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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 632/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 632/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Parte_1
Trisciuzzi e dall'Avv. Pasquale Di Natale del Foro di Brindisi, elettivamente domiciliato presso il primo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Venera Parte_2
Scrima del Foro di Messina, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in RA IR (ME) il 19 luglio 2003, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 27 settembre 2003 e il 6 agosto 2008) i figli (maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente) e Andrea, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa (n. 16905/2020 del 12 ottobre 2020) emesso dal Tribunale di Messina e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Allegando una sopravvenuta modifica delle condizioni della separazione (per effetto del provvedimento emesso dal Tribunale di Messina il 19 luglio 2022), dichiarando espressamente di non volere riconciliarsi e dando atto del perdurante stato detentivo di , chiedevano dunque Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio pagina 1 di 2 concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore Andrea, alla sua collocazione privilegiata materna, alle sue frequentazioni paterne, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie o funzionali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 5 maggio 2025 con le quali insistevano congiuntamente per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, ribadendo la loro volontà di non riconciliarsi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni paterne, in quanto così risolutivamente condizionate dallo stato di restrizione dello stesso . Parte_1
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e a RA IR (ME), il 19 luglio 2003, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 15, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2003 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 20 gennaio 2025 e depositato il 30 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 632/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Parte_1
Trisciuzzi e dall'Avv. Pasquale Di Natale del Foro di Brindisi, elettivamente domiciliato presso il primo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Venera Parte_2
Scrima del Foro di Messina, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in RA IR (ME) il 19 luglio 2003, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 27 settembre 2003 e il 6 agosto 2008) i figli (maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente) e Andrea, che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa (n. 16905/2020 del 12 ottobre 2020) emesso dal Tribunale di Messina e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Allegando una sopravvenuta modifica delle condizioni della separazione (per effetto del provvedimento emesso dal Tribunale di Messina il 19 luglio 2022), dichiarando espressamente di non volere riconciliarsi e dando atto del perdurante stato detentivo di , chiedevano dunque Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio pagina 1 di 2 concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore Andrea, alla sua collocazione privilegiata materna, alle sue frequentazioni paterne, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie o funzionali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 5 maggio 2025 con le quali insistevano congiuntamente per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, ribadendo la loro volontà di non riconciliarsi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni paterne, in quanto così risolutivamente condizionate dallo stato di restrizione dello stesso . Parte_1
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e a RA IR (ME), il 19 luglio 2003, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 15, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2003 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 20 gennaio 2025 e depositato il 30 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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