TAR Roma, sez. II, sentenza breve 09/02/2026, n. 2465
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Decreto cautelare 9 dicembre 2025
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Sentenza breve 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto che la procura alle liti, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g) c.p.a. e art. 83 c.p.c., la procura speciale deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella fattispecie, dalla documentazione non risulta che il Pubblico Ufficiale abbia previamente accertato l'identità della persona che ha sottoscritto la procura, né che la firma sia stata apposta in sua presenza. Pertanto, la procura è nulla e il ricorso è privo di sottoscrizione valida, comportando la sua inammissibilità ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. a) c.p.a. Non è possibile sanare il vizio ai sensi dell'art. 182 c.p.c. o tramite rimessione in termini, dato che la procura deve precedere la redazione e notificazione del ricorso nel processo amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 09/02/2026, n. 2465
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2465
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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