Articolo 16 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66
Articolo 15Articolo 17
Versione
6 marzo 1996
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Versione
11 agosto 1998
Art. 16. 1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli (( 600-bis, secondo comma, )) 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale e' sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalita' del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.
Entrata in vigore il 11 agosto 1998
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