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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando in esito all'udienza del 11 novembre, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 4255/2022 R.G. e vertente
, (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Antonio Verderico e Nicola Verderico;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. Maria Cammaroto;
, - per la Provincia di Controparte_2 Controparte_3
Messina, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enza Bontempo
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avviso di intimazione di pagamento
-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.08.2022 premetteva che in data 21.07.2022 Parte_1
l' gli notificava l'avviso di intimazione di pagamento n. Controparte_2
29520229004848735000 relativo a cartelle esattoriali e avvisi addebiti, in particolare per la cartella di pagamento : n. 29520110005203758000, asseritamente notificata in data 11.10.2011; per gli avvisi di addebito n. 59520112000009370000, asseritamente notificato in data 21.06.2011; n.
59520112000145463000, asseritamente notificato in data 22.07.2011; n. 59520112000272808000, asseritamente notificato in data 07.10.2011; n. 59520112000446672000, asseritamente notificato in data 04.11.2011; n. 59520120000014433000, asseritamente notificato in data 28.03.2012, n.
59520120000068005000, asseritamente notificato in data 26.03.2012, n. 59520120000364601000, asseritamente notificato in data 23.04.2012; n. 59520120000759140000, asseritamente notificato in data 14.05.2012; n. 59520120003305320000, asseritamente notificato in data 06.12.2012.
Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato per mancata notifica delle cartelle esattoriali e di qualunque atto prodromico allo stesso, con intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti.
Eccepiva, inoltre, in via gradata, l'intervenuta prescrizione infra-quinquennale di tutti i crediti ad essi sottesi, maturata tra la data di presunta notifica delle cartelle e/o AVA, e quella di notifica dell'Intimazione di pagamento.
Rilevava che dalla data di notifica di ciascun avviso di addebito fino alla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato (21.07.2022) era trascorso un termine superiore a cinque anni, per cui il credito risultava definitivamente prescritto.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità e/o illegittimità dei ruoli opposti per omessa notificazione delle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito impugnati e, in ogni caso, ritenere e dichiarare estinti tutti i crediti portati dagli atti esattivi in contestazione per intervenuta prescrizione quinquennale;
con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 31.03.2023 si costituiva in giudizio l' , contestando la CP_1 fondatezza dell'opposizione.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente proponendo un'opposizione all'intimazione di pagamento, adducendo la mancata notifica degli atti presupposti, instaura un'opposizione all'esecuzione di cui si eccepisce l'inammissibilità essendo decorso il termine di 40 giorni a far tempo dalla notifica dei titoli.
Evidenziava che tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati dall' . CP_4
Eccepiva la responsabilità di er la eventuale prescrizione delle partite iscritte a ruolo spiegando CP_5
a tal fine specifica domanda riconvenzionale e chiedendo la condanna dell'ente di riscossione al risarcimento del danno.
Concludeva, chiedendo, pertanto, di rigettare le avverse domande poiché tardive e destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata.
3. Con memoria depositata in data 11.04.2023 si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, rilevando preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione formulata poiché tardiva, essendo ampiamente decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dei titoli.
Rivendicava la correttezza della procedura di riscossione evidenziando che la cartella e gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e che, successivamente era stata notificata intimazione di pagamento n. 29520229004848735000 in data 21.07.2022 oggetto del presente giudizio. CP_ Contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dall' ribadendo la correttezza del proprio operato.
Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione avanzati.
4. L'udienza del 11.11.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. Va anzitutto respinta l'eccezione formulata dai resistenti di inammissibilità della domanda per tardività dell'opposizione.
L'intangibilità del credito previdenziale che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di
40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, non preclude la possibilità di fare valere eventuali fatti estintivi del credito controverso (ad esempio la prescrizione) verificatisi successivamente alla scadenza del termine per l'impugnativa delle cartelle esattoriali, sia attraverso l'opposizione all'esecuzione, sia impugnando l'atto prodromico all'esecuzione forzata.
6. Assume la ricorrente che il credito previdenziale per cui è causa sarebbe andato prescritto per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Ebbene, quanto all'eccepita prescrizione occorre premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità , i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto
1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie va applicato il nuovo regime, trattandosi di contribuzione successiva al 1995.
Quanto al dies a quo della prescrizione, va precisato che in tema di contributi fissi dovuti il pagamento avviene in quattro rate trimestrali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, ex art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi devono essere versati (così Cass. n. 27950/2018). Gli Enti resistenti hanno dimostrato la regolare notifica della cartella e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Tuttavia, tra la notifica dei suddetti atti e quella dell'intimazione di pagamento è decorso un termine superiore ai cinque anni, essendo stato notificato l'ultimo avviso d'addebito in data 06.12.2012, mentre l'intimazione impugnata è stata notificata in data 21.07.2022, non risultando in atti la notifica di ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, i termini di prescrizione sono ampiamente decorsi. Di conseguenza, assorbito ogni altro motivo, il ricorso deve essere accolto. CP_
7. Con domanda riconvenzionale trasversale l' chiede la condanna di al risarcimento del CP_5 danno derivante dalla perdita delle somme andate prescritte in ragione della negligente condotta dell'ente di riscossione che non avrebbe curato di porre in essere i necessari adempimenti al fine del recupero delle somme da riscuotere.
In relazione alla superiore domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in adesione al più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, trattandosi di domanda relativa alla materia di contabilità pubblica e attratta, quindi, dalla giurisdizione della Corte dei Conti
(v. per il principio Cass. S.U. nn. 18647/2024, 5569/2023 e 760/2022).
La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata per legge di provvedere a riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste, infatti, la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che l'azione dell'Istituto non può qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato, ma quale
“giudizio di conto” relativo all'accertamento contabile dei rapporti di dare-avere fra i due soggetti e parametrati al carico affidato, da riscuotere e non riscosso per presunta condotta negligente dell'esattore (in tal senso la S.C. ha precisato che “la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale
Regionale per la Campania, investita in varie controversie delle domande risarcitone della
[...]
nei confronti di pur affermata, a seguito dell'ordinanza n. 5569/2023 di Controparte_6 CP_5 queste Sezioni Unite, la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di stante la riconducibilità del petitum alla Controparte_7 categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c., ha ritenuto necessaria, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, la "riqualificazione" della domanda, da intendere "non in senso meramente risarcitorio" (risultando
"estranee finalità tipicamente risarcitone, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità") ma quale azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di "dare-avere", rientrante in quelle proponibile ex art. 172, lett.d), c.g.c.”, cfr. S.U. n. 18647/2024 cit.).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/22 come da dispositivo con applicazione dei medi tariffari. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara prescritta la cartella n. 29520110005203758000 e gli avvisi d'addebito n. 59520112000009370000, n. 59520112000145463000, n.
59520112000272808000, n. 59520112000446672000, n. 59520120000014433000, n.
59520120000068005000, n. 59520120000364601000, n. 59520120000759140000, n.
59520120003305320000;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda riconvenzionale di CP_ risarcimento danni formulata dall' nei confronti di CP_5
- condanna in solido gli enti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente quantificate in €.5.391,00 oltre spese generali, cpa, iva e rimborso del C.U. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 12 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando in esito all'udienza del 11 novembre, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 4255/2022 R.G. e vertente
, (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Antonio Verderico e Nicola Verderico;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. Maria Cammaroto;
, - per la Provincia di Controparte_2 Controparte_3
Messina, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enza Bontempo
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avviso di intimazione di pagamento
-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.08.2022 premetteva che in data 21.07.2022 Parte_1
l' gli notificava l'avviso di intimazione di pagamento n. Controparte_2
29520229004848735000 relativo a cartelle esattoriali e avvisi addebiti, in particolare per la cartella di pagamento : n. 29520110005203758000, asseritamente notificata in data 11.10.2011; per gli avvisi di addebito n. 59520112000009370000, asseritamente notificato in data 21.06.2011; n.
59520112000145463000, asseritamente notificato in data 22.07.2011; n. 59520112000272808000, asseritamente notificato in data 07.10.2011; n. 59520112000446672000, asseritamente notificato in data 04.11.2011; n. 59520120000014433000, asseritamente notificato in data 28.03.2012, n.
59520120000068005000, asseritamente notificato in data 26.03.2012, n. 59520120000364601000, asseritamente notificato in data 23.04.2012; n. 59520120000759140000, asseritamente notificato in data 14.05.2012; n. 59520120003305320000, asseritamente notificato in data 06.12.2012.
Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato per mancata notifica delle cartelle esattoriali e di qualunque atto prodromico allo stesso, con intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti.
Eccepiva, inoltre, in via gradata, l'intervenuta prescrizione infra-quinquennale di tutti i crediti ad essi sottesi, maturata tra la data di presunta notifica delle cartelle e/o AVA, e quella di notifica dell'Intimazione di pagamento.
Rilevava che dalla data di notifica di ciascun avviso di addebito fino alla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato (21.07.2022) era trascorso un termine superiore a cinque anni, per cui il credito risultava definitivamente prescritto.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità e/o illegittimità dei ruoli opposti per omessa notificazione delle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito impugnati e, in ogni caso, ritenere e dichiarare estinti tutti i crediti portati dagli atti esattivi in contestazione per intervenuta prescrizione quinquennale;
con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 31.03.2023 si costituiva in giudizio l' , contestando la CP_1 fondatezza dell'opposizione.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente proponendo un'opposizione all'intimazione di pagamento, adducendo la mancata notifica degli atti presupposti, instaura un'opposizione all'esecuzione di cui si eccepisce l'inammissibilità essendo decorso il termine di 40 giorni a far tempo dalla notifica dei titoli.
Evidenziava che tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati dall' . CP_4
Eccepiva la responsabilità di er la eventuale prescrizione delle partite iscritte a ruolo spiegando CP_5
a tal fine specifica domanda riconvenzionale e chiedendo la condanna dell'ente di riscossione al risarcimento del danno.
Concludeva, chiedendo, pertanto, di rigettare le avverse domande poiché tardive e destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata.
3. Con memoria depositata in data 11.04.2023 si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, rilevando preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione formulata poiché tardiva, essendo ampiamente decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dei titoli.
Rivendicava la correttezza della procedura di riscossione evidenziando che la cartella e gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e che, successivamente era stata notificata intimazione di pagamento n. 29520229004848735000 in data 21.07.2022 oggetto del presente giudizio. CP_ Contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dall' ribadendo la correttezza del proprio operato.
Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione avanzati.
4. L'udienza del 11.11.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. Va anzitutto respinta l'eccezione formulata dai resistenti di inammissibilità della domanda per tardività dell'opposizione.
L'intangibilità del credito previdenziale che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di
40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, non preclude la possibilità di fare valere eventuali fatti estintivi del credito controverso (ad esempio la prescrizione) verificatisi successivamente alla scadenza del termine per l'impugnativa delle cartelle esattoriali, sia attraverso l'opposizione all'esecuzione, sia impugnando l'atto prodromico all'esecuzione forzata.
6. Assume la ricorrente che il credito previdenziale per cui è causa sarebbe andato prescritto per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Ebbene, quanto all'eccepita prescrizione occorre premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità , i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto
1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie va applicato il nuovo regime, trattandosi di contribuzione successiva al 1995.
Quanto al dies a quo della prescrizione, va precisato che in tema di contributi fissi dovuti il pagamento avviene in quattro rate trimestrali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, ex art. 55 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi devono essere versati (così Cass. n. 27950/2018). Gli Enti resistenti hanno dimostrato la regolare notifica della cartella e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Tuttavia, tra la notifica dei suddetti atti e quella dell'intimazione di pagamento è decorso un termine superiore ai cinque anni, essendo stato notificato l'ultimo avviso d'addebito in data 06.12.2012, mentre l'intimazione impugnata è stata notificata in data 21.07.2022, non risultando in atti la notifica di ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, i termini di prescrizione sono ampiamente decorsi. Di conseguenza, assorbito ogni altro motivo, il ricorso deve essere accolto. CP_
7. Con domanda riconvenzionale trasversale l' chiede la condanna di al risarcimento del CP_5 danno derivante dalla perdita delle somme andate prescritte in ragione della negligente condotta dell'ente di riscossione che non avrebbe curato di porre in essere i necessari adempimenti al fine del recupero delle somme da riscuotere.
In relazione alla superiore domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in adesione al più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, trattandosi di domanda relativa alla materia di contabilità pubblica e attratta, quindi, dalla giurisdizione della Corte dei Conti
(v. per il principio Cass. S.U. nn. 18647/2024, 5569/2023 e 760/2022).
La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata per legge di provvedere a riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste, infatti, la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che l'azione dell'Istituto non può qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato, ma quale
“giudizio di conto” relativo all'accertamento contabile dei rapporti di dare-avere fra i due soggetti e parametrati al carico affidato, da riscuotere e non riscosso per presunta condotta negligente dell'esattore (in tal senso la S.C. ha precisato che “la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale
Regionale per la Campania, investita in varie controversie delle domande risarcitone della
[...]
nei confronti di pur affermata, a seguito dell'ordinanza n. 5569/2023 di Controparte_6 CP_5 queste Sezioni Unite, la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di stante la riconducibilità del petitum alla Controparte_7 categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c., ha ritenuto necessaria, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, la "riqualificazione" della domanda, da intendere "non in senso meramente risarcitorio" (risultando
"estranee finalità tipicamente risarcitone, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità") ma quale azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di "dare-avere", rientrante in quelle proponibile ex art. 172, lett.d), c.g.c.”, cfr. S.U. n. 18647/2024 cit.).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 147/22 come da dispositivo con applicazione dei medi tariffari. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara prescritta la cartella n. 29520110005203758000 e gli avvisi d'addebito n. 59520112000009370000, n. 59520112000145463000, n.
59520112000272808000, n. 59520112000446672000, n. 59520120000014433000, n.
59520120000068005000, n. 59520120000364601000, n. 59520120000759140000, n.
59520120003305320000;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda riconvenzionale di CP_ risarcimento danni formulata dall' nei confronti di CP_5
- condanna in solido gli enti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente quantificate in €.5.391,00 oltre spese generali, cpa, iva e rimborso del C.U. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 12 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando