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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1057/2023 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. CASTELLI ACHILLE giusta procura in atti;
C.F._2
opponenti contro
( e per essa la mandataria ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FORMICA
DOMENICO giusta procura in atti;
opposta e terzo chiamato
Controparte_3
, ( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_3 dell'avv. ORSINI BRUNELLA giusta procura in atti;
intervenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificato da e per essa dalla Controparte_1 mandataria recante l'intimazione di pagamento della somma complessiva di euro CP_2
211.754,00 comprensiva di interessi convenzionali sino al 30/06/2021, oltre che dei successivi maturati e maturandi al tasso moratorio come da contratto sino al saldo effettivo ed integrale.
pagina 1 di 14 A fondamento del precetto era posto, quale titolo esecutivo, il contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ai sensi degli artt. 38 e seguenti del decreto legislativo n. 385/1993 nonché ai sensi del D.P.R. n. 601/1973, rimasto parzialmente inadempiuto e stipulato in data 04/09/2008, tra la originaria Banca mutuante Banca di Ripatransone – Credito Cooperativo – Società Cooperativa e, quale mutuatario, , con l'intervento della Sig.ra quale parte terza datrice Parte_1 Parte_2
d'ipoteca.
A fondamento dell'opposizione deducevano i ricorrenti la nullità dell'atto di precetto opposto per omessa previa notifica del titolo esecutivo;
la carenza di legittimazione/titolarità attiva del creditore per difetto di prova della cessione del credito azionato;
l'omessa comunicazione ai debitori della cessione e della avvenuta risoluzione del mutuo;
lamentavano la nullità del precetto per indeterminatezza del credito intimato in pagamento, in alcun modo determinato e determinabile dal titolo esecutivo e, comunque, non corrispondente all'effettivo dovuto. Eccepivano, poi, la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB oltre all'inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo stragiudiziale stante la mancata prova dell'effettivo trasferimento della somma alla parte mutuataria. Denunciavano la pattuizione di interessi usurari in caso di applicazione della commissione di estinzione anticipata del mutuo ovvero la loro indeterminatezza per mancata indicazione del tasso annuale effettivo o TAE (ISC) o comunque in conseguenza del metodo di rimborso “alla francese” previsto, non essendo indicati i criteri di determinazione della rata, né quelli relativi alla sua composizione con conseguente violazione del precetto di trasparenza delle condizioni economiche ed inosservanza delle norme in tema di trasparenza bancaria. Concludevano chiedendo
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, previe le declaratorie del caso ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti: In via preliminare e in rito, stante anche l'eccepita inesistenza del credito azionato, previa sospensione ex art. 615 e 624 c.p.c. della efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto, nonché della esecuzione, dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto, con ogni statuizione sulle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; In via principale e nel merito, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni dedotte in narrativa, dichiarare nullo, caducato e/o inefficace o, in ogni caso, improcedibile il titolo esecutivo azionato, nonché l'atto di precetto notificato agli odierni attori in data 14-16.06.2023 e, per
l'effetto, statuire che nulla è dovuto dai medesimi, in favore di “ o di altro Controparte_1
diverso istituto di credito mandatario, a qualsiasi titolo o ragione, con ogni statuizione sulle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; condannare la convenuta
“ , nella spiegata qualità, come in epigrafe rappresentata e difesa, alla Controparte_1 restituzione in favore del sig. , della complessiva somma di € 14.175,12= o di quella Parte_1
pagina 2 di 14 maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, indebitamente percepita e pretesa dalla convenuta “ o in ogni caso dai Controparte_1
cedenti o mandatari;
In via subordinata, in luogo del contratto di mutuo stipulato tra
[...]
(e per essa ed il sig. , accertarsi la minor Controparte_3 CP_2 Parte_1
somma dovuta in favore della convenuta opposta, in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, determinando la stessa nella misura ritenuta di giustizia all'esito della espletanda CTU per le causali di cui in narrativa, con ogni statuizione sulle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto affermato dall'opponente, affermando la propria titolarità del credito e la piena legittimità del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto con conseguente proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Sosteneva, altresì, la legittimità dell'operato della banca cedente e del contratto di mutuo posto a fondamento del precetto, eccependo, tuttavia, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle richieste restitutorie avanzate dagli opponenti. Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis, per le motivazioni espresse nella superiore narrativa, in integrale rigetto delle avverse domande e disattesa ogni avversa ulteriore istanza: In via preliminare: Stante
l'infondatezza in fatto ed in diritto dei “gravi motivi” e la relativa carenza di prova , per l'effetto
RIGETTARE l'avversa domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto su di esso fondato, e la conseguente domanda di sospensione e/o inibitoria alla prosecuzione della preannunciata esecuzione;
In via principale di merito: accertata e dichiarata: (a) l'attuale titolarità in capo a del credito de quo, con i relativi accessori, privilegi e Controparte_1
garanzie, e quindi la sua conseguente legittimazione processuale attiva, in forza della validità, efficacia ed opponibilità al debitore della relativa cessione a titolo particolare medio tempore intervenuta da parte di come tale esaustivamente compro-vata Controparte_3 CP_3
con la documentazione in atti;
(b) in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della medesima
[...]
in relazione alla avversa domanda di ripetizione di somme ed a qualsivoglia Controparte_1
eventuale ulteriore altra, anche di carattere risarcitorio, inerenti ai rapporti contrattuali non oggetto di cessione da parte di , e comunque estranee al credito de quo Controparte_3
ed ai relativi accessori, privilegi, garanzie;
(c) la legittimità, validità ed efficacia del contratto di finanziamento/mutuo ipotecario fondiario n. 04/20/00034 del 4/09/2008 (atto pubblico a rogito notaio di Grottammare (FM), rep. n. 26.168, racc. n. 8.045, come in atti ed in narrativa Persona_1
meglio individuato con la relativa causa di prelazione ipotecaria ivi descritta e come in atti comprovata, e delle condizioni normative ed economiche del rapporto, integralmente pattuite per
pagina 3 di 14 iscritto in conformità alla vigente disciplina di diritto comune e speciale, primaria e secondaria;
(d) la validità del detto contratto di finanziamento/mutuo ipotecario fon-diario quale titolo esecutivo in piena
e comprovata osservanza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.; (e) in ogni caso la validità, efficacia ed opponibilità del contratto di mutuo e della relativa garanzia ipotecaria, se del caso anche a seguito della eventuale “conversione” del finanziamento fondiario in ipotecario ai sensi di legge, ricorrendo tutti i relativi presupposti di forma e volontà delle parti nel caso di specie, se del caso da accertarsi su richiesta dell'esponente a fronte dell'avverse contestazioni;
(e) la certezza, esigibilità e liquidità del credito intimato con il precetto a titolo di capitale residuo del finanziamento, di rate scadute ed impagate (quota capitale ed interessi corrispettivi), di interessi moratori, accessori e spese, ivi comprese quelle legali di precetto, come tale dettagliata nel precetto nei termini di legge;
(f)
l'infondatezza e temerarietà dell'avversa domanda di restituzione somme, per essere la stessa destituita del minimo fondamento fattuale e giuridico e comunque, in ogni caso, per essere la medesima comunque priva del benché mi-nimo supporto probatorio;
per l'effetto, RIGETTARE integralmente le domande tutte dell'opponente, ov-vero qualsivoglia ulteriore domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo formulata, nelle quantificazioni indicate da controparte ovvero in qualsiasi altra, per l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse doglianze e pretese, e in ogni caso per
l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Interveniva, nel presente procedimento, la e del Controparte_3 Controparte_4
, ribadendo quanto già sostenuto dall'opposta sia in ordine alla titolarità del credito,
[...] sia in ordine alla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, sia in ordine alla legittima pattuizione ed esecuzione del mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva. Negava, dunque, la sussistenza di diritti restitutori in capo all'opponente e concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni sopra espresse ed in integrale rigetto delle domande avversarie: IN VI EL : si eccepisce la nullità di tutte le domande avverse, sulla contestazione dell'ammontare della richiesta fatta valere, sulla indeterminatezza delle condizioni economiche del rapporto, con domanda di accertamento del credito, sulla rideterminazione del saldo dare al netto di eventuali somme corrisposte e non dovute, sulla pretesa usurarietà , sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, ecc. , per vizio di allegazione e violazione degli artt.163 e
164 CPC (Cass. 27670/2008) stante la manifesta genericità e mancata individuazione del petitum e della causa petendi e per l'effetto, RIGETTARE tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto, ivi compresa la domanda di sospensione e/o inibitoria;
IN VI EL : si eccepisce la inammissibilità e conseguente nullità della domandata CTU contabile e di stima in quanto
pagina 4 di 14 meramente esplorative, stante la carenza di allegazione da parte degli opponenti in violazione dell'onere probatorio sui medesimi gravante ed in quanto strumentali e pretestuose e per l'effetto
RIGETTARE le relative richieste;
NEL MERITO: accertata e dichiarata la legittimità e correttezza del mutuo fondiario oggetto di causa e delle condizioni normative ed economiche del rapporto, la validità del mutuo e della relativa garanzia ipotecaria, la certezza ed esigibilità del credito intimato;
accertata
e dichiarata l'infondatezza e temerarietà dell'avversa domanda di restituzione somme e di compensazione in quanto destituita di fondamento, RIGETTARE in ogni caso ed integralmente
l'opposizione avversaria , nonché tutte le domande proposte dagli opponenti, tutte le contestazioni, deduzioni, censure , richieste ed eccezioni avverse, sia preliminari che di merito , poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e perché contrarie a legge;
RIGETTARE tutte le istanze istruttorie avverse in quanto inammissibili ed inconferenti ai fini della decisione e CONDANNARE in ogni caso gli opponenti al pagamento delle spese di causa”.
Rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto e ritenuta del tutto esplorativa la CTU richiesta, il procedimento era rinviato all'udienza del 14.2.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – per la discussione ex art. 281 sexies.
Pertanto, all'esito della lettura delle note di udienza depositate dalle parti anche ai fini della discussione, era pubblicata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
L'opposizione si palesa del tutto infondata con la conseguenza che potrà confermarsi, in questa sede, il pieno diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, Pt_1
e della garante
[...] Parte_2
La disamina dei motivi di opposizione non seguirà l'ordine prospettato dall'opponente in considerazione dell'esigenza di assicurare un ordine logico all'esposizione. Ed invero, a fronte dell'estrema genericità e lacunosità delle ragioni poste dagli opponenti a fondamento dell'opposizione
(si vedano, ad esempio, le ragioni poste a fondamento del primo motivo di opposizione, che risultano monche – v. pag. 6 – ed in alcun modo specificate in sede di I memoria 171 ter c.p.c. posto che era depositata una memoria relativa a tutt'altro procedimento), ritiene questo giudice di dover trattare, accorpandole, le questioni sollevate.
Principiano con l'eccepito difetto di titolarità (e non, come noto, di legittimazione) del credito in capo alla cessionaria va subito detto che secondo la giurisprudenza di legittimità - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed
è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore pagina 5 di 14 originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs.
n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (v. anche Cass. 29/02/2024 n.5478; Cass.
20/11/2024, n. 29872).
Ciò posto, nel caso che ci occupa, l'opponente allegava e dimostrava che in data 16 novembre 2021 aveva acquistato, tra le altre, da “Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Controparte_1
Cooperativo S.c.”, in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari, i crediti di quest'ultima derivanti da finanziamenti e vantati verso debitori classificati a sofferenza ed aventi i requisiti dettagliatamente descritti nell'avviso di cessione.
Tra tali crediti è certamente compreso quello che ci occupa, comprensivo delle garanzie.
La citata cessione era pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle
Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021 (cfr. doc. 4) ove era presente, tra l'altro, la pagina web da cui individuare i dati indicativi dei Crediti ceduti, fino alla loro estinzione (https://www.
[...]
- doc. 9), tra cui compare il credito nei confronti dell' Email_1 Pt_1
In particolare, come evincibile dalla documentazione in atti (doc. 11, 13, 14), il codice NDG assegnato ad è il n. 16548, che si trova a pag. 61 di 147 dell'elenco dei crediti ceduti, righe 19- Parte_1
20-21 dal basso, corrispondenti alle linee di credito incluse nella posizione ed oggetto di cessione ove è presente il numero di pratica (ID rapporto) 9060990004552 derivante dal mutuo ipotecario fondiario n.
04/20/00034.
Se ciò non bastasse, a supporto dell'intervenuta cessione, non solo parte opposta ha prodotto la dichiarazione della cessionaria con la quale la cedente del Controparte_3 CP_3 confermava espressamente l'intervenuta cessione a dell'intera posizione del debitore CP_1
(cfr. docc. n. 10 /a – b opposto), ma la stessa cessionaria è intervenuta, proprio per supportare le ragioni della cessionaria, nel presente giudizio affermando il pieno diritto di di procedere ad CP_1 esecuzione forzata per il credito di cui al mutuo che ci occupa, così come attestato, tra l'altro,
pagina 6 di 14 dall'estratto conto certificato ex art. 50, TUB rilasciato all'atto della cessione da Parte_3
(cfr. doc. n. 11 opposta citato).
[...]
Infine, in continuità con la maggioritaria giurisprudenza, non può che valorizzarsi il possesso, da parte del cessionario, del titolo esecutivo, circostanza che, unitamente a tutti gli altri elementi sopra elencati, supporta con certezza l'intervenuta cessione, a meno di non voler sostenere (ma ciò non è stato nemmeno allegato dalla parte opponente) che tale titolo sia stato illegittimamente sottratto dalla
[...]
alla creditrice. CP_1
Sempre sul punto, non è fuor d'opera sottolineare poi che, come noto, pur non essendo la notifica al debitore ceduto un adempimento previsto a pena di validità della cessione, non può non rilevarsi come nel caso di specie, la creditrice, a mezzo della propria mandataria ha inviato in data CP_2
30/07/2022 alla parte mutuataria Sig. (oltre che alla garante reale ed al Pt_1 Parte_2
fideiussore ) comunicazione di intervenuta cessione del credito in favore Parte_4 dell'odierna esponente (cfr. doc. n. 13 opposta). Oltretutto, a mezzo raccomandata A.R. in data
15/01/2023, inviata alla parte mutuataria , dallo stesso ricevuta in data 01/02/2023, la Parte_1
creditrice, sempre a mezzo della propria mandataria diffidava il pagamento della somma CP_2 dovuta a titolo di mutuo ipotecario, all'epoca ammontante ad euro 221.607,98 (cfr. doc. n. 14 opposta).
Tra l'altro, tali circostanze, così come la citata documentazione, non erano in alcun modo contestate dalla parte opponente con la conseguenza che le relatie eccezioni non possonno che dirsi del tutto infondata, così come infondata, in considerazione della prova documentale fornita dall'opposta, si è palesata l'eccezione di mancata comunicazione della risoluzione del contratto (cfr. doc. 26 allegato alla
I memoria 171 ter c.p.c. di parte opposta – missiva banca dell'1.12.2015).
Passando all'eccezione relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto, vi è da dire che il contratto di mutuo stipulato tra l'attrice e la il 4/09/2008 è evidentemente CP_3
riconducibile alla fattispecie del c.d. credito fondiario disciplinato dagli artt. 38 ss., d.lgs. 01/09/1993,
n. 385; in particolare, l'art. 41, comma 1, TUB, prevede che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.”. E tale esclusione dall'obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo è pacificamente valida anche nei confronti del terzo datore di ipoteca (ex multis Cass. civ. 22/09/2022, n. 27848).
E nemmeno potrebbe parlarsi di illegittimità del precetto per inidoneità del mutuo che ci occupa a costituire titolo esecutivo, in quanto condizionati. Si è detto, sul punto, che ai fini della prova del credito della banca mutuante “risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso
pagina 7 di 14 contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte” (così Cass. n. 21 del 2023 cfr. Cass., Sez. II,
29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209).
All'art.1 del contratto notarile che ci occupa la parte mutuataria dava atto di aver ricevuto dalla banca la somma mutuata, rilasciando, a tal fine quietanza. Ora, salvo a voler stravolgere il senso letterale delle parole, non potrebbe che ritenersi, oggi, che le somme mutuate siano entrate nella disponibilità degli odierni reclamanti. Sempre in base al chiaro disposto contrattuale - si legge nel citato articolo 1 del contratto di mutuo - le parti davano atto che il mutuatario riconsegnava alla banca le somme mutuate, ai fini della costituzione da parte di quest'ultima di un deposito infruttifero subordinando lo svincolo delle somme alla condizione che parte mutuataria avesse provveduto, nel termine di giorni trenta, ad una serie di adempimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo. Va al riguardo premesso che secondo un consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità e da sempre fatto proprio dall'intestato Ufficio, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”
(Cass., n. 25632/17). Inoltre, è stato affermato che “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo” (Cass., n. 17194/15; n. 8634/99) (Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 19654 del 22/07/2019). È evidente, infatti, che nell'attuale panorama dei traffici commerciali, la traditio, necessaria al perfezionamento del carattere della realità del mutuo vada intesa non esclusivamente quale trasferimento materiale e fisico di denaro nelle mani del mutuatario, ma anche quale trasmissione della disponibilità giuridica delle somme mutuate.
Pertanto, in continuità con il costante orientamento di questo Ufficio (e della assolutamente maggioritaria giurisprudenza), andrà anche in questa sede ribadito, che la costituzione in deposito cauzionale delle somme già erogate non può essere di ostacolo a ritenere il precedente conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario posto che, ad avviso di questo organo giudicante, la costituzione della somma in deposito cauzionale presso la banca di somme è un legittimo atto di disposizione del mutuatario che, pare evidente, presuppone che la medesima somma sia entrata nella sua sfera giuridica di disposizione.
pagina 8 di 14 Difatti, sembra a questo giudice difficile immaginare la possibilità, per un soggetto, di costituire un vincolo su un determinato bene (nel caso che ci occupa il denaro) senza che lo stesso abbia la facoltà di disporre dello stesso.
Così correttamente intesa la vicenda giuridica, è evidente che con la costituzione del deposito cauzionale, il mutuatario – nell'ambito di una più ampia operazione di finanziamento - costituisce in favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte, a presidio finale dell'obbligo restitutorio già formalmente sorto in ragione del giuridico transito delle somme dalla disponibilità della banca a quella del mutuatario.
Sul punto, non è fuor d'opera sottolineare, infatti, come l'istituto di credito, dopo la costituzione del deposito cauzionale, abbia il possesso delle somme finanziate non in quanto obbligato a mutuarle, ma in forza dell'ulteriore, successivo e autonomo titolo giuridico (il deposito cauzionale), che consentirà, eventualmente, alla banca di rientrare dallo scoperto - qualora verifichi l'inadempienza del finanziato - escutendo la garanzia, ovvero negando lo svincolo di tali somme e trattenendole a titolo definitivo in qualità di soggetto garantito.
In altri termini, in caso di inadempienza, la banca non tratterrebbe le somme già concesse in mutuo ma si avvarrebbe della garanzia prestata in via provvisoria (in attesa del perfezionamento della garanzia definitiva), escutendo la stessa.
In tal senso anche la recente pronuncia C. Cass, 03/05/2024, n. 12007 non appare smentire il principio per cui un contratto di mutuo che preveda la costituzione in vincolo della somma mutuata da parte del mutuatario ed in favore del mutuante possa, cionondimeno, dirsi validamente perfezionato. Tale recente pronuncia di legittimità indica invece la necessità di un vaglio ulteriore laddove l'atto pubblico contenga (come nel caso deciso dalla Corte) ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, che impongano di “verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo”, possa dirsi sussistente o meno “una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art.
474 c.p.c.” ovvero se l'eventuale obbligazione del mutuatario possa non dirsi attuale, in quanto destinata a sorgere solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era stato concluso.
Come pure di recente evidenziato da condivisibile orientamento di merito (cfr. Trib. Larino ord.
03.09.2024; Tribunale di Ascoli Piceno ord. 24 ottobre 2024) tale ultimo arresto di legittimità quindi
“non smentisce (ma anzi esplicitamente conferma) il tradizionale assunto per cui il deposito della somma mutuata presso la stessa banca mutuante su un conto di deposito vincolato all'ordine di
pagina 9 di 14 quest'ultima non fa venir meno il requisito della traditio. Piuttosto, la pronuncia sostiene che allorquando il contratto di mutuo contenga ulteriori pattuizioni, costitutive del sorgere dell'obbligo di restituzione, il verificarsi di queste, ove contestato, va accertato”.
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che la somma sia entrata nella piena disponibilità del mutuatario che, infatti, provvedeva parzialmente al rimborso della stessa secondo le originarie pattuizioni, circostanza che esclude a priori la possibilità di dubitare dell'effettivo perfezionamento del contratto.
Pertanto, per dirla con le parole della Cassazione del maggio del 2024 citata, nel caso che ci occupa, può certamente dirsi esistente “una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art. 474 c.p.c.”.
Sotto altro profilo, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, si palesa in ogni sua parte idoneo all'individuazione dell'obbligazione di pagamento cui gli opponenti risultano assoggettati essendo tutte le condizioni contrattuali e, in particolare, i tassi, specificamente determinati in contratto.
Principiando con la doglianza relativa alla indeterminatezza delle condizioni del mutuo derivante anche dal regime di capitalizzazione applicato, è pacifico, tra le parti, che nel caso che ci occupa sia stato applicato il metodo di ammortamento alla francese.
È noto che il metodo di ammortamento maggiormente diffuso nella pratica bancaria sia quello c.d. francese, a rate costanti, per mezzo del quale il mutuatario paga con la prima rata gli interessi su tutta la somma mutuata, oltre a rimborsare una quota di capitale, la quale riduce il debito residuo, sul quale viene calcolata la quota interessi della seconda rata, che è quindi via via decrescente, mentre (a differenza dell'ammortamento italiano) aumenta la quota capitale della rata dal momento che l'ammontare della rata è sempre uguale.
Sul punto, di recente, si sono lapidariamente pronunciate le SSUU con la sentenza del 29 maggio 2024,
n. 15130 che, pur emessa nel caso di un mutuo a tasso fisso e rata costante, andrà certamente, sul punto, estesa anche al caso di mutuo a tasso variabile.
Le SSUU hanno in primo luogo escluso ricorra, anche solo astrattamente, un problema di determinatezza del contenuto contrattuale, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Ed infatti, fintantoché il contratto riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di
pagina 10 di 14 interessi”, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile sia solo “ipotetico” in quanto basato sul presupposto (in realtà assolutamente improbabile) che, durante tutto il rapporto il tasso rimanga quello indicato in contratto, “non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni” (così condivisibilmente, da ultimo, Trib. Pavia dell'11.6.2024).
Allo stesso modo, dovrà escludersi che il regime di capitalizzazione composto dagli interessi comporterebbe, in capo al mutuatario, dei costi “occulti”, non esplicitati in contratto.
Innanzitutto, va detto, che il regime di capitalizzazione composta è in realtà insito nel sistema di ammortamento prescelto dalle parti, ovverosia quello alla francese, in secondo luogo, va ricordato anche in questa sede che, a ben vedere, il regime di capitalizzazione composta è l'unico che assicura il rispetto di tutte e tre le condizioni di chiusura del mutuo: la condizione elementare, in base alla quale l'importo mutuato deve essere uguale alla somma delle quote di capitale rimborsate;
la condizione finanziaria iniziale, secondo la quale il debito iniziale deve essere uguale alla somma delle rate di ammortamento opportunamente scontate e la condizione finanziaria finale, per cui il valore del debito iniziale, calcolato alla scadenza dell'ammortamento, cioè il suo montante, deve essere uguale alla somma delle rate di ammortamento opportunamente capitalizzate. Ciò non vale, invece, per il regime di capitalizzazione semplice. D'altro canto, riprendendo la lucida ricostruzione del fenomeno della capitalizzazione effettuato dalla Suprema Corte con la citata sentenza a SSUU con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130 deve escludersi “che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”. È vero, infatti, che qualunque ammortamento a rata costante (sia esso a tasso fisso che a tasso variabile) prevede il calcolo della quota di interessi della rata soltanto sul residuo debito capitale, senza alcuna indebita sommatoria tra interessi e capitale. In altri termini, nell'ammortamento a rate costanti, la quota interessi si calcola sul debito capitale residuo, cioè su una somma che non è ancora esigibile per il mutuante - e non sulla quota capitale rimborsata con la singola rata - con la conseguenza che il mutuante paga in via anticipata degli interessi che in realtà non dovrebbe pagare fino all'estinzione del mutuo ed è proprio il pagamento di tali interessi a far si che la relativa somma possa essere nuovamente impiegata divenendo capitale. Da ciò discende che si è al di pagina 11 di 14 fuori dell'“anatocismo” di cui all'art. 1283 c.c., non essendovi alcuna maturazione di interessi sugli interessi. Spiegano le SSUU della Suprema Corte che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”, con la conseguenza che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso”, ma, come si è visto, anche nel caso di mutuo a tasso variabile, essendo perfettamente sovrapponibili i presupposti di partenza, “della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (pag. 22 e seguenti motivazione). Par Infondata, poi, si palesa la censura relativa alla mancata indicazione dell' in contratto posto che lo stesso risulta espressamente indicato e pari al 7,280 su base annua. D'altro canto, come ritenuto dalla Par migliore giurisprudenza seguita da questo ufficio, la mancata o “erronea indicazione dell' non può comportare la nullità della clausola relativa agli interessi, con applicazione di un tasso sostitutivo, in quanto essa non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente statuito;
la stessa può comportare esclusivamente il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato” (Tribunale di
Milano sentenza n. 11715 pubblicata in data 17/12/2019).
In conclusione, essendo tutte le condizioni pattuite tra le parti idonee a delimitare con chiarezza l'oggetto dell'obbligazione di pagamento assunta dal mutuatario al momento della sottoscrizione del contratto, mediante il rinvio a tassi e condizioni determinati o comunque determinabili, può certamente dirsi che il mutuo che ci occupa, rispettando i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., è senz'altro idoneo a costituire titolo esecutivo da porre a fondamento del precetto.
Passando alla censura relativa alla nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, basti in questa sede ricordare come la questione sia stata definitivamente risolta dalle
SSUU della Suprema Corte che, con sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022 hanno statuito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n.
385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma
pagina 12 di 14 imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
In alcun modo, infine, è possibile apprezzare l'eccezione di usurarietà avanzata dagli opponenti che, oltre a caratterizzarsi dall'estrema genericità nasconde, a monte, un ragionamento del tutto fallace.
In particolare, parte opponente denuncia una presunta usurarietà dei tassi tenuto conto della commissione di anticipata estinzione. Posto che, nel caso di specie, alcuna spesa era prevista per l'anticipata estinzione (che, tra l'altro, non si è mai verificata), non è fuor d'opera sottolineare come la commissione di anticipata estinzione non potrebbe essere inclusa nel calcolo del TAEG posto che la inclusione della commissione di anticipata estinzione nel calcolo del TAEG importerebbe la violazione del principio di simmetria di cui alle SSUU del 2020 n.19597/2020 che impone la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. E, siccome nei
DM ove viene effettuata la rilevazione dei tassi medi, la commissione di anticipata estinzione non è considerata, è chiaro che nemmeno potrebbe essere inserita nel calcolo del TAEG posto che, diversamente opinando, si andrebbero a comparare grandezze tra loro differenti. Alla luce di tale considerazione, dunque, e in assenza di ulteriori specifiche eccezioni, la domanda di accertamento dell'esistenza di pattuizioni usurarie andrà rigettata.
In conclusione, come anticipato, andrà affermato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Per ciò che concerne le spese di lite le stesse seguiranno il principio della soccombenza e, tenuto conto del fatto che l'esigenza di intervento in giudizio della e del sorgeva a Controparte_3 CP_3
pagina 13 di 14 seguito della domanda di restituzione avanzata dalla opponente, anche le spese sostenute dalla intervenuta andranno poste a carico dell'opponente, per il principio della causalità.
Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte opposta e della parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1057 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1057/2023 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. CASTELLI ACHILLE giusta procura in atti;
C.F._2
opponenti contro
( e per essa la mandataria ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FORMICA
DOMENICO giusta procura in atti;
opposta e terzo chiamato
Controparte_3
, ( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_3 dell'avv. ORSINI BRUNELLA giusta procura in atti;
intervenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificato da e per essa dalla Controparte_1 mandataria recante l'intimazione di pagamento della somma complessiva di euro CP_2
211.754,00 comprensiva di interessi convenzionali sino al 30/06/2021, oltre che dei successivi maturati e maturandi al tasso moratorio come da contratto sino al saldo effettivo ed integrale.
pagina 1 di 14 A fondamento del precetto era posto, quale titolo esecutivo, il contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ai sensi degli artt. 38 e seguenti del decreto legislativo n. 385/1993 nonché ai sensi del D.P.R. n. 601/1973, rimasto parzialmente inadempiuto e stipulato in data 04/09/2008, tra la originaria Banca mutuante Banca di Ripatransone – Credito Cooperativo – Società Cooperativa e, quale mutuatario, , con l'intervento della Sig.ra quale parte terza datrice Parte_1 Parte_2
d'ipoteca.
A fondamento dell'opposizione deducevano i ricorrenti la nullità dell'atto di precetto opposto per omessa previa notifica del titolo esecutivo;
la carenza di legittimazione/titolarità attiva del creditore per difetto di prova della cessione del credito azionato;
l'omessa comunicazione ai debitori della cessione e della avvenuta risoluzione del mutuo;
lamentavano la nullità del precetto per indeterminatezza del credito intimato in pagamento, in alcun modo determinato e determinabile dal titolo esecutivo e, comunque, non corrispondente all'effettivo dovuto. Eccepivano, poi, la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB oltre all'inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo stragiudiziale stante la mancata prova dell'effettivo trasferimento della somma alla parte mutuataria. Denunciavano la pattuizione di interessi usurari in caso di applicazione della commissione di estinzione anticipata del mutuo ovvero la loro indeterminatezza per mancata indicazione del tasso annuale effettivo o TAE (ISC) o comunque in conseguenza del metodo di rimborso “alla francese” previsto, non essendo indicati i criteri di determinazione della rata, né quelli relativi alla sua composizione con conseguente violazione del precetto di trasparenza delle condizioni economiche ed inosservanza delle norme in tema di trasparenza bancaria. Concludevano chiedendo
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, previe le declaratorie del caso ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti: In via preliminare e in rito, stante anche l'eccepita inesistenza del credito azionato, previa sospensione ex art. 615 e 624 c.p.c. della efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto, nonché della esecuzione, dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto, con ogni statuizione sulle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; In via principale e nel merito, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni dedotte in narrativa, dichiarare nullo, caducato e/o inefficace o, in ogni caso, improcedibile il titolo esecutivo azionato, nonché l'atto di precetto notificato agli odierni attori in data 14-16.06.2023 e, per
l'effetto, statuire che nulla è dovuto dai medesimi, in favore di “ o di altro Controparte_1
diverso istituto di credito mandatario, a qualsiasi titolo o ragione, con ogni statuizione sulle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; condannare la convenuta
“ , nella spiegata qualità, come in epigrafe rappresentata e difesa, alla Controparte_1 restituzione in favore del sig. , della complessiva somma di € 14.175,12= o di quella Parte_1
pagina 2 di 14 maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, indebitamente percepita e pretesa dalla convenuta “ o in ogni caso dai Controparte_1
cedenti o mandatari;
In via subordinata, in luogo del contratto di mutuo stipulato tra
[...]
(e per essa ed il sig. , accertarsi la minor Controparte_3 CP_2 Parte_1
somma dovuta in favore della convenuta opposta, in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, determinando la stessa nella misura ritenuta di giustizia all'esito della espletanda CTU per le causali di cui in narrativa, con ogni statuizione sulle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto affermato dall'opponente, affermando la propria titolarità del credito e la piena legittimità del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto con conseguente proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Sosteneva, altresì, la legittimità dell'operato della banca cedente e del contratto di mutuo posto a fondamento del precetto, eccependo, tuttavia, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle richieste restitutorie avanzate dagli opponenti. Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis, per le motivazioni espresse nella superiore narrativa, in integrale rigetto delle avverse domande e disattesa ogni avversa ulteriore istanza: In via preliminare: Stante
l'infondatezza in fatto ed in diritto dei “gravi motivi” e la relativa carenza di prova , per l'effetto
RIGETTARE l'avversa domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto su di esso fondato, e la conseguente domanda di sospensione e/o inibitoria alla prosecuzione della preannunciata esecuzione;
In via principale di merito: accertata e dichiarata: (a) l'attuale titolarità in capo a del credito de quo, con i relativi accessori, privilegi e Controparte_1
garanzie, e quindi la sua conseguente legittimazione processuale attiva, in forza della validità, efficacia ed opponibilità al debitore della relativa cessione a titolo particolare medio tempore intervenuta da parte di come tale esaustivamente compro-vata Controparte_3 CP_3
con la documentazione in atti;
(b) in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della medesima
[...]
in relazione alla avversa domanda di ripetizione di somme ed a qualsivoglia Controparte_1
eventuale ulteriore altra, anche di carattere risarcitorio, inerenti ai rapporti contrattuali non oggetto di cessione da parte di , e comunque estranee al credito de quo Controparte_3
ed ai relativi accessori, privilegi, garanzie;
(c) la legittimità, validità ed efficacia del contratto di finanziamento/mutuo ipotecario fondiario n. 04/20/00034 del 4/09/2008 (atto pubblico a rogito notaio di Grottammare (FM), rep. n. 26.168, racc. n. 8.045, come in atti ed in narrativa Persona_1
meglio individuato con la relativa causa di prelazione ipotecaria ivi descritta e come in atti comprovata, e delle condizioni normative ed economiche del rapporto, integralmente pattuite per
pagina 3 di 14 iscritto in conformità alla vigente disciplina di diritto comune e speciale, primaria e secondaria;
(d) la validità del detto contratto di finanziamento/mutuo ipotecario fon-diario quale titolo esecutivo in piena
e comprovata osservanza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.; (e) in ogni caso la validità, efficacia ed opponibilità del contratto di mutuo e della relativa garanzia ipotecaria, se del caso anche a seguito della eventuale “conversione” del finanziamento fondiario in ipotecario ai sensi di legge, ricorrendo tutti i relativi presupposti di forma e volontà delle parti nel caso di specie, se del caso da accertarsi su richiesta dell'esponente a fronte dell'avverse contestazioni;
(e) la certezza, esigibilità e liquidità del credito intimato con il precetto a titolo di capitale residuo del finanziamento, di rate scadute ed impagate (quota capitale ed interessi corrispettivi), di interessi moratori, accessori e spese, ivi comprese quelle legali di precetto, come tale dettagliata nel precetto nei termini di legge;
(f)
l'infondatezza e temerarietà dell'avversa domanda di restituzione somme, per essere la stessa destituita del minimo fondamento fattuale e giuridico e comunque, in ogni caso, per essere la medesima comunque priva del benché mi-nimo supporto probatorio;
per l'effetto, RIGETTARE integralmente le domande tutte dell'opponente, ov-vero qualsivoglia ulteriore domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo formulata, nelle quantificazioni indicate da controparte ovvero in qualsiasi altra, per l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse doglianze e pretese, e in ogni caso per
l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Interveniva, nel presente procedimento, la e del Controparte_3 Controparte_4
, ribadendo quanto già sostenuto dall'opposta sia in ordine alla titolarità del credito,
[...] sia in ordine alla legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, sia in ordine alla legittima pattuizione ed esecuzione del mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva. Negava, dunque, la sussistenza di diritti restitutori in capo all'opponente e concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni sopra espresse ed in integrale rigetto delle domande avversarie: IN VI EL : si eccepisce la nullità di tutte le domande avverse, sulla contestazione dell'ammontare della richiesta fatta valere, sulla indeterminatezza delle condizioni economiche del rapporto, con domanda di accertamento del credito, sulla rideterminazione del saldo dare al netto di eventuali somme corrisposte e non dovute, sulla pretesa usurarietà , sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, ecc. , per vizio di allegazione e violazione degli artt.163 e
164 CPC (Cass. 27670/2008) stante la manifesta genericità e mancata individuazione del petitum e della causa petendi e per l'effetto, RIGETTARE tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto, ivi compresa la domanda di sospensione e/o inibitoria;
IN VI EL : si eccepisce la inammissibilità e conseguente nullità della domandata CTU contabile e di stima in quanto
pagina 4 di 14 meramente esplorative, stante la carenza di allegazione da parte degli opponenti in violazione dell'onere probatorio sui medesimi gravante ed in quanto strumentali e pretestuose e per l'effetto
RIGETTARE le relative richieste;
NEL MERITO: accertata e dichiarata la legittimità e correttezza del mutuo fondiario oggetto di causa e delle condizioni normative ed economiche del rapporto, la validità del mutuo e della relativa garanzia ipotecaria, la certezza ed esigibilità del credito intimato;
accertata
e dichiarata l'infondatezza e temerarietà dell'avversa domanda di restituzione somme e di compensazione in quanto destituita di fondamento, RIGETTARE in ogni caso ed integralmente
l'opposizione avversaria , nonché tutte le domande proposte dagli opponenti, tutte le contestazioni, deduzioni, censure , richieste ed eccezioni avverse, sia preliminari che di merito , poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e perché contrarie a legge;
RIGETTARE tutte le istanze istruttorie avverse in quanto inammissibili ed inconferenti ai fini della decisione e CONDANNARE in ogni caso gli opponenti al pagamento delle spese di causa”.
Rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto e ritenuta del tutto esplorativa la CTU richiesta, il procedimento era rinviato all'udienza del 14.2.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – per la discussione ex art. 281 sexies.
Pertanto, all'esito della lettura delle note di udienza depositate dalle parti anche ai fini della discussione, era pubblicata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
L'opposizione si palesa del tutto infondata con la conseguenza che potrà confermarsi, in questa sede, il pieno diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, Pt_1
e della garante
[...] Parte_2
La disamina dei motivi di opposizione non seguirà l'ordine prospettato dall'opponente in considerazione dell'esigenza di assicurare un ordine logico all'esposizione. Ed invero, a fronte dell'estrema genericità e lacunosità delle ragioni poste dagli opponenti a fondamento dell'opposizione
(si vedano, ad esempio, le ragioni poste a fondamento del primo motivo di opposizione, che risultano monche – v. pag. 6 – ed in alcun modo specificate in sede di I memoria 171 ter c.p.c. posto che era depositata una memoria relativa a tutt'altro procedimento), ritiene questo giudice di dover trattare, accorpandole, le questioni sollevate.
Principiano con l'eccepito difetto di titolarità (e non, come noto, di legittimazione) del credito in capo alla cessionaria va subito detto che secondo la giurisprudenza di legittimità - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed
è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore pagina 5 di 14 originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs.
n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (v. anche Cass. 29/02/2024 n.5478; Cass.
20/11/2024, n. 29872).
Ciò posto, nel caso che ci occupa, l'opponente allegava e dimostrava che in data 16 novembre 2021 aveva acquistato, tra le altre, da “Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Controparte_1
Cooperativo S.c.”, in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari, i crediti di quest'ultima derivanti da finanziamenti e vantati verso debitori classificati a sofferenza ed aventi i requisiti dettagliatamente descritti nell'avviso di cessione.
Tra tali crediti è certamente compreso quello che ci occupa, comprensivo delle garanzie.
La citata cessione era pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle
Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021 (cfr. doc. 4) ove era presente, tra l'altro, la pagina web da cui individuare i dati indicativi dei Crediti ceduti, fino alla loro estinzione (https://www.
[...]
- doc. 9), tra cui compare il credito nei confronti dell' Email_1 Pt_1
In particolare, come evincibile dalla documentazione in atti (doc. 11, 13, 14), il codice NDG assegnato ad è il n. 16548, che si trova a pag. 61 di 147 dell'elenco dei crediti ceduti, righe 19- Parte_1
20-21 dal basso, corrispondenti alle linee di credito incluse nella posizione ed oggetto di cessione ove è presente il numero di pratica (ID rapporto) 9060990004552 derivante dal mutuo ipotecario fondiario n.
04/20/00034.
Se ciò non bastasse, a supporto dell'intervenuta cessione, non solo parte opposta ha prodotto la dichiarazione della cessionaria con la quale la cedente del Controparte_3 CP_3 confermava espressamente l'intervenuta cessione a dell'intera posizione del debitore CP_1
(cfr. docc. n. 10 /a – b opposto), ma la stessa cessionaria è intervenuta, proprio per supportare le ragioni della cessionaria, nel presente giudizio affermando il pieno diritto di di procedere ad CP_1 esecuzione forzata per il credito di cui al mutuo che ci occupa, così come attestato, tra l'altro,
pagina 6 di 14 dall'estratto conto certificato ex art. 50, TUB rilasciato all'atto della cessione da Parte_3
(cfr. doc. n. 11 opposta citato).
[...]
Infine, in continuità con la maggioritaria giurisprudenza, non può che valorizzarsi il possesso, da parte del cessionario, del titolo esecutivo, circostanza che, unitamente a tutti gli altri elementi sopra elencati, supporta con certezza l'intervenuta cessione, a meno di non voler sostenere (ma ciò non è stato nemmeno allegato dalla parte opponente) che tale titolo sia stato illegittimamente sottratto dalla
[...]
alla creditrice. CP_1
Sempre sul punto, non è fuor d'opera sottolineare poi che, come noto, pur non essendo la notifica al debitore ceduto un adempimento previsto a pena di validità della cessione, non può non rilevarsi come nel caso di specie, la creditrice, a mezzo della propria mandataria ha inviato in data CP_2
30/07/2022 alla parte mutuataria Sig. (oltre che alla garante reale ed al Pt_1 Parte_2
fideiussore ) comunicazione di intervenuta cessione del credito in favore Parte_4 dell'odierna esponente (cfr. doc. n. 13 opposta). Oltretutto, a mezzo raccomandata A.R. in data
15/01/2023, inviata alla parte mutuataria , dallo stesso ricevuta in data 01/02/2023, la Parte_1
creditrice, sempre a mezzo della propria mandataria diffidava il pagamento della somma CP_2 dovuta a titolo di mutuo ipotecario, all'epoca ammontante ad euro 221.607,98 (cfr. doc. n. 14 opposta).
Tra l'altro, tali circostanze, così come la citata documentazione, non erano in alcun modo contestate dalla parte opponente con la conseguenza che le relatie eccezioni non possonno che dirsi del tutto infondata, così come infondata, in considerazione della prova documentale fornita dall'opposta, si è palesata l'eccezione di mancata comunicazione della risoluzione del contratto (cfr. doc. 26 allegato alla
I memoria 171 ter c.p.c. di parte opposta – missiva banca dell'1.12.2015).
Passando all'eccezione relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto, vi è da dire che il contratto di mutuo stipulato tra l'attrice e la il 4/09/2008 è evidentemente CP_3
riconducibile alla fattispecie del c.d. credito fondiario disciplinato dagli artt. 38 ss., d.lgs. 01/09/1993,
n. 385; in particolare, l'art. 41, comma 1, TUB, prevede che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.”. E tale esclusione dall'obbligo di notifica del titolo contrattuale esecutivo è pacificamente valida anche nei confronti del terzo datore di ipoteca (ex multis Cass. civ. 22/09/2022, n. 27848).
E nemmeno potrebbe parlarsi di illegittimità del precetto per inidoneità del mutuo che ci occupa a costituire titolo esecutivo, in quanto condizionati. Si è detto, sul punto, che ai fini della prova del credito della banca mutuante “risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso
pagina 7 di 14 contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte” (così Cass. n. 21 del 2023 cfr. Cass., Sez. II,
29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209).
All'art.1 del contratto notarile che ci occupa la parte mutuataria dava atto di aver ricevuto dalla banca la somma mutuata, rilasciando, a tal fine quietanza. Ora, salvo a voler stravolgere il senso letterale delle parole, non potrebbe che ritenersi, oggi, che le somme mutuate siano entrate nella disponibilità degli odierni reclamanti. Sempre in base al chiaro disposto contrattuale - si legge nel citato articolo 1 del contratto di mutuo - le parti davano atto che il mutuatario riconsegnava alla banca le somme mutuate, ai fini della costituzione da parte di quest'ultima di un deposito infruttifero subordinando lo svincolo delle somme alla condizione che parte mutuataria avesse provveduto, nel termine di giorni trenta, ad una serie di adempimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo. Va al riguardo premesso che secondo un consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità e da sempre fatto proprio dall'intestato Ufficio, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”
(Cass., n. 25632/17). Inoltre, è stato affermato che “la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo” (Cass., n. 17194/15; n. 8634/99) (Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 19654 del 22/07/2019). È evidente, infatti, che nell'attuale panorama dei traffici commerciali, la traditio, necessaria al perfezionamento del carattere della realità del mutuo vada intesa non esclusivamente quale trasferimento materiale e fisico di denaro nelle mani del mutuatario, ma anche quale trasmissione della disponibilità giuridica delle somme mutuate.
Pertanto, in continuità con il costante orientamento di questo Ufficio (e della assolutamente maggioritaria giurisprudenza), andrà anche in questa sede ribadito, che la costituzione in deposito cauzionale delle somme già erogate non può essere di ostacolo a ritenere il precedente conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario posto che, ad avviso di questo organo giudicante, la costituzione della somma in deposito cauzionale presso la banca di somme è un legittimo atto di disposizione del mutuatario che, pare evidente, presuppone che la medesima somma sia entrata nella sua sfera giuridica di disposizione.
pagina 8 di 14 Difatti, sembra a questo giudice difficile immaginare la possibilità, per un soggetto, di costituire un vincolo su un determinato bene (nel caso che ci occupa il denaro) senza che lo stesso abbia la facoltà di disporre dello stesso.
Così correttamente intesa la vicenda giuridica, è evidente che con la costituzione del deposito cauzionale, il mutuatario – nell'ambito di una più ampia operazione di finanziamento - costituisce in favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte, a presidio finale dell'obbligo restitutorio già formalmente sorto in ragione del giuridico transito delle somme dalla disponibilità della banca a quella del mutuatario.
Sul punto, non è fuor d'opera sottolineare, infatti, come l'istituto di credito, dopo la costituzione del deposito cauzionale, abbia il possesso delle somme finanziate non in quanto obbligato a mutuarle, ma in forza dell'ulteriore, successivo e autonomo titolo giuridico (il deposito cauzionale), che consentirà, eventualmente, alla banca di rientrare dallo scoperto - qualora verifichi l'inadempienza del finanziato - escutendo la garanzia, ovvero negando lo svincolo di tali somme e trattenendole a titolo definitivo in qualità di soggetto garantito.
In altri termini, in caso di inadempienza, la banca non tratterrebbe le somme già concesse in mutuo ma si avvarrebbe della garanzia prestata in via provvisoria (in attesa del perfezionamento della garanzia definitiva), escutendo la stessa.
In tal senso anche la recente pronuncia C. Cass, 03/05/2024, n. 12007 non appare smentire il principio per cui un contratto di mutuo che preveda la costituzione in vincolo della somma mutuata da parte del mutuatario ed in favore del mutuante possa, cionondimeno, dirsi validamente perfezionato. Tale recente pronuncia di legittimità indica invece la necessità di un vaglio ulteriore laddove l'atto pubblico contenga (come nel caso deciso dalla Corte) ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, che impongano di “verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo”, possa dirsi sussistente o meno “una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art.
474 c.p.c.” ovvero se l'eventuale obbligazione del mutuatario possa non dirsi attuale, in quanto destinata a sorgere solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era stato concluso.
Come pure di recente evidenziato da condivisibile orientamento di merito (cfr. Trib. Larino ord.
03.09.2024; Tribunale di Ascoli Piceno ord. 24 ottobre 2024) tale ultimo arresto di legittimità quindi
“non smentisce (ma anzi esplicitamente conferma) il tradizionale assunto per cui il deposito della somma mutuata presso la stessa banca mutuante su un conto di deposito vincolato all'ordine di
pagina 9 di 14 quest'ultima non fa venir meno il requisito della traditio. Piuttosto, la pronuncia sostiene che allorquando il contratto di mutuo contenga ulteriori pattuizioni, costitutive del sorgere dell'obbligo di restituzione, il verificarsi di queste, ove contestato, va accertato”.
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che la somma sia entrata nella piena disponibilità del mutuatario che, infatti, provvedeva parzialmente al rimborso della stessa secondo le originarie pattuizioni, circostanza che esclude a priori la possibilità di dubitare dell'effettivo perfezionamento del contratto.
Pertanto, per dirla con le parole della Cassazione del maggio del 2024 citata, nel caso che ci occupa, può certamente dirsi esistente “una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art. 474 c.p.c.”.
Sotto altro profilo, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, si palesa in ogni sua parte idoneo all'individuazione dell'obbligazione di pagamento cui gli opponenti risultano assoggettati essendo tutte le condizioni contrattuali e, in particolare, i tassi, specificamente determinati in contratto.
Principiando con la doglianza relativa alla indeterminatezza delle condizioni del mutuo derivante anche dal regime di capitalizzazione applicato, è pacifico, tra le parti, che nel caso che ci occupa sia stato applicato il metodo di ammortamento alla francese.
È noto che il metodo di ammortamento maggiormente diffuso nella pratica bancaria sia quello c.d. francese, a rate costanti, per mezzo del quale il mutuatario paga con la prima rata gli interessi su tutta la somma mutuata, oltre a rimborsare una quota di capitale, la quale riduce il debito residuo, sul quale viene calcolata la quota interessi della seconda rata, che è quindi via via decrescente, mentre (a differenza dell'ammortamento italiano) aumenta la quota capitale della rata dal momento che l'ammontare della rata è sempre uguale.
Sul punto, di recente, si sono lapidariamente pronunciate le SSUU con la sentenza del 29 maggio 2024,
n. 15130 che, pur emessa nel caso di un mutuo a tasso fisso e rata costante, andrà certamente, sul punto, estesa anche al caso di mutuo a tasso variabile.
Le SSUU hanno in primo luogo escluso ricorra, anche solo astrattamente, un problema di determinatezza del contenuto contrattuale, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Ed infatti, fintantoché il contratto riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di
pagina 10 di 14 interessi”, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile sia solo “ipotetico” in quanto basato sul presupposto (in realtà assolutamente improbabile) che, durante tutto il rapporto il tasso rimanga quello indicato in contratto, “non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni” (così condivisibilmente, da ultimo, Trib. Pavia dell'11.6.2024).
Allo stesso modo, dovrà escludersi che il regime di capitalizzazione composto dagli interessi comporterebbe, in capo al mutuatario, dei costi “occulti”, non esplicitati in contratto.
Innanzitutto, va detto, che il regime di capitalizzazione composta è in realtà insito nel sistema di ammortamento prescelto dalle parti, ovverosia quello alla francese, in secondo luogo, va ricordato anche in questa sede che, a ben vedere, il regime di capitalizzazione composta è l'unico che assicura il rispetto di tutte e tre le condizioni di chiusura del mutuo: la condizione elementare, in base alla quale l'importo mutuato deve essere uguale alla somma delle quote di capitale rimborsate;
la condizione finanziaria iniziale, secondo la quale il debito iniziale deve essere uguale alla somma delle rate di ammortamento opportunamente scontate e la condizione finanziaria finale, per cui il valore del debito iniziale, calcolato alla scadenza dell'ammortamento, cioè il suo montante, deve essere uguale alla somma delle rate di ammortamento opportunamente capitalizzate. Ciò non vale, invece, per il regime di capitalizzazione semplice. D'altro canto, riprendendo la lucida ricostruzione del fenomeno della capitalizzazione effettuato dalla Suprema Corte con la citata sentenza a SSUU con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130 deve escludersi “che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”. È vero, infatti, che qualunque ammortamento a rata costante (sia esso a tasso fisso che a tasso variabile) prevede il calcolo della quota di interessi della rata soltanto sul residuo debito capitale, senza alcuna indebita sommatoria tra interessi e capitale. In altri termini, nell'ammortamento a rate costanti, la quota interessi si calcola sul debito capitale residuo, cioè su una somma che non è ancora esigibile per il mutuante - e non sulla quota capitale rimborsata con la singola rata - con la conseguenza che il mutuante paga in via anticipata degli interessi che in realtà non dovrebbe pagare fino all'estinzione del mutuo ed è proprio il pagamento di tali interessi a far si che la relativa somma possa essere nuovamente impiegata divenendo capitale. Da ciò discende che si è al di pagina 11 di 14 fuori dell'“anatocismo” di cui all'art. 1283 c.c., non essendovi alcuna maturazione di interessi sugli interessi. Spiegano le SSUU della Suprema Corte che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”, con la conseguenza che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso”, ma, come si è visto, anche nel caso di mutuo a tasso variabile, essendo perfettamente sovrapponibili i presupposti di partenza, “della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (pag. 22 e seguenti motivazione). Par Infondata, poi, si palesa la censura relativa alla mancata indicazione dell' in contratto posto che lo stesso risulta espressamente indicato e pari al 7,280 su base annua. D'altro canto, come ritenuto dalla Par migliore giurisprudenza seguita da questo ufficio, la mancata o “erronea indicazione dell' non può comportare la nullità della clausola relativa agli interessi, con applicazione di un tasso sostitutivo, in quanto essa non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente statuito;
la stessa può comportare esclusivamente il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato” (Tribunale di
Milano sentenza n. 11715 pubblicata in data 17/12/2019).
In conclusione, essendo tutte le condizioni pattuite tra le parti idonee a delimitare con chiarezza l'oggetto dell'obbligazione di pagamento assunta dal mutuatario al momento della sottoscrizione del contratto, mediante il rinvio a tassi e condizioni determinati o comunque determinabili, può certamente dirsi che il mutuo che ci occupa, rispettando i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., è senz'altro idoneo a costituire titolo esecutivo da porre a fondamento del precetto.
Passando alla censura relativa alla nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, basti in questa sede ricordare come la questione sia stata definitivamente risolta dalle
SSUU della Suprema Corte che, con sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022 hanno statuito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n.
385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma
pagina 12 di 14 imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
In alcun modo, infine, è possibile apprezzare l'eccezione di usurarietà avanzata dagli opponenti che, oltre a caratterizzarsi dall'estrema genericità nasconde, a monte, un ragionamento del tutto fallace.
In particolare, parte opponente denuncia una presunta usurarietà dei tassi tenuto conto della commissione di anticipata estinzione. Posto che, nel caso di specie, alcuna spesa era prevista per l'anticipata estinzione (che, tra l'altro, non si è mai verificata), non è fuor d'opera sottolineare come la commissione di anticipata estinzione non potrebbe essere inclusa nel calcolo del TAEG posto che la inclusione della commissione di anticipata estinzione nel calcolo del TAEG importerebbe la violazione del principio di simmetria di cui alle SSUU del 2020 n.19597/2020 che impone la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. E, siccome nei
DM ove viene effettuata la rilevazione dei tassi medi, la commissione di anticipata estinzione non è considerata, è chiaro che nemmeno potrebbe essere inserita nel calcolo del TAEG posto che, diversamente opinando, si andrebbero a comparare grandezze tra loro differenti. Alla luce di tale considerazione, dunque, e in assenza di ulteriori specifiche eccezioni, la domanda di accertamento dell'esistenza di pattuizioni usurarie andrà rigettata.
In conclusione, come anticipato, andrà affermato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Per ciò che concerne le spese di lite le stesse seguiranno il principio della soccombenza e, tenuto conto del fatto che l'esigenza di intervento in giudizio della e del sorgeva a Controparte_3 CP_3
pagina 13 di 14 seguito della domanda di restituzione avanzata dalla opponente, anche le spese sostenute dalla intervenuta andranno poste a carico dell'opponente, per il principio della causalità.
Tali spese andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte opposta e della parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1057 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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