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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 5381/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5381/2021 R.G. promossa da:
c.f. ), con l'avv. CALLEGARO FEDERICA, Parte_1 P.IVA_1
attore, contro
(c.f. NTroparte_1
, con l'avv. STEFAN STEFANIA e , P.IVA_2 NTroparte_2
convenuto,
In punto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note depositate in data 2.12.2024.
Conclusioni del convenuto: come da note depositate in data 4.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
NT (ora innanzi ), chiedendone NTroparte_3
la condanna a corrispondere in favore dell'attrice la somma di €14.640,00 IVA compresa, pagina 1 di 10 quale corrispettivo per il l'attività svolta in relazione al progetto “Distinguished Englishman”, spese e competenze interamente rifuse.
Nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha allegato in punto di fatto che:
- nel mese di settembre 2017, a seguito della pubblicazione da parte della Parte_2
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1538/2017 di approvazione dell'avviso pubblico “Move 5.0” per la presentazione di progetti di formazione linguistica e delle direttiva, gli Istituti scolastici “Città della Vittoria” di OR EN (TV) e “Rosselli” di
NT EL EN (TV) si rivolgevano a , per essere assistiti nella elaborazione e nella presentazione dei progetti da sottoporre alla Pt_2
NT
- a seguito di tale contatto, si rivolgeva, a propria volta, alla società per Parte_1
avviare una collaborazione finalizzata alla presentazione dei summenzionati progetti e, nel caso, di specie i due istituti scolastici “Città della Vittoria” e “Rosselli” erano intenzionati a reperire finanziamenti dalla a mezzo dei quali consentire a circa 30 studenti Parte_2
di ciascun istituto di recarsi all'estero per frequentare dei corsi di lingua;
NT
- la società su accordo con , è stata, quindi, incaricata da quest'ultimo Parte_1
dell'individuazione della documentazione necessaria alla redazione dei progetti da
NT richiedere agli istituti scolastici e, una volta acquisita la medesima per il tramite di , dell'esecuzione delle operazioni sul portale regionale per la presentazione, la gestione e la rendicontazione finale dei progetti in questione per il tramite delle credenziali fornite inizialmente dagli Istituti stessi;
- con D.D.R. n.1230 del 14.12.2017 e successivo DPR n.2 del 09.01.2018, la Direzione
Formazione della Regione ha approvato l'avvio del progetto “Distinguished Englishmen” presentato dall' Istituto scolastico “Città della Vittoria” di OR EN (TV) per il tramite dell'attrice e del progetto “Gente di Dublino” presentato dalla scuola “Rosselli” di
EL EN (TV);
pagina 2 di 10 - in ragione dell'approvazione dell'avvio dei progetti, l'attrice ha concordato con il legale
NT rappresentante di l'ammontare dei compensi dovuti per l'espletamento degli incarichi nella percentuale pari all'80% delle somme corrisposte dagli istituti scolastici a seguito della definizione dei progetti;
- terminati i progetti ha elaborato, quindi, nell'interesse dell Parte_1 NTroparte_4
e “Città della Vittoria” le richieste di saldo alla e in data 1.2.2019
[...] Parte_2
è stata avanzata quella in favore del progetto “Gente di Dublino”, mentre in data
08.02.2019 quella in favore del progetto “Distinguished Englishmen”;
NTr
- le suddette richieste di saldo sono state definitivamente approvate con n. 28 del
3.3.2020 e n. 73 del 19.5.2020;
- tra il dicembre 2019 e il marzo 2020, a seguito della conclusione dell'iter di verifica da parte della società di revisione della Regione e, quindi, di pubblicazione di verbale positivo, gli istituti scolastici “Città della Vittoria” di OR EN (TV) e “Rosselli” di
NT EL EN (TV) hanno provveduto al saldo in favore di del compenso dovuto in partenariato, per cui quest'ultima ha ricevuto nel mese di maggio 2019 la somma pari ad €13.000,00 dall' e nel mese di dicembre 2019 l'importo pari ad euro NTroparte_4
15.000,00 da parte della scuola “Città della Vittoria”;
- conseguentemente alla definizione dei progetti anche ha provveduto ad Parte_1
NT emettere le fatture per l'attività svolta in favore del secondo gli accordi con quest'ultimo presi e, in particolare, la fattura n. 5 del 6 giugno 2019 per €10.400,00, oltre iva, per il progetto “Gente di Dublino” (pari all'80% di euro 13.000,00 corrisposti
NT dall' a ) e, successivamente, ed in seguito all'incasso del compenso da NTroparte_4
parte dell'istituto “Città della Vittoria”, la fattura n. 4 del 28 febbraio 2020 per euro
12.000,00, oltre iva, per il progetto “Distinguished” (pari all'80% di euro 15.000,00
NT corrisposti dall'Istituto Città della Vittoria a – doc.14);
pagina 3 di 10 NT
- in data 13.9.2019 , senza nulla rilevare ed opporre, ha provveduto al saldo di quanto dovuto in favore di in relazione al progetto dell' “Gente di Parte_1 NTroparte_4
Dublino”, mentre nulla ha versato con riferimento al progetto presentato in favore dell'istituto Città della Vittoria “Distinguished Englishmen” di cui alla fattura n. 4/20.
NT Si è costituita in giudizio , contestando la pretesa creditoria azionata e chiedendo il
NT rigetto della domanda avversaria;
in via riconvenzionale, ha avanzato una domanda finalizzata all'accertamento del grave inadempimento di controparte in relazione all'attività prestata nell'ambito del progetto “HT of TA” ed alla risoluzione del relativo contratto, chiedendo la condanna di “al risarcimento dei danni quantificati in €12.584,75 Pt_1
a titolo di mancato guadagno e alla somma che verrà ritenuta in via equitativa per danno all'immagine.
Oltre interessi e rivalutazioni.”
In particolare, la Convenuta ha dedotto l'insussistenza di un accordo inter partes sul compenso per l'attività svolta e che quanto precedentemente corrisposto con la fattura n. 5 del 6.06.2019, doveva ritenersi satisfattivo della prestazione complessivamente resa da e ciò sulla circostanza che l'attrice sarebbe stata incaricata di svolgere la sola Parte_1
attività di predisposizione dei documenti per audit/rendicontazione.
NT
ha dato, altresì, conto dell'esistenza di un terzo progetto predisposto dall'istituto Città della Vittoria del quale l'attrice era stata incaricata, ossia il progetto” HT of TA”, che
NT
ha dedotto non essere stato approvato dalla per una negligenza da parte Pt_2
dell'attrice e per il quale ha richiesto il risarcimento del mancato guadagno nell'importo di
€12.584,75.
La causa è stata istruita tramite l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, limitatamente ai capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 32 e della prova per interrogatorio formale e per testi richiesta da parte convenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, limitatamente al capitolo n. 11, con rigetto pagina 4 di 10 delle ulteriori richieste di prova orale formulate dalle parti, nonché della richiesta ex art. 210
c.p.c. formulata da parte convenuta.
Conclusa l'istruttoria, è stata fissata l'udienza del 5.12.2024 per precisazione delle conclusioni, sostituita ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, all'esito della quale con Decreto del 5.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
*******
Costituisce circostanza contestata l'esatta delimitazione del perimetro contrattuale ed in particolare le attività che era tenuta a svolgere a completamento dell'incarico Parte_1
ricevuto, oltre che se le parti avessero raggiunto un accordo in merito al compenso.
Con riferimento alla prima delle questioni controverse, secondo l'attrice, l'attività svolta da in relazione ad entrambi i progetti “Gente di Dublino” e “Distinguished Parte_1
Englishmen” si sarebbe sostanziata nella predisposizione della fase progettuale, di quella
NT operativa, nonché di quella finale di rendicontazione;
di contro ha sostenuto che l'attività svolta dall'attrice si sarebbe limitata alla predisposizione dei documenti per
NT l'audit/rendicontazione, sulla base della documentazione fornita da .
In assenza di una pattuizione scritta, l'istruttoria esperita ha dimostrato che l'attività che
NT ha svolto su incarico di non si è limitata alla sola rendicontazione dei Parte_1
progetti.
In tal senso i testi e e lo stesso teste di parte convenuta Testimone_1 Testimone_2
dott. hanno, infatti, confermato che la documentazione dimessa da Testimone_3
parte attrice afferente ad entrambi i progetti sia stata elaborata proprio dai dipendenti di
(doc. 17, 18, 19 e 20, fasc. parte attrice) e ha riguardato tutte le fasi dell'operazione, Pt_1
ossia quella progettuale, quella operativa, nonché quella finale di rendicontazione.
pagina 5 di 10 ha, dunque, dimostrato di aver predisposto la bozza dei progetti degli Istituti Parte_1
NT scolastici, si è procurata, con la collaborazione di , la documentazione da depositare sul portale Regionale e, infine, si è occupata dell'approvazione dei progetti stessi, cui è seguita l'ulteriore fase della rendicontazione.
NT Pertanto, la prestazione posta in essere dall'attrice per conto di ha avuto ad oggetto una complessiva attività consulenziale per l'ottenimento e la gestione dei finanziamenti pubblici regionali, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte convenuta nella sua comparsa conclusionale (p. 2).
Ciò accertato, si deve verificare se, all'esito dell'istruttoria, sia stato provato se tra le parti era intervenuto un accordo sul compenso e quale fosse la sua entità.
Innanzitutto, va dichiarata la nullità della deposizione testimoniale del teste Tes_4
con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 246 c.p.c.,
[...]
incapacità eccepita dalla parte convenuta prima dell'assunzione testimoniale all'udienza del
13.6.2023 e successivamente al suo espletamento tempestivamente eccepita.
Infatti, l'attuale qualifica di legale rappresentante della società attrice, ha reso il sig.
[...]
incompatibile a testimoniare ex art. 246 c.p.c., poiché collegato alla persona giuridica Tes_4
che rappresenta in virtù di un rapporto di immedesimazione organica che porta ad identificare i due come un unico soggetto, con conseguente inconciliabilità della veste di testimone con quella di parte sostanziale del processo.
Ciò posto, dall'istruttoria non è emerso che le parti avessero concluso un accordo sul compenso dovuto per l'attività dell'attrice.
La prova orale non ha fornito sul punto elementi conclusivi in senso positivo, dato che la teste non era presente all'incontro svoltosi verso la metà dell'anno 2017 Testimone_5
al momento dell'avvio della collaborazione tra le due società e ha soltanto potuto riferire di pagina 6 di 10 una prassi, nei rapporti che aveva intrattenuto con vari partner, della suddivisione Pt_1
delle somme “80 – 20”, circostanza che appare generica ed inconferente al caso di specie.
La prova orale e lo scambio di mail tra le parti fanno, invece, ritenere provato che a seguito dell'incontro della metà del 2017, non fosse stato raggiunto tra le parti alcun accordo sul compenso.
Sul punto, sono rilevanti le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Testimone_3
7.11.2023.
Innanzitutto, si tratta di teste capace a testimoniare, dato che la sua posizione di direttore del Centro Servizi e membro del consiglio di amministrazione non determina in lui quell'interesse concreto ed attuale che legittimerebbe la sua partecipazione a questo processo ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
In ogni caso, parte attrice, all'esito dell'escussione testimoniale, non ha eccepito la nullità della testimonianza.
Il teste appare inoltre attendibile, in quanto ha reso dichiarazioni precise, corroborate dal successivo scambio epistolare e rese anche contra l'ente di cui è dipendente, dato che ha
NT confermato tutta l'attività svolta da a favore di . Parte_1
Sul punto il teste ha riferito: “Non è vero che si è concordato questo. Il dott. aveva proposto il Pt_3
50% a noi ed il 50% a loro, in quanto si doveva riconoscere che portavamo un'opportunità di lavoro a
. ha rifiutato proponendo l'80 – 20; noi abbiamo detto che si poteva trovare un accordo sul Pt_1 Pt_1
NT 60% - 40% in quanto abbiamo convenuto io ed il legale rappresentante di che il 20% fosse troppo poco. In quell'incontro non si è concluso sulla ripartizione ed eravamo rimasti di risentirci e poi abbiamo iniziato la progettazione. Ci sono state delle mail. Non c'è stata una mera presentazione del cliente, ma io e una mia collaboratrice abbiamo tenuto i rapporti con i nostri Istituti e passavamo a Testimone_6 Pt_1
ciò che ci chiedeva di passargli. ADR: che io sappia, non c'è mai stato un accordo scritto. ADR: Che sappia io non ci sono stati altri incontri tra il dott. e . Pt_3 Tes_4
pagina 7 di 10 Anche la successiva interlocuzione tra le parti conferma che sul punto vi è stata una trattativa che non ha trovato una definizione concordata.
In tal senso le mail del 11.4.2018, 13.4.2018, 16.4.2018, 11.6.2018, non appaiono concludenti, dato che il solo fa riferimento a pregressi accordi, mentre non Tes_4
NT sussiste alcuna dichiarazione neppure indirettamente confessoria riferibile a .
Infine, neppure il pagamento della fattura n. 5/2019 costituisce condotta ricognitiva e confermativa degli accordi, dato il suo significato rimane equivoco.
La circostanza che non sia stato provato dall'attrice l'accordo sul compenso e in assenza da parte della convenuta della prova, a sua volta, della sussistenza di un diverso accordo, obbliga questo giudice a stabilire il corrispettivo ai sensi dell'art. 2225 c.c., secondo cui esso deve essere determinato: “in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
Con riferimento all'attività svolta, come sopra è stato accertato, l'attrice ha predisposto le
NT bozze relative ai progetti, ha realizzato la presentazione dei progetti a al fine di sottoporli anche agli Istituti scolastici proponenti, ha agito sul portale regionale per caricare
NT la documentazione fornita dagli Istituti per il tramite di , ha svolto la rendicontazione di ciascun progetto, nonché curato la fase di avviamento degli stessi e il loro monitoraggio a seguito dell'approvazione.
Di contro è emerso dall'istruttoria che l'attività imputabile alla convenuta si è limitata a quella propriamente relazionale con le scuole e d'intermediazione circa la documentazione necessaria per la redazione ed esecuzione dei progetti.
Considerato che parte convenuta non ha provato l'entità del proprio apporto collaborativo, si ritiene congruo che la ripartizione dei compensi riconosciuti dalle scuole sia ripartita nella
NT misura del 70% a e del 30% a , per cui il corrispettivo complessivo Parte_1
pagina 8 di 10 maturato dall'attrice è di €19.600,00 (70% di €28.000) ed il residuo che la seconda è tenuta a pagare alla prima è di €9.200,00 (€19.600 – 10.400) oltre IVA, per complessivi €11.224,00.
A tale somma vanno sommati gli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
NT In via riconvenzionale, a eccepito l'inadempimento di nel progetto Parte_1
HT of TA (ISS Città della Vittoria di OR EN), chiedendo la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni quantificati in €12.584,75 a titolo di mancato guadagno.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
NT
ha allegato di aver richiesto all'attrice di svolgere l'attività di rendicontazione per la presentazione del progetto denominato “HT of TA” dell'ISS Città della Vittoria di
OR EN, come per gli altri progetti presentati e che, tuttavia tale progetto, seppur depositato e formalmente presentato alla per l'approvazione, non sarebbe Parte_2
stato approvato in quanto parte della documentazione relativa alla rendicontazione del progetto risultava mancante o incompleta.
NT Innanzitutto, non ha dimostrato che la mancata approvazione del progetto possa essere dipesa da qualche carenza di dato che l'asserita incompletezza della Parte_1
NT documentazione fa riferimento ad un'attività pacificamente a carico della stessa .
Sotto il profilo del nesso causale, poi, la convenuta in via riconvenzionale non ha allegato e provato che una volta approvato il progetto presentato, esso sarebbe stato oggetto di finanziamento, non essendoci alcun automatismo in tal senso: al più si potrebbe parlare di perdita di chance, ma in ogni caso la convenuta in riconvenzionale non ha proposto la relativa e diversa domanda.
Considerato che comunque la domanda di parte attrice non viene accolta nella sua integralità, la domanda ex art. 96 c.p.c. dalla stessa presentata non può essere accolta, dato che la parte convenuta non risulta totalmente soccombente.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerato il valore della causa e l'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 5381/2021 R.G. promossa da Pt_1
contro
[...] NTroparte_1
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1) Condanna NTroparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la Parte_1
somma di €11.224,00 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 [...]
NTroparte_1
3) Condanna altresì NTroparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a le
[...] Parte_1
spese di lite che si liquidano in €5.077,00 per compensi (€919,00 per la fase di studio,
€777,00 per la fase introduttiva, €1.680,00 per la fase istruttoria, €1.701,00 per la fase decisionale), €277,10 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Venezia, 05/05/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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