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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2437/2018 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Melissa Gullà ed elettivamente domiciliati nel suo studio, Per_1
sito a Catanzaro, in via Vinicio Cortese, n. 18/b, giusta procura in atti;
- Attori –
e
(P.I.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Pasqualino
Ledonne, con studio a SE IN (CZ) in via Vietri, 26, Loc.tà don Antonio Marra, come da procura allegata;
- Convenuta –
Oggetto: risarcimento danno per lesioni personali da sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla Pt_1 Parte_2
minore hanno convenuto, dinanzi l'intestato Tribunale, la Persona_1 Controparte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento della differenza tra la somma dovuta e
[...]
quella già liquidata per i danni fisici subiti dalla loro figlia in occasione del sinistro occorsole in data
14.06.2017, alle ore 19:30 circa, allorquando, si trovava, in qualità di terza trasportata, all' interno
1 dell'autovettura Mercedes C200 CDI – tg EN239AV- di proprietà del proprio padre ed assicurata con la Controparte_1
In particolare, hanno rappresentato che, sebbene il veicolo a bordo del quale la minore si trovava fosse stato regolarmente parcheggiato a Palermiti, in via Garibaldi, all'improvviso, per cause non meglio precisate, si è mosso in avanti, andando ad impattare violentemente contro un muro ivi presente, causando alla piccola una “ frattura composta collo- omero destro” con prognosi Per_1
iniziale di 30 giorni, per come certificato dagli accertamenti medico diagnostici eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai sanitari del presso il Pronto Soccorso dell'
[...]
che l'ebbero in cura. Controparte_2
Hanno, quindi, riferito che dopo essere stata sopposta a diversi esami diagnostici e visite specialistiche le è stato prescritto l'uso di un tutore alla spalla per 30 giorni, fino ad essere dichiarata clinicamente guarita in data 29.09.2017.
Successivamente, ha inoltrato alla propria compagnia assicurativa formale Parte_1
richiesta di ristoro dei danni subiti dalla figlia, ragion per cui la dopo averla Controparte_1
sottoposta ad un accertamento medico le ha riconosciuto una percentuale di invalidità permanente dell'1%, liquidandole € 3.500,00.
Tale somma è stata accettata dai coniugi a titolo di acconto sulla maggior somma Per_1
dovuta e quantificata dott. nella misura di € 16.019,59, per come risulta dalla Persona_2
consulenza tecnica di parte in atti.
Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi di risoluzione bonaria della controversia, la società assicurativa, ad oggi non ha inteso corrispondere alla danneggiata quanto dovuto, per cui visto il perdurante inadempimento, i coniugi hanno azionato il presente giudizio chiedendo di Per_1 volersi: 1) “ dichiarare e ritenere che in conseguenza del sinistro su descritto i postumi a carattere permanente subiti dalla minore è pari al 6% della totale;
2) condannare la Persona_1 CP_3
a fronte dell'acconto versato in favore delle parti attrici, al Controparte_1
risarcimento dei danni fisici subiti dalla minore ivi compresi i danni da invalidità Persona_1 temporanea, invalidità permanente, danno biologico e danni morali quantificati in € 11.428, 12, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, per come sarà saranno quantificati nella espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ad oggi;
3) condannare, inoltre, la convenuta al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.091,47, per spese mediche sostenute;
4) condannare la convenuta
in favore si parte attrice della somma di € 427,00 per gli Controparte_1
onorari corrisposti al CTP per perizia medico- legale” Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la chiedendo Controparte_1
2 il rigetto dell'avversa domanda, siccome infondata sia sull'an che sul quantum debeatur.
In particolare, ha contestato la dinamica del sinistro per come dedotta dagli attori nel proprio atto introduttivo, evidenziando che i fatti descritti sono avvenuti per un preponderante apporto causale colposo dei genitori della minore, i quali non solo non hanno vigilato su di lei mentre era a bordo del veicolo, ma non hanno neanche attuato le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sua incolumità, essendo pacifico che non era allacciata con le cinture di sicurezza, né era seduta su alzatine o seggiolini obbligatoriamente previsti per i bambini della sua età.
Precisa, inoltre, che la responsabilità genitoriale, emergerebbe in modo ancor più evidente dalle dichiarazioni ad integrazione della denuncia di sinistro rese all'Assicurazione dallo stesso Parte_1
in data 20.06.2017 , il quale ha ammesso che al momento dell'arresto del veicolo avrebbe
[...]
spento il motore ed azionato il freno di stazionamento, non inserendo le marce, per cui non avendo schiacciato il pedale del freno di stazionamento, a causa della forte pendenza della strada il veicolo si sarebbe mosso.
Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di volersi: “in via principale e nel merito: rigettare la domanda proposta perché infondata e comunque non provata, dichiarando congrua e di giustizia
l'importo liquidato ante causam. In via subordinata, liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge, tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. del preponderante apporto causale colposo degli attori per omessa vigilanza e per inosservanza delle norme del codice della strada e di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale volta ad accertare l'entità delle lesioni riportate da e la loro Persona_1
compatibilità con il sinistro de quo, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre
2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, va preliminarmente disattesa la doglianza prospettata dagli odierni attori, secondo cui il presente giudizio verte esclusivamente sulla quantificazione del danno dovuto alla propria figlia, poiché, avendo l'assicurazione già riconosciuto i danni fisici da ella patiti ed avendo provveduto a versare in suo favore la somma di € 3.500,00, avrebbe pacificamente riconosciuto l'evento dannoso per cui è causa, esonerando il Tribunale da qualsivoglia indagine in ordine alla prova del fatto dal quale trae origine la vicenda.
Tale assunto non è condivisibile atteso che l'assicurazione convenuta, per come si evince chiaramente dal tenore delle difese espletate nei propri scritti difensivi, eccepisce il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di sicurezza, attribuendo il concorso del fatto colposo alla minore e, per essa, ai suoi genitori, ai sensi dell' art. 1227, comma 1 e 2 c.c., ragion per cui la domanda è stata contestata anche in punto di responsabilità.
3 Né, può considerarsi un'ammissione di responsabilità e/o un riconoscimento di debito il pagamento effettuato dall'Assicurazione, dal momento che per come si legge nella lettera di accompagnamento al bonifico effettuato in data 31.01.2018 ( cfr. all. 3 fascicolo di parte convenuta) lo stesso è stato formulato, ai soli fini transattivi, a “tacitazione dei danni lamentati” ma non contiene alcuna dichiarazione unilaterale di ammissione responsabilità e di riconoscimento dell'avversa pretesa da parte dell'ente assicurativo.
Ed invero, per come correttamente rilevato dall'odierna convenuta l'offerta dell'assicuratore non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, ma consiste in un'attività valutativa dell'esistenza e dell'entità dei danni risarcibili che non può mai essere oggetto né di confessione né di riconoscimento di debito (Cassazione III Civile del 27 novembre 2015, n. 24205) con l'ovvia conseguenza che spetterà al giudice accertare prima di tutto la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa risarcitoria azionata.
3. Ciò detto, la domanda proposta dai signori è inammissibile e deve, pertanto, essere Per_1
rigettata per quanto di ragione.
Gli attori hanno convenuto in giudizio la con la quale risulta assicurato, per CP_1
responsabilità civile, il veicolo Mercedes C200 CDI – tg EN239AV – di proprietà di Parte_1
chiedendo il risarcimento del danno patito dalla loro figlia, in qualità di terzo trasportato, a
[...]
causa del sinistro per cui è causa.
L'azione proposta in detti termini trova il suo fondamento normativo nelle previsioni di cui all'art. 141 del cod. ass. il quale stabilisce che, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Trattasi di una norma di carattere speciale che prevede una forma di tutela rafforzata in favore del terzo trasportato, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, allegando solo la prova del danno e del nesso causale, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Tale fattispecie è, tuttavia, ipotizzabile, nei casi in cui il sinistro si sia verificato a causa del coinvolgimento di veicoli, ulteriori, diversi da quello sul quale viaggiava la persona danneggiata, dovendosi invece, escluderne l'applicabilità in tutte le altre ipotesi, poiché, in assenza della responsabilità di altri conducenti e di altre assicurazioni, difetta proprio del presupposto dell'azione.
Ciò nonostante, l'interpretazione della norma, nel corso degli anni, è risultata particolarmente
4 difficoltosa, poiché, non era ben chiaro se potesse trovare applicazione anche per quei sinistri verificatisi con il coinvolgimento di un solo veicolo, tanto è vero che la questione ha generato forti ed evidenti contrasti giurisprudenziali anche in seno alle pronunce della Suprema Corte di cassazione.
In particolare, con un primo orientamento affermato da Cass. n. 16477/2017: “ la Corte ha dichiarato di privilegiare una "interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore"; ha aggiunto (a pag. 10) che, "a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l'integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”.
Il successivo orientamento espresso da Cass. n. 17963/2021 ha, invece, ritenuto che: "in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054 c.c., comma 1, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito" ( in senso conforme anche Cass. n. 25033/2019).
La questione è stata definitivamente risolta dalle sezioni unite, le quali con la sentenza n. 30.11.
2022, n. 35318 hanno ribadito che la richiesta di indennizzo diretto richiede necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli, e ciò “alla luce di una interpretazione dell'art. 141 che - come prescritto dall'art. 12 preleggi - deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale - a sua
5 volta - a "illuminarlo" e a definirne la portata), nell'ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell'articolo e che colga la logica interna e l'interdipendenza fra le sue disposizioni”.
Ed invero, tanto si evince in primis dato letterale normativo imprescindibile, costituito dall'espressione "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" che implica l'utilizzo del plurale, per cui non vi è alcun dubbio che il legislatore abbia inteso disciplinare unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo.
Tale dato letterale non è, infatti, superabile sul piano interpretativo, tanto da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo, perché, ciò comporterebbe la necessità di sostenere una lettura "abrogativa" della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia la ratio dell'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile( cfr. Cass. civ. sez. U. n. 35318/2022).
Di conseguenza, in assenza di scontro tra veicoli, l'azione generale di risarcimento spettante al terzo trasportato è solo quella prevista dall'art. 144 cod. ass., che dovrà essere esercitata nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
Nel caso di specie il sinistro si è verificato perché l'autoveicolo di proprietà di Per_1
regolarmente parcheggiato, improvvisamente si è mosso andando ad impattare contro un muro, per cui è pacifico che non essendosi trattato di una vicenda che ha visto coinvolti più veicoli gli attori non potevano azionare il rimedio risarcitorio di cui all'art. 141 cod. ass..
Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte di cassazione ha precisato che: “il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c., o 144 cod. ass.,
e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”.
6 Nel caso di specie, gli attori hanno citato in giudizio esclusivamente la compagnia assicurativa del veicolo coinvolto, per cui non vi è dubbio che l'azione intrapresa rientri nella previsione di cui all'art. 141 cod. ass. che, però, nel caso di specie, per come già ampiamente illustrato non può ritenersi ammissibile.
Tantomeno, sussistono, però, i presupposti di fatto e diritto per poter il Tribunale qualificare la domanda come azione generale di risarcimento ex art 144 cod. ass. dal momento che in siffatte ipotesi
è richiesta la citazione in giudizio anche del proprietario dell'autovettura assicurata che è litisconsorte necessario ed in difetto del quale il contraddittorio non può dirsi regolarmente costituito.
Nel caso di specie, infatti, non è soltanto colui che agisce in giudizio in Parte_1
qualità di rappresentante degli interessi della figlia minore ma è anche il responsabile Persona_1
civile che dovrebbe necessariamente essere citato in giudizio, per cui è evidente che egli si trovi in una posizione di conflitto di interessi tra due opposte posizioni che non consente la corretta instaurazione del rapporto processuale, come richiesto dalla legge.
Tanto trova conferma proprio nel generale principio in materia di rappresentanza processuale costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità oltre che di merito, secondo cui tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale, vi è incompatibilità ogni volta che tra le loro rispettive posizioni vi è anche solo "potenzialmente" una contrapposizione di interessi.
Orbene, da una valutazione degli interessi dedotti in giudizio, è oggettivamente evidente il conflitto di interessi concreto ed attuale in cui versa una delle parti del giudizio, per cui tanto porta senz'altro a concludere che non può di fatto rivestire la duplice veste di Parte_1
responsabile civile e di contemporaneo beneficiario del danno subito dalla figlia, essendo evidenti i contrapposti interessi in ballo, con conseguente insanabilità del vizio che rende anche tale azione inammissibile.
Per tali motivazioni, la domanda proposta dai coniugi in qualità di genitori esercenti Per_1
la responsabilità genitoriale sulla figlia non può trovare accoglimento. Persona_1
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
4. Gli evidenziati contrasti interpretativi e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica sono definitivamente e solidalmente poste a carico di tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
7 1) Dichiara inammissibile la domanda proposta da e da in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
per le motivazioni di cui in parte motiva;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone definitivamente e solidalmente a carico di tutte le parti processuali le spese di consulenza tecnica.
Catanzaro, lì 27.05.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
8
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2437/2018 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Melissa Gullà ed elettivamente domiciliati nel suo studio, Per_1
sito a Catanzaro, in via Vinicio Cortese, n. 18/b, giusta procura in atti;
- Attori –
e
(P.I.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Pasqualino
Ledonne, con studio a SE IN (CZ) in via Vietri, 26, Loc.tà don Antonio Marra, come da procura allegata;
- Convenuta –
Oggetto: risarcimento danno per lesioni personali da sinistro stradale
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla Pt_1 Parte_2
minore hanno convenuto, dinanzi l'intestato Tribunale, la Persona_1 Controparte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento della differenza tra la somma dovuta e
[...]
quella già liquidata per i danni fisici subiti dalla loro figlia in occasione del sinistro occorsole in data
14.06.2017, alle ore 19:30 circa, allorquando, si trovava, in qualità di terza trasportata, all' interno
1 dell'autovettura Mercedes C200 CDI – tg EN239AV- di proprietà del proprio padre ed assicurata con la Controparte_1
In particolare, hanno rappresentato che, sebbene il veicolo a bordo del quale la minore si trovava fosse stato regolarmente parcheggiato a Palermiti, in via Garibaldi, all'improvviso, per cause non meglio precisate, si è mosso in avanti, andando ad impattare violentemente contro un muro ivi presente, causando alla piccola una “ frattura composta collo- omero destro” con prognosi Per_1
iniziale di 30 giorni, per come certificato dagli accertamenti medico diagnostici eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai sanitari del presso il Pronto Soccorso dell'
[...]
che l'ebbero in cura. Controparte_2
Hanno, quindi, riferito che dopo essere stata sopposta a diversi esami diagnostici e visite specialistiche le è stato prescritto l'uso di un tutore alla spalla per 30 giorni, fino ad essere dichiarata clinicamente guarita in data 29.09.2017.
Successivamente, ha inoltrato alla propria compagnia assicurativa formale Parte_1
richiesta di ristoro dei danni subiti dalla figlia, ragion per cui la dopo averla Controparte_1
sottoposta ad un accertamento medico le ha riconosciuto una percentuale di invalidità permanente dell'1%, liquidandole € 3.500,00.
Tale somma è stata accettata dai coniugi a titolo di acconto sulla maggior somma Per_1
dovuta e quantificata dott. nella misura di € 16.019,59, per come risulta dalla Persona_2
consulenza tecnica di parte in atti.
Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi di risoluzione bonaria della controversia, la società assicurativa, ad oggi non ha inteso corrispondere alla danneggiata quanto dovuto, per cui visto il perdurante inadempimento, i coniugi hanno azionato il presente giudizio chiedendo di Per_1 volersi: 1) “ dichiarare e ritenere che in conseguenza del sinistro su descritto i postumi a carattere permanente subiti dalla minore è pari al 6% della totale;
2) condannare la Persona_1 CP_3
a fronte dell'acconto versato in favore delle parti attrici, al Controparte_1
risarcimento dei danni fisici subiti dalla minore ivi compresi i danni da invalidità Persona_1 temporanea, invalidità permanente, danno biologico e danni morali quantificati in € 11.428, 12, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio, per come sarà saranno quantificati nella espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ad oggi;
3) condannare, inoltre, la convenuta al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.091,47, per spese mediche sostenute;
4) condannare la convenuta
in favore si parte attrice della somma di € 427,00 per gli Controparte_1
onorari corrisposti al CTP per perizia medico- legale” Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la chiedendo Controparte_1
2 il rigetto dell'avversa domanda, siccome infondata sia sull'an che sul quantum debeatur.
In particolare, ha contestato la dinamica del sinistro per come dedotta dagli attori nel proprio atto introduttivo, evidenziando che i fatti descritti sono avvenuti per un preponderante apporto causale colposo dei genitori della minore, i quali non solo non hanno vigilato su di lei mentre era a bordo del veicolo, ma non hanno neanche attuato le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sua incolumità, essendo pacifico che non era allacciata con le cinture di sicurezza, né era seduta su alzatine o seggiolini obbligatoriamente previsti per i bambini della sua età.
Precisa, inoltre, che la responsabilità genitoriale, emergerebbe in modo ancor più evidente dalle dichiarazioni ad integrazione della denuncia di sinistro rese all'Assicurazione dallo stesso Parte_1
in data 20.06.2017 , il quale ha ammesso che al momento dell'arresto del veicolo avrebbe
[...]
spento il motore ed azionato il freno di stazionamento, non inserendo le marce, per cui non avendo schiacciato il pedale del freno di stazionamento, a causa della forte pendenza della strada il veicolo si sarebbe mosso.
Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di volersi: “in via principale e nel merito: rigettare la domanda proposta perché infondata e comunque non provata, dichiarando congrua e di giustizia
l'importo liquidato ante causam. In via subordinata, liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge, tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. del preponderante apporto causale colposo degli attori per omessa vigilanza e per inosservanza delle norme del codice della strada e di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale volta ad accertare l'entità delle lesioni riportate da e la loro Persona_1
compatibilità con il sinistro de quo, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre
2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, va preliminarmente disattesa la doglianza prospettata dagli odierni attori, secondo cui il presente giudizio verte esclusivamente sulla quantificazione del danno dovuto alla propria figlia, poiché, avendo l'assicurazione già riconosciuto i danni fisici da ella patiti ed avendo provveduto a versare in suo favore la somma di € 3.500,00, avrebbe pacificamente riconosciuto l'evento dannoso per cui è causa, esonerando il Tribunale da qualsivoglia indagine in ordine alla prova del fatto dal quale trae origine la vicenda.
Tale assunto non è condivisibile atteso che l'assicurazione convenuta, per come si evince chiaramente dal tenore delle difese espletate nei propri scritti difensivi, eccepisce il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di sicurezza, attribuendo il concorso del fatto colposo alla minore e, per essa, ai suoi genitori, ai sensi dell' art. 1227, comma 1 e 2 c.c., ragion per cui la domanda è stata contestata anche in punto di responsabilità.
3 Né, può considerarsi un'ammissione di responsabilità e/o un riconoscimento di debito il pagamento effettuato dall'Assicurazione, dal momento che per come si legge nella lettera di accompagnamento al bonifico effettuato in data 31.01.2018 ( cfr. all. 3 fascicolo di parte convenuta) lo stesso è stato formulato, ai soli fini transattivi, a “tacitazione dei danni lamentati” ma non contiene alcuna dichiarazione unilaterale di ammissione responsabilità e di riconoscimento dell'avversa pretesa da parte dell'ente assicurativo.
Ed invero, per come correttamente rilevato dall'odierna convenuta l'offerta dell'assicuratore non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, ma consiste in un'attività valutativa dell'esistenza e dell'entità dei danni risarcibili che non può mai essere oggetto né di confessione né di riconoscimento di debito (Cassazione III Civile del 27 novembre 2015, n. 24205) con l'ovvia conseguenza che spetterà al giudice accertare prima di tutto la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa risarcitoria azionata.
3. Ciò detto, la domanda proposta dai signori è inammissibile e deve, pertanto, essere Per_1
rigettata per quanto di ragione.
Gli attori hanno convenuto in giudizio la con la quale risulta assicurato, per CP_1
responsabilità civile, il veicolo Mercedes C200 CDI – tg EN239AV – di proprietà di Parte_1
chiedendo il risarcimento del danno patito dalla loro figlia, in qualità di terzo trasportato, a
[...]
causa del sinistro per cui è causa.
L'azione proposta in detti termini trova il suo fondamento normativo nelle previsioni di cui all'art. 141 del cod. ass. il quale stabilisce che, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Trattasi di una norma di carattere speciale che prevede una forma di tutela rafforzata in favore del terzo trasportato, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, allegando solo la prova del danno e del nesso causale, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Tale fattispecie è, tuttavia, ipotizzabile, nei casi in cui il sinistro si sia verificato a causa del coinvolgimento di veicoli, ulteriori, diversi da quello sul quale viaggiava la persona danneggiata, dovendosi invece, escluderne l'applicabilità in tutte le altre ipotesi, poiché, in assenza della responsabilità di altri conducenti e di altre assicurazioni, difetta proprio del presupposto dell'azione.
Ciò nonostante, l'interpretazione della norma, nel corso degli anni, è risultata particolarmente
4 difficoltosa, poiché, non era ben chiaro se potesse trovare applicazione anche per quei sinistri verificatisi con il coinvolgimento di un solo veicolo, tanto è vero che la questione ha generato forti ed evidenti contrasti giurisprudenziali anche in seno alle pronunce della Suprema Corte di cassazione.
In particolare, con un primo orientamento affermato da Cass. n. 16477/2017: “ la Corte ha dichiarato di privilegiare una "interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore"; ha aggiunto (a pag. 10) che, "a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l'integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”.
Il successivo orientamento espresso da Cass. n. 17963/2021 ha, invece, ritenuto che: "in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054 c.c., comma 1, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito" ( in senso conforme anche Cass. n. 25033/2019).
La questione è stata definitivamente risolta dalle sezioni unite, le quali con la sentenza n. 30.11.
2022, n. 35318 hanno ribadito che la richiesta di indennizzo diretto richiede necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli, e ciò “alla luce di una interpretazione dell'art. 141 che - come prescritto dall'art. 12 preleggi - deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale - a sua
5 volta - a "illuminarlo" e a definirne la portata), nell'ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell'articolo e che colga la logica interna e l'interdipendenza fra le sue disposizioni”.
Ed invero, tanto si evince in primis dato letterale normativo imprescindibile, costituito dall'espressione "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" che implica l'utilizzo del plurale, per cui non vi è alcun dubbio che il legislatore abbia inteso disciplinare unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo.
Tale dato letterale non è, infatti, superabile sul piano interpretativo, tanto da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo, perché, ciò comporterebbe la necessità di sostenere una lettura "abrogativa" della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia la ratio dell'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile( cfr. Cass. civ. sez. U. n. 35318/2022).
Di conseguenza, in assenza di scontro tra veicoli, l'azione generale di risarcimento spettante al terzo trasportato è solo quella prevista dall'art. 144 cod. ass., che dovrà essere esercitata nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
Nel caso di specie il sinistro si è verificato perché l'autoveicolo di proprietà di Per_1
regolarmente parcheggiato, improvvisamente si è mosso andando ad impattare contro un muro, per cui è pacifico che non essendosi trattato di una vicenda che ha visto coinvolti più veicoli gli attori non potevano azionare il rimedio risarcitorio di cui all'art. 141 cod. ass..
Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte di cassazione ha precisato che: “il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c., o 144 cod. ass.,
e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”.
6 Nel caso di specie, gli attori hanno citato in giudizio esclusivamente la compagnia assicurativa del veicolo coinvolto, per cui non vi è dubbio che l'azione intrapresa rientri nella previsione di cui all'art. 141 cod. ass. che, però, nel caso di specie, per come già ampiamente illustrato non può ritenersi ammissibile.
Tantomeno, sussistono, però, i presupposti di fatto e diritto per poter il Tribunale qualificare la domanda come azione generale di risarcimento ex art 144 cod. ass. dal momento che in siffatte ipotesi
è richiesta la citazione in giudizio anche del proprietario dell'autovettura assicurata che è litisconsorte necessario ed in difetto del quale il contraddittorio non può dirsi regolarmente costituito.
Nel caso di specie, infatti, non è soltanto colui che agisce in giudizio in Parte_1
qualità di rappresentante degli interessi della figlia minore ma è anche il responsabile Persona_1
civile che dovrebbe necessariamente essere citato in giudizio, per cui è evidente che egli si trovi in una posizione di conflitto di interessi tra due opposte posizioni che non consente la corretta instaurazione del rapporto processuale, come richiesto dalla legge.
Tanto trova conferma proprio nel generale principio in materia di rappresentanza processuale costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità oltre che di merito, secondo cui tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale, vi è incompatibilità ogni volta che tra le loro rispettive posizioni vi è anche solo "potenzialmente" una contrapposizione di interessi.
Orbene, da una valutazione degli interessi dedotti in giudizio, è oggettivamente evidente il conflitto di interessi concreto ed attuale in cui versa una delle parti del giudizio, per cui tanto porta senz'altro a concludere che non può di fatto rivestire la duplice veste di Parte_1
responsabile civile e di contemporaneo beneficiario del danno subito dalla figlia, essendo evidenti i contrapposti interessi in ballo, con conseguente insanabilità del vizio che rende anche tale azione inammissibile.
Per tali motivazioni, la domanda proposta dai coniugi in qualità di genitori esercenti Per_1
la responsabilità genitoriale sulla figlia non può trovare accoglimento. Persona_1
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
4. Gli evidenziati contrasti interpretativi e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica sono definitivamente e solidalmente poste a carico di tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
7 1) Dichiara inammissibile la domanda proposta da e da in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
per le motivazioni di cui in parte motiva;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone definitivamente e solidalmente a carico di tutte le parti processuali le spese di consulenza tecnica.
Catanzaro, lì 27.05.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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