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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2024, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2136/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2136/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Agriesti Laura) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Caponnetto Controparte_1
Vincenzo)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 22.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/07/2021, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 01/10/1991, con CP_1
[...]
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 943 del 20 luglio 2016 passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda principale. Controparte_1
Nell'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di conciliazione davanti al Presidente del
Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste nella sentenza di separazione e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 22 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta allo scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Prato con sentenza di separazione del 20 luglio 2016 passata in giudicato;
non risulta dagli atti la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella predetta procedura di separazione ma essa è logicamente antecedente alla data in cui è stata emessa la relativa pronuncia.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale e con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87. Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
In ordine alle questioni di carattere economico, ritiene il Collegio di dover revocare l'obbligo in capo al convenuto di contribuire al mantenimento del figlio Per_1
Risulta dalle prospettazioni delle parti che il giovane, 28enne, ha intrapreso un percorso di studi per il conseguimento della laurea triennale ed è allo stato studente fuori-corso.
In questo quadro, era preciso onere della ricorrente allegare il piano di studi per accertare se nell'ultimo periodo il giovane abbia sostenuto esami e se il percorso di studi è in fase di completamento.
Tale onere non è stato assolto.
Pertanto, in assenza elementi atti ad accertare l'impegno del giovane e tenuto conto dell'età avanzata dello stesso in rapporto alla situazione economica delle parti, si ritiene che l'obbligo di mantenimento, che come noto non può protrarsi sine die, debba essere revocato.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Casablanca l'01/10/1991 da tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1
(Marocco) il 04/01/1961, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n.
102, parte II, serie C, anno 2014.
REVOCA
L'assegno di mantenimento in favore del figlio;
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett.
d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 3.12.2024
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
Marco Salvatori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2136/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Agriesti Laura) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Caponnetto Controparte_1
Vincenzo)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 22.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/07/2021, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 01/10/1991, con CP_1
[...]
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 943 del 20 luglio 2016 passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda principale. Controparte_1
Nell'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di conciliazione davanti al Presidente del
Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste nella sentenza di separazione e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
In assenza di attività istruttoria, e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 22 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta allo scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Prato con sentenza di separazione del 20 luglio 2016 passata in giudicato;
non risulta dagli atti la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella predetta procedura di separazione ma essa è logicamente antecedente alla data in cui è stata emessa la relativa pronuncia.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale e con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87. Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
In ordine alle questioni di carattere economico, ritiene il Collegio di dover revocare l'obbligo in capo al convenuto di contribuire al mantenimento del figlio Per_1
Risulta dalle prospettazioni delle parti che il giovane, 28enne, ha intrapreso un percorso di studi per il conseguimento della laurea triennale ed è allo stato studente fuori-corso.
In questo quadro, era preciso onere della ricorrente allegare il piano di studi per accertare se nell'ultimo periodo il giovane abbia sostenuto esami e se il percorso di studi è in fase di completamento.
Tale onere non è stato assolto.
Pertanto, in assenza elementi atti ad accertare l'impegno del giovane e tenuto conto dell'età avanzata dello stesso in rapporto alla situazione economica delle parti, si ritiene che l'obbligo di mantenimento, che come noto non può protrarsi sine die, debba essere revocato.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Casablanca l'01/10/1991 da tra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1
(Marocco) il 04/01/1961, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n.
102, parte II, serie C, anno 2014.
REVOCA
L'assegno di mantenimento in favore del figlio;
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune territorialmente competente, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett.
d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 3.12.2024
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
Marco Salvatori