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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/11/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa AN IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa, iscritta al n. R.G. 4308/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa per mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Parte_1
MO LL ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Viterbo, via Belluno 69; -ricorrente-
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Lorenzo Calvi, delegato dal
[...]
dirigente dell pro tempore, legalmente domiciliato nella propria Controparte_3
sede in Genova, Via Assarotti n. 38; -convenuto-
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Accertare che la parte ricorrente, in ciascun anno scolastico ha maturato e non fruito giorni di ferie pari a 22,5 nell'anno scolastico 2017/2018; 23,5 nell'anno scolastico. 2018/2019; 23 nell'anno scolastico
2019/2020; Dichiarare che essa ha diritto al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura della retribuzione giornaliera e oraria corrispondente alle ferie non godute come recata dai CCNL del comparto
Scuola di volta in volta vigenti al 30 giugno di ciascun anno e, per l'effetto, Condannare il
[...]
a corrispondere alla parte ricorrente il risarcimento del danno nella misura di Euro 805,24 Controparte_1
nell'anno scolastico 2017/2018; di Euro 1521,68 nell'anno scolastico 2018/2019; di Euro 1.542,36 € nell'anno scolastico 2019/2020; e così per complessivi Euro 3.869,28 oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione fino al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore, che si dichiara fin da ora antistatario.”
Conclusioni per il convenuto: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato.
1 In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente l'8.10.2024, la ricorrente ha esposto:
- di aver prestato servizio alle dipendenze del (di seguito, per Controparte_1
Con brevità, anche solo ”), in qualità di docente, in forza di contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- che, durante dette “supplenze”, nei periodi (compresi tra il 1° settembre e il 30 giugno) destinati alle attività didattiche, ma nel corso dei quali non si sono svolte le lezioni, è rimasta a disposizione dell'Amministrazione scolastica, per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di cui all'art. 29 CCNL di categoria, che non richiedono la presenza fisica a scuola;
- che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati in relazione ai giorni di servizio svolti, non ha chiesto e quindi fruito di alcun giorno di ferie;
- che ha pertanto diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie residui, (non richiesti e, quindi) non goduti nel corso dei periodi di sospensione delle lezioni;
- che i Dirigenti scolastici, infatti, non l'hanno invitata a fruire delle ferie e non l'hanno neppure avvertita che, non fruendone, avrebbe perso sia il diritto alle ferie, sia il diritto alla loro monetizzazione;
- che l'Amministrazione datrice di lavoro ha erroneamente considerato alla stregua di giorni di ferie i periodi in cui non si sono svolte le lezioni;
eppure, essa, come gli altri docenti assunti fino alla fine delle attività didattiche, sono destinati, appunto, alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento;
- che la condotta dell'Amministrazione viola innanzitutto l'art. 13 del CCNL SCUOLA (doc. 2 ric.), secondo il quale le ferie sono concesse dal Dirigente Scolastico non d'ufficio, ma previa domanda del dipendente (v. art. 13, commi 8 e 9, secondo cui “8. Le ferie (…) devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”); l'art. 95, comma 9, del CCNL del 18 gennaio 2024 (doc. 4 ric.) ha sostanzialmente confermato la previgente disciplina contrattuale delle ferie basata sul principio secondo cui i docenti, sia di ruolo che assunti a tempo determinato, fruiscono delle ferie non d'ufficio, ma previa espressa richiesta al dirigente scolastico;
2 - che l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 detta, a propria volta, la disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola, prevedendo che il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica:
- che il successivo co. 55 dell'articolo 1 della l. n. 228/2012 ha integrato l'articolo 5, comma, 8, del d.l.
n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente (…) limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»;
- che la CGUE ha affermato la necessità di disapplicare l'articolo 5 del d.l. n. 95/2012, perché limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che costituisce uno degli aspetti del diritto alle ferie annuali retribuite (CGUE 18 gennaio 2024, causa
C-218/22), facendolo dipendere da condizioni ulteriori e diverse, rispetto a quelle previste dall'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88;
- che, come sancito dalla Corte di cassazione, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (così: Cass. civ., Sez. I, Sent.,
10/02/2020, n. 3021 e, negli stessi termini, Cass. n. 11462/12, Cass. n. 20836/13, Cass. n. 1756/16 Cass. n.
1757/16 e Cass. n. 14559/17);
- che, ai fini del calcolo dei giorni di ferie maturati, occorre fare riferimento agli artt. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL 2007 (già artt. 19, comma 9, e 20, comma 2, del CCNL del 4/8/1995), secondo cui il docente a tempo indeterminato ha diritto a 30 gg. di ferie e, dopo 3 anni di servizio, a 32 giorni di ferie;
per il personale a tempo determinato, l'art. 19 CCNL 29.11.2007 (art. 25 CCNL del 4.8.1995) prevede poi che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” (in concreto, si moltiplicano per 30 i giorni di servizio e si divide il risultato per 360; si aggiungono sino a 4 giorni di riposo a titolo di festività soppresse);
- che, ai fini del calcolo delle festività soppresse maturate, del pari, deve tenersi conto dei periodi di servizio (mesi di servizio : 12 x 4 = giorni maturati;
ovvero un giorno ogni 90 giorni di lavoro;
spettano pertanto una giornata se i giorni di servizio sono pari o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
due se sono pari o
3 superiori a 180 giorni e inferiori a 270 giorni;
tre se sono pari o superiori a 270 giorni e inferiori a 360 giorni;
quattro se sono pari o superiori a 360 giorni.
Con Poste tali premesse, la ricorrente ha chiesto la condanna del a corrispondergli l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per gli anni scolastici e nella misura dedotti nel ricorso.
Con Il si è costituito ritualmente in giudizio, depositando telematicamente le proprie memorie di costituzione, con le quali ha chiesto la reiezione dei ricorsi, in quanto infondati, deducendo che:
- in primo luogo, le pretese attrici sono (in parte) prescritte, per decorso del termine quinquennale di prescrizione applicabile all'indennità de qua;
- comunque, i giorni di calendario tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo sono 303
(304 giorni negli aa.ss. 2019/2020 e 2023/2024, bisestili);
- i ricorrenti non erano titolari di contratti di tale durata, ma di ben più breve (cfr. anche stato matricolare);
- secondo l'art. 13 comma 3 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 (doc. 1b conv.) i dipendenti neoassunti nella scuola (con contratto annuale) hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie, comprensivi delle due giornate previste dal comma 2; “dunque, il lavoratore, assunto per un complessivo periodo di 303 giorni, avrebbe diritto a beneficiare di 24,90 giorni di ferie (365:30 = 303:X);
- “… il lavoratore precario è, comunque, considerato neoassunto e non può pretendere di vedersi applicato il comma 4 della medesima disposizione”: solo agli insegnanti assunti a tempo indeterminato si può applicare l'art. 13 comma 4 CCNL Comparto Scuola 2006-2009;
- i giorni di attività didattiche negli aa.ss. dal 2018 in avanti sono stati quelli di cui agli allegati calendari delle lezioni scolastiche (docc. da 2 a 7): ne risultano tra 12 e 19 giorni per anno tra festività, Santo Patrono, elezioni;
- negli anni compresi tra il 2018 e il 2024, l'Ordinamento scolastico “… ha predeterminato in media
205,5 giorni di lezione”; dati i giorni di calendario tra il 1° settembre e il 30 giugno, “… sono da considerarsi esclusi almeno 98 giorni, perché in assenza di qualsivoglia attività didattica”; ad essi, in quanto “giorni di riposo”, vanno ricondotti i (pochi) giorni residui di ferie;
- per gli aa.ss. non travolti dall'eccezione di prescrizione di cui infra, è valido il CCNL Comparto
Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, il cui art. 35, co. 16, ha abrogato l'art. 19 del precedente
CCNL (che prevedeva: “[…] 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque
4 dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto […]”), riprendendone solo in parte il contenuto, laddove dispone: “[…]2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro
a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.”; la nuova previsione ha così eliminato “la perifrasi sulla non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione e, pertanto, facendo obbligo di fruire le ferie al docente, per il solo fatto di godere di un periodo di sospensione dalle lezioni” (e ciò è coerente con l'attuale art. 38 CCNL Comparto Istruzione e
Ricerca 2019-2021, che, avendo sostituito l'art. 13 comma 15 CCNL Comparto Scuola 2006-2009, prevede che: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”; secondo la precedente previsione, invece, “15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”);
- pertanto, in base alla nuova disciplina contrattuale collettiva, “… gli unici periodi di ferie che possono essere monetizzabili sono quelli che, nel periodo di sospensione delle lezioni (altrimenti già di per se stesso considerabile quale periodo di riposo, secondo il nuovo art. 35 comma 2 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca
2019-2021), hanno portato il dipendente a presentarsi presso la sede di lavoro e a svolgere la funzione pubblica, perché richiesto da esigenze di servizio (art. 13 comma 15 CCNL Comparto Scuola 2006-2009, come novellato)”;
- sarà la ricorrente a dover provare di essere stato richiamato al servizio in un periodo di sospensione delle lezioni e, dunque, mentre stava godendo del periodo di riposo;
- pertanto, concretamente “… non vi è possibilità alcuna di monetizzare le ferie non godute benché maturate, perché il periodo entro il quale la lavoratrice avrebbe potuto beneficiarne (ovverosia il periodo in cui non vi sono lezioni né altre attività didattiche quali scrutini, consigli di classe o di Istituto, esami di Stato ecc.) è ben superiore a ciò che residua dai giorni di chiusura della Scuola, imposti dalla Regione, e quelli nei quali la docente avrebbe potuto godere del restante periodo di riposo, a norma dell'art. 5 comma 8 del d.l.
95 del 2012”;
- “di poco conto risulta l'eccezione di controparte circa la mancata comunicazione, da parte del dirigente scolastico responsabile, dell'avviso circa l'impossibilità di monetizzazione delle ferie maturate ma
5 non godute. Infatti, è reputabile come più che sufficiente l'obbligo di conoscere le norme, citate sopra, che impediscono tale fatto”.
La causa, istruita documentalmente e per la quale era stata disposta la trattazione scritta, scaduti i termini per il deposito delle note scritte, viene ora in decisione.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
3. E' opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati.
Sono pacifici, innanzitutto, i periodi d'insegnamento della ricorrente, in esecuzione di contratti a tempo determinato, nei termini di cui al ricorso.
A fronte delle deduzioni della ricorrente, deve ritenersi del pari pacifico e comunque non contestato che ella non abbia richiesto e quindi fruito di alcun giorno di ferie. Le difese del convenuto, infatti, non sono dirette a contestare la detta circostanza di fatto, ma a sostenere l'automatica imputazione a ferie (così da “assorbire”
i giorni di ferie non richiesti dai docenti e non autorizzati) dei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Non è contestato, ancora, che la ricorrente non abbia posto in essere assenze dalle quali sia derivata la riduzione dei giorni di ferie spettanti.
4. Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n. 392/2025 pubbl. il 08/04/2025 RG n. 3867/2024, richiamata di seguito per ampli stralci).
5. Ha tuttavia evidenziato la Suprema Corte, conformemente alla tesi proposta dall'odierna ricorrente, che <<… nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola, sicché la remunerazione è comunque dovuta;
tale interpretazione si sovrappone senza contraddizioni… con il quadro delle regole sulle prestazioni di lavoro dei docenti di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto (art. 28, co. 4 e 29 C.C.N.L. 2006-
2009 del comparto scuola), oltre che con quello di cui alla previgente disciplina normativa (art. 88
d.p.r. 417/1974), norme che regolano in positivo l'attività, prevedendo in concreto prestazioni didattiche in senso stretto e prestazioni c.d. funzionali, sulla base, per quanto attiene al C.C.N.L.,… di una pianificazione annuale ad opera dei competenti organi scolastici…;… oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate
o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a
6 disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola… [E'] evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie;
basti ad esempio pensare al principio di cui all'art. 2109 c.c., come da intendere a seguito di Corte Costituzionale 30 dicembre 1987 n. 1987, n. 616, secondo cui il sopravvenire della malattia sospende di regola il periodo feriale, se incompatibile con il riposo proprio di esso e consente quindi di conservare le giornate di ferie non godute, ipotesi che è del tutto estranea invece al regime di disponibilità dei periodi estivi non coperti dalle ferie, senza contare le possibili differenze nel regime di eccezionale rientro forzato dalla ferie (v. ad es. art. 13 C.C.N.L. scuola, secondo cui nel caso sia imposto il rientro delle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso spese), rispetto ad uno stato di mera disponibilità in cui la convocazione a scuola non può né dirsi così eccezionale, né certamente soggetta a condizioni di rimborso spese>> (Cass. ord. 23934/ 2020).
Ed altrettanto vale, evidentemente, per gli altri periodi di sospensione delle lezioni (es. festività natalizie), che hanno luogo nel corso dell'anno scolastico, cioè nel periodo (dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo) destinato alle attività didattiche (ex art. 74 co. 2 d.lgs. n.
297/1994, secondo cui “2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”).
6. Deve del resto convenirsi con il ricorrente che la disciplina contrattuale collettiva prevede, in via generale, la fruizione delle ferie a richiesta del dipendente.
Così nell'art. 13, co. 8, CCNL Comparto Scuola 2006-2009:
“8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma
15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico”.
E nell'art. 95, co. 9, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021:
7 “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio”.
Ai sensi degli artt. 19 co. 1 CCNL 2006-2009 e 35 co. 1 CCNL 2019-2021, poi, al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata dei rapporti di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite per il personale di ruolo, salve specifiche previsioni, che tuttavia non riguardano le modalità di richiesta e di autorizzazione delle ferie.
7. Ne deriva l'ormai consolidata giurisprudenza in base alla quale <[i]l docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro>> (Cass. ord. 13440/2024; conf. Cass. ord. 16715/2024, Cass. ord. 15415/2024, Cass. ord. 14268/2022).
8. La giurisprudenza appena richiamata, pur senza dimenticare la disciplina nazionale, di legge e contrattuale collettiva, vigente tempo per tempo, in materia di fruizione delle ferie da parte dei docenti a termine, ha tuttavia rilevato che essa <<… perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 [“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione…, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto… Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
8 spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”] - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione
e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile
a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva>> (Cass. ord. 13440/2024, cit.).
9. Pertanto, il fatto che la disciplina di legge e contrattuale collettiva preveda che i docenti fruiscano delle ferie (a richiesta) nei periodi di sospensione delle attività didattiche, non ne impedisce la monetizzazione ove di fatto non ne abbiano fruito e il non abbia ottemperato al Cont
9 proprio dovere d'informazione, nei precisati termini (v. art. 13 co. 9 CCNL 2006-2009: “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2”; art. 95, commi 9 e 10. CCNL 2019-2021: “9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio. 10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni dell'Area e settore professionale di appartenenza”; art. 1, commi 54 e 56 l. n. 228/2012: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”).
10. Non si tratta, evidentemente, di sovvertire l'onere della prova in materia di (mancata) fruizione delle ferie.
<16. E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta
10 fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).
17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio
o da causa di forza maggiore.
18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C-619/2016 in causa C- Persona_1
684/2016 Max Planck), si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - ; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
19. Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva>> (Cass. ord. 16603/2024).
Principio, recentemente, ulteriormente precisato, sempre dalla giurisprudenza di legittimità in questi termini: “14. Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore
(anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
11 c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
15. Nel medesimo senso si è orientata la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto alla monetizzazione delle ferie viene meno quando queste non siano state godute per scelta volontaria del dipendente (Cons. Stato. n. 597 del 2023)”(Cass. n. 13691/2025 del 22.5.2025 ed in senso del tutto analogo altresì Cassazione, n. 16772/2025 del 23.6.2025).
Si è detto, infatti, che non è contestato, nella specie, che la ricorrente non abbia chiesto di fruire di giorni di ferie e che, quindi, non sia stata autorizzata a fruirne, trovandosi pertanto, durante i periodi di sospensione delle lezioni, in quella condizione, di disponibilità, ben diversa rispetto a quella di chi sia in ferie. Cont 11. Ne consegue, altresì, che - diversamente da quanto opinato dal - non rileva neppure, nella specie, il mutamento della disciplina contrattuale collettiva relativa alle ferie del personale a tempo determinato con supplenze brevi, saltuarie o fino al 30 giugno, prima rinvenibile nell'art. 19 CCNL Comparto
Scuola 2006-2009 ed ora dettata dall'art. 35 comma 2 del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021.
Seconda la prima previsione:
“2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
A mente della seconda:
“2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
L'eliminazione del riferimento alla non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni in corso d'anno scolastico, non esonera certamente dall'interpretare (anche) le previsioni contrattuali collettive in conformità alle norme del diritto dell'Unione, secondo quanto appena esposto e con gli effetti già evidenziati: ove il diritto alle ferie non sia stato effettivamente esercitato, perché la docente supplente è rimasta a disposizione dell'Amministrazione - datrice di lavoro durante i periodi di
12 Cont sospensione delle lezioni, il diritto alla “monetizzazione” può venire meno solo se il dimostrati di avere ottemperato al proprio dovere d'informazione. Ciò che nel presente procedimento non ha fatto.
12. Del pari, nessun effetto può derivare dalla dichiarazione congiunta n. 7 di cui al CCNL di
Comparto 2019-2021, in base alla quale “[i]n relazione a quanto previsto all'art. 95 (Ferie, festività del Santo patrono e festività soppresse) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-
Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione
Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”, perché le dette situazioni di “impossibilità” vanno ricostruite alla stregua del diritto comunitario;
se ciò non risultasse possibile, le previsioni contrattuali collettive dovrebbero essere comunque disapplicate, perché in contrasto con il diritto UE.
13. Quanto al numero dei giorni di ferie spettanti, prevede(va) l'art. 13 CCNL Comparto scuola 2006-
2009:
“ART.13 - FERIE 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4.
Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2”.
Analoghe le previsioni di cui al successivo CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, art. 95, co. da 1 a 3, nel cui contesto, peraltro (v. co. 1) non si distingue neppure più tra dipendenti di ruolo e no, in quanto il diritto alle ferie è riconosciuto al “dipendente” tout court. Cont
Tuttavia, secondo il ai docenti assunti con contratti a termine spetterebbero comunque e sempre
30 giorni di ferie (mai 32), in quanto “neo-assunti”.
14. E' noto che <la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro [sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE], sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>> (CGUE sez. VI 18.5.2022, n.
450).
<…. Per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale
13 nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e Persona_2 giurisprudenza ivi citata)>> (ibidem).
Dunque, <<… i diritti alle ferie annuali retribuite riconosciuti ai lavoratori rientrano incontestabilmente nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro>> (CGUE 16.7.2020, causa C-658/18).
I temi della portata della predetta clausola 4, dell'equiparabilità o meno (ai fini della relativa Con applicazione) delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due “categorie” di docenti, sono stati ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla
CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, Persona_3
causa C-177/10 RO NA).
I giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della
CGUE 20.9.2018, in causa C-466/17, <… non possono essere svalutate… le affermazioni contenute Per_4
ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n.
14 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare>> (Cass. n. 31149/2019).
Né parte convenuta ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dal ricorrente, allorché assunto con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Pertanto, le menzionate previsioni debbono interpretarsi nel senso che anche ai docenti a tempo determinato spettano 30 giorni di ferie, quando abbiano maturato complessivamente (in esecuzione di più contratti a termine) 3 anni di servizio.
15. <Ai sensi dell'art. 1 della legge 937/1977, "Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di
Lire 8.500 giornaliere lorde".
L'art. 2 della legge 937/1977 dispone a sua volta: "Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
15 L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta".
Tale disposizione prevede dunque che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare.
Diversamente da quanto sostenuto dall , è prevista la monetizzazione di tali giornate con specifici CP_5
presupposti e modalità; la monetizzazione può infatti avvenire solo in presenza di "motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi" (che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso), e con un compenso forfettario.
A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art.
18 del CCNL EPNE [nella fattispecie applicabile]… di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime>> (Cass. ord. n. 8926/2024).
Nel settore del lavoro scolastico, l'inclusione delle menzionate “due giornate in aggiunta al congedo ordinario”, nel monte ferie di 30/32 giorni, trova espresso riconoscimento - come visto - nel citato art. 13
CCNL Comparto scuola 2006-2009 (“2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo- assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.”).
Per quanto riguarda gli ulteriori 4 giorni, il diritto a fruirne, del pari, matura in ragione del servizio effettivamente prestato (1 ogni 90 gg. di servizio). Per i giorni non fruiti spetta un'indennità sostitutiva secondo le stesse regole viste in materia di ferie.
16. Quanto alla prescrizione, <[l]a prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il
"relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato>> (Cass. ord.
17643/2023; conf. Cass. n. 3021/2020 e n. 1757/2016).
16 La prescrizione, pertanto, non può decorrere in corso di rapporto.
Decorre, invece, dalla cessazione del rapporto di lavoro, in ossequio all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Occorre tenere conto, più specificamente, delle menzionate previsioni contrattuali collettive, di cui agli artt. 19 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e 35 CCNL 2019-2021, ai sensi delle quali le ferie maturate e non fruite “saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
Quindi, la prescrizione decorre, con riguardo alle supplenze svolte nel corso di ogni a.s., dal 30 giugno, ovvero dalla data, (se) anteriore, di cessazione dell'ultimo contratto dell'a.s. medesimo.
Il termine di prescrizione è decennale.
Infatti, <[l]'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori
o dell'assoggettamento a contribuzione>> (Cass. n. 3021/2020).
Nella specie, tenuto conto degli aa.ss. per cui vi è richiesta e delle date di notificazione dei ricorsi, allora, nulla è prescritto.
17. Nella presente vertenza, il convenuto non ha contestato i conteggi della ricorrente, né quanto ai giorni di ferie complessivamente spettanti in relazione ai periodi di lavoro svolti e all'anzianità conseguita
(giorni da calcolarsi - come visto - ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola 2006-2009 e
35 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da un monte ferie teorico di 30 o 32 giorni, in proporzione al servizio prestato), all'incidenza di eventuali periodi di assenza, ai giorni di festività sopresse complessivamente spettanti (a partire da teorici 4, in proporzione al servizio prestato), ai giorni richiesti in corso di anno scolastico e a quelli residui, né quanto all'ammontare dello “stipendio giornaliero” e, quindi, dell'indennità sostitutiva (calcolata moltiplicando i giorni residui per l'importo dello “stipendio giornaliero”).
A detti conteggi, pertanto, il Tribunale deve attenersi.
18. Conclusivamente, tenuto conto del limite della prescrizione, il convenuto deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente le rivendicate indennità sostitutive delle ferie e delle festività soppresse non godute, nella misura richiesta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
17 19. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale), e Cont poste a carico del , in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, a corrispondere, a beneficio di , a titolo d'indennità Parte_1
sostitutiva delle ferie e dei giorni di festività soppresse non goduti, la somma di euro 3.869,28, complessivi euro 3.869,28, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni al saldo;
condanna, inoltre, il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 1.030,00, per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, e accessori di legge;
rimborso del C.U. con distrazione a favore dell'avv. MO LL, antistatario.
Genova, 1 novembre 2025
Il Giudice
AN IN
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