Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 27/11/2025, n. 21390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21390 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13059 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto di inammissibilità del 21 agosto 2025 dell’istanza diretta a conseguire la cittadinanza italiana, in forza dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, emesso nell’ambito del procedimento K10-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. IC AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto prefettizio del 21 agosto 2025, recante inammissibilità dell’istanza diretta a conseguire la cittadinanza italiana, in forza dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, emesso nell’ambito del procedimento n. K10-OMISSIS- per carenza in atti dell’attestazione di conoscenza della lingua italiana per un livello non inferiore al B1 del “ Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)” ;
Considerato che, con successiva richiesta di riesame, il ricorrente, in data 2 ottobre 2025, ha trasmesso per la prima volta all’indirizzo pec specificatamente riportato nel preavviso di diniego (comunicazione.cittadinanza.prefrm@pec.interno.it), copia della documentazione attestante l’effettiva conoscenza della lingua italiana e che, conseguentemente, la Prefettura ha provveduto, con provvedimento adottato in data 17 novembre 2025, alla revoca ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 del decreto declaratorio dell’inammissibilità dell’istanza di cittadinanza;
Ritenuto, per quanto precede, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo la Prefettura di Roma rivalutato con il suindicato atto di revoca l’istanza di parte ricorrente - previo corretto inoltro da parte di quest’ultimo di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana - esprimendo altresì positivo parere di propria competenza al rilascio della cittadinanza;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, tenuto conto del disguido che ha portato all’emanazione del provvedimento impugnato e del pronto intervento dell’Amministrazione in sede di riesame della posizione di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA TT, Presidente
IC AT, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AT | NA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.