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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 668/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 22.05.2025, avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto” e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Angela Fiore e Vincenza Marchesano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli (NA), alla via Aristotele n.4, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Angela Fiore e Vincenza Marchesano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli (NA), alla via Aristotele n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 i difensori costituiti hanno chiesto di disciplinare l'affidamento della figlia minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento alle condizioni indicate dalle parti in ricorso e in udienza.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere intrattenuto una convivenza more uxorio, che dalla loro unione era nata in data [...] una figlia, e che, a causa di Per_1 incompatibilità caratteriali, la convivenza tra essi era divenuta intollerabile, tanto da indurli a porre fine alla stessa, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento della minore secondo le concordate modalità indicate in ricorso.
All'udienza del 22.05.2025 i ricorrenti comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso e specificando le modalità di esercizio del diritto di visita del padre ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM, che apponeva il visto.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
2 3 Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre, genitore non collocatario, con la figlia avendo il giudice delegato rilevato la non conformità Per_1 all'interesse della minore delle relative pattuizioni (cfr. decreto depositato in data
28.04.2025), le parti in sede di comparizione hanno concordato che: “il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00; a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.00”
(cfr. verbale d'udienza del 22.05.2025).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo
4 conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ) C.F._1 Parte_2 C.F._2 circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il [...]) e lo recepisce come Persona_2 riportato in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23.7.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 22.05.2025, avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto” e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Angela Fiore e Vincenza Marchesano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli (NA), alla via Aristotele n.4, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Angela Fiore e Vincenza Marchesano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli (NA), alla via Aristotele n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 i difensori costituiti hanno chiesto di disciplinare l'affidamento della figlia minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento alle condizioni indicate dalle parti in ricorso e in udienza.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere intrattenuto una convivenza more uxorio, che dalla loro unione era nata in data [...] una figlia, e che, a causa di Per_1 incompatibilità caratteriali, la convivenza tra essi era divenuta intollerabile, tanto da indurli a porre fine alla stessa, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento della minore secondo le concordate modalità indicate in ricorso.
All'udienza del 22.05.2025 i ricorrenti comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso e specificando le modalità di esercizio del diritto di visita del padre ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM, che apponeva il visto.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
2 3 Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre, genitore non collocatario, con la figlia avendo il giudice delegato rilevato la non conformità Per_1 all'interesse della minore delle relative pattuizioni (cfr. decreto depositato in data
28.04.2025), le parti in sede di comparizione hanno concordato che: “il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00; a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.00”
(cfr. verbale d'udienza del 22.05.2025).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo
4 conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ) C.F._1 Parte_2 C.F._2 circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il [...]) e lo recepisce come Persona_2 riportato in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23.7.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5