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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AV DA CA e dell'Abogado Giacomo Zanobini
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
AV DA CA e dell'Abogado Giacomo Zanobini
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 27.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 17/01/2025, i sig.ri Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
NA (LI) il giorno 07/03/1998 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 15/03/1999, la figlia e, in data 21/01/2003, la figlia _1
, entrambe maggiorenne ed economicamente autosufficienti. Per_2
Con provvedimento in data 21.1.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.3.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 27.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, stante la maggiore età e l'autosufficienza economica delle figlie, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
2 OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di NA (LI) di CP_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
NA (LI) il giorno 07/03/1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 3 – parte 2 – serie A – Anno 1998)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) le figlie e , maggiorenni ed economicamente Persona_3 Persona_4 autosufficienti continueranno a vivere con la madre;
3) il signor corrisponderà alla signora tramite CP_1 Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della stessa l'assegno mensile di € 800,00 rivalutabile secondo gli Indici Istat;
4) nella casa familiare sita in NA (LI), Via Montenevoso n.2/A, censita al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 34, Particella 270, Sub 616,
Categoria A2, Classe 5, Consistenza 8,5 vani, Superficie catastale 182 mq,
Rendita € 1.295,02 è di proprietà della madre del signor , signora CP_1
, continuerà a vivere quest'ultimo: la signora da Parte_2 Parte_1 atto di aver già rilasciato la predetta abitazione;
5) l'auto Ford Kuga Tg. GH218RY, intestata alla signora continuerà ad Pt_1 essere utilizzata da quest'ultima e le rate mensili del prestito contratto dalla stessa con la società Ford per l'acquisto della predetta autovettura saranno pagate dal signor il quale, alla scadenza del prestito, si riserva di CP_1 decidere se pagare la maxi rata finale o restituire l'autovettura;
6) i coniugi danno atto di non avere altri beni da dividersi ed assegnarsi e di non avere più nessuna pretesa da avanzare oltre a quanto stabilito nelle condizioni che precedono;
7) spese legali a carico del signor . CP_1
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 152/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AV DA CA e dell'Abogado Giacomo Zanobini
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
AV DA CA e dell'Abogado Giacomo Zanobini
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 27.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 17/01/2025, i sig.ri Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
NA (LI) il giorno 07/03/1998 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 15/03/1999, la figlia e, in data 21/01/2003, la figlia _1
, entrambe maggiorenne ed economicamente autosufficienti. Per_2
Con provvedimento in data 21.1.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.3.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 27.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, stante la maggiore età e l'autosufficienza economica delle figlie, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
2 OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di NA (LI) di CP_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
NA (LI) il giorno 07/03/1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 3 – parte 2 – serie A – Anno 1998)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) le figlie e , maggiorenni ed economicamente Persona_3 Persona_4 autosufficienti continueranno a vivere con la madre;
3) il signor corrisponderà alla signora tramite CP_1 Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della stessa l'assegno mensile di € 800,00 rivalutabile secondo gli Indici Istat;
4) nella casa familiare sita in NA (LI), Via Montenevoso n.2/A, censita al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 34, Particella 270, Sub 616,
Categoria A2, Classe 5, Consistenza 8,5 vani, Superficie catastale 182 mq,
Rendita € 1.295,02 è di proprietà della madre del signor , signora CP_1
, continuerà a vivere quest'ultimo: la signora da Parte_2 Parte_1 atto di aver già rilasciato la predetta abitazione;
5) l'auto Ford Kuga Tg. GH218RY, intestata alla signora continuerà ad Pt_1 essere utilizzata da quest'ultima e le rate mensili del prestito contratto dalla stessa con la società Ford per l'acquisto della predetta autovettura saranno pagate dal signor il quale, alla scadenza del prestito, si riserva di CP_1 decidere se pagare la maxi rata finale o restituire l'autovettura;
6) i coniugi danno atto di non avere altri beni da dividersi ed assegnarsi e di non avere più nessuna pretesa da avanzare oltre a quanto stabilito nelle condizioni che precedono;
7) spese legali a carico del signor . CP_1
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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