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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/08/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 139/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 12 marzo 2025 e vertente:
TRA
( ), rapp.to e difeso dall'avv. Michele Brilla Pt_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli al Corso San
Giovanni n. 849, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO già (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
), rapp.ta e difesa dall'avv. Francesca Todisco e Giuseppe Todisco P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli al C.so Umberto I°
n. 7, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due E già (P. Controparte_3 Controparte_4
IVA , rapp.ta e difesa dall'avv. Stefania Manfredonia ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Caracciolo n.
15, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ) residente al Corso San Giovanni a CP_5 C.F._2
Teduccio n. 844 – 80146 Napoli
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11410/2017, emessa il 17.11.2017, pubblicata in pari data, del Tribunale di Napoli, R.G. n. 16746/2013, non notificata, risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4/10 giugno 2013, conveniva Pt_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli e la società CP_5 [...]
al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni da lui patiti a Controparte_2
seguito del sinistro verificatosi in data 15.11.2010, alle ore 18.30 circa, in Napoli al Corso Bruno Buozzi.
A sostegno della domanda riferiva che mentre si trovava alla guida del motoveicolo Honda Cbr 1000 tg. DN 93174 di proprietà del padre Persona_1
percorrendo Corso Bruno Buozzi (NA) in direzione via Villa Romana (NA), veniva investito dal veicolo Volkswagen Golf tg. AF 409 NF che si spostava dalla posizione di sosta omettendo di dare la precedenza e senza segnalare la manovra.
A seguito dell'urto veniva sbalzato dal motoveicolo cadendo a terra Pt_1
diversi metri più avanti. Trasportato all'Ospedale Loreto Mare di Napoli, gli
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due veniva diagnosticato: contusione toraco addominale, contusione s.l.o. ginocchio sinistro e gamba sinistra, contusione gamba destra guaribile in 30 gg. s.c.. Dagli accertamenti radiologici veniva diagnosticato anche una “frattura biossea scomposta pluriframmentaria 1/3 medio-diafisi e perone” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo Fixion. Successivamente fu in cura presso l'Ospedale dei Pellegrini fino al 30.01.2012 data in cui fu giudicato clinicamente guarito con postumi invalidanti, a suo dire da ritenere nella misura del 10-11%
La società assicuratrice , compagnia garante per la RCA il ciclomotore CP_2
condotto dall'attore, a mezzo di suo medico fiduciario sottoponeva a Pt_1
visita medica e, successivamente, inviava un assegno dell'importo di €
25.000,00, con la precisazione “al netto di spese di patrocinio”. incassava l'assegno trattenendolo in acconto per il maggior dovuto, Pt_1
comunicando tale decisione alla Controparte_2
I tentativi di raggiungere un bonario componimento della controversia, esperiti inizialmente a mezzo racc.A/R nei confronti della Controparte_2
rimanevano inevasi.
1.1 Si costituiva in giudizio la società (poi Controparte_2 [...]
deducendo che il proprio perito aveva stimato un danno Controparte_1
biologico nella misura del 9% e con il versamento della somma di € 25.000,00 avevano pagato quanto dovuto così da considerarsi cessata la materia del contendere, contestando pertanto la somma richiesta dalla parte attrice.
Alla prima udienza la difesa di chiedeva di essere autorizzata a Pt_2
chiamare in causa la società assicuratrice del veicolo investitore.
1.2 Si costituiva la soc. già Controparte_6 Controparte_4
che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il medico fiduciario della società aveva accertato un danno biologico del 9%. CP_2
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due Eccepiva inoltre l'improponibilità della domanda per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 148 del D. L.vo n. 209/2005. Disconosceva i documenti prodotti dall'attore contestando l'an ed il quantum debeatur.
1.3 Caiazzo rimaneva contumace. CP_5
1.4 Veniva espletata la prova per testi dalla quale emergeva l'esclusiva responsabilità di , conducente dell'autovettura Volkswagen Golf CP_5
tg. AF 409 NF.
Veniva inoltre espletata consulenza tecnica di ufficio per quantificare il danno conseguente alle lesioni patite dall'attore a seguito dell'incidente de quo.
All'udienza in data 17.11.2017 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Con la sentenza n. 11410/2017 il Tribunale di Napoli ha così disposto:
- Condanna la e , in solido tra loro, al Controparte_7 CP_5
pagamento in favore dell'attore della somma di € 568,14 devalutata al momento del sinistro (15.11.2010) e via via rivalutata ad anno per anno secondo gli indici istat;
su tale somma vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del sinistro alla sentenza, mentre da tale data sino al saldo, sulla somma così liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale;
- Compensa interamente le spese di lite tra l'attore e la convenuta e pone a carico dell'attore le spese di CTU, così come liquidate con decreto in atti;
- Rigetta la domanda proposta nei confronti della e Controparte_8
condanna l'attore alla refusione delle spese sostenute dalla terza chiamata, che si liquidano in euro 50,00 per esborsi ed euro 630,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Il Giudice ha ritenuto che dalle dichiarazioni testimoniali è emersa la prova della responsabilità in via esclusiva di che, alla guida dell'autovettura CP_5
Volkswagen Golf tg. AF 409 NF, effettivamente si spostava dalla posizione di
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due sosta omettendo di dare la precedenza e senza segnalare la manovra così determinando l'evento che ha causato le lesioni all'attore.
Ha ritenuto poi di discostarsi dalla quantificazione del danno biologico effettuata dal CTU, condividendo la quantificazione del danno biologico effettuata dal perito della nella misura del 9%, ciò in quanto il CTU non Controparte_7
ha riscontrato alcuna limitazione funzionale dell'arto lesionato.
Ha poi proceduto alla quantificazione del danno, ritenendo che la somma liquidata, come rivalutata, è comprensiva della sofferenza subita dall'attore
(quella che una volta era liquidata dome danno morale).
3. ha proposto appello contro la sentenza n. 11410/2017 con cinque Pt_1
motivi: 1) erroneità della sentenza per mancata motivazione per non aver condiviso le conclusioni del CTU;
2) mancata liquidazione del danno morale;
3) mancata liquidazione per la ridotta capacità lavorativa;
4) mancato accoglimento della domanda nei confronti dell'assicurazione del veicolo del responsabile dell'incidente; 5) errata regolamentazione delle spese di lite e di CTU tra l'attore e la parte convenuta principale ( . Controparte_1
Ha così concluso: a) Affermarsi la esclusiva responsabilità del veicolo investitore e per l'effetto condannare i convenuti in solido, o ognuno singolarmente per quanto di ragione, al pagamento a titolo di risarcimento del danno, per le causali espresse in premessa, a favore della parte attrice, tenuto conto della CTU medico legale, della somma di € 50.539,92 al netto di €
25.000,00 già ricevuti e trattenuti in acconto, per danno biologico, invalidità totale e/o parziale, danno morale, incapacità lavorativa e spese mediche sostenute oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro al soddisfo, il tutto sempre entro il limite di euro 51.999,91 così suddivisa: - quanto al danno biologico 10% = € 24.842,00- quanto a ITT giorni 120 x 145,30 = €
17.400,00 quanto a ITP al 50% giorni 120 = € 8.700,00 quanto a ITP al 25%
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due giorni 120 = € 4.350,00 quanto al danno morale € 5.529,20 quando all'incapacità lavorativa del 5% = € 12.342,85 quanto a spese mediche €
2.368,87. b) Condannare i convenuti singolarmente o in solido al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
4. Si è costituita la società (già Controparte_1 [...]
che, nel confutare le argomentazioni sottostanti all'appello, Controparte_2
ne ha eccepito l'infondatezza nel merito. In particolare poi ha sostenuto la cessazione della materia del contendere avendo provveduto al pagamento anche della somma stabilita dal Giudice.
Ha così concluso: a) preliminarmente dichiarare Cessata Materia del
Contendere nei confronti della;
b)rigettare l'atto Controparte_1
di Appello proposto dal Sig. perché inammissibile , improponibile in Pt_1
fatto ed in diritto , nonché infondato nel merito in quanto sfornito di ogni serio ed idoneo elemento di prova per le eccezioni tutte sollevate;
c) In via del tutto subordinata ed eventuale , nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello , Voglia condannare la al pagamento Controparte_6
Parte degli ulteriori importi richiesti dal con l'atto di appello , ciò in virtù di quanto ampiamente eccepito al capo 5) della presente comparsa;
d) per l'effetto
, nei confronti della comparente società confermare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Napoli, n.11410/17 ed estromettere la stessa dal presente giudizio con condanna delle spese e competenze professionali del presente grado di appello.
4.1 Si è costituita la società che, nel confutare le Controparte_6
argomentazioni sottostanti all'appello, ne ha eccepito l'infondatezza nel merito, concludendo per il rigetto, con condanna alle spese di lite.
4.2 Caiazzo è rimasto contumace. CP_5
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Buo Luca contro più Controparte_1 due 5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado nella veste parzialmente digitalizzata. All'udienza in data 12 marzo 2025, con provvedimento in data 25 marzo 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 17 novembre 2017; b) la sentenza non è stata notificata;
c)
l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 4/9 gennaio 2018.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
7. Con il primo motivo (erroneità della sentenza per mancata motivazione per non aver condiviso le conclusioni del CTU) l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza perché il Giudice non avrebbe motivato la decisione nella parte in cui ha ritenuto di assumere come parametro per la liquidazione del danno le conclusioni della consulenza di parte prodotta dall'assicurazione convenuta, così discostandosi dalle conclusioni della CTU. Invero la CTP prodotta dalla società (all'epoca ) ha quantificato il danno CP_1 Controparte_1 CP_2
biologico nella misura massima delle micropermanenti (9%) nel mentre la CTU ha quantificato il danno biologico nella misura del 10%.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato perché il giudice ha motivato le ragioni del suo convincimento, infatti ha dichiarato che si è discostato dalla quantificazione del danno biologico effettuata dal CTU “atteso che questi non ha riscontrato alcuna limitazione funzionale dell'arto lesionato.”.
L'appellante non ha confutato la circostanza evidenziata dal Giudice dell'assenza di limitazione funzionale all'arto lesionato in occasione dell'incidente, pertanto può ritenersi non validamente attinta la motivazione per
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due la quale il primo giudice è pervenuto alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 9%.
8. Con il secondo motivo l'appellante si è lamentato per la mancata liquidazione del danno morale perché il Giudice ha intenso che tale danno, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza 26972/2008
- non costituisce una categoria autonoma ma è compresa nel danno biologico.
In effetti l'assunto del Giudice non è condivisibile in quanto decisamente superata dalle pronunzie di diritto successive.
Si riporta la recente ordinanza della Corte di Cassazione civile, n. 13383/2025 che ha ritenuto che il danno morale, non escluso in via assoluta, può essere riconosciuto solo in presenza di prova rigorosa che dimostri un impatto ulteriore e distinto anche rispetto al danno biologico già personalizzato -
6.4. Pertanto si può ragionevolmente sostenere che è oramai chiaro (acte clair), a livello giurisprudenziale e non solo, che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare.
6.5. Tuttavia, questa
Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez. 3, ord.
n. 5547 del 1 marzo 2024).
Già con la sentenza n. 5547/2024 la Corte di Cassazione aveva chiarito che per il riconoscimento del danno biologico di lieve entità è necessario un maggior rigore probatorio in relazione alle conseguenze dannose concretamente rivendicate. - 4.2. Deriva da tali enunciati che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.).
4.3. Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto
a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
4.4. A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Si rileva quindi che la parte appellante nell'articolazione dei mezzi istruttori
(prova testimoniale formulata in atto di citazione) non ha indicato capi di prova specifici atti a dimostrare, nella forma rigorosa richiesta, la sussistenza e l'entità del danno morale.
Per quanto esposto il motivo di appello è infondato e va rigettato.
9. Con il terzo motivo (mancata liquidazione per la ridotta capacità lavorativa)
l'appellante ha lamentato che: Il Giudicante ritiene che nulla deve essere liquidato per ridotta capacità lavorativa…. Ha richiamato la produzione di un
CUD 2011 dal quale risulta che aveva un contratto a tempo Pt_1
indeterminato pari ad € 13.925,19 annui.
Ciò posto si osserva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4289/2024, ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art.
1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente,
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.
La parte appellante non ha fornito alcuna prova in relazione alla circostanza di aver perso (o ridotto) la propria attività lavorativa, ne consegue che il danno non può essere parametrato al reddito da lui percepito come indicato nel CUD 2011.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
10. Con il quarto motivo (mancato accoglimento della domanda nei confronti dell'assicurazione del veicolo del responsabile dell'incidente) l'appellante si duole della circostanza che non è stata accolta la domanda di condanna nei confronti dell'assicurazione del veicolo Volkswagen Golf tg. AF 409 NF, condotta da . CP_5
Anche tale motivo di appello è infondato poiché il danno risarcibile è stato ritenuto dal Giudice contenuto entro il limite della percentuale del 9%. Si rinvia a quanto argomentato al punto 7.
Si applica al caso di specie il D. L.vo n. 209/2005 e, specificatamente, gli artt.
139 e 149 a norma dei quali viene disciplinata la procedura del risarcimento diretto in caso di incidenti stradali tra due veicoli a motore, così permettendo al danneggiato di richiedere il risarcimento dei danni subiti, sia materiali che fisici,
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due alla propria compagnia assicurativa che si occuperà della liquidazione dei danni e della regolazione dei rapporti con l'assicurazione del veicolo responsabile.
11. Con il quinto motivo (errata regolamentazione delle spese di lite e di CTU tra l'attore e la parte convenuta principale - Controparte_1
l'appellante si duole della circostanza che il Giudice ha compensato le spese di lite e di CTU con la compagnia di assicurazione originariamente convenuta.
Il motivo di appello è fondato.
In effetti nella fase stragiudiziale la società (assicuratrice del mezzo CP_2
condotto dall'originario attore) ha offerto a la somma di € 25.000,00 Pt_1
al netto delle spese legali che non sono state corrisposte.
La sentenza impugnata ha stabilito l'entità del dovuto, comprensivo anche delle spese mediche, pari ad € 25.568,14, quindi per somma superiore a quella corrisposta dalla nella fase stragiudiziale, nulla disponendo sulle CP_2
spese legali certamente dovute per l'attività svolta nella precedente fase.
Dall'istruttoria espletata è emerso che il danno patito dalla parte attrice era superiore nell'importo a quanto versato dalla nella fase antecedente CP_2
all'odierno giudizio. Di certo per ottenere il ristoro dei danni patiti Pt_1
poteva soltanto citare in giudizio i responsabili e la circostanza della quantificazione per importi modesti dovuti a saldo non può influire sul regime delle spese, tenuto conto dell'indispensabilità dell'azione intrapresa e considerando che la società non ha effettuato altre offerte a seguito CP_2
della nota inviata dal legale di in data 11 settembre 2012. Pt_1
Consegue che le spese di lite dei due gradi di giudizio e le spese di CTU vanno poste a carico della società già Controparte_1 CP_2
liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa pari ad €
25.568,14 e tenuto conto anche del parziale accoglimento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Buo Luca contro più Controparte_1 due 12. L'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti della società tenuto conto delle attività processuali svolte. Controparte_6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. 11410/2017 Pt_1
del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello dispone che le spese di lite del primo grado di giudizio e le spese di CTU siano poste a carico della società
[...]
già liquidando le spese di lite come di Controparte_1 CP_2
seguito: € 450,00 per spese ed € 2.000,00 per competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, CNA ed IVA se dovuta.
- Condanna la società già al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di Pt_1
che liquida in € 777,00 per spese ed € 2.500,00 per competenze di
[...]
giudizio, oltre rimborso forfettario, CNA ed IVA se dovuta, da attribuire all'avv.
Michele Brilla.
- Conferma nel resto la sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Pt_1
giudizio in favore della società che liquida in € 1.200,00 per Controparte_6
competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, CNA ed IVA se dovuta.
- Nulla si dispone nei confronti di rimasto contumace. CP_5
Così deciso in Napoli, il 4 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 139/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 12 marzo 2025 e vertente:
TRA
( ), rapp.to e difeso dall'avv. Michele Brilla Pt_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli al Corso San
Giovanni n. 849, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO già (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
), rapp.ta e difesa dall'avv. Francesca Todisco e Giuseppe Todisco P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli al C.so Umberto I°
n. 7, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due E già (P. Controparte_3 Controparte_4
IVA , rapp.ta e difesa dall'avv. Stefania Manfredonia ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Caracciolo n.
15, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ) residente al Corso San Giovanni a CP_5 C.F._2
Teduccio n. 844 – 80146 Napoli
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11410/2017, emessa il 17.11.2017, pubblicata in pari data, del Tribunale di Napoli, R.G. n. 16746/2013, non notificata, risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4/10 giugno 2013, conveniva Pt_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli e la società CP_5 [...]
al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni da lui patiti a Controparte_2
seguito del sinistro verificatosi in data 15.11.2010, alle ore 18.30 circa, in Napoli al Corso Bruno Buozzi.
A sostegno della domanda riferiva che mentre si trovava alla guida del motoveicolo Honda Cbr 1000 tg. DN 93174 di proprietà del padre Persona_1
percorrendo Corso Bruno Buozzi (NA) in direzione via Villa Romana (NA), veniva investito dal veicolo Volkswagen Golf tg. AF 409 NF che si spostava dalla posizione di sosta omettendo di dare la precedenza e senza segnalare la manovra.
A seguito dell'urto veniva sbalzato dal motoveicolo cadendo a terra Pt_1
diversi metri più avanti. Trasportato all'Ospedale Loreto Mare di Napoli, gli
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due veniva diagnosticato: contusione toraco addominale, contusione s.l.o. ginocchio sinistro e gamba sinistra, contusione gamba destra guaribile in 30 gg. s.c.. Dagli accertamenti radiologici veniva diagnosticato anche una “frattura biossea scomposta pluriframmentaria 1/3 medio-diafisi e perone” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo Fixion. Successivamente fu in cura presso l'Ospedale dei Pellegrini fino al 30.01.2012 data in cui fu giudicato clinicamente guarito con postumi invalidanti, a suo dire da ritenere nella misura del 10-11%
La società assicuratrice , compagnia garante per la RCA il ciclomotore CP_2
condotto dall'attore, a mezzo di suo medico fiduciario sottoponeva a Pt_1
visita medica e, successivamente, inviava un assegno dell'importo di €
25.000,00, con la precisazione “al netto di spese di patrocinio”. incassava l'assegno trattenendolo in acconto per il maggior dovuto, Pt_1
comunicando tale decisione alla Controparte_2
I tentativi di raggiungere un bonario componimento della controversia, esperiti inizialmente a mezzo racc.A/R nei confronti della Controparte_2
rimanevano inevasi.
1.1 Si costituiva in giudizio la società (poi Controparte_2 [...]
deducendo che il proprio perito aveva stimato un danno Controparte_1
biologico nella misura del 9% e con il versamento della somma di € 25.000,00 avevano pagato quanto dovuto così da considerarsi cessata la materia del contendere, contestando pertanto la somma richiesta dalla parte attrice.
Alla prima udienza la difesa di chiedeva di essere autorizzata a Pt_2
chiamare in causa la società assicuratrice del veicolo investitore.
1.2 Si costituiva la soc. già Controparte_6 Controparte_4
che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il medico fiduciario della società aveva accertato un danno biologico del 9%. CP_2
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due Eccepiva inoltre l'improponibilità della domanda per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 148 del D. L.vo n. 209/2005. Disconosceva i documenti prodotti dall'attore contestando l'an ed il quantum debeatur.
1.3 Caiazzo rimaneva contumace. CP_5
1.4 Veniva espletata la prova per testi dalla quale emergeva l'esclusiva responsabilità di , conducente dell'autovettura Volkswagen Golf CP_5
tg. AF 409 NF.
Veniva inoltre espletata consulenza tecnica di ufficio per quantificare il danno conseguente alle lesioni patite dall'attore a seguito dell'incidente de quo.
All'udienza in data 17.11.2017 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Con la sentenza n. 11410/2017 il Tribunale di Napoli ha così disposto:
- Condanna la e , in solido tra loro, al Controparte_7 CP_5
pagamento in favore dell'attore della somma di € 568,14 devalutata al momento del sinistro (15.11.2010) e via via rivalutata ad anno per anno secondo gli indici istat;
su tale somma vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del sinistro alla sentenza, mentre da tale data sino al saldo, sulla somma così liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale;
- Compensa interamente le spese di lite tra l'attore e la convenuta e pone a carico dell'attore le spese di CTU, così come liquidate con decreto in atti;
- Rigetta la domanda proposta nei confronti della e Controparte_8
condanna l'attore alla refusione delle spese sostenute dalla terza chiamata, che si liquidano in euro 50,00 per esborsi ed euro 630,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Il Giudice ha ritenuto che dalle dichiarazioni testimoniali è emersa la prova della responsabilità in via esclusiva di che, alla guida dell'autovettura CP_5
Volkswagen Golf tg. AF 409 NF, effettivamente si spostava dalla posizione di
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due sosta omettendo di dare la precedenza e senza segnalare la manovra così determinando l'evento che ha causato le lesioni all'attore.
Ha ritenuto poi di discostarsi dalla quantificazione del danno biologico effettuata dal CTU, condividendo la quantificazione del danno biologico effettuata dal perito della nella misura del 9%, ciò in quanto il CTU non Controparte_7
ha riscontrato alcuna limitazione funzionale dell'arto lesionato.
Ha poi proceduto alla quantificazione del danno, ritenendo che la somma liquidata, come rivalutata, è comprensiva della sofferenza subita dall'attore
(quella che una volta era liquidata dome danno morale).
3. ha proposto appello contro la sentenza n. 11410/2017 con cinque Pt_1
motivi: 1) erroneità della sentenza per mancata motivazione per non aver condiviso le conclusioni del CTU;
2) mancata liquidazione del danno morale;
3) mancata liquidazione per la ridotta capacità lavorativa;
4) mancato accoglimento della domanda nei confronti dell'assicurazione del veicolo del responsabile dell'incidente; 5) errata regolamentazione delle spese di lite e di CTU tra l'attore e la parte convenuta principale ( . Controparte_1
Ha così concluso: a) Affermarsi la esclusiva responsabilità del veicolo investitore e per l'effetto condannare i convenuti in solido, o ognuno singolarmente per quanto di ragione, al pagamento a titolo di risarcimento del danno, per le causali espresse in premessa, a favore della parte attrice, tenuto conto della CTU medico legale, della somma di € 50.539,92 al netto di €
25.000,00 già ricevuti e trattenuti in acconto, per danno biologico, invalidità totale e/o parziale, danno morale, incapacità lavorativa e spese mediche sostenute oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro al soddisfo, il tutto sempre entro il limite di euro 51.999,91 così suddivisa: - quanto al danno biologico 10% = € 24.842,00- quanto a ITT giorni 120 x 145,30 = €
17.400,00 quanto a ITP al 50% giorni 120 = € 8.700,00 quanto a ITP al 25%
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due giorni 120 = € 4.350,00 quanto al danno morale € 5.529,20 quando all'incapacità lavorativa del 5% = € 12.342,85 quanto a spese mediche €
2.368,87. b) Condannare i convenuti singolarmente o in solido al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.
4. Si è costituita la società (già Controparte_1 [...]
che, nel confutare le argomentazioni sottostanti all'appello, Controparte_2
ne ha eccepito l'infondatezza nel merito. In particolare poi ha sostenuto la cessazione della materia del contendere avendo provveduto al pagamento anche della somma stabilita dal Giudice.
Ha così concluso: a) preliminarmente dichiarare Cessata Materia del
Contendere nei confronti della;
b)rigettare l'atto Controparte_1
di Appello proposto dal Sig. perché inammissibile , improponibile in Pt_1
fatto ed in diritto , nonché infondato nel merito in quanto sfornito di ogni serio ed idoneo elemento di prova per le eccezioni tutte sollevate;
c) In via del tutto subordinata ed eventuale , nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello , Voglia condannare la al pagamento Controparte_6
Parte degli ulteriori importi richiesti dal con l'atto di appello , ciò in virtù di quanto ampiamente eccepito al capo 5) della presente comparsa;
d) per l'effetto
, nei confronti della comparente società confermare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Napoli, n.11410/17 ed estromettere la stessa dal presente giudizio con condanna delle spese e competenze professionali del presente grado di appello.
4.1 Si è costituita la società che, nel confutare le Controparte_6
argomentazioni sottostanti all'appello, ne ha eccepito l'infondatezza nel merito, concludendo per il rigetto, con condanna alle spese di lite.
4.2 Caiazzo è rimasto contumace. CP_5
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Buo Luca contro più Controparte_1 due 5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado nella veste parzialmente digitalizzata. All'udienza in data 12 marzo 2025, con provvedimento in data 25 marzo 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 17 novembre 2017; b) la sentenza non è stata notificata;
c)
l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 4/9 gennaio 2018.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
7. Con il primo motivo (erroneità della sentenza per mancata motivazione per non aver condiviso le conclusioni del CTU) l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza perché il Giudice non avrebbe motivato la decisione nella parte in cui ha ritenuto di assumere come parametro per la liquidazione del danno le conclusioni della consulenza di parte prodotta dall'assicurazione convenuta, così discostandosi dalle conclusioni della CTU. Invero la CTP prodotta dalla società (all'epoca ) ha quantificato il danno CP_1 Controparte_1 CP_2
biologico nella misura massima delle micropermanenti (9%) nel mentre la CTU ha quantificato il danno biologico nella misura del 10%.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato perché il giudice ha motivato le ragioni del suo convincimento, infatti ha dichiarato che si è discostato dalla quantificazione del danno biologico effettuata dal CTU “atteso che questi non ha riscontrato alcuna limitazione funzionale dell'arto lesionato.”.
L'appellante non ha confutato la circostanza evidenziata dal Giudice dell'assenza di limitazione funzionale all'arto lesionato in occasione dell'incidente, pertanto può ritenersi non validamente attinta la motivazione per
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due la quale il primo giudice è pervenuto alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 9%.
8. Con il secondo motivo l'appellante si è lamentato per la mancata liquidazione del danno morale perché il Giudice ha intenso che tale danno, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza 26972/2008
- non costituisce una categoria autonoma ma è compresa nel danno biologico.
In effetti l'assunto del Giudice non è condivisibile in quanto decisamente superata dalle pronunzie di diritto successive.
Si riporta la recente ordinanza della Corte di Cassazione civile, n. 13383/2025 che ha ritenuto che il danno morale, non escluso in via assoluta, può essere riconosciuto solo in presenza di prova rigorosa che dimostri un impatto ulteriore e distinto anche rispetto al danno biologico già personalizzato -
6.4. Pertanto si può ragionevolmente sostenere che è oramai chiaro (acte clair), a livello giurisprudenziale e non solo, che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare.
6.5. Tuttavia, questa
Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez. 3, ord.
n. 5547 del 1 marzo 2024).
Già con la sentenza n. 5547/2024 la Corte di Cassazione aveva chiarito che per il riconoscimento del danno biologico di lieve entità è necessario un maggior rigore probatorio in relazione alle conseguenze dannose concretamente rivendicate. - 4.2. Deriva da tali enunciati che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.).
4.3. Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto
a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
4.4. A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Si rileva quindi che la parte appellante nell'articolazione dei mezzi istruttori
(prova testimoniale formulata in atto di citazione) non ha indicato capi di prova specifici atti a dimostrare, nella forma rigorosa richiesta, la sussistenza e l'entità del danno morale.
Per quanto esposto il motivo di appello è infondato e va rigettato.
9. Con il terzo motivo (mancata liquidazione per la ridotta capacità lavorativa)
l'appellante ha lamentato che: Il Giudicante ritiene che nulla deve essere liquidato per ridotta capacità lavorativa…. Ha richiamato la produzione di un
CUD 2011 dal quale risulta che aveva un contratto a tempo Pt_1
indeterminato pari ad € 13.925,19 annui.
Ciò posto si osserva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4289/2024, ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art.
1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente,
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.
La parte appellante non ha fornito alcuna prova in relazione alla circostanza di aver perso (o ridotto) la propria attività lavorativa, ne consegue che il danno non può essere parametrato al reddito da lui percepito come indicato nel CUD 2011.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
10. Con il quarto motivo (mancato accoglimento della domanda nei confronti dell'assicurazione del veicolo del responsabile dell'incidente) l'appellante si duole della circostanza che non è stata accolta la domanda di condanna nei confronti dell'assicurazione del veicolo Volkswagen Golf tg. AF 409 NF, condotta da . CP_5
Anche tale motivo di appello è infondato poiché il danno risarcibile è stato ritenuto dal Giudice contenuto entro il limite della percentuale del 9%. Si rinvia a quanto argomentato al punto 7.
Si applica al caso di specie il D. L.vo n. 209/2005 e, specificatamente, gli artt.
139 e 149 a norma dei quali viene disciplinata la procedura del risarcimento diretto in caso di incidenti stradali tra due veicoli a motore, così permettendo al danneggiato di richiedere il risarcimento dei danni subiti, sia materiali che fisici,
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due alla propria compagnia assicurativa che si occuperà della liquidazione dei danni e della regolazione dei rapporti con l'assicurazione del veicolo responsabile.
11. Con il quinto motivo (errata regolamentazione delle spese di lite e di CTU tra l'attore e la parte convenuta principale - Controparte_1
l'appellante si duole della circostanza che il Giudice ha compensato le spese di lite e di CTU con la compagnia di assicurazione originariamente convenuta.
Il motivo di appello è fondato.
In effetti nella fase stragiudiziale la società (assicuratrice del mezzo CP_2
condotto dall'originario attore) ha offerto a la somma di € 25.000,00 Pt_1
al netto delle spese legali che non sono state corrisposte.
La sentenza impugnata ha stabilito l'entità del dovuto, comprensivo anche delle spese mediche, pari ad € 25.568,14, quindi per somma superiore a quella corrisposta dalla nella fase stragiudiziale, nulla disponendo sulle CP_2
spese legali certamente dovute per l'attività svolta nella precedente fase.
Dall'istruttoria espletata è emerso che il danno patito dalla parte attrice era superiore nell'importo a quanto versato dalla nella fase antecedente CP_2
all'odierno giudizio. Di certo per ottenere il ristoro dei danni patiti Pt_1
poteva soltanto citare in giudizio i responsabili e la circostanza della quantificazione per importi modesti dovuti a saldo non può influire sul regime delle spese, tenuto conto dell'indispensabilità dell'azione intrapresa e considerando che la società non ha effettuato altre offerte a seguito CP_2
della nota inviata dal legale di in data 11 settembre 2012. Pt_1
Consegue che le spese di lite dei due gradi di giudizio e le spese di CTU vanno poste a carico della società già Controparte_1 CP_2
liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa pari ad €
25.568,14 e tenuto conto anche del parziale accoglimento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Buo Luca contro più Controparte_1 due 12. L'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti della società tenuto conto delle attività processuali svolte. Controparte_6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. 11410/2017 Pt_1
del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello dispone che le spese di lite del primo grado di giudizio e le spese di CTU siano poste a carico della società
[...]
già liquidando le spese di lite come di Controparte_1 CP_2
seguito: € 450,00 per spese ed € 2.000,00 per competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, CNA ed IVA se dovuta.
- Condanna la società già al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di Pt_1
che liquida in € 777,00 per spese ed € 2.500,00 per competenze di
[...]
giudizio, oltre rimborso forfettario, CNA ed IVA se dovuta, da attribuire all'avv.
Michele Brilla.
- Conferma nel resto la sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Pt_1
giudizio in favore della società che liquida in € 1.200,00 per Controparte_6
competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, CNA ed IVA se dovuta.
- Nulla si dispone nei confronti di rimasto contumace. CP_5
Così deciso in Napoli, il 4 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro più Pt_1 Controparte_1 due