Articolo 524 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 524.
(Colpa e dolo dell'equipaggio).

L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purche' vi sia rimasto estraneo l'assicurato.
Tuttavia, se l'assicurato e' anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.

Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde altresi' del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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