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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3882/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - C/o Casa Comunale 81030 Cellole CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC22IMU-2224 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5380/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, nato a [...], il [...], residente in [...], Indirizzo_1
, C.F. CF_Ricorrente_1, propone ricorso per l'annullamento avviso di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni nn. AC22_IMU - 2224 del 12/12/2024, per un importo complessivo di Euro 185,00, notificato in data 06/6/2025
La predetta pretesa si basava sul fatto che l'ufficio tributi del Comune di Cellole richiedeva il pagamento delle suddette somme non rilevando, nei loro archivi, alcun pagamento, come sinteticamente riportato nella motivazione dello stesso.
Il ricorrente eccepisce l'Illegittimità per violazione dell'art. 688 L.147 del 27/12/2013, in quanto la somma è stata regolarmente corrisposta con mod F24 in data 16/6/2022 e 16/12/2022. Con istanza in autotutela trasmessa tramite pec in data 25/06/2025 si è richiesto l'annullamento dell'atto in oggetto. L'ufficio non si è degnato di rispondere e non è la prima volta che il comune di Cellole richiede il pagamento delle imposte.
Il contribuente contesta tale pretesa in quanto dalle risultanze catastali l'immobile risultava e risulta ancora censito al N.C.E.U. del comune di Sessa Aurunca al fg . 196 par.5562 sub. 208 e non nel comune di Cellole.
Pertanto l'eventuale pretesa avrebbe eventualmente dovuto essere rivolta al comune di Sessa Aurunca e risolta tra i due comuni senza coinvolgere il contribuente.
Conclude con la rcichiesta in via principale, previa sospensione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 art. 47, di annullare avviso di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni nn. AC22_IMU - 2224 del
12/12/2024 e, per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio, per l'effetto.
Con vittoria di spese ed onorari con importi più afflittivi per il Comune di Cellole.
Non si è costituito il Comune di Cellole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2887 depositata il 7 febbraio 2020 intervenendo in tema di notificazione del ricorso ha ribadito che “la mancanza della sottoscrizione sull'attestazione di conformità apposta sullo stesso, considerato che tale attestazione deve avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dal difensore, con la quale il medesimo attesta la conformità tra l'atto prodotto e quello spedito per la notifica, sicché va escluso che possa avere efficacia equipollente un semplice timbro, sia pure con data, ma senza firma”
Gli Ermellini accolgono la censura della società ricorrente ribadendo che “costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal
Giudice in caso di tale mancanza”, per cui la mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o dell'appellato, con conseguente impossibilità del Giudice di effettuare il diretto raffronto, in concreto, tra l'atto depositato e quello notificato comporta l'inammissibilità del ricorso. Pertanto per i giudici di legittimità la mancata attestazione di conformità dell'atto notificato a quello originale, in coincidenza con la mancata costituzione della parte convenuta nei gradi di merito, comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo o del gravame.
La conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “EML”, contenente i file digitali degli atti notificati al Comune.
La ricevuta di consegna versata in atti dal ricorrente, invece, non contiene tali file in quanto questi si è limitato a depositare semplicemente la ricevuta di consegna del ricorso all'Ente in formato PDF invece che in formato EML.
Ai fini dell''applicazione dell'articolo 25-bis del Dlgs 546/92, come modificato dal Dlgs 220/2023, è imposto al ricorrente di attestare la conformità della copia informatica agli originali cartacei. Una previsione che, in mancanza di attestazione, rende inutilizzabili i documenti depositati.
P.Q.M.
Il G.m. dichiara il ricorso inammissibile – Nulla per le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3882/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - C/o Casa Comunale 81030 Cellole CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC22IMU-2224 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5380/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, nato a [...], il [...], residente in [...], Indirizzo_1
, C.F. CF_Ricorrente_1, propone ricorso per l'annullamento avviso di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni nn. AC22_IMU - 2224 del 12/12/2024, per un importo complessivo di Euro 185,00, notificato in data 06/6/2025
La predetta pretesa si basava sul fatto che l'ufficio tributi del Comune di Cellole richiedeva il pagamento delle suddette somme non rilevando, nei loro archivi, alcun pagamento, come sinteticamente riportato nella motivazione dello stesso.
Il ricorrente eccepisce l'Illegittimità per violazione dell'art. 688 L.147 del 27/12/2013, in quanto la somma è stata regolarmente corrisposta con mod F24 in data 16/6/2022 e 16/12/2022. Con istanza in autotutela trasmessa tramite pec in data 25/06/2025 si è richiesto l'annullamento dell'atto in oggetto. L'ufficio non si è degnato di rispondere e non è la prima volta che il comune di Cellole richiede il pagamento delle imposte.
Il contribuente contesta tale pretesa in quanto dalle risultanze catastali l'immobile risultava e risulta ancora censito al N.C.E.U. del comune di Sessa Aurunca al fg . 196 par.5562 sub. 208 e non nel comune di Cellole.
Pertanto l'eventuale pretesa avrebbe eventualmente dovuto essere rivolta al comune di Sessa Aurunca e risolta tra i due comuni senza coinvolgere il contribuente.
Conclude con la rcichiesta in via principale, previa sospensione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 art. 47, di annullare avviso di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni nn. AC22_IMU - 2224 del
12/12/2024 e, per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio, per l'effetto.
Con vittoria di spese ed onorari con importi più afflittivi per il Comune di Cellole.
Non si è costituito il Comune di Cellole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2887 depositata il 7 febbraio 2020 intervenendo in tema di notificazione del ricorso ha ribadito che “la mancanza della sottoscrizione sull'attestazione di conformità apposta sullo stesso, considerato che tale attestazione deve avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dal difensore, con la quale il medesimo attesta la conformità tra l'atto prodotto e quello spedito per la notifica, sicché va escluso che possa avere efficacia equipollente un semplice timbro, sia pure con data, ma senza firma”
Gli Ermellini accolgono la censura della società ricorrente ribadendo che “costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal
Giudice in caso di tale mancanza”, per cui la mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o dell'appellato, con conseguente impossibilità del Giudice di effettuare il diretto raffronto, in concreto, tra l'atto depositato e quello notificato comporta l'inammissibilità del ricorso. Pertanto per i giudici di legittimità la mancata attestazione di conformità dell'atto notificato a quello originale, in coincidenza con la mancata costituzione della parte convenuta nei gradi di merito, comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo o del gravame.
La conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “EML”, contenente i file digitali degli atti notificati al Comune.
La ricevuta di consegna versata in atti dal ricorrente, invece, non contiene tali file in quanto questi si è limitato a depositare semplicemente la ricevuta di consegna del ricorso all'Ente in formato PDF invece che in formato EML.
Ai fini dell''applicazione dell'articolo 25-bis del Dlgs 546/92, come modificato dal Dlgs 220/2023, è imposto al ricorrente di attestare la conformità della copia informatica agli originali cartacei. Una previsione che, in mancanza di attestazione, rende inutilizzabili i documenti depositati.
P.Q.M.
Il G.m. dichiara il ricorso inammissibile – Nulla per le spese.