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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Vito Savino Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 183/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
- in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Mazzaferri in virtù di procura generale alle liti
Appellante
E in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Giuseppe Vallesi, del Foro di Ascoli Piceno
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 aprile 2023 il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro accertava l'infondatezza della pretesa contributiva vantata dall' nei confronti di Pt_1 [...] quindi annullava l'avviso di addebito n. 368 2022 00007840 48 000, notificato il 19 CP_1
Marzo 2022, e compensava tra le parti le spese di lite nella misura della metà, ponendo la metà residua a carico dell' Pt_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' deducendo l'errore del primo giudice nel Pt_1 ritenere la Società originaria ricorrente ancora in termini per effettuare, ai sensi dell'art. 7
d.lgs.n.148/2015, il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni di CIGS anticipate ai lavoratori per il periodo dal 3 agosto 2014 a 2 febbraio 2015, nonostante la citata disposizione legislativa comminasse la decadenza dal beneficio in questione, ove il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori non fossero effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. In proposito, l'appellante ha evidenziato che la aveva inoltrato la domanda di autorizzazione al conguaglio in data 16 giugno 2015 Controparte_1
e l'autorizzazione era stata emessa in data 23 febbraio 2016; che il conguaglio era stato effettuato in data 1 maggio 2016, quindi oltre sei mesi dalla fine del periodo autorizzato. Ha sottolineato l'appellante il carattere arbitrario della decisione del Tribunale di ritenere che la mera domanda di autorizzazione al conguaglio fosse sufficiente ad impedire la decadenza, escludendo in tal modo che il decorso del lasso temporale tra l'inoltro dell'istanza e la comunicazione dell' di accesso al Pt_1 conguaglio integrasse un rischio a carico dell'azienda, la quale, invece, avrebbe potuto e dovuto adoperarsi per tempo, onde evitare di incorrere nella penalità stabilita dal legislatore. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese di lite. ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Le doglianze dell' si incentrano sulla necessità di individuare nella data del Pt_1
provvedimento ministeriale di concessione della CIGS il dies a quo di decorrenza del termine semestrale di decadenza stabilito dall'art. 7 d.lgs.n. 148/2015, laddove il Tribunale non contraddice tale assunto, peraltro reso palese dalla disposizione normativa in esame, ma fonda la propria decisione sulla valutazione di idoneità ad impedire la decadenza delle richieste di autorizzazione al conguaglio, pacificamente inoltrate dalla Società odierna appellata entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, secondo la formula del terzo comma della norma citata.
In particolare, l' invoca il principio di certezza delle situazioni giuridiche e paventa il Pt_1
rischio che il termine decadenziale sia rimesso alla volontà del soggetto privato. Tuttavia, in seno alla sentenza impugnata giammai si profila la soluzione di far coincidere il momento di iniziale decorrenza della decadenza in discorso con la data di inoltro della richiesta di conguaglio ad iniziativa dell'impresa. Viceversa, la decadenza di cui si discute deve ritenersi efficacemente impedita dal primo atto di impulso ad iniziativa dell'impresa interessata, necessario all'avvio della procedura di conguaglio, essendo del tutto conforme ai canoni del procedimento amministrativo la regola secondo cui non possono trascorrere in danno dell'istante i tempi necessari al perfezionarsi del complesso iter procedimentale che si conclude con la comunicazione di accesso al beneficio richiesto.
In particolare, sembra potersi mutuare in questa sede il principio di valenza generale, richiamato dalla Corte Costituzionale in occasione del vaglio di legittimità delle disposizioni di legge in materia di notificazioni (cfr. sentenze C. Cost. n. 477/2002; n. 28/2004; n. 97/2004 e n.154/2005), di necessaria scissione fra il momento in cui viene compiuto l'atto d'impulso che consente l'avvio del procedimento (in specie, quello di notificazione degli atti) ed il momento in cui l'iter relativo si perfeziona, sfociando nell'adozione dell'atto finale ( in specie, la consegna del plico al destinatario, da parte dell'ufficiale giudiziario); in forza di tale principio, ove tempestivamente compiuto, il primo atto evita alla parte interessata la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale l'intera procedura va completata.
Tornando al caso di specie, si consideri, oltretutto, che la richiesta di autorizzazione al conguaglio contiene in sé, o meglio assorbe, la richiesta di rimborso della CIGS anticipata dall'impresa ai lavoratori, a mente dell'art. 7, secondo comma, d.lgs n. 148/2015, il quale recita:“L'importo delle integrazioni è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa Pt_1
secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.”
In definitiva, stando al chiaro tenore della norma in esame, con la domanda di autorizzazione al conguaglio l'impresa inevitabilmente consacra la volontà di vedere operare la compensazione tra il proprio credito da anticipazione delle somme versate ai lavoratori a titolo di CIGS - delle quali potrebbe in via alternativa chiedere il rimborso - ed i crediti contributivi vantati nei suoi confronti dall' ; è chiaro, dunque, che nel sollecitare il conguaglio l'impresa indefettibilmente avanza la Pt_1
pretesa al recupero delle somme anticipate, e tuttavia dichiara di preferire che il proprio credito da rimborso ed il controcredito dell' per i contributi che essa deve ancora versare, si estinguano Pt_1
reciprocamente in parte qua.
Ne discende che la richiesta di autorizzazione al conguaglio non può non produrre gli stessi effetti impeditivi della decadenza che la legge espressamente assegna alla richiesta di rimborso, poiché la prima evoca necessariamente la seconda e, al pari di questa, integra esercizio del medesimo diritto di credito, differenziandosene unicamente riguardo al modo attraverso cui ne chiede soddisfazione.
Alla stregua di quanto innanzi, una lettura costituzionalmente orientata dell'art.7, terzo comma, d.lgs.n. 148/2015, nella parte in cui recita: “…. il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi….”impone di sottintendere la locuzione “richiesta di effettuare” con riferimento alla prima delle due opzioni procedurali, nel senso che ad impedire l'ulteriore corso del termine semestrale di decadenza deve ritenersi sufficiente la richiesta di autorizzazione al conguaglio, non già necessaria l'adozione, da parte dell' del provvedimento finale, in quanto i tempi tecnici necessari Pt_1 all' per esaminare l'istanza e provvedere in merito ad essa – ed a fortiori gli Controparte_2
eventuali ritardi nel compimento di tali operazioni - non possono trascorrere in danno dell'istante, il quale con l'inoltro della domanda ha assolto ogni onere ad esso incombente.
Per tali motivi l'appello va rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna
l' a rifondere a le spese di lite del grado, che liquida in euro 4.000,00 Pt_1 Controparte_1 oltre rimborso forfetario, Iva e cpa come per legge;
3) Dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002).
Ancona, 7 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Vito Savino Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 183/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
- in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Mazzaferri in virtù di procura generale alle liti
Appellante
E in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Giuseppe Vallesi, del Foro di Ascoli Piceno
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 aprile 2023 il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro accertava l'infondatezza della pretesa contributiva vantata dall' nei confronti di Pt_1 [...] quindi annullava l'avviso di addebito n. 368 2022 00007840 48 000, notificato il 19 CP_1
Marzo 2022, e compensava tra le parti le spese di lite nella misura della metà, ponendo la metà residua a carico dell' Pt_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' deducendo l'errore del primo giudice nel Pt_1 ritenere la Società originaria ricorrente ancora in termini per effettuare, ai sensi dell'art. 7
d.lgs.n.148/2015, il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni di CIGS anticipate ai lavoratori per il periodo dal 3 agosto 2014 a 2 febbraio 2015, nonostante la citata disposizione legislativa comminasse la decadenza dal beneficio in questione, ove il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori non fossero effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. In proposito, l'appellante ha evidenziato che la aveva inoltrato la domanda di autorizzazione al conguaglio in data 16 giugno 2015 Controparte_1
e l'autorizzazione era stata emessa in data 23 febbraio 2016; che il conguaglio era stato effettuato in data 1 maggio 2016, quindi oltre sei mesi dalla fine del periodo autorizzato. Ha sottolineato l'appellante il carattere arbitrario della decisione del Tribunale di ritenere che la mera domanda di autorizzazione al conguaglio fosse sufficiente ad impedire la decadenza, escludendo in tal modo che il decorso del lasso temporale tra l'inoltro dell'istanza e la comunicazione dell' di accesso al Pt_1 conguaglio integrasse un rischio a carico dell'azienda, la quale, invece, avrebbe potuto e dovuto adoperarsi per tempo, onde evitare di incorrere nella penalità stabilita dal legislatore. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese di lite. ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Le doglianze dell' si incentrano sulla necessità di individuare nella data del Pt_1
provvedimento ministeriale di concessione della CIGS il dies a quo di decorrenza del termine semestrale di decadenza stabilito dall'art. 7 d.lgs.n. 148/2015, laddove il Tribunale non contraddice tale assunto, peraltro reso palese dalla disposizione normativa in esame, ma fonda la propria decisione sulla valutazione di idoneità ad impedire la decadenza delle richieste di autorizzazione al conguaglio, pacificamente inoltrate dalla Società odierna appellata entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, secondo la formula del terzo comma della norma citata.
In particolare, l' invoca il principio di certezza delle situazioni giuridiche e paventa il Pt_1
rischio che il termine decadenziale sia rimesso alla volontà del soggetto privato. Tuttavia, in seno alla sentenza impugnata giammai si profila la soluzione di far coincidere il momento di iniziale decorrenza della decadenza in discorso con la data di inoltro della richiesta di conguaglio ad iniziativa dell'impresa. Viceversa, la decadenza di cui si discute deve ritenersi efficacemente impedita dal primo atto di impulso ad iniziativa dell'impresa interessata, necessario all'avvio della procedura di conguaglio, essendo del tutto conforme ai canoni del procedimento amministrativo la regola secondo cui non possono trascorrere in danno dell'istante i tempi necessari al perfezionarsi del complesso iter procedimentale che si conclude con la comunicazione di accesso al beneficio richiesto.
In particolare, sembra potersi mutuare in questa sede il principio di valenza generale, richiamato dalla Corte Costituzionale in occasione del vaglio di legittimità delle disposizioni di legge in materia di notificazioni (cfr. sentenze C. Cost. n. 477/2002; n. 28/2004; n. 97/2004 e n.154/2005), di necessaria scissione fra il momento in cui viene compiuto l'atto d'impulso che consente l'avvio del procedimento (in specie, quello di notificazione degli atti) ed il momento in cui l'iter relativo si perfeziona, sfociando nell'adozione dell'atto finale ( in specie, la consegna del plico al destinatario, da parte dell'ufficiale giudiziario); in forza di tale principio, ove tempestivamente compiuto, il primo atto evita alla parte interessata la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale l'intera procedura va completata.
Tornando al caso di specie, si consideri, oltretutto, che la richiesta di autorizzazione al conguaglio contiene in sé, o meglio assorbe, la richiesta di rimborso della CIGS anticipata dall'impresa ai lavoratori, a mente dell'art. 7, secondo comma, d.lgs n. 148/2015, il quale recita:“L'importo delle integrazioni è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa Pt_1
secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.”
In definitiva, stando al chiaro tenore della norma in esame, con la domanda di autorizzazione al conguaglio l'impresa inevitabilmente consacra la volontà di vedere operare la compensazione tra il proprio credito da anticipazione delle somme versate ai lavoratori a titolo di CIGS - delle quali potrebbe in via alternativa chiedere il rimborso - ed i crediti contributivi vantati nei suoi confronti dall' ; è chiaro, dunque, che nel sollecitare il conguaglio l'impresa indefettibilmente avanza la Pt_1
pretesa al recupero delle somme anticipate, e tuttavia dichiara di preferire che il proprio credito da rimborso ed il controcredito dell' per i contributi che essa deve ancora versare, si estinguano Pt_1
reciprocamente in parte qua.
Ne discende che la richiesta di autorizzazione al conguaglio non può non produrre gli stessi effetti impeditivi della decadenza che la legge espressamente assegna alla richiesta di rimborso, poiché la prima evoca necessariamente la seconda e, al pari di questa, integra esercizio del medesimo diritto di credito, differenziandosene unicamente riguardo al modo attraverso cui ne chiede soddisfazione.
Alla stregua di quanto innanzi, una lettura costituzionalmente orientata dell'art.7, terzo comma, d.lgs.n. 148/2015, nella parte in cui recita: “…. il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi….”impone di sottintendere la locuzione “richiesta di effettuare” con riferimento alla prima delle due opzioni procedurali, nel senso che ad impedire l'ulteriore corso del termine semestrale di decadenza deve ritenersi sufficiente la richiesta di autorizzazione al conguaglio, non già necessaria l'adozione, da parte dell' del provvedimento finale, in quanto i tempi tecnici necessari Pt_1 all' per esaminare l'istanza e provvedere in merito ad essa – ed a fortiori gli Controparte_2
eventuali ritardi nel compimento di tali operazioni - non possono trascorrere in danno dell'istante, il quale con l'inoltro della domanda ha assolto ogni onere ad esso incombente.
Per tali motivi l'appello va rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna
l' a rifondere a le spese di lite del grado, che liquida in euro 4.000,00 Pt_1 Controparte_1 oltre rimborso forfetario, Iva e cpa come per legge;
3) Dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002).
Ancona, 7 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente