TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 23 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 4344/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siderno, alla Email_1 C.F._1
Via Portosalvo n. 44, presso lo studio dell'avv.to Maria COSTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Locri, alla via Matteotti, n. 48, con gli avv.ti Ilario MAIO ed Ettore TRIOLO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito E del notaio in Roma, rep. 37875, pec: e Per_1 Email_3
t; Email_3
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento ex art. 1 legge n.
18/1980 e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 5 RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 21.12.2023, Pt_1 ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui
[...]
all'art. 1 l. n. 18/1980 e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992, eccependo l'errata valutazione compiuta dal CTU dott. nella fase di accertamento Persona_2
tecnico preventivo del complesso invalidante di cui è affetta.
In particolare, ha lamentato la mancata valutazione della depressione senile con decadimento cognitivo, l'errata valutazione della deambulazione definita “modicamente difficoltosa” ed ha eccepito la mancata valutazione del certificato fisiatrico in atti. Ha altresì dedotto l'insufficienza della valutazione laddove il CTU ha dato atto solo genericamente delle condizioni di salute “lievemente scadute”, senza specificazione relativamente al quesito della capacità di deambulare autonomamente ovvero di essere impossibilitata a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed in ultimo ha contestato la mancata considerazione dell'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta
Pag. 2 a 5 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi che ai sensi della legge n. 18/1980 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socioeconomiche in cui lo stesso versi e che ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992 qualora la compromissione fisica o mentale, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale della persona con disabilità, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno
è da ritenersi intensivo con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Nel corso del presente giudizio, viste le motivate contestazioni di parte ricorrente avverso le conclusioni peritali raggiunte nel procedimento per accertamento tecnico, questo giudicante ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali e, con ordinanza del
11.08.2024, ha nominato CTU il dott. successivamente sostituito per aver Persona_3
rinunciato all'incarico con il dott. il quale il 04.10.2024 ha prestato il Persona_4
giuramento di rito ed il 16.05.2025 ha depositato l'elaborato peritale.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente ha accertato che le patologie lamentate sono tali da renderla invalida nella misura del 100% e bisognevole di assistenza continua, nonché soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “-esiti di adenocarcinoma della giunzione esofago-gastrica con residuati disturbi della deglutizione in attuale follow-up 50
%, cod. 9322/23 (v.n. 11/70 %); -grave deficit statico dinamico da poliartrosi e ipotonotrofismo muscolare generalizzato 80 %, cod. anal. 7335/33 (v.n. 51/100 %); - scompenso cardiaco congestizio da cardiopatia ipertrofico-ipertensiva e valvulopatia mitro- aortica e tricuspidale in terza classe nyha 75 %, cod. 6443 (v.n. 71/80 %); -depressione senile
25 % cod. anal. 2205 (v.n. 25 %).”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “Il complesso patologico sopra esposto determina gravi difficoltà allo svolgimento dei compiti propri dell'età. Al tempo stesso le patologie da cui la perizianda è affetta, determinano
Pag. 3 a 5 l'incapacità da parte della stessa a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore, in quanto limitano l'autonomia personale, in considerazione soprattutto del grave deficit statico dinamico da poliartrosi con evidenti gravi difficoltà motorie e posturali che rendono impossibile lo svolgimento di attività quotidiane quali il vestirsi, la cura dell'igiene personale, gli spostamenti anche per percorsi a breve raggio. A determinare la gravità del complesso patologico, contribuisce sicuramente anche la grave patologia cardiologica in terza classe funzionale NYHA con comparsa di dispnea anche in seguito a sforzi di modica entità. Contribuiscono inoltre a determinare il quadro patologico, sia pure in misura minore, gli esiti della patologia neoplastica e la sindrome depressiva. Per quanto riguarda i benefici della Legge 104, ritengo di poter affermare che la stessa è persona portatrice di disabilità tale da determinare la necessità di una assistenza globale e permanente, in quanto il complesso patologico assume le caratteristiche di gravità, previste dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92. Per quanto riguarda la decorrenza sia dello stato invalidante “indennità di accompagnamento” e sia della “Legge 104 art. 3 comma
3” questa la si può far decorrere dalla data delle operazioni peritali, epoca in cui, attraverso
l'esame obiettivo dal sottoscritto eseguito nell'ambito della visita peritale, e dalla disamina della documentazione sanitaria recente, è stato possibile valutare con certezza la presenza dei requisiti richiesti per la concessione delle indennità per le patologie da cui è affetta la perizianda, che pur presenti precedentemente, non richiedevano l'ausilio di accompagnatore
e assistenza, come dimostrato dalla documentazione sanitaria allegata agli atti in epoca precedente e che verosimilmente si sono aggravate successivamente, al punto da giustificare oggi la concessione dei benefici richiesti, proprio all'epoca della visita peritale. In considerazione della possibile evoluzione in senso prognostico delle patologie da cui risulta essere affetta la perizianda, si ritiene opportuna una revisione del quadro clinico a tre anni dalla decorrenza dei benefici concessi.”.
Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate e nuove conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di specifiche censure da parte dell' resistente. CP_2
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott. Persona_4
Pag. 4 a 5 Risulta dunque accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento, e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 della l.
n. 104/1992 in capo a , con decorrenza dal 27.02.2025 (data della visita peritale) Parte_1
con revisione a tre anni.
Le spese di lite, considerato che vi è prova dell'insorgenza delle condizioni sanitarie per l'accesso ai benefici invocati in epoca successiva alla domanda amministrativa, e solo nel corso di questo giudizio, vengono compensate nella misura della metà e la restante parte, liquidate in complessivi €1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge, è posta a carico dell' da distarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 Parte_2
l. n. 18/1980 e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992, con decorrenza dal 27.02.2025 con revisione a tre anni;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida CP_1
in complessivi €1.900,00, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separati CP_1
decreti.
Locri, 22.06.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 5 a 5