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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
NT OB, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 689/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Procida - Sede 80079 Procida NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 321092023 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6537/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.8340/2024 depositata il 20.5.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 32109/2023 notificato il 6.11.2023 dal
Comune di Procida per un totale di euro 2.115,00 relativo ad IMU anno 2022.
Con l'originario ricorso il contribuente lamentava il difetto di motivazione, la mancanza parziale del presupposto impositivo, l'erroneità dei dati catastali. Non si costituiva il Comune di Procida.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso, nulla disponendo per le spese.
Con l'odierno giudizio l'appellante ribadisce le eccezioni formulate in primo grado specificamente rapportandole alla sentenza di primo grado. Non si costituiva il Comune di procida.
La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella documentazione agli atti del giudizio di secondo grado manca la prova della notifica dell'appello alla controparte, non avendo l'appellato all'uopo depositato alcunché, in violazione degli articoli 53 e 22 del D.
Lgs. 546/1992, per cui l'appello è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
NT OB, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 689/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Procida - Sede 80079 Procida NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 321092023 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6537/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.8340/2024 depositata il 20.5.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 32109/2023 notificato il 6.11.2023 dal
Comune di Procida per un totale di euro 2.115,00 relativo ad IMU anno 2022.
Con l'originario ricorso il contribuente lamentava il difetto di motivazione, la mancanza parziale del presupposto impositivo, l'erroneità dei dati catastali. Non si costituiva il Comune di Procida.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso, nulla disponendo per le spese.
Con l'odierno giudizio l'appellante ribadisce le eccezioni formulate in primo grado specificamente rapportandole alla sentenza di primo grado. Non si costituiva il Comune di procida.
La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella documentazione agli atti del giudizio di secondo grado manca la prova della notifica dell'appello alla controparte, non avendo l'appellato all'uopo depositato alcunché, in violazione degli articoli 53 e 22 del D.
Lgs. 546/1992, per cui l'appello è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese