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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.556 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 689/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 24.9.2019 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Erminio Marzovilli presso il cui studio in Montalbano Jonico, alla Via Maroncelli n. 6, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(p. iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ottavio P.IVA_1
Galtieri, presso il cui studio in Ferrandina, al Corso Vittorio Emanuele II n. 124, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 7.5.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 3.5.2024 e il 5.5.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.11.2018 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Matera la società “ Controparte_1
al fine di sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità
[...]
contrattuale da inadempimento ex art.1218 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti in conseguenza del furto in data 29.1.2016 di una trattrice agricola e di un muletto-caricatore, beni entrambi di proprietà dell'attore. Il sig. deduceva che la trattrice agricola Parte_1
di marca “New ND era custodita presso la sua azienda ed era dotata di un sistema di controllo satellitare marca VIASAT sempre collegato con la centrale operativa, che a protezione del bene egli aveva stipulato con la società convenuta un contratto di vigilanza e pronto intervento e che a seguito del furto della trattrice avvenuto il 29.1.2016 egli era venuto a conoscenza di un'anomalia nel sistema di controllo, anomalia accertata in epoca anteriore alla condotta illecita e tempestivamente segnalato dagli operatori satellitari all'istituto di vigilanza senza che venisse predisposto un adeguato sistema di pronto intervento sul luogo di custodia della trattrice. Pertanto,
l'attore contestava all'istituto di vigilanza la mancata attuazione diligente degli obblighi contrattuali, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 36.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Con comparsa depositata in cancelleria il 24.2.2019 si costituiva in giudizio la società “
[...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., la quale sosteneva che essa fosse obbligata ad assicurare il servizio di ricezione allarme, non anche a svolgere attività di pronto intervento, ed evidenziava che, come evincibile dal verbale di denuncia redatto presso il Comando Carabinieri di Montalbano Jonico, l'attore, in virtù di un malfunzionamento della centralina della trattrice agricola avvenuto anteriormente al furto, aveva esonerato l'istituto di vigilanza dall'obbligo di intervenire. Su tali basi la società convenuta, assumendo l'insussistenza del nesso causale tra la propria condotta e l'evento lesivo, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 689/2019, pronunciata il 24.9.2024 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Matera in composizione monocratica rigettava la domanda proposta da e Parte_1
condannava l'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Con atto di citazione notificato il 25.10.2019 il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, l'error in iudicando commesso dal primo giudice per aver ritenuto insussistente l'obbligo di pronto intervento a carico dell'istituto di vigilanza nonostante la pregressa conoscenza di anomalie e malfunzionamenti del sistema di allarme, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata assunzione di tutte le prove richieste e l'ingiusta condanna alle spese di lite. Su tali basi l'appellante conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la società “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., affinché, previa ammissione
[...] dei mezzi di prova già richiesti in primo grado, in riforma della sentenza impugnata fosse accertata la responsabilità da inadempimento contrattuale della società appellata e fosse pronunciata la condanna della medesima società al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in € 36.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 27.1.2020 si costituiva nel giudizio di impugnazione la società
pag. 2 “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e contestava la fondatezza delle ragioni poste a fondamento del gravame, insistendo per l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità contrattuale a suo carico. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 22.4.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 7.5.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 3.5.2024
e il 5.5.2024, con provvedimento emesso il 7.5.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342
c.p.c., eccezione sollevata dalla società “ Controparte_1
con la comparsa di costituzione depositata il 27.1.2020. Invero, contrariamente
[...]
a quanto opinato dall'appellata, l'atto di impugnazione proposto da Parte_1
esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che il aspira a veder riformati. Pt_1
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
pag. 3 *
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
*
1.0 Per elementari ragioni di ordine logico occorre preliminarmente scrutinare il secondo motivo di impugnazione con il quale il sig. ha lamentato la violazione delle Parte_1
garanzie costituzionali del processo e, segnatamente, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, violazione asseritamente consumata dal Tribunale di Matera attraverso la mancata ammissione ed assunzione dei mezzi di prova richiesti dall'attore in primo grado (id est, interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta;
prova per testimoni;
espletamento di consulenza tecnica d'ufficio).
1.1 La doglianza è priva di fondamento.
L'art.187 co.1 c.p.c. conferisce al giudice il potere di transitare direttamente alla fase della decisione della causa quando, in base ad una valutazione discrezionale, ritenga la causa stessa matura per la decisione di merito senza che occorra l'assunzione di mezzi di prova. Ai sensi dell'art.187 co.2 c.p.c., lo stesso potere il giudice può esercitare quando ritenga che la decisione su una questione di merito avente carattere preliminare possa definire il giudizio.
Peraltro, l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova e, segnatamente, della prova per testimoni sono rimesse alla discrezionale valutazione del giudice di merito, la quale va effettuata sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perchè altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione. Ne discende che il giudice istruttore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, possa rifiutare l'ammissione totale o parziale della prova per testimoni (così come di altri mezzi istruttori) ove ricorrano motivi di economia processuale, come nel caso in cui il mezzo istruttorio si riveli superfluo perché non rilevante ai fini della decisione ovvero perché siano state già acquisite le prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa ovvero perché le circostanze di fatto che formino oggetto della prova per testimoni siano state ammesse in modo esplicito dalla controparte, sicchè il dedotto mezzo istruttorio, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, si rivela meramente dilatorio e defatigatorio.
Del resto, è pacificamente sostenuto in giurisprudenza che il giudice di merito non sia tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga che i fatti risultino già accertati a sufficienza. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (cfr.
Cass.civ.sez.lav., 2 luglio 2009 n.15502; Cass.civ.sez.III, 12 luglio 2005 n.14611). In altri termini,
pag. 4 l'ammissione dei mezzi di prova è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile - neppure in sede di legittimità - la sentenza che non abbia ammesso i mezzi di prova e non abbia indicato le ragioni della loro mancata ammissione, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.
Quanto al mancato espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, vale rimarcare che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non una prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n.15219 del 05/07/2007).
*
2.0 Con il motivo di impugnazione articolato per primo il sig. ha Parte_1
denunciato l'error in iudicando a suo avviso commesso dal Tribunale di Matera per aver ritenuto insussistente l'obbligo di pronto intervento a carico dell'istituto di vigilanza nonostante la pregressa conoscenza di anomalie e malfunzionamenti del sistema di allarme. Ha sostenuto l'appellante che il contratto stipulato tra le parti l'1.1.2012 e prodotto in giudizio prevedesse espressamente l'affidamento alla società “ Controparte_1
del servizio di “pronto intervento su segnalazione di allarme tramite GPS” e che la negligenza dell'istituto di vigilanza, integrante inadempimento contrattuale, dovesse ravvisarsi nel fatto che, acquisita consapevolezza dell'anomalia del sistema GPS manifestatasi il giorno precedente al furto, la predetta società non si fosse attivata il giorno 29.1.2016 quando aveva ricevuto nuovamente la segnalazione di allarme, segnalazione che avrebbe dovuto indurre a sospettare di un tentativo di furto in atto e non ad ipotizzare soltanto una mera anomalia della centralina, e si fosse limitata ad avvertire il della segnalazione stessa senza disporre che il proprio personale di vigilanza si Pt_1
recasse sul posto dove la trattrice agricola era custodita.
Inoltre, l'appellante ha contestato la valutazione riservata dal primo giudice alla dichiarazione resa dal in sede di presentazione della denuncia di furto ai C.C. della Parte_1
Stazione di Montalbano Jonico, dichiarazione con la quale lo stesso aveva ammesso che, in Pt_1
occasione della comunicazione, da parte dell'istituto di vigilanza, della nuova segnalazione di allarme, egli aveva esonerato il personale dell'istituto dall'obbligo di pronto intervento (“Visto che la sera precedente si era verificato un falso allarme, ho riferito al vigilante di lasciar stare perché il giorno dopo (cioè oggi) avrei provveduto a sistemare la centralina stessa del trattore”). Ad avviso dell'appellante, la evidenziata dichiarazione: a) non poteva comunque valere ad esimere pag. 5 l'istituto di vigilanza dal rendere la prestazione dedotta nel contratto stipulato dalle parti (e, quindi, dal disporre ed eseguire il pronto intervento di proprio personale sul posto dove la trattrice Pt_2
era custodita); b) non era stata confermata dal vigilante nella relazione di Persona_1
servizio a sua firma del 27.5.2016, nella quale il mancato intervento non era stato giustificato da ordini al riguardo ricevuti dal c) era stata pronunciata dal CU “quando era privo di Pt_1 ogni facoltà cognitiva” (v. pagg.7 e 8 dell'atto di gravame).
2.1 Il motivo di impugnazione riposa su argomentazioni che non mettono in crisi la decisione impugnata.
Innanzitutto, pur dovendosi rilevare che il contratto stipulato tra le parti l'1.1.2012 prevedeva espressamente l'affidamento alla società “ Controparte_1
del servizio di “pronto intervento su segnalazione di allarme tramite GPS”, è
[...]
comunque innegabile che l'obbligazione assunta dall'istituto di vigilanza con il contratto in esame non possa ritenersi di risultato, non potendo certamente l'istituto assumere l'obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisse il furto della trattrice agricola, ma debba essere considerata obbligazione di mezzi, dovendo l'istituto predisporre le tutele convenute per garantire la sicurezza del luogo dove era custodita la trattrice agricola medesima. In altre parole, in forza del contratto dell'1.1.2012, la società “ Controparte_1
aveva assunto l'impegno di svolgere con adeguata diligenza, servizi di vigilanza e di
[...]
pronto intervento e, dunque, servizi volti a prevenire il perpetrarsi di azioni delittuose in danno del bene di proprietà del , ma non certo l'impegno di garantire che tali azioni Parte_1
non avessero a verificarsi. Deve escludersi, pertanto, che attraverso il contratto di vigilanza inter partes la predetta società avesse assunto un obbligo giuridico di impedire gli eventi delittuosi in vista dei quali lo stesso contratto era stato stipulato. Di conseguenza, alla stregua della prospettazione di parte attrice in primo grado, la esattezza dell'adempimento della prestazione gravante sulla società “ CP_1 Controparte_1
andava valutata esclusivamente rispetto al tempestivo intervento della pattuglia sul luogo dove era custodita la trattrice agricola e soltanto alla stregua di tale parametro poteva essere vagliata la eventuale responsabilità contrattuale della società.
Orbene, acquisita pacificamente la circostanza che, ricevuta nuovamente in data 29.1.2016 la segnalazione di allarme dalla centrale operativa VIASAT, la società “
[...]
si sia limitata ad avvertire il della Controparte_1 Pt_1
segnalazione stessa senza disporre che il proprio personale di vigilanza si recasse sul posto dove la trattrice era custodita, occorre stabilire – in disparte ogni valutazione sulla configurabilità Pt_2
in detto comportamento degli estremi di un inadempimento contrattuale, valutazione che sarà
pag. 6 operata nei successivi passaggi della presente motivazione – se il mancato pronto intervento della pattuglia di vigilanza sul luogo dove la trattrice agricola era custodita possa considerarsi causalmente collegato al furto del mezzo agricolo e, quindi, al danno sofferto dal Parte_1
.
[...]
Infatti, in base ai principi generali dettati in materia di inadempimento delle obbligazioni nascenti da contratto e di responsabilità contrattuale, la pretesa risarcitoria azionata in primo grado dal doveva passare al vaglio di un duplice riscontro: che la società Parte_1
convenuta fosse rimasta inadempiente ovvero non avesse esattamente adempiuto alla propria obbligazione con la richiesta diligenza e nel rispetto dei principi di buona fede;
che sussistesse un nesso di causalità tra l'eventuale inadempimento - e/o non esatto adempimento - e il danno lamentato.
Giova al riguardo richiamare una risalente pronuncia della Corte di Cassazione, non contrastata da successive decisioni, a tenore della quale “un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale per il solo fatto che non risulti provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 142 del 09/01/1984).
In tale ottica, il in primo grado non avrebbe dovuto solo allegare Parte_1
l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione dedotta in contratto a carico della società “ (inadempimento Controparte_1
fatto consistere nell'omessa predisposizione ed esecuzione di un servizio adeguato di pronto intervento in data 29.1.2016 sul luogo dove era custodita la trattrice agricola), ma avrebbe dovuto altresì dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'allegato inadempimento e l'evento dannoso, vale a dire il furto della trattrice agricola. In altri termini, l'attore avrebbe dovuto comprovare che, ricevuta dalla società convenuta in data 29.1.2016 la segnalazione di allarme dalla centrale operativa VIASAT, il tempestivo intervento del personale dell'istituto di vigilanza sul luogo dove era custodita la trattrice agricola sarebbe senz'altro valso a sventare il furto del mezzo agricolo in relazione ai tempi in cui tale azione delittuosa è stata commessa.
Ma l'attore in primo grado non ha offerto nessuna prova della sussistenza di siffatto nesso di causalità. Né i mezzi istruttori articolati, ove ammessi ed assunti, sarebbero valsi a fornire adeguata prova al riguardo, atteso che le circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova testimoniale e in pag. 7 quelli dell'interrogatorio formale non erano pertinenti con l'accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra l'allegato inadempimento e l'evento dannoso.
Vi è di più.
Come in precedenza rimarcato, si impone la preventiva verifica della ravvisabilità degli estremi di un inadempimento contrattuale nel comportamento della società convenuta consistito soltanto nell'avvertire il della segnalazione di allarme trasmessa dalla centrale operativa VIASAT il Pt_1
29.1.2016 e ricevuta dalla società “ di Vigilanza di Controparte_1 Controparte_1
e non anche nel disporre il pronto intervento della pattuglia di vigilanza sul posto dove la
[...]
trattrice agricola era custodita.
Il dubbio sulla effettiva configurabilità di un inadempimento contrattuale nel denunciato comportamento della società appellata è alimentato dalla circostanza - valorizzata massimamente dal Tribunale di Matera a fondamento della decisione impugnata – che il Parte_1
, in sede di denuncia del furto della trattrice agricola, denuncia sporta ai C.C. della Stazione
[...]
di Montalbano Jonico il 30.1.2016, abbia riferito che, avvertito da personale della società “
[...]
Servizi di Vigilanza di della segnalazione di allarme CP_1 Controparte_1
trasmessa dalla centrale operativa VIASAT il 29.1.2016, egli avesse espressamente invitato l'interlocutore a “lasciar stare” nel convincimento che si trattasse di un falso allarme, al pari di quello che già il giorno prima era avvenuto ed era stato constatato come tale dallo stesso e Pt_1
da personale dell'istituto di vigilanza recatosi sul posto.
Questo è il passaggio della dichiarazione resa dal ai C.C. della Stazione Parte_1
di Montalbano Jonico come risultante dal verbale del 30.1.2016: “Visto che la sera precedente si era verificato un falso allarme, ho riferito al vigilante di lasciar stare perché il giorno dopo (cioè oggi) avrei provveduto a sistemare la centralina stessa del trattore”.
Tale dichiarazione è stata dal primo giudice interpretata come esplicita ammissione, da parte del di avere esonerato l'istituto di vigilanza dall'obbligazione di intervenire con una pattuglia Pt_1
sul luogo dove era custodita la trattrice agricola a seguito della segnalazione di allarme trasmessa dalla centrale operativa VIASAT il giorno 29.1.2016.
L'appellante ha contestato la valutazione riservata dal Tribunale di Matera alla dichiarazione in esame ed ha sostenuto che la dichiarazione stessa: a) non potesse comunque valere ad esimere l'istituto di vigilanza dal rendere la prestazione dedotta nel contratto stipulato dalle parti (e, quindi, dal disporre ed eseguire il pronto intervento di proprio personale sul posto dove la trattrice agricola era custodita); b) non sia stata confermata dal vigilante nella relazione di Persona_1
servizio a sua firma del 27.5.2016, nella quale il mancato intervento non era stato giustificato da ordini al riguardo ricevuti dal c) fosse stata pronunciata dal “quando era privo di Pt_1 Pt_1
pag. 8 ogni facoltà cognitiva” (v. pagg.7 e 8 dell'atto di gravame).
Sennonché le argomentazioni sul punto spese dall'appellante non si rivelano persuasive.
Innanzitutto, l'appellante non ha avuto cura di illustrare le ragioni in diritto ed in fatto per le quali la società “ , una volta Controparte_1
avvertito per telefono nel tardo pomeriggio del 29.1.2016 il della segnalazione di allarme Pt_1
trasmessa dalla centrale operativa VIASAT, dovesse considerarsi obbligata comunque a disporre ed eseguire il pronto intervento di proprio personale sul luogo dove la trattrice agricola era custodita nonostante che lo stesso avesse nel corso di quel contatto telefonico autorizzato il vigilante Pt_1
a “lasciar stare”, cioè a non intervenire in quel luogo, assicurando che il giorno dopo egli avrebbe raggiunto il mezzo agricolo ed avrebbe provveduto a sistemare la centralina montata sul medesimo mezzo. A ben vedere, il comportamento serbato dal nella riferita circostanza assurge a Pt_1
valore di rinuncia del creditore alla prestazione dedotta in contratto a carico del debitore, rinuncia che è un negozio unilaterale che si perfeziona e produce effetti per sola volontà del rinunciante senza necessità di accettazione da parte del debitore. L'accettazione di quest'ultimo, infatti, ha unicamente la funzione di rendere irrevocabile la remissione del debito, non quella di perfezionarla
(v. art.1236 c.c.).
Non risponde al vero che il contenuto della dichiarazione resa dal ai Parte_1
C.C. della Stazione di Montalbano Jonico il 30.1.2016 non sia stato confermato dal vigilante nella relazione di servizio a sua firma del 27.5.2016. Si legge infatti in detta Persona_1
relazione di servizio: “Il 29/01/2016 alle ore 19,26 circa venivo chiamato nuovamente dalla centrale VIASAT la quale mi comunicava che il trattore targato AT760X risultava in allarme per mancato inserimento della password. Chiamo il sig. lo stesso mi dice che aveva inserito la Pt_1
password la mattina e che considerando il falso allarme del giorno precedente avrebbe controllato la mattina seguente;
inoltre mi diceva che da circa un mese aveva sostituito la centralina del trattore perché dava problemi inviando spesso false segnalazioni”.
Non pare proprio che gli esposti contenuti della relazione di servizio a firma del vigilante Per_1
contrastino con la menzionata dichiarazione resa dal ai C.C.
[...] Parte_1
della Stazione di Montalbano Jonico il 30.1.2016. Infatti, il vigilante ha confermato che nel tardo pomeriggio del giorno 29.1.2016, a seguito della segnalazione di allarme trasmessa dalla centrale operativa VIASAT, egli aveva contattato per telefono il sig. , il quale Parte_1
aveva assicurato di avere inserito la password ed aveva aggiunto che il giorno successivo egli stesso
“avrebbe controllato” “considerando il falso allarme del giorno precedente”.
Si tratta all'evidenza di una ricostruzione del colloquio telefonico tra il e lo Pt_1 CP_2
perfettamente coerente e compatibile con quella operata dal ai C.C. e, di fatto, fornisce una Pt_1
pag. 9 chiara giustificazione del successivo mancato pronto intervento della pattuglia di vigilanza sul luogo dove era ricoverato il mezzo agricolo.
Invero, se avesse effettivamente voluto che nella medesima serata del 29.1.2016 l'istituto di vigilanza procedesse comunque al tempestivo intervento sul posto con una pattuglia, il non Pt_1 avrebbe avuto motivo di dire al vigilante che “considerando il falso allarme del giorno precedente” egli stesso il giorno successivo “avrebbe controllato” il mezzo agricolo. Invece, le espressioni che il vigilante ha attribuito al nella relazione di servizio Persona_1 Parte_1
acquistano significato proprio nella diversa prospettiva che il in quel frangente avesse Pt_1
esonerato l'istituto di vigilanza dall'effettuare un controllo diretto dei luoghi con l'ausilio di una pattuglia.
Del resto, eventuali dubbi sui contenuti effettivi del colloquio telefonico avvenuto nel tardo pomeriggio del 29.1.2016 tra il e lo sarebbero potuti insorgere esclusivamente Pt_1 CP_2 nell'ipotesi in cui fosse stato il solo – e non il – a riferire che quest'ultimo lo CP_2 Pt_1 avesse autorizzato a “lasciar stare”, cioè a non intervenire in quel luogo. Per converso, detta espressione è stata utilizzata proprio dal in occasione della denuncia del Parte_1
furto sporta ai C.C. della Stazione di Montalbano Jonico il 30.1.2016, lasciando così inequivocabilmente intendere di avere esonerato l'istituto di vigilanza dall'obbligo di effettuare l'intervento sul posto dove era ricoverata la trattrice agricola.
In ultimo, è del tutto destituito di fondamento l'assunto che la dichiarazione in esame sia stata pronunciata dal “quando era privo di ogni facoltà cognitiva” (v. pagg.7 e 8 dell'atto di Pt_1
gravame). Invero, i contenuti della denuncia del furto sporta ai C.C. della Stazione di Montalbano
Jonico il 30.1.2016 risultano estremamente precisi e le vicende occorse il 28 ed il 29 gennaio 2016 risultano ricostruite in modo dettagliato e puntuale, al pari della circostanziata descrizione delle caratteristiche della trattrice agricola e degli ulteriori beni oggetto di furto;
tanto valendo a riscontrare la piena lucidità e consapevolezza dimostrate dal in occasione della denuncia Pt_1
raccolta dai C.C. Neppure emergono dal verbale del 30.1.2016 elementi oggettivi di valutazione che valgano anche soltanto ad alimentare il sospetto che il in quella Parte_1
circostanza si trovasse in condizioni fisiche e/o psichiche alterate o, comunque, a tal punto compromesse da far seriamente dubitare che potesse avere padronanza di sé stesso e delle vicende riferite.
In conclusione, il motivo di impugnazione è infondato, non potendosi, alla stregua delle risultanze processuali, ritenere configurato un inadempimento contrattuale nel comportamento omissivo della società appellata, consistito nella mancata esecuzione del pronto intervento della pattuglia di vigilanza in data 29.1.2016 sul posto dove la trattrice agricola era custodita, e dovendosi rilevare la pag. 10 mancata dimostrazione, da parte del , della sussistenza di un nesso di Parte_1
causalità tra l'anzidetto comportamento ascritto alla società appellata e l'evento dannoso generatore del pregiudizio sofferto dall'appellante, vale a dire la mancata dimostrazione che, ricevuta dalla società convenuta in data 29.1.2016 la segnalazione di allarme dalla centrale operativa VIASAT, il tempestivo intervento del personale dell'istituto di vigilanza sul luogo dove era custodita la trattrice agricola sarebbe senz'altro valso a sventare il furto del mezzo agricolo in relazione ai tempi in cui tale azione delittuosa è stata commessa.
*
3.0 Con un ultimo motivo di impugnazione il sig. ha censurato la Parte_1
regolamentazione delle spese processuali come operata dal Tribunale di Matera nella sentenza impugnata. Ha sostenuto l'appellante che la condanna del al pagamento integrale delle Pt_1
spese di lite si palesi ingiustificabile e profondamente iniqua, giacché le spese medesime sarebbero potute “essere compensate tra le parti sulla base della considerazione che il ricorso all'Autorità giudiziaria è stato fatto non certo per lite temeraria ma per richiedere un equo risarcimento dei danni patrimoniali subiti onde poter riacquistare i mezzi agricoli indispensabili per i lavori in agricoltura, circostanze che avrebbero potuto condurre il Giudice di prime cure a compensare le spese di lite, concorrendo giusti motivi” (v. pag.15 dell'atto di impugnazione).
3.1 Il motivo di gravame è infondato.
La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.).
La soccombenza integrale si configura ogni qualvolta all'esito del giudizio la pretesa della parte venga del tutto disattesa, sia che intervenga una pronuncia di inammissibilità o improponibilità della domanda, sia che quest'ultima venga scrutinata nel merito e sia riconosciuta infondata e respinta. In entrambi i casi, ad una parte interamente soccombente si contrappone un'altra parte interamente vittoriosa. E, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Per converso, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di rigetto o accoglimento di una pag. 11 pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ed articolata in più capi, dei quali alcuni sono accolti ed altri rigettati.
L'art. 92 co.2 c.p.c. stabilisce che, se vi è soccombenza reciproca, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. La norma, quindi, non configura la esistenza di un obbligo per il giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese.
È sempre discrezionale il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese, essendo egli soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite (giurisprudenza fermissima;
tra le molte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317;
Cass. 17 maggio 2012, n. 7763; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406;
Cass. 31 luglio 2006, n. 17457; e così via). Pertanto, nessuna delle parti ha un diritto in senso tecnico alla compensazione parziale o integrale delle spese, ma soltanto al rispetto di tale ultimo principio, ove si tratti della parte interamente vittoriosa.
Né il giudice è tenuto a motivare il mancato esercizio di siffatto potere discrezionale: in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
(Cass.civ.Sez.Unite, 15 luglio 2005 n.14989; nello stesso senso, v. Cass.civ.sez.1, 22 dicembre
2005 n.28492; Cass.civ.sez.3, 31 marzo 2006 n.7607).
Peraltro, la circostanza che la regola della compensazione totale o parziale delle spese sia solo di possibile e non di necessaria applicazione suggerisce che il giudice in presenza di soccombenza reciproca possa anche applicare una regola diversa dalla compensazione totale o parziale.
Tale diversa regola deve essere individuata nella possibilità che il giudice, apprezzate le due soccombenze, possa giungere ad elidere il rilievo di una delle due e ad attribuire la soccombenza ad una sola delle parti, cioè possa stabilire chi sia sostanzialmente soccombente attraverso un confronto fra le due soccombenze formalmente attribuibili ad entrambe le parti.
Sotto tale profilo la disciplina che l'art. 92 co.2 c.p.c. da alla soccombenza reciproca può essere considerata come una chiave di interpretazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nel senso dell'attribuzione al giudice del potere di individuare la soccombenza in via non meramente formale, vale a dire semplicemente confrontando quanto è stato accolto e quanto è stato rigettato.
Il criterio - ed il limite - che deve orientare il giudice nell'individuare in questi casi la soccombenza pag. 12 sostanziale e nell'escludere la compensazione totale o parziale va individuato nel principio di causalità, cioè dando rilievo al dato della causazione della instaurazione del processo. Poichè il processo è stato iniziato da qualcuno, cioè dall'attore, il fatto che, all'esito del giudizio, risulti che tale causazione non sia stata giustificata, come accade quando l'unica domanda venga integralmente respinta o riconosciuta del tutto inammissibile, può essere considerato dal giudice anche idoneo a giustificare che le spese siano liquidate nella loro totalità a favore di chi ha subito il processo iniziato originariamente in difetto di una valida giustificazione. La situazione del convenuto può apparire meritevole dell'esenzione dal carico delle spese anticipate proprio perchè egli è stato costretto dall'attore a partecipare al processo.
In relazione alla concretezza del caso (e, quindi, evidentemente al rigetto dell'unica domanda avanzata dall'attore o al modo di essere della contrapposizione della domanda originaria con quella del convenuto pure respinta) al giudice è dato di attribuire rilievo assorbente alla responsabilità per la causazione originaria del processo, ove questa appaia tanto pregnante da prevalere sul fatto che il convenuto sia risultato a sua volta soccombente per la domanda da lui svolta.
In tal modo viene in rilievo la soccombenza sostanziale che prevale sul dato formale dell'esistenza di due soccombenze.
L'art. 92 co.2 c.p.c., dunque, nel prevedere la compensabilità parziale o totale delle spese in caso di reciproca soccombenza va letto anche per quello che dice implicitamente e che suona come un ridimensionamento dell'applicazione pura e semplice del criterio della soccombenza formale e l'attribuzione di possibile rilievo al principio di causalità dell'introduzione del giudizio in funzione dell'individuazione della soccombenza sostanziale nel confronto fra due soccombenze formali reciproche.
Nel caso di specie, attesa la decisione del Tribunale di Matera di rigettare integralmente la domanda di risarcimento dei danni azionata da , non è configurabile nessuna Parte_1
ipotesi di soccombenza reciproca, sicchè non vi è spazio operativo per l'applicazione della disposizione in tema di compensazione delle spese di lite, dovendo per converso operare il principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.
In conclusione, anche l'ultimo motivo di impugnazione è sprovvisto di fondamento.
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L'appello proposto da va interamente respinto. Parte_1
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4.0 Con la comparsa di costituzione depositata in data 27.1.2020 la società “
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ha Controparte_1
pag. 13 avanzato domanda di affermazione della responsabilità processuale aggravata dell'appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c., con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
4.1 La pretesa va respinta.
Vale osservare che l'applicazione della disposizione dell'art. 96 c.p.c. non si sottrae al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'antigiuridicità della condotta processuale della controparte e l'effettività del danno di cui si chieda il risarcimento.
In altre parole, la parte istante non solo ha l'obbligo di dimostrare che la controparte ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ma è tenuta anche a comprovare il pregiudizio sofferto in dipendenza del comportamento antigiuridico ascritto al contraddittore.
A tale riguardo, preme rimarcare che la previsione dell'art.96 c.p.c. non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere, invece, carattere sanzionatorio od afflittivo;
tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass.civ.sez.I,
30 luglio 2010 n.17902). In altri termini, l'art. 96 c.p.c., nel disciplinare a titolo extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave a carico della parte soccombente, non deroga al principio generale secondo il quale colui che agisce per il risarcimento del danno deve fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e, tra l'altro, della sussistenza del danno lamentato (cfr. Cass.civ.sez.lav., 15 aprile 2013 n.9080; Cass. civ.sez.III, 8 giugno 2007 n.13395; Cass.civ.sez.III, 20 luglio 1966 n.1973). Peraltro, il danno a cui ha riguardo l'art.96 c.p.c. non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale subita dalla parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere che la medesima parte abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa.
Nella specie, la società “ Controparte_1
non ha dimostrato la ricorrenza, nel comportamento processuale del , del Parte_1
dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza – o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza – dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire in giudizio. Né ha dedotto e comprovato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'appellante e neppure l'entità di un siffatto danno.
pag. 14 Pertanto, la domanda va respinta.
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5.0 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna del al Parte_1
pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore € 36.000,00; scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 7.5.2024 e le parti hanno successivamente depositato gli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.689/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
24.9.2019 e pubblicata in pari data, proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato in data il 25.10.2019 nei confronti della società “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza,
[...]
difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
in data il 25.10.2019 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.689/2019 emessa dal
Tribunale di Matera in composizione monocratica il 24.9.2019 e pubblicata in pari data;
- Condanna al pagamento, in favore della società “ Parte_1 CP_1
pag. 15 , in persona del legale CP_1 Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Rigetta la domanda di affermazione della responsabilità processuale aggravata dell'appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c., domanda avanzata dalla società “
[...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24.3.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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