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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 894/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. GIANLUCA DOMINICI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo GALLERIA PESARO. Controparte_1
APPELLANTE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
LUIGIA D'AMICO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in VIA
CASSIODORO, 1/A, 00193 ROMA.
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, e Parte_1 Controparte_2 chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno dalla stessa sofferto in conseguenza dell'inadempimento, da parte dei convenuti, del “patto fiduciario” sottoscritto in data 1/9/2007.
In particolare, l'attrice aveva esposto che : 1) in forza della scrittura privata sopra richiamata, i convenuti e avevano acquistato Parte_1 Controparte_2 fiduciariamente un immobile meglio descritto in atti, dietro il corrispettivo di euro
209.000,00, utilizzando, a tal fine, la corrispondente provvista fornitagli dalla stessa per il tramite di tale;
2) nella suddetta scrittura privata era Parte_2 Persona_1 stato, inoltre, pattuito a carico dei fiduciari l'obbligo di corrispondere alla fiduciante un canone mensile di euro 500,00 per l'utilizzo dell'immobile; 3) a partire dal mese di febbraio 2013 e fino al mese di dicembre 2015, i convenuti avevano interrotto il pagamento del predetto canone, maturando, così, nei suoi confronti, un debito di complessivi € 17.500,00; 4) i convenuti, a sua insaputa ed in violazione degli accordi, avevano, medio tempore, alienato a terzi l'immobile in questione, trattenendo indebitamente la somma a tale titolo ricavata di € 237.500,00.
L'attrice aveva, quindi, testualmente, formulato le seguenti conclusioni: “1. Voglia il
Tribunale condannare i convenuti in via solidale a pagare alla sig.ra Parte_2
a titolo di risarcimento danni la somma di euro 237.500,00 pari al prezzo da
[...] loro incassato in base all'atto di vendita dell'appartamento e accessori, sito in Rimini, via Daolio n. 18 come risulta dall'atto di vendita 11.01. 2016 n. Rep. 59439/11.059 notaio di Rimini, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Persona_2
Voglia il Tribunale condannare gli stessi convenuti a pagare alla sig.ra la Parte_2 pagina 2 di 16 somma di euro 17.500,00 euro pari alla rendita mensile assicurata con scrittura
1.9.2007 e non corrisposta durante il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2015, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze fino al saldo.
3. Spese ed onorari rifusi.”
I convenuti e si erano costituiti in giudizio, Parte_1 Controparte_2 chiedendo la reiezione delle domande attoree e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia 1'Il1.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la mancanza di interesse ad agire in capo alla attrice;
-
Accertare subordinatamente, che la stessa può agire solo limitatamente alla quota di cui
è comproprietaria in ragione della comunione esistente sulle somme reclamate;
-
Dichiarare la scrittura privata 1.9.2007 nulla per contrarietà a norme imperative di
Legge, per illiceità della causa e per motivo illecito;
- Pronunciarne subordinatamente
l'annullamento nei confronti del convenuto per difetto di capacità di Controparte_2 agire al momento della sottoscrizione;
- Respingere in ogni caso ogni domanda attore in quanto infondata in fatto e diritto;
- Subordinatamente, dato atto della dichiarazione di avvenuta restituzione della somma reclamata, dichiarare che nulla è dovuto dai concludenti alla attrice per le ragioni dedotte in giudizio. Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa.”.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti ex art. 183 c.p.c., il Giudice di prime cure, previa reiezione delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, sulle conclusioni da queste rassegnate, con sentenza n. 698, resa in data 27/10/2020, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice, aveva accertato l'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannato quest'ultima al pagamento, in favore Parte_1 della della complessiva somma di euro 255.000,00, oltre interessi e, inoltre, Parte_2 previa declaratoria di annullabilità del patto fiduciario per incapacità naturale del convenuto all'epoca dei fatti minore d'età, aveva rigettato la pretesa Controparte_2 risarcitoria attorea nei confronti di quest'ultimo.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di pagina 3 di 16 impugnazione: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c.; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1418 1 e 2 comma c.c., artt. 115, 116
c.p.c., e della normativa P.E.E.P.; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2735 c.c.,
e degli artt. 115 e 116 c.p.c. 4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “- in relazione al PRIMO MOTIVO di gravame: in riforma della sentenza di primo grado impugnata, si chiede all'Ecc.ma
Corte di Appello di Bologna, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità attiva all'azione in capo a attesa la Parte_2 inesistenza della prova e/o comunque la non riconducibilità ad essa , Parte_2 delle somme disposte da diverso soggetto ( ) sul c/c della Persona_1 [...]
, asseritamente per l'acquisto dell'immobile oggetto di giudizio, e per l'effetto Parte_1 si chiede la reiezione di tutte le domande avanzate in giudizio dalla , Parte_2 nei confronti della;
- in relazione al SECONDO MOTIVO di Parte_1 gravame: in riforma della sentenza di primo grado impugnata, si chiede all'Ecc.ma
Corte di Appello di Bologna, di accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata de qua (anche ai sensi dell'art. 1418 c.c.), per essere essa scrittura contraria a norme imperative di legge, per avere essa causa e motivo illecito, e per l'effetto si chiede la reiezione di tutte le domande avanzate in giudizio dalla nei Parte_2 confronti della;
- in relazione al TERZO MOTIVO di gravame: in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado impugnata, si chiede che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Bologna, accerti e dichiari che alcun “risarcimento” deve
[...]
a , i. avendo essa riconosciuto con Parte_1 Parte_2 Parte_2 valenza confessoria in propria disposizione testamentaria, di avere già ricevuto da
le somme reclamate, ii. per non essere dimostrata la riconducibilità Parte_1 in capo ad essa , delle disposizioni effettuate da Parte_2 Persona_1 sul c/c della , iii. per essere sconosciuto il rapporto interno tra il Parte_1
e la (ben avendo il disposto Persona_1 Parte_2 Persona_1 di dette somme quale atto di liberalità nei confronti di . In Parte_2 subordine, in relazione al concludendo motivo, in riforma della sentenza impugnata di primo grado, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ridimensioni pagina 4 di 16 l'importo liquidato, nella minore somma e comunque entro l'importo di € 36.300,00. - in relazione al QUARTO MOTIVO di gravame: previa riforma della sentenza di primo grado impugnata, nella ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello non dovesse previamente respingere le domande “risarcitorie” avanzate da (per Parte_2 carenza di legittimazione/titolarità attiva della stessa a proporre l'azione, per
l'inesistenza di alcun debito di anche attesa la disposizione Parte_1 testamentaria confessoria della , ed altro), si chiede che l'Ecc.ma Parte_2
Corte di Appello di Bologna accerti e dichiari la violazione di cui all'art. 112 c.p.c. e
l'omessa pronuncia, sul punto, da parte del Giudice di prime cure, e (anche se del caso previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 19 aprile 2018) disponga la consulenza tecnico contabile sul medesimo quesito posto in I grado, nella seconda memoria ex art.
183 c.p.c. di , e cioè sul seguente quesito: “Sui conti correnti in Parte_1 cointestazione ed in particolare sul conto IT55Y.07601.03200.000085632552 al fine di verificare l'entità delle somme confluite sui detti conti e quelle prelevate dalla sig.ra
e quelle prelevate dalla sig.ra anche ai fini della regolazione dei Parte_2 Pt_1 rapporti dare/avere in ragione della comproprietà delle somme ivi confluite. Ciò affinchè, all'esito della espletanda C.T.U., possa essere accertato l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, e su esso rapporto dare/avere bilanciare il quantum della richiesta risarcitoria avanzata in giudizio da . Con vittoria di spese e Parte_2 competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando la Parte_2 fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
1. rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
e confermare le statuizioni della sentenza 698 resa dal Tribunale di Rimini in
[...] data 28.10.2020 relative alla condanna della stessa al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali.
2. in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere l'appello principale, accogliere la domanda di giustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in primo grado, ritenuta assorbita dalla sentenza del Tribunale riminese ed espressamente riproposta del presente giudizio
e per l'effetto condannare la stessa sig.ra al pagamento della Parte_1 pagina 5 di 16 somma di € 237.500,00 ovvero di quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo della diminuzione patrimoniale patita dalla sig.ra in corrispondenza dell'ingiustificato arricchimento della sig.ra . Il Parte_2 Pt_1 tutto maggiorato degli interessi e spese. Con condanna al pagamento delle spese processuali.”
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data
15/10/2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello proposto da non sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Occorre, preliminarmente, dare atto che, in difetto di specifico gravame, nel caso di specie, risultano coperti da giudicato i capi della sentenza di primo grado relativi:
- al rigetto delle domande attoree proposte nei confronti di in Controparte_2 ragione del dichiarato annullamento dell'accordo inter partes ai sensi dell'art. 1425 comma 1 c.c.;
- alla condanna dell'odierna appellante al pagamento della Parte_1 somma di euro 17.500,00, in conseguenza dell'omessa corresponsione dei pattuiti canoni mensili da febbraio 2013 a dicembre 2015.
Ciò premesso, nel merito dei motivi di impugnazione dedotti dall'appellante, si rileva quanto segue :
- Sulla carenza di titolarità attiva di e sull'entità del Parte_2 risarcimento.
pagina 6 di 16 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta sussistente, in capo all'attrice, odierna appellata,
la legittimazione ad agire a fini di risarcimento danni. Parte_2
In particolare, l'appellante ha asserito che, a fronte della accertata circostanza che le somme utilizzate come provvista per l'acquisto fiduciario provenissero formalmente da un terzo, , l'originaria attrice, in difetto di prova della loro Persona_1 riconducibilità a quest'ultima, non sarebbe legittimata a chiederne la restituzione neppure a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del patto fiduciario oggetto di causa.
Al riguardo, giova, in primo luogo, precisare che l'assunto di parte appellante riguarda la titolarità del rapporto giuridico-obbligatorio dedotto in causa e, quindi, una questione di merito, piuttosto che la legittimazione ad causam in senso stretto, posto che i due concetti giuridici non sono sovrapponibili e che la distinzione non resta meramente descrittiva, bensì reca con sé rilevanti conseguenze processuali.
Infatti, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, la Corte di legittimità ha chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, il quale spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
La sua carenza può formare oggetto di eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni assertive di cui agli artt. 166, 167 e 183 c.p.c.
La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, il cui difetto costituisce, invece, oggetto di una mera difesa esercitabile in ogni stato e grado del processo, attiene al merito della causa, in quanto involge la fondatezza della pretesa creditoria azionata in causa.
Non è, quindi, un'eccezione (in senso stretto), con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ma può essere svolta in ogni fase del giudizio ed è suscettibile di rilievo ex officio da parte del Giudice (Cass. Civ. Sez. Unite,
Sent, 16/02/2016, n. 2951).
La sua sussistenza in capo all'attore può essere provata anche attraverso il comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca pagina 7 di 16 espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Fatta questa premessa, occorre evidenziare come il motivato e qui condiviso convincimento espresso dal Giudice di primo grado in merito alla sussistenza in capo alla odierna appellata della titolarità del credito risarcitorio per cui è causa, derivi, in primo luogo, dal contenuto della scrittura privata del 01/09/2007, nella quale Parte_2 viene indicata espressamente come fiduciante.
[...]
Inoltre, la censurata statuizione trova fondamento nella dichiarazione scritta, resa dalla stessa in data 12 giugno 2015, e mai da questa disconosciuta, in cui Parte_1 si legge che “la casa è stata acquistata dalla sig.ra che ha pagato, Parte_2 tramite me, il prezzo di acquisto di euro 209.000,00 circa (...) tutti i soldi necessari per
l'acquisto sono stati bonificati dal cognato della sig.ra sig. Parte_2 Per_1
, su un mio conto presso la Caricesena spa e, da me utilizzati con bonifici ed
[...] assegni per pagare la casa”.
La stessa appellante, d'altronde, non ha mai formalmente e specificatamente negato che la provvista impiegata per l'acquisto dell'immobile de quo fosse di pertinenza della né ha offerto elementi di valutazione di segno contrario, limitandosi piuttosto Parte_2 ad eccepire la mancanza di prova in ordine a detta circostanza e senza, per ciò, confutare adeguatamente le sopra riportate risultanze documentali.
Quanto sopra rilevato trova, poi, conferma, sia pure indiretta, nel fatto che il trasferimento di una provvista in asserita proprietà di a favore di Persona_1
, non troverebbe causa in nessun titolo o rapporto tra gli stessi, Parte_1 nonché nell'ulteriore circostanza della perfetta coincidenza di detta provvista con il prezzo dell'acquisto fiduciario dell'immobile, circostanze, entrambe, da cui è ragionevole desumere che abbia svolto un ruolo di mero Persona_1 intermediario nella conclusione dell'operazione in esame.
Oltretutto, anche a voler ritenere che l'importo messo a disposizione per l'acquisto del bene immobile fosse realmente di proprietà di , la circostanza sarebbe, Persona_1
pagina 8 di 16 ai fini che qui interessano, del tutto ininfluente, potendo essa rilevare, semmai, nella definizione dei rapporti interni tra e Per_1 Parte_2
Il motivo in esame è, dunque, infondato.
- Sulla nullità del pactum fiduciae
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità della scrittura privata del 01/09/2007, per contrarietà a norme imperative, causa illecita, motivo illecito, asserendo che tale atto, eludendo la normativa P.E.E.P. cui era sottoposto l'immobile ivi descritto, mirava a consentirne l'acquisto, puramente formale e a condizioni agevolate, da parte della fiduciaria , quale contraente della successiva Parte_1 compravendita in possesso dei requisiti soggettivi a tal fine prescritti dalla legge, e la sostanziale effettiva titolarità dello stesso bene in capo alla fiduciante priva Parte_2 di detti requisiti.
In particolare, l'appellante asserisce che, attraverso tale operazione negoziale, da un lato, sarebbe stata elusa la normativa fiscale di riferimento, in quanto, attraverso il pactum fiduciae in questione, si intendeva garantire alla quale reale proprietaria del Parte_2 bene, con la partecipatio dei fiduciari e l'acquisto Parte_1 Controparte_2 di un bene immobile sottoposto ad un regime IVA agevolato del 4%, e, dall'altro, sarebbe stato leso il legittimo interesse di terzi potenzialmente legittimati all'acquisto in quanto in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla citata normativa P.E.E.P, precludendo loro la possibilità di acquistare l'immobile.
Il motivo in esame è fondato.
Premesso che la natura fiduciaria dell'accordo in commento è pacificamente allegata dalle parti e incontestatamente affermata in sentenza dal primo Giudice ed evidenziato altresì che l'originaria convenuta, odierna appellante, ha eccepito la nullità non della compravendita finale, bensì dell'antecedente accordo fiduciario di cui controparte lamenta l'inadempimento, occorre, sul punto, soffermarsi sul contenuto di tale accordo.
pagina 9 di 16 Esso, invero, prevede e disciplina una complessa operazione negoziale attraverso la quale la fiduciante, soggetto cui spettava la sostanziale ed effettiva Parte_2 titolarità del bene, avrebbe avuto la facoltà di affidare ai fiduciari, e Parte_1
formalmente acquirenti dell'immobile, la gestione e l'uso di questo, Controparte_2 fornendo loro le risorse per effettuarne l'acquisto in proprio.
L'atto poneva altresì a carico dei fiduciari un complesso di obblighi che, per natura e contenuto, presupponevano, ineluttabilmente, in capo alla fiduciante la Parte_2 sostanziale titolarità del bene da acquistare, trattandosi di impegni negoziali volti a soddisfare le esigenze e gli interessi di quest'ultima che, come sopra affermato, aveva loro fornito la necessaria provvista.
Infatti, i due fiduciari, in ragione dell'uso dell'immobile ad essi concesso dalla fiduciante, si erano contrattualmente obbligati a corrispondere mensilmente a quest'ultima una somma non inferiore a euro 500,00, impegnandosi, qualora l'odierna appellata ne avesse avuto bisogno, “a rivendere a terzi l'appartamento e a utilizzare il ricavato della vendita per le esigenze di , pur godendo, al verificarsi Parte_2 di una siffatta eventualità, di un diritto di prelazione sull'acquisto dell'immobile.
Orbene, dalla formulazione della scrittura privata emerge che il negozio pattuito è in parte assimilabile alla cd. interposizione reale fiduciaria, ovvero al caso in cui un soggetto interponente incarica fiduciariamente l'interposto di acquistare un bene per poi ritrasferirlo a lui o a un terzo, fornendo la provvista per l'acquisto.
Nella fattispecie in esame, pur non essendo stato espressamente concordato l'obbligo del fiduciario di operare il ritrasferimento dell'immobile a favore della fiduciante, in ogni caso, la concessione da parte della della facoltà per i fiduciari di utilizzare il Parte_2 bene con obbligo da parte degli utilizzatori di corrisponderle, a tale titolo, un canone periodico, nonché la previsione a carico di quest'ultimi dell'obbligo di restituirle la provvista ab initio ricevuta nel caso di formale rivendita a terzi o a loro stessi dell'immobile de quo, confortano la tesi che la complessa operazione negoziale prevista dal pactum fiduciae fosse orientata, in violazione delle norme di legge sopra richiamate,
a consentire a di acquisire in concreto al proprio patrimonio un bene Parte_2
pagina 10 di 16 immobile il cui formale acquisito le era precluso per carenza del requisito soggettivo della residenza a Rimini prescritto dalla citata normativa P.E.E.P.
Precisato nei suddetti termini il risultato economico-negoziale in concreto perseguito dalle parti e premesso altresì che il pactum fiduciae rientra nel più lato insieme dei negozi indiretti volti alla realizzazione di un fine pratico diverso da quello suo tipico e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso (Cass. civ., Sez. III, Sent.,
02/04/2009, n. 8024), deve rilevarsi come, nel caso di specie, i contraenti, proponendosi di realizzare una particolare finalità, hanno fatto ricorso alla combinazione di più atti, tutti veri e reali, collegandoli insieme, in modo da giungere al fine ultimo propostosi per via indiretta e attraverso il concorso e la reciproca reazione delle varie forme giuridiche collegate.
Come noto, l'istituto del negozio indiretto, di per sé non vietato, diventa tale, allorquando si riveli uno strumento per giungere, attraverso una sequela di atti leciti, voluti dai contraenti e, perciò, validi, ad un risultato finale che è vietato dalla legge o, comunque, in frode alla legge (Cass. 5201/2015; 1523/2010).
L'atto originariamente posto in essere da (e Parte_2 Parte_1
definiva un assetto di interessi apparentemente assimilabile a quello Controparte_2 tipico del mandato senza rappresentanza all'acquisto di un bene immobile, tuttavia privo dell'obbligo di ritrasferimento, e, in parte, ricollegabile a un diritto reale di godimento.
Come in precedenza esposto, proprio quest'ultimo aspetto, e l'annessa corresponsione di un canone a unito all'obbligo dei fiduciari di alienare a terzi nel Parte_2 caso in cui manifestasse una necessità economica con impegno a restituire la Parte_2 provvista ricevuta, rende manifesto che la conformazione della proprietà imposta attraverso gli impegni fiduciari, attribuiva contestualmente alla fiduciante il potere di gestione del bene, di fatto consegnandole facoltà tipiche e massimamente espressive dell'esercizio del diritto di proprietà.
Nelle premesse della scrittura privata del 01/09/2007 è, del resto, espressamente previsto che i fiduciari, diversamente dalla fiduciante, erano in possesso del requisito soggettivo, ovvero la residenza in Rimini, richiesto dalla normativa P.E.E.P. per l'acquisto della pagina 11 di 16 proprietà dell'immobile, e che il loro coinvolgimento consentiva altresì di usufruire del regime IVA agevolato al 4% previsto per l'acquisto “prima casa”.
Ne consegue che il negozio oggetto di eccezione di nullità, costituisce, per le finalità perseguite, un contratto in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c.
Come noto, il contratto in frode alla legge è il contratto che, pur rispettando la lettera della legge, costituisce, come nella fattispecie de qua, il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, cioè per raggiungere un risultato pratico equivalente a quello vietato.
La frode alla legge è un vizio della causa del contratto, che si concreta in un abuso della funzione tipica del contratto medesimo.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in parziale riforma dell'appellata sentenza, deve dichiararsi la nullità, per illeceità della causa, del patto fiduciario dedotto in giudizio.
La statuizione che precede determina la reviviscenza della domanda di ingiustificato arricchimento, ex art. 20141 c.c., rectius, previa sua più corretta qualificazione giuridica, di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ritualmente formulata in via di subordine dall'allora attrice, quale reconventio reconventionis svolta in replica all'eccezione di nullità sollevata dall'allora convenuta, odierna appellante, e, in questa sede, meramente riproposta dall'odierna appellata al cospetto del suo assorbimento operato dal primo Giudice attraverso l'accoglimento della principale domanda di risarcimento danni da inadempimento.
La domanda in questione va accolta, ricorrendo il presupposto dell'indebito oggettivo
(condictio indebiti sine causa) a seguito e per effetto della caducazione, per vizio di nullità, del titolo negoziale in forza del quale era stata compiuta dall'istante l'originaria dazione di danaro, nonché quello di irripetibilità, aliunde, della prestazione.
Anzitutto, va precisato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il Giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme pagina 12 di 16 giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass., 26 aprile 2021, n. 10998, Cass. 7269/2015; Cass.
7255/2013; Cass. 6757/2011; Cass. 12402/2007; Cass. 6945/2007; cfr. anche Cass., sez.
VI, 01/06/2018, n. 14077).
Nel merito, dichiarata la nullità del patto fiduciario, l'oggetto della ripetizione va identificato nella somma versata, come detto, sine causa, da a titolo Parte_2 di provvista, ovvero nell'importo di euro 209.000,00.
Sul punto, non può essere fondatamente attribuita rilevanza all'assunto svolto da parte appellante a sostegno del terzo motivo di appello e relativo alla disposizione testamentaria olografa di datata 6 marzo 2012 e contente la Parte_2 dichiarazione, asseritamente confessoria: “per quanto riguarda la casa di Rimini dei
i soldi sono rientrati perché serviti a me”. CP_2
Infatti, tale affermazione non riveste valenza di confessione stragiudiziale, in quanto difetta, in primis, di specificità rispetto al titolo in forza del quale detta somma sarebbe pervenuta e alla sua entità.
Essa è, inoltre, smentita e neutralizzata da una disposizione testamentaria posteriore, dell'1 giugno 2013 - 4 agosto 2013 di tenore esattamente contrario, da cui si evince che alcuna somma è stata restituita dai fiduciari.
Quanto agli interessi, come noto, in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/05/2024, n. 12362).
In mancanza di una siffatta prova (i.e., dell'originaria consapevolezza in capo all'odierna appellante circa l'invalidità del pactum fiduciae), gli interessi sono dovuti, ex art. 2033 c.c., dal giorno della domanda al saldo. pagina 13 di 16 Le statuizioni che precedono assorbono e, quindi, rendono superflua la delibazione degli ulteriori motivi di gravame e delle residue questioni svolte dall'appellante.
Infine, merita accoglimento l'istanza, avanzata da parte appellata in comparsa conclusionale, di espunzione, dagli atti difensivi depositati dall'appellante, delle espressioni sconvenienti ed offensive usate nei suoi confronti e, nello specifico, “di ogni fare che indichi la sig.ra come truffatrice”. Parte_2
Infatti, le seguenti espressioni : “l'interesse meritevole di tutela portato dalla scrittura privata de qua, altro non sarebbe che una truffa perpetrata dalla ai Parte_2 danni dello Stato, dell'Erario, degli Enti Locali che hanno edificato PEEP ed in definitiva di tutti i cittadini riminesi che non hanno potuto divenire assegnatari del bene legittimamente accaparrato dall'attrice con l'espediente indicato”, Parte_2 all'interno dell'atto di appello, pp. 2-3, p.13; all'interno della comparsa conclusionale,
p.2, p.14; “nel suo particolare intento di “non apparire fiscalmente” o, quantomeno, di apparire di modeste condizioni economiche (essendo invece una persona ricca che dispone(va) di ingenti liquidità personali)” all'interno dell'atto di appello, p.20; all'interno della comparsa conclusionale, p.21; “Ma di tali espedienti pare che Parte_2
fosse una fonte esauribile dal momento che” all'interno dell'atto di appello,
[...]
p.20; all'interno della comparsa conclusionale, p.21; “Dunque va bene tutto ma non è certo accettabile che , si facesse passare per una persona sprovveduta Parte_2
o peggio ancora indigente, avendo la stessa liquidità importanti, molti investimenti in titoli, beni immobili, gioielli, ecc..” all'interno dell'atto di appello, p.21; “Non è dunque accettabile che , cerchi di apparire persona sprovveduta o peggio Parte_2 ancora indigente, avendo la stessa liquidità importanti, molti investimenti in titoli, beni immobili, gioielli, ecc.” all'interno della comparsa conclusionale, p.22, - in quanto eccedenti le esigenze difensive ed esorbitanti il limite della correttezza e della convenienza processuale, violano i principi posti a tutela dell'onore della persona umana e del decoro del procedimento, e, in quanto tali, sono suscettibili di espunzione ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da , nonché in accoglimento della Parte_1 pagina 14 di 16 domanda come sopra riproposta dall'appellata, e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi la nullità del patto fiduciario dedotto in causa, condannando, in ogni caso, al pagamento, per la causale di cui Parte_1 sopra, in favore di della somma di € 209.000,00, oltre interessi di Parte_2 legge dalla domanda al saldo.
Inoltre, per quel che concerne le spese di lite, da liquidarsi unitariamente, per entrambi i gradi di giudizio, in base al complessivo e sostanziale esito della causa, l'appellante
, quale parte sostanzialmente e globalmente soccombente, va Parte_1 condannata, come da dispositivo, alla loro rifusione in favore dell'appellata Parte_2
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone :
in parziale accoglimento dell'appello proposto da , nonché in Parte_1 accoglimento della riqualificata domanda di ripetizione di indebito oggettivo riproposta dall'appellata, e, quindi, in parziale riforma della sentenza n. 698, resa dal Tribunale di
Rimini in data 27/10/2020,
DICHIARA la nullità dell'accordo fiduciario oggetto di causa.
CO
al pagamento, per la causale di cui in motivazione, in favore di Parte_1
della somma di euro 209.000,00, oltre interessi legali dalla data Parte_2 della domanda al saldo.
DISPONE
a norma dell'art. 89 c.p.c., l'espunzione dagli atti difensivi depositati dall'appellante, delle espressioni riportate in motivazione.
CO pagina 15 di 16 al rimborso, in favore di delle spese di lite di Parte_1 Parte_2 entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 786,00 per spese e € 11.810,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al grado di appello, in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 894/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. GIANLUCA DOMINICI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo GALLERIA PESARO. Controparte_1
APPELLANTE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
LUIGIA D'AMICO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in VIA
CASSIODORO, 1/A, 00193 ROMA.
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, e Parte_1 Controparte_2 chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno dalla stessa sofferto in conseguenza dell'inadempimento, da parte dei convenuti, del “patto fiduciario” sottoscritto in data 1/9/2007.
In particolare, l'attrice aveva esposto che : 1) in forza della scrittura privata sopra richiamata, i convenuti e avevano acquistato Parte_1 Controparte_2 fiduciariamente un immobile meglio descritto in atti, dietro il corrispettivo di euro
209.000,00, utilizzando, a tal fine, la corrispondente provvista fornitagli dalla stessa per il tramite di tale;
2) nella suddetta scrittura privata era Parte_2 Persona_1 stato, inoltre, pattuito a carico dei fiduciari l'obbligo di corrispondere alla fiduciante un canone mensile di euro 500,00 per l'utilizzo dell'immobile; 3) a partire dal mese di febbraio 2013 e fino al mese di dicembre 2015, i convenuti avevano interrotto il pagamento del predetto canone, maturando, così, nei suoi confronti, un debito di complessivi € 17.500,00; 4) i convenuti, a sua insaputa ed in violazione degli accordi, avevano, medio tempore, alienato a terzi l'immobile in questione, trattenendo indebitamente la somma a tale titolo ricavata di € 237.500,00.
L'attrice aveva, quindi, testualmente, formulato le seguenti conclusioni: “1. Voglia il
Tribunale condannare i convenuti in via solidale a pagare alla sig.ra Parte_2
a titolo di risarcimento danni la somma di euro 237.500,00 pari al prezzo da
[...] loro incassato in base all'atto di vendita dell'appartamento e accessori, sito in Rimini, via Daolio n. 18 come risulta dall'atto di vendita 11.01. 2016 n. Rep. 59439/11.059 notaio di Rimini, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Persona_2
Voglia il Tribunale condannare gli stessi convenuti a pagare alla sig.ra la Parte_2 pagina 2 di 16 somma di euro 17.500,00 euro pari alla rendita mensile assicurata con scrittura
1.9.2007 e non corrisposta durante il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2015, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze fino al saldo.
3. Spese ed onorari rifusi.”
I convenuti e si erano costituiti in giudizio, Parte_1 Controparte_2 chiedendo la reiezione delle domande attoree e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia 1'Il1.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la mancanza di interesse ad agire in capo alla attrice;
-
Accertare subordinatamente, che la stessa può agire solo limitatamente alla quota di cui
è comproprietaria in ragione della comunione esistente sulle somme reclamate;
-
Dichiarare la scrittura privata 1.9.2007 nulla per contrarietà a norme imperative di
Legge, per illiceità della causa e per motivo illecito;
- Pronunciarne subordinatamente
l'annullamento nei confronti del convenuto per difetto di capacità di Controparte_2 agire al momento della sottoscrizione;
- Respingere in ogni caso ogni domanda attore in quanto infondata in fatto e diritto;
- Subordinatamente, dato atto della dichiarazione di avvenuta restituzione della somma reclamata, dichiarare che nulla è dovuto dai concludenti alla attrice per le ragioni dedotte in giudizio. Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa.”.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti ex art. 183 c.p.c., il Giudice di prime cure, previa reiezione delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, sulle conclusioni da queste rassegnate, con sentenza n. 698, resa in data 27/10/2020, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice, aveva accertato l'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannato quest'ultima al pagamento, in favore Parte_1 della della complessiva somma di euro 255.000,00, oltre interessi e, inoltre, Parte_2 previa declaratoria di annullabilità del patto fiduciario per incapacità naturale del convenuto all'epoca dei fatti minore d'età, aveva rigettato la pretesa Controparte_2 risarcitoria attorea nei confronti di quest'ultimo.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di pagina 3 di 16 impugnazione: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c.; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1418 1 e 2 comma c.c., artt. 115, 116
c.p.c., e della normativa P.E.E.P.; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2735 c.c.,
e degli artt. 115 e 116 c.p.c. 4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “- in relazione al PRIMO MOTIVO di gravame: in riforma della sentenza di primo grado impugnata, si chiede all'Ecc.ma
Corte di Appello di Bologna, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità attiva all'azione in capo a attesa la Parte_2 inesistenza della prova e/o comunque la non riconducibilità ad essa , Parte_2 delle somme disposte da diverso soggetto ( ) sul c/c della Persona_1 [...]
, asseritamente per l'acquisto dell'immobile oggetto di giudizio, e per l'effetto Parte_1 si chiede la reiezione di tutte le domande avanzate in giudizio dalla , Parte_2 nei confronti della;
- in relazione al SECONDO MOTIVO di Parte_1 gravame: in riforma della sentenza di primo grado impugnata, si chiede all'Ecc.ma
Corte di Appello di Bologna, di accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata de qua (anche ai sensi dell'art. 1418 c.c.), per essere essa scrittura contraria a norme imperative di legge, per avere essa causa e motivo illecito, e per l'effetto si chiede la reiezione di tutte le domande avanzate in giudizio dalla nei Parte_2 confronti della;
- in relazione al TERZO MOTIVO di gravame: in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado impugnata, si chiede che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Bologna, accerti e dichiari che alcun “risarcimento” deve
[...]
a , i. avendo essa riconosciuto con Parte_1 Parte_2 Parte_2 valenza confessoria in propria disposizione testamentaria, di avere già ricevuto da
le somme reclamate, ii. per non essere dimostrata la riconducibilità Parte_1 in capo ad essa , delle disposizioni effettuate da Parte_2 Persona_1 sul c/c della , iii. per essere sconosciuto il rapporto interno tra il Parte_1
e la (ben avendo il disposto Persona_1 Parte_2 Persona_1 di dette somme quale atto di liberalità nei confronti di . In Parte_2 subordine, in relazione al concludendo motivo, in riforma della sentenza impugnata di primo grado, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ridimensioni pagina 4 di 16 l'importo liquidato, nella minore somma e comunque entro l'importo di € 36.300,00. - in relazione al QUARTO MOTIVO di gravame: previa riforma della sentenza di primo grado impugnata, nella ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello non dovesse previamente respingere le domande “risarcitorie” avanzate da (per Parte_2 carenza di legittimazione/titolarità attiva della stessa a proporre l'azione, per
l'inesistenza di alcun debito di anche attesa la disposizione Parte_1 testamentaria confessoria della , ed altro), si chiede che l'Ecc.ma Parte_2
Corte di Appello di Bologna accerti e dichiari la violazione di cui all'art. 112 c.p.c. e
l'omessa pronuncia, sul punto, da parte del Giudice di prime cure, e (anche se del caso previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 19 aprile 2018) disponga la consulenza tecnico contabile sul medesimo quesito posto in I grado, nella seconda memoria ex art.
183 c.p.c. di , e cioè sul seguente quesito: “Sui conti correnti in Parte_1 cointestazione ed in particolare sul conto IT55Y.07601.03200.000085632552 al fine di verificare l'entità delle somme confluite sui detti conti e quelle prelevate dalla sig.ra
e quelle prelevate dalla sig.ra anche ai fini della regolazione dei Parte_2 Pt_1 rapporti dare/avere in ragione della comproprietà delle somme ivi confluite. Ciò affinchè, all'esito della espletanda C.T.U., possa essere accertato l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, e su esso rapporto dare/avere bilanciare il quantum della richiesta risarcitoria avanzata in giudizio da . Con vittoria di spese e Parte_2 competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando la Parte_2 fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
1. rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
e confermare le statuizioni della sentenza 698 resa dal Tribunale di Rimini in
[...] data 28.10.2020 relative alla condanna della stessa al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali.
2. in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere l'appello principale, accogliere la domanda di giustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in primo grado, ritenuta assorbita dalla sentenza del Tribunale riminese ed espressamente riproposta del presente giudizio
e per l'effetto condannare la stessa sig.ra al pagamento della Parte_1 pagina 5 di 16 somma di € 237.500,00 ovvero di quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo della diminuzione patrimoniale patita dalla sig.ra in corrispondenza dell'ingiustificato arricchimento della sig.ra . Il Parte_2 Pt_1 tutto maggiorato degli interessi e spese. Con condanna al pagamento delle spese processuali.”
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data
15/10/2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello proposto da non sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Occorre, preliminarmente, dare atto che, in difetto di specifico gravame, nel caso di specie, risultano coperti da giudicato i capi della sentenza di primo grado relativi:
- al rigetto delle domande attoree proposte nei confronti di in Controparte_2 ragione del dichiarato annullamento dell'accordo inter partes ai sensi dell'art. 1425 comma 1 c.c.;
- alla condanna dell'odierna appellante al pagamento della Parte_1 somma di euro 17.500,00, in conseguenza dell'omessa corresponsione dei pattuiti canoni mensili da febbraio 2013 a dicembre 2015.
Ciò premesso, nel merito dei motivi di impugnazione dedotti dall'appellante, si rileva quanto segue :
- Sulla carenza di titolarità attiva di e sull'entità del Parte_2 risarcimento.
pagina 6 di 16 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta sussistente, in capo all'attrice, odierna appellata,
la legittimazione ad agire a fini di risarcimento danni. Parte_2
In particolare, l'appellante ha asserito che, a fronte della accertata circostanza che le somme utilizzate come provvista per l'acquisto fiduciario provenissero formalmente da un terzo, , l'originaria attrice, in difetto di prova della loro Persona_1 riconducibilità a quest'ultima, non sarebbe legittimata a chiederne la restituzione neppure a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del patto fiduciario oggetto di causa.
Al riguardo, giova, in primo luogo, precisare che l'assunto di parte appellante riguarda la titolarità del rapporto giuridico-obbligatorio dedotto in causa e, quindi, una questione di merito, piuttosto che la legittimazione ad causam in senso stretto, posto che i due concetti giuridici non sono sovrapponibili e che la distinzione non resta meramente descrittiva, bensì reca con sé rilevanti conseguenze processuali.
Infatti, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, la Corte di legittimità ha chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, il quale spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
La sua carenza può formare oggetto di eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni assertive di cui agli artt. 166, 167 e 183 c.p.c.
La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, il cui difetto costituisce, invece, oggetto di una mera difesa esercitabile in ogni stato e grado del processo, attiene al merito della causa, in quanto involge la fondatezza della pretesa creditoria azionata in causa.
Non è, quindi, un'eccezione (in senso stretto), con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ma può essere svolta in ogni fase del giudizio ed è suscettibile di rilievo ex officio da parte del Giudice (Cass. Civ. Sez. Unite,
Sent, 16/02/2016, n. 2951).
La sua sussistenza in capo all'attore può essere provata anche attraverso il comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca pagina 7 di 16 espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Fatta questa premessa, occorre evidenziare come il motivato e qui condiviso convincimento espresso dal Giudice di primo grado in merito alla sussistenza in capo alla odierna appellata della titolarità del credito risarcitorio per cui è causa, derivi, in primo luogo, dal contenuto della scrittura privata del 01/09/2007, nella quale Parte_2 viene indicata espressamente come fiduciante.
[...]
Inoltre, la censurata statuizione trova fondamento nella dichiarazione scritta, resa dalla stessa in data 12 giugno 2015, e mai da questa disconosciuta, in cui Parte_1 si legge che “la casa è stata acquistata dalla sig.ra che ha pagato, Parte_2 tramite me, il prezzo di acquisto di euro 209.000,00 circa (...) tutti i soldi necessari per
l'acquisto sono stati bonificati dal cognato della sig.ra sig. Parte_2 Per_1
, su un mio conto presso la Caricesena spa e, da me utilizzati con bonifici ed
[...] assegni per pagare la casa”.
La stessa appellante, d'altronde, non ha mai formalmente e specificatamente negato che la provvista impiegata per l'acquisto dell'immobile de quo fosse di pertinenza della né ha offerto elementi di valutazione di segno contrario, limitandosi piuttosto Parte_2 ad eccepire la mancanza di prova in ordine a detta circostanza e senza, per ciò, confutare adeguatamente le sopra riportate risultanze documentali.
Quanto sopra rilevato trova, poi, conferma, sia pure indiretta, nel fatto che il trasferimento di una provvista in asserita proprietà di a favore di Persona_1
, non troverebbe causa in nessun titolo o rapporto tra gli stessi, Parte_1 nonché nell'ulteriore circostanza della perfetta coincidenza di detta provvista con il prezzo dell'acquisto fiduciario dell'immobile, circostanze, entrambe, da cui è ragionevole desumere che abbia svolto un ruolo di mero Persona_1 intermediario nella conclusione dell'operazione in esame.
Oltretutto, anche a voler ritenere che l'importo messo a disposizione per l'acquisto del bene immobile fosse realmente di proprietà di , la circostanza sarebbe, Persona_1
pagina 8 di 16 ai fini che qui interessano, del tutto ininfluente, potendo essa rilevare, semmai, nella definizione dei rapporti interni tra e Per_1 Parte_2
Il motivo in esame è, dunque, infondato.
- Sulla nullità del pactum fiduciae
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità della scrittura privata del 01/09/2007, per contrarietà a norme imperative, causa illecita, motivo illecito, asserendo che tale atto, eludendo la normativa P.E.E.P. cui era sottoposto l'immobile ivi descritto, mirava a consentirne l'acquisto, puramente formale e a condizioni agevolate, da parte della fiduciaria , quale contraente della successiva Parte_1 compravendita in possesso dei requisiti soggettivi a tal fine prescritti dalla legge, e la sostanziale effettiva titolarità dello stesso bene in capo alla fiduciante priva Parte_2 di detti requisiti.
In particolare, l'appellante asserisce che, attraverso tale operazione negoziale, da un lato, sarebbe stata elusa la normativa fiscale di riferimento, in quanto, attraverso il pactum fiduciae in questione, si intendeva garantire alla quale reale proprietaria del Parte_2 bene, con la partecipatio dei fiduciari e l'acquisto Parte_1 Controparte_2 di un bene immobile sottoposto ad un regime IVA agevolato del 4%, e, dall'altro, sarebbe stato leso il legittimo interesse di terzi potenzialmente legittimati all'acquisto in quanto in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla citata normativa P.E.E.P, precludendo loro la possibilità di acquistare l'immobile.
Il motivo in esame è fondato.
Premesso che la natura fiduciaria dell'accordo in commento è pacificamente allegata dalle parti e incontestatamente affermata in sentenza dal primo Giudice ed evidenziato altresì che l'originaria convenuta, odierna appellante, ha eccepito la nullità non della compravendita finale, bensì dell'antecedente accordo fiduciario di cui controparte lamenta l'inadempimento, occorre, sul punto, soffermarsi sul contenuto di tale accordo.
pagina 9 di 16 Esso, invero, prevede e disciplina una complessa operazione negoziale attraverso la quale la fiduciante, soggetto cui spettava la sostanziale ed effettiva Parte_2 titolarità del bene, avrebbe avuto la facoltà di affidare ai fiduciari, e Parte_1
formalmente acquirenti dell'immobile, la gestione e l'uso di questo, Controparte_2 fornendo loro le risorse per effettuarne l'acquisto in proprio.
L'atto poneva altresì a carico dei fiduciari un complesso di obblighi che, per natura e contenuto, presupponevano, ineluttabilmente, in capo alla fiduciante la Parte_2 sostanziale titolarità del bene da acquistare, trattandosi di impegni negoziali volti a soddisfare le esigenze e gli interessi di quest'ultima che, come sopra affermato, aveva loro fornito la necessaria provvista.
Infatti, i due fiduciari, in ragione dell'uso dell'immobile ad essi concesso dalla fiduciante, si erano contrattualmente obbligati a corrispondere mensilmente a quest'ultima una somma non inferiore a euro 500,00, impegnandosi, qualora l'odierna appellata ne avesse avuto bisogno, “a rivendere a terzi l'appartamento e a utilizzare il ricavato della vendita per le esigenze di , pur godendo, al verificarsi Parte_2 di una siffatta eventualità, di un diritto di prelazione sull'acquisto dell'immobile.
Orbene, dalla formulazione della scrittura privata emerge che il negozio pattuito è in parte assimilabile alla cd. interposizione reale fiduciaria, ovvero al caso in cui un soggetto interponente incarica fiduciariamente l'interposto di acquistare un bene per poi ritrasferirlo a lui o a un terzo, fornendo la provvista per l'acquisto.
Nella fattispecie in esame, pur non essendo stato espressamente concordato l'obbligo del fiduciario di operare il ritrasferimento dell'immobile a favore della fiduciante, in ogni caso, la concessione da parte della della facoltà per i fiduciari di utilizzare il Parte_2 bene con obbligo da parte degli utilizzatori di corrisponderle, a tale titolo, un canone periodico, nonché la previsione a carico di quest'ultimi dell'obbligo di restituirle la provvista ab initio ricevuta nel caso di formale rivendita a terzi o a loro stessi dell'immobile de quo, confortano la tesi che la complessa operazione negoziale prevista dal pactum fiduciae fosse orientata, in violazione delle norme di legge sopra richiamate,
a consentire a di acquisire in concreto al proprio patrimonio un bene Parte_2
pagina 10 di 16 immobile il cui formale acquisito le era precluso per carenza del requisito soggettivo della residenza a Rimini prescritto dalla citata normativa P.E.E.P.
Precisato nei suddetti termini il risultato economico-negoziale in concreto perseguito dalle parti e premesso altresì che il pactum fiduciae rientra nel più lato insieme dei negozi indiretti volti alla realizzazione di un fine pratico diverso da quello suo tipico e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso (Cass. civ., Sez. III, Sent.,
02/04/2009, n. 8024), deve rilevarsi come, nel caso di specie, i contraenti, proponendosi di realizzare una particolare finalità, hanno fatto ricorso alla combinazione di più atti, tutti veri e reali, collegandoli insieme, in modo da giungere al fine ultimo propostosi per via indiretta e attraverso il concorso e la reciproca reazione delle varie forme giuridiche collegate.
Come noto, l'istituto del negozio indiretto, di per sé non vietato, diventa tale, allorquando si riveli uno strumento per giungere, attraverso una sequela di atti leciti, voluti dai contraenti e, perciò, validi, ad un risultato finale che è vietato dalla legge o, comunque, in frode alla legge (Cass. 5201/2015; 1523/2010).
L'atto originariamente posto in essere da (e Parte_2 Parte_1
definiva un assetto di interessi apparentemente assimilabile a quello Controparte_2 tipico del mandato senza rappresentanza all'acquisto di un bene immobile, tuttavia privo dell'obbligo di ritrasferimento, e, in parte, ricollegabile a un diritto reale di godimento.
Come in precedenza esposto, proprio quest'ultimo aspetto, e l'annessa corresponsione di un canone a unito all'obbligo dei fiduciari di alienare a terzi nel Parte_2 caso in cui manifestasse una necessità economica con impegno a restituire la Parte_2 provvista ricevuta, rende manifesto che la conformazione della proprietà imposta attraverso gli impegni fiduciari, attribuiva contestualmente alla fiduciante il potere di gestione del bene, di fatto consegnandole facoltà tipiche e massimamente espressive dell'esercizio del diritto di proprietà.
Nelle premesse della scrittura privata del 01/09/2007 è, del resto, espressamente previsto che i fiduciari, diversamente dalla fiduciante, erano in possesso del requisito soggettivo, ovvero la residenza in Rimini, richiesto dalla normativa P.E.E.P. per l'acquisto della pagina 11 di 16 proprietà dell'immobile, e che il loro coinvolgimento consentiva altresì di usufruire del regime IVA agevolato al 4% previsto per l'acquisto “prima casa”.
Ne consegue che il negozio oggetto di eccezione di nullità, costituisce, per le finalità perseguite, un contratto in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c.
Come noto, il contratto in frode alla legge è il contratto che, pur rispettando la lettera della legge, costituisce, come nella fattispecie de qua, il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, cioè per raggiungere un risultato pratico equivalente a quello vietato.
La frode alla legge è un vizio della causa del contratto, che si concreta in un abuso della funzione tipica del contratto medesimo.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in parziale riforma dell'appellata sentenza, deve dichiararsi la nullità, per illeceità della causa, del patto fiduciario dedotto in giudizio.
La statuizione che precede determina la reviviscenza della domanda di ingiustificato arricchimento, ex art. 20141 c.c., rectius, previa sua più corretta qualificazione giuridica, di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ritualmente formulata in via di subordine dall'allora attrice, quale reconventio reconventionis svolta in replica all'eccezione di nullità sollevata dall'allora convenuta, odierna appellante, e, in questa sede, meramente riproposta dall'odierna appellata al cospetto del suo assorbimento operato dal primo Giudice attraverso l'accoglimento della principale domanda di risarcimento danni da inadempimento.
La domanda in questione va accolta, ricorrendo il presupposto dell'indebito oggettivo
(condictio indebiti sine causa) a seguito e per effetto della caducazione, per vizio di nullità, del titolo negoziale in forza del quale era stata compiuta dall'istante l'originaria dazione di danaro, nonché quello di irripetibilità, aliunde, della prestazione.
Anzitutto, va precisato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il Giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme pagina 12 di 16 giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass., 26 aprile 2021, n. 10998, Cass. 7269/2015; Cass.
7255/2013; Cass. 6757/2011; Cass. 12402/2007; Cass. 6945/2007; cfr. anche Cass., sez.
VI, 01/06/2018, n. 14077).
Nel merito, dichiarata la nullità del patto fiduciario, l'oggetto della ripetizione va identificato nella somma versata, come detto, sine causa, da a titolo Parte_2 di provvista, ovvero nell'importo di euro 209.000,00.
Sul punto, non può essere fondatamente attribuita rilevanza all'assunto svolto da parte appellante a sostegno del terzo motivo di appello e relativo alla disposizione testamentaria olografa di datata 6 marzo 2012 e contente la Parte_2 dichiarazione, asseritamente confessoria: “per quanto riguarda la casa di Rimini dei
i soldi sono rientrati perché serviti a me”. CP_2
Infatti, tale affermazione non riveste valenza di confessione stragiudiziale, in quanto difetta, in primis, di specificità rispetto al titolo in forza del quale detta somma sarebbe pervenuta e alla sua entità.
Essa è, inoltre, smentita e neutralizzata da una disposizione testamentaria posteriore, dell'1 giugno 2013 - 4 agosto 2013 di tenore esattamente contrario, da cui si evince che alcuna somma è stata restituita dai fiduciari.
Quanto agli interessi, come noto, in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/05/2024, n. 12362).
In mancanza di una siffatta prova (i.e., dell'originaria consapevolezza in capo all'odierna appellante circa l'invalidità del pactum fiduciae), gli interessi sono dovuti, ex art. 2033 c.c., dal giorno della domanda al saldo. pagina 13 di 16 Le statuizioni che precedono assorbono e, quindi, rendono superflua la delibazione degli ulteriori motivi di gravame e delle residue questioni svolte dall'appellante.
Infine, merita accoglimento l'istanza, avanzata da parte appellata in comparsa conclusionale, di espunzione, dagli atti difensivi depositati dall'appellante, delle espressioni sconvenienti ed offensive usate nei suoi confronti e, nello specifico, “di ogni fare che indichi la sig.ra come truffatrice”. Parte_2
Infatti, le seguenti espressioni : “l'interesse meritevole di tutela portato dalla scrittura privata de qua, altro non sarebbe che una truffa perpetrata dalla ai Parte_2 danni dello Stato, dell'Erario, degli Enti Locali che hanno edificato PEEP ed in definitiva di tutti i cittadini riminesi che non hanno potuto divenire assegnatari del bene legittimamente accaparrato dall'attrice con l'espediente indicato”, Parte_2 all'interno dell'atto di appello, pp. 2-3, p.13; all'interno della comparsa conclusionale,
p.2, p.14; “nel suo particolare intento di “non apparire fiscalmente” o, quantomeno, di apparire di modeste condizioni economiche (essendo invece una persona ricca che dispone(va) di ingenti liquidità personali)” all'interno dell'atto di appello, p.20; all'interno della comparsa conclusionale, p.21; “Ma di tali espedienti pare che Parte_2
fosse una fonte esauribile dal momento che” all'interno dell'atto di appello,
[...]
p.20; all'interno della comparsa conclusionale, p.21; “Dunque va bene tutto ma non è certo accettabile che , si facesse passare per una persona sprovveduta Parte_2
o peggio ancora indigente, avendo la stessa liquidità importanti, molti investimenti in titoli, beni immobili, gioielli, ecc..” all'interno dell'atto di appello, p.21; “Non è dunque accettabile che , cerchi di apparire persona sprovveduta o peggio Parte_2 ancora indigente, avendo la stessa liquidità importanti, molti investimenti in titoli, beni immobili, gioielli, ecc.” all'interno della comparsa conclusionale, p.22, - in quanto eccedenti le esigenze difensive ed esorbitanti il limite della correttezza e della convenienza processuale, violano i principi posti a tutela dell'onore della persona umana e del decoro del procedimento, e, in quanto tali, sono suscettibili di espunzione ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da , nonché in accoglimento della Parte_1 pagina 14 di 16 domanda come sopra riproposta dall'appellata, e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi la nullità del patto fiduciario dedotto in causa, condannando, in ogni caso, al pagamento, per la causale di cui Parte_1 sopra, in favore di della somma di € 209.000,00, oltre interessi di Parte_2 legge dalla domanda al saldo.
Inoltre, per quel che concerne le spese di lite, da liquidarsi unitariamente, per entrambi i gradi di giudizio, in base al complessivo e sostanziale esito della causa, l'appellante
, quale parte sostanzialmente e globalmente soccombente, va Parte_1 condannata, come da dispositivo, alla loro rifusione in favore dell'appellata Parte_2
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone :
in parziale accoglimento dell'appello proposto da , nonché in Parte_1 accoglimento della riqualificata domanda di ripetizione di indebito oggettivo riproposta dall'appellata, e, quindi, in parziale riforma della sentenza n. 698, resa dal Tribunale di
Rimini in data 27/10/2020,
DICHIARA la nullità dell'accordo fiduciario oggetto di causa.
CO
al pagamento, per la causale di cui in motivazione, in favore di Parte_1
della somma di euro 209.000,00, oltre interessi legali dalla data Parte_2 della domanda al saldo.
DISPONE
a norma dell'art. 89 c.p.c., l'espunzione dagli atti difensivi depositati dall'appellante, delle espressioni riportate in motivazione.
CO pagina 15 di 16 al rimborso, in favore di delle spese di lite di Parte_1 Parte_2 entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 786,00 per spese e € 11.810,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, e, quanto al grado di appello, in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
CONFERMA nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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