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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
688/2024 in data 12/02/2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Puppinato e dall'avv. Meri Zorz ricorrenti
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Crocetta e dall'avv.
Ylenia Canzian parte convenuta
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
parte convenuta contumace
avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“ NEL MERITO:
Voglia l'Adito Tribunale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella CP_2
causazione del sinistro occorso alla sig.ra Parte_1
per la non contestazione del fatto, condannare gli
[...]
Eredi della sig.ra e la CP_2 [...]
(C.F. – P. IVA Controparte_3 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, in solido tra loro, a risarcire alla sig.ra ed al marito sig. il Parte_1 Parte_2
danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo da questi ultimi, eventualmente anche per perdita di chance, nell'importo che risulterà di giustizia ed accertato in corso di causa, eventualmente anche con liquidazione equitativa, maggiorato degli interessi legali previsti dall'art. 1284 anche IV comma c.p.c. e rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese legali, di CTU e di
CTP del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG 4771/2021 e del presente giudizio e della negoziazione assistita. IN
VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede, a modifica del provvedimento del 30.05.2024, che il Giudice voglia ammettere la prova testimoniale
Pag. 2 di 10 indicata nel ricorso introduttivo non concessa sui capitoli di prova ulteriori al n. 1)
- Si chiede che venga effettuata perizia medico legale psicologia e psichiatrica sulla sig.ra per Pt_1
confermare il danno da Stress Post Traumatico subito dalla stessa in conseguenza del sinistro di causa”.
per parte convenuta : Controparte_1
“Dato atto che ha versato in Controparte_1
favore di la somma di € 10.000,00 in Parte_1
data 23.12.2019 e la somma di € 70.000,00 in data
18.02.2020, per l'importo complessivo di € 80.000,00 ed avendo, pertanto, la Compagnia di Assicurazione assolto al proprio obbligo risarcitorio respingersi le domande dei ricorrenti in quanto infondate.
Respingersi ogni domanda formulata contro
[...]
. Controparte_1
Spese ed onorari di lite rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Non ci si oppone all'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP.
- Ci si oppone all'ammissione delle prove orali ex adverso richieste in quando i capitoli risultano inammissibili poiché non rispettano il dettato di cui all'art. 244 c.p.c.
Pag. 3 di 10 ed in particolare: o i capitoli sub 2), 3), 4), 5) e 6)
risultano generici e privi di riferimenti puntuali in ordine alle circostanze di fatto e ai riferimenti temporali;
o il capitolo sub 7) mira a far esprimere un giudizio al teste oltre ad essere suggestivo, utilizzando vocaboli (sempre e senza riuscirvi) che risultano incompatibili con la prova di circostanze puntuali;
o il capitolo sub 8) in quanto dovrebbe essere oggetto di valutazione medico legale;
o i capitoli sub 9) e 10) risultano formulati in modo da suggestionare la risposta del testimone;
o i capitoli sub 11) e 12) afferiscono a circostanze che dovrebbero essere oggetto di valutazione medico legale;
o i capitoli sub 13), 14) e 15) sono relativi a circostanze da provarsi documentalmente;
o il capitolo sub 16) è formulato in modo da suggestionare la risposta del testimone.
- Ci si oppone alla richiesta di ammissione di perizia psichiatrica sulla persona della ricorrente in quanto l'asserito danno psichico non è in nesso di causa con il sinistro occorso in data 15.02.2019, come accertato dal CTU in esito alla procedura di ATP.
In via subordinata, e nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui il Giudice decidesse di ammettere la CTU medico legale per la valutazione del danno psichico si chiede che il quesito sia esteso anche alla valutazione del danno biologico tenendo conto della precedente patologia alla cuffia dei rotatori di cui soffriva la paziente e del
Pag. 4 di 10 relativo intervento chirurgico (con esame completo della relativa documentazione) e dell'invalidità specifica considerato che le lesioni riportate alla ricorrente non limitano in maniera funzionale tale attività”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La NOa e il di lei coniuge NO Parte_1
adivano l'intestato Tribunale per sentir Parte_2
condannare gli eredi della NOa e CP_2 [...]
al risarcimento dei danni subiti a Controparte_4
causa del sinistro occorso alla NOa a Casier Pt_1
il giorno 15/2/2019 quando questa, attraversando sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura di proprietà e condotta dalla NOa assicurata CP_2
per la responsabilità civile da Controparte_1
[...]
L'assicurazione aveva versato complessivamente euro 80.000,
somma insufficiente a risarcire integralmente il danno –
danno già valutato in sede di ATP.
L'assicurazione si costituiva in giudizio e chiedeva respingersi le domande perché la somma complessivamente già versata, pari ad euro 80.000, era sufficiente a risarcire integralmente il danno subito dalla NOa nulla Pt_1
invece spettava al NO Parte_2
La causa veniva istruita mediante acquisizione del
Pag. 5 di 10 fascicolo relativo all'ATP e prova testimoniale;
veniva rimessa poi in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. L'esclusiva responsabilità della NOa CP_2
nella causazione del sinistro non è in discussione;
l'assicurazione qui convenuta è pertanto tenuta a risarcire integralmente il danno subito dalla NOa a Pt_1
causa dell'investimento.
2. La NOa lamenta innanzitutto un danno non Pt_1
patrimoniale, per la cui valutazione occorre rifarsi alla
C.T.U. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Il consulente dr ha riconosciuto il nesso Persona_1
causale tra l'incidente del 15/2/2019 e le lesioni documentate: “ la ricorrente riportò nel fatto lesivo del
15.02.2019 trauma distorsivo della spalla destra, frattura composta metaepifisaria distale radio ed ulna dx, frattura
scomposta emipiatto tibiale esterno dx, frattura scomposta
metaepifisaria prossimale di perone”.
Il CTU ha valutato:
-danno biologico temporaneo: giorni 11 al 100%, giorni 60 al 75%, giorni 60 al 50% e giorni 60 al 25%.
-danno biologico Permanente: 20%.
-livello di sofferenza medio nel periodo di malattia e medio-lieve nel cronico.
Pag. 6 di 10 Ciò premesso, considerato che all'epoca del fatto la
NOa aveva 66 anni, viste le Tabelle di Milano Pt_1
aggiornate al 2024, il danno viene liquidato in euro
81.562 complessivamente – valutazione al gennaio 2024:
-euro 69.947 per i 20 punti di danno permanente (ivi compresa la sofferenza soggettiva interiore);
- euro 1.265 per gli 11 giorni di inabilità temporanea al
100% (punto base= euro 115; compresa la sofferenza soggettiva interiore);
- euro 5.175 per i 60 giorni di inabilità temporanea al
75%;
- euro 3.450 per i 60 giorni di inabilità temporanea al
50%;
- euro 1.725 per i 60 giorni di inabilità temporanea al
25%.
Non risultano elementi per una c.d. personalizzazione del danno: la personalizzazione del danno non costituisce un automatismo, ma deve trovare giustificazione in condizioni ulteriori ed eccezionali rispetto a quelle che discendono normalmente dalla menomazione subita, condizioni che parte attrice neppure allega.
Né risulta che la NOa abbia subito a causa del Pt_1
sinistro un “danno psicologico” come dalla stessa allegato:
il CTU lo ha escluso per le seguenti condivisibili argomentazioni che qui si riportano: “non pongo in rapporto causale con il sinistro de quo un eventuale trauma psichico
Pag. 7 di 10 (disturbo post-traumatico da stress) per i seguenti motivi:
- la relazione della psicologa Dott.ssa Elisabetta
Carrozzoni è datata 21.05.2021, cioè a quindici mesi dal
sinistro; - prima di tale data non sono stati documentati sintomi, prescrizione di terapia farmacologica o
psicoterapia relative a tale supposta patologia
psichiatrica; - la relazione del medico legale di parte ricorrente è datata 31.05.2021 ma è priva della relazione
psicologica ora fornita;
- tra le numerose spese sostenute non risulta quella relativa alla relazione della psicologa;
- pertanto il criterio cronologico non è rispettato in
quanto le lesioni non sono state immediate o comunque entro sei/otto mesi dal sinistro”. Non risulta pertanto rispettato, quanto al lamentato danno psicologico, il criterio cronologico.
Quanto alla limitazione alla capacità lavorativa di casalinga (valutata dal C.T.U. nel 20%): considerato che nel 2024 è stata aperta la procedura per amministrazione di sostegno in favore della NOa, ritenuto che con ogni probabilità la misura è stata disposta per difficoltà della NOa indipendenti dal sinistro del 2019, si ritiene di valutare tale voce di danno in via equitativa in euro
10.000 all'attualità.
Alla NOa vanno inoltre rifuse le seguenti Pt_1
spese:
-euro 1.000 per spesa di CTU;
-euro 2.440 per spesa di CTP;
Pag. 8 di 10 -euro 3.463,73 per spese sanitarie.
Altre spese non sono documentate: non c'è riscontro del pagamento dei 26.761,37 euro di cui al documento 5.
Il CTU ha escluso la necessità di spese future.
Non possono poi trovare accoglimento le domande avanzate dal NO , la cui opera di cura e dedizione alla Parte_2
moglie rientra nel dovere di solidarietà coniugale;
il danno subito dalla moglie non è di gravità tale da determinare un peggioramento del rapporto parentale, in assenza di specifiche e rilevanti allegazioni.
La NOa ha già ricevuto dall'assicurazione euro Pt_3
10.000 in data 23/12/2019 ed euro 70.000 in data 18/2/2020.
Le spettano ancora euro 8.465,73 (euro 88.465,73 – euro
80.000).
Vanno corrisposti anche gli interessi da calcolare sulla somma di euro 78.465,73 devalutata alla data del sinistro e fino al pagamento dei 70.000 euro;
per il periodo successivo, sul residuo di euro 8.465,73 devalutato al
18/2/2020 e via via annualmente rivalutato.
Va infine corrisposta la rivalutazione al 2025 come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al quantum riconosciuto in sentenza, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione
Pag. 9 di 10 respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 688/2024:
1. condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento di euro 8.465,73 in favore di
[...]
; oltre ad interessi e rivalutazione come da Parte_1
motivazione;
2. respinge le domande di;
Parte_2
3. condanna le parti convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori;
spese che si liquidano in euro 5.077 complessivamente per compenso professionale, oltre ad euro 565 per spese;
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.
Così deciso a Treviso il 31/05/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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