tal senso sono stati evidenziati diversi elementi: “le merci rimanevano ferme presso una sede logistica e non presso le sedi dell'intermediaria, dove avrebbero potuto essere visionate, diversamente imballate, e trasportate alla sede della Resistente_1 Srl con diverse alternative;
la rapidità dello scambio, nel senso che le merci in molti casi non facevano in tempo ad arrivare all'intermediario che già partivano verso la destinazione finale, peraltro con un corriere incaricato dalla Resistente_1, fa ritenere che fossero già destinate;
ciò, insieme al prezzo estremamente competitivo, rafforza la convinzione che la Resistente_1 era consapevole che quel prezzo conveniente derivava dal mancato pagamento dell'iva a debito da parte dei fornitori;
i pochi dipendenti della società Società_1 in rapporto al fatturato sottintende che le merci non erano manipolate nella logistica ed è questo un ulteriore palese segnale della truffa in atto;
da considerare la gestione dei trasporti per l'acquisizione materiale dei beni, effettuata sempre con il proprio corriere, quasi a non gravare di altri adempimenti l'intermediario che non ha sufficiente personale e che viene comunque preferito perché resta concorrenziale nei prezzi fraudolentemente proposti.”
Il collegio condivide le suddette osservazioni.
Nella fattispecie, l'A.F. ha in effetti indubbiamente dimostrato che la società cedente Società_1l. sia da qualificarsi come società 'cartiera'; vieppiù, ha dimostrato l'esistenza ragionevole di elementi oggettivi, sopra ricordati, che, avuto riguardo alle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore
"eiusdem generis ac professionis" a sospettare della irregolarità delle operazioni.
Le considerazioni che precedono sono assorbenti, nell'economia del giudizio, e consentono di ritenere superflue le ulteriori questioni o eccezioni formulate dalle parti.
Quanto alle spese, vista la soccombenza, le stesse restano a carico della Resistente_1 Srl e vengono liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate in € 5.000,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della decisione di primo grado, rigetta il ricorso. Condanna l'appellata società al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite liquidate in € 5.000,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
IO RL, RE
EPIFANI REMO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1010/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 24/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030905170-2018 IVA-ALTRO
- sull'appello n. 391/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1010/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 24/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030905170-2018 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari in data 25.09.2019 notificava alla società Resistente_1 S.r.l. avviso di accertamento n. TVF 030905170 / 2018 relativo ad Iva per l'anno 2015, in virtù del quale aveva determinato, ai fini IVA, una maggiore imposta dovuta pari a € 98.752,50 , oltre sanzioni, interessi e spese.
Specificamente, l'Agenzia Entrate aveva negato il diritto alla detrazione IVA di € 98.752,50 relativa a n. 30 fatture, per un totale imponibile di € 448.874,98 emesse dalla Società_1., nell'anno d'imposta 2015, a seguito di verifiche contabili espletate dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma a carico della Società Società_1 – all'esito delle quali la suddetta Società_1 per una serie di specifiche e riscontrate ragioni, risultava aver assunto il ruolo, in una estesa frode IVA, di “missing trader” o società cartiera - con la quale la Resistente_1 s.r.l. aveva intrattenuto rapporti commerciali.
In particolare, in qualità di cessionario la Resistente_1 s.r.l. aveva utilizzato le fatture della Società_1 per un importo imponibile complessivo nel 2011 di € 86.392,00 più IVA pari ad € 17.279,00, che concorreva alla liquidazione periodica del mese in cui le medesime fatture venivano annotate sul registro IVA acquisti, nonché alla determinazione dell'IVA detraibile indicata nel quadro VL della dichiarazione IVA presentata per l'anno esaminato.
Dopo aver richiesto alla Resistente_1 S.r.l. di esibire la documentazione relativa ai rapporti commerciali intercorsi con la Moue S.r.l., l'Agenzia aveva quindi recuperato la suddetta Iva ritenendola non detraibile ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, risultando mancante il presupposto principale, del versamento da parte di chi aveva eseguito l'operazione imponibile.
La società Resistente_1 s.r.l. aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento lamentando la illegittimità dell'atto impositivo in ordine all'onere probatorio proprio delle “frodi carosello”, l'assenza di prove oggettive sulla consapevolezza della Resistente_1 di partecipare alla frode carosello, la circostanza che i prezzi della merce acquistata dalla Resistente_1 fossero perfettamente allineati al mercato, nonché richiamando le sentenze della CTP di Bari che avevano stabilito l'estraneità della Resistente_1 srl nella frode carosello.
Si era costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'esito del giudizio, l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Bari con sentenza n. 1010/5/2020 depositata in data il 24 settembre 2020 accoglieva il ricorso con compensazione delle spese di lite, ritenendo che la Resistente_1 avesse provato documentalmente la effettività delle operazioni commerciali contestate e, in ogni caso, non fosse stata provata dall'Amministrazione la consapevolezza della natura di “cartiera” della Società_1.
Avverso la citata sentenza ha presentato appello l'Ufficio chiedendo di dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto del ricorso e la conferma del proprio operato.
L'appellante, a sostegno della impugnazione, lamentava erronea motivazione in violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all' art. 2697 cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 7 del d.lgs. 546/1992 – poteri istruttori delle commissioni tributarie.
Si costituiva in giudizio l'appellato contribuente chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza pubblica del 12.12.2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione. In particolare, l'Ufficio evidenziava che in relazione ad identiche controversie tra le stesse parti per le distinte annualità d'impresa
2011-2014 erano sopravvenute due pronunce della Suprema Corte che, accogliendo il ricorso dell'Ufficio, avevano cassato le relative pronunce di secondo grado con rinvio ad altra sezione di questa Corte di Giustizia per la valutazione dei rilievi dell'Ufficio non adeguatamente valutati dal giudice di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Come appena ricordato, in relazione ad identiche controversie tra le stesse parti per le distinte annualità
d'impresa 2011-2014 sono sopravvenute due pronunce della Suprema Corte che, accogliendo il ricorso dell'Ufficio, hanno cassato le relative pronunce di secondo grado con rinvio ad altra sezione di questa Corte di Giustizia per la valutazione dei rilievi dell'Ufficio non adeguatamente valutati dal giudice di secondo grado.
Ciò premesso, come evidenziato dalla appellante Agenzia delle Entrate, l'atto impositivo per cui è causa è derivato dall'attività di controllo, posta in essere dalla Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle
Entrate “in seguito al processo verbale di constatazione emesso dal Associazione_1 di Polizia Tributaria di Roma – Associazione_2 – 1° Sezione II.DD. e I.V.A., per i periodi d'imposta 2014 e 2015, nei confronti della società Società_1 che è stata delineata società filtro o “buffer”. Tanto premesso, per l'anno 2015 la società Resistente_1 S.R.L., è risultata aver posto in essere, in qualità di “cliente finale” della Società_1società filtro), operazioni ricostruite pari ad € 448.861,00 con Iva relativa pari ad € 98.749,00. Per tale motivo l'Ufficio ha richiesto alla Resistente_1 SRL di esibire la documentazione relativa ai rapporti commerciali intercorsi con la Società_1. In data 5/07/2018, l'amministratore ha esibito le fatture di acquisto emesse dalla MOUE SRL, il registro IVA acquisti ed il partitario del fornitore Società_1
E' quindi risultato all'Ufficio che la Resistente_1 si approvvigioni quasi esclusivamente da soggetti coinvolti a vario titolo in frodi IVA intracomunitarie, che operano in completa inosservanza degli obblighi fiscali, in quanto non presentano dichiarazioni fiscali, non effettuano versamenti d'imposta e possono qualificarsi – in uno schema di frode IVA – come “Missing Trader e/o Buffer”.
Va premesso che in materia la relazione del 16 aprile 2004 della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio e al Parlamento, sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA, riassume il meccanismo fraudolento nei seguenti termini: un fornitore comunitario (A) o conduit company effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ad un'altra società (B), il missing trader, con sede in un Paese membro diverso. La società B acquista le merci senza pagare l'Iva e successivamente effettua una cessione nazionale ad una terza società (C), il broker o in cui effettui una successiva cessione intracomunitaria. Non di rado, tra le due società nazionali ne viene inserita una terza o più (filtro, cuscinetto o buffer) allo scopo di ostacolare l'attività di controllo e di repressione delle frodi da parte dell'Amministrazione; infatti, la società filtro adempie regolarmente agli obblighi imposti dalla normativa
IVA, rendendo così meno evidente la connessione tra il missing trader e l'effettivo acquirente dei beni C.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in caso di contestazione riguardante fatture per operazioni inesistenti dal lato soggettivo, l'Amministrazione finanziaria “ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Solo dopo che l'Ufficio abbia fornito tale prova si sposta in capo al contribuente l'onere di dimostrare di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto in un disegno fraudolento, essendo irrilevanti a tal fine sia la regolarità della contabilità e dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili, sia la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. n. 9588 del 5 aprile 2019, Cass. n. 17818 del 09/09/2016, Cass. n. 9851 del 20/04/2018, Cass. n. 21104 del
24/08/2018.)
E del resto la Corte di Giustizia Europea aveva già statuito il medesimo principio (sentenza del 21 giugno
2012 cause n. C-80/11 e C-142/11), stabilendo che l'Amministrazione finanziaria per contestare l'indeducibilità dell'imposta sul valore aggiunto in presenza di fattura soggettivamente inesistente deve dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi, considerato che non
è consentito richiedere ulteriori incombenze a chi ha detratto l'imposta. Pertanto l'Amministrazione fiscale non può esigere in maniera generale che il contribuente che intende esercitare il diritto di detrazione dell'IVA debba verificare che l'emittente abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA.
Pertanto l'Amministrazione finanziaria, al fine di disconoscere la detrazione dell'IVA, deve provare, in base ad elementi oggettivi, che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi.
La Corte Suprema di Cassazione e quella di merito (CTR Reggio Emilia, 10 giugno 2009, n. 117 e CTR
Puglia, 23 febbraio 2010, n. 37) si sono poi uniformate a tale orientamento riconoscendo che «l'acquisto di merci reimportate con regolare corresponsione dell'IVA, non comporta una necessaria consapevole partecipazione da parte dell'acquirente all'evasione IVA posta in essere dalla venditrice» (Cass. 13 marzo
2009, n. 6124) ed il contribuente ha l'onere di dimostrare la sua incolpevole ignoranza di aver partecipato alla frode (Cass. 21 gennaio 2011, n. 1364). È pertanto necessaria una verifica degli elementi volti a dimostrare che il contribuente non conosceva, né era in grado di conoscere la provenienza fittizia delle fatture (Cass.
24 luglio 2009, n. 17387 e 20 gennaio 2010, n. 867).
Tanto premesso, osserva preliminarmente il collegio che questa Corte di Giustizia, nei distinti giudizi di rinvio dalla Corte di Cassazione per le distinte annualità 2011-2013 e 2014, con sentenze 2004/2025, 2005/2025 e Società_2 depositate il 30.6.2025 ha accolto l'Appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso della Resistente_1 s.r.l.
In tali pronunce i giudici hanno ritenuto che gli elementi evidenziati dall'Ufficio comprovino “la consapevolezza del Nominativo_2, e per esso della società da lui amministrata, di essere l'elemento terminale di una frode carosello che gli consentiva di approvvigionarsi in modo estremamente competitivo di prodotti della telefonia in cui l'iva a debito non veniva pagata dai fornitori.”
In tal senso sono stati evidenziati diversi elementi: “le merci rimanevano ferme presso una sede logistica e non presso le sedi dell'intermediaria, dove avrebbero potuto essere visionate, diversamente imballate, e trasportate alla sede della Resistente_1 Srl con diverse alternative;
la rapidità dello scambio, nel senso che le merci in molti casi non facevano in tempo ad arrivare all'intermediario che già partivano verso la destinazione finale, peraltro con un corriere incaricato dalla Resistente_1, fa ritenere che fossero già destinate;
ciò, insieme al prezzo estremamente competitivo, rafforza la convinzione che la Resistente_1 era consapevole che quel prezzo conveniente derivava dal mancato pagamento dell'iva a debito da parte dei fornitori;
i pochi dipendenti della società Società_1 in rapporto al fatturato sottintende che le merci non erano manipolate nella logistica ed è questo un ulteriore palese segnale della truffa in atto;
da considerare la gestione dei trasporti per l'acquisizione materiale dei beni, effettuata sempre con il proprio corriere, quasi a non gravare di altri adempimenti l'intermediario che non ha sufficiente personale e che viene comunque preferito perché resta concorrenziale nei prezzi fraudolentemente proposti.”
Il collegio condivide le suddette osservazioni.
Nella fattispecie, l'A.F. ha in effetti indubbiamente dimostrato che la società cedente Società_1l. sia da qualificarsi come società 'cartiera'; vieppiù, ha dimostrato l'esistenza ragionevole di elementi oggettivi, sopra ricordati, che, avuto riguardo alle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore
"eiusdem generis ac professionis" a sospettare della irregolarità delle operazioni.
Le considerazioni che precedono sono assorbenti, nell'economia del giudizio, e consentono di ritenere superflue le ulteriori questioni o eccezioni formulate dalle parti.
Quanto alle spese, vista la soccombenza, le stesse restano a carico della Resistente_1 Srl e vengono liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate in € 5.000,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della decisione di primo grado, rigetta il ricorso. Condanna l'appellata società al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite liquidate in € 5.000,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Bari, 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Giancarlo Maggiore Dott. Salvatore Grillo