Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 30/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/3/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
GIGLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale G. Carducci n.
139, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MIRKO Parte_2 C.F._2
FAMBRINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via S. Giustina
n. 34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori mantenendo il collocamento e la Per_1 residenza anagrafica presso la madre in Lucca (LU) – Via della Zecca n. 34. Ex art. Parte_1
337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
2) La casa familiare sita in Capannori (LU) – Frazione Verciano – Via di Ponte Strada n. 4, di
1
3) I tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore sono regolati con le Per_1 seguenti modalità: la figlia permarrà nella prima settimana: con la madre dal lunedì all'uscita della scuola sino al giovedì al rientro a scuola, con il padre dal giovedì all'uscita della scuola sino al sabato mattina alle ore 13:30 e con la madre nel weekend a settimane alterne dal sabato mattina alle ore
13:30 sino al rientro a scuola del lunedì mattina;
nella seconda settimana: con il padre dal lunedì all'uscita della scuola sino al mercoledì al rientro a scuola, con la madre dal mercoledì all'uscita della scuola sino al sabato mattina alle ore 13:30 e con il padre nel weekend a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 13:30 sino al rientro a scuola del lunedì mattina. Durante le festività Natalizie
e Pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori e precisamente: la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e quello successivo di Santo Stefano con un genitore, il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro ed il giorno dell'Epifania con il genitore con cui ha trascorso i giorni di
Natale e Santo Stefano;
la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso i giorni di Natale e Santo Stefano e il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori con la precisazione che le festività prevarranno sul calendario ordinario. Il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso ad anni alterni presso ciascun genitore possibilmente con l'organizzazione di un festeggiamento comune;
il giorno del compleanno della madre e la Festa della Mamma verranno trascorsi dalla figlia con la madre e il giorno di compleanno del padre e la Festa del Papà verranno trascorsi con il padre. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà sia con il padre che con la madre due settimane anche consecutive nei periodi che i genitori si comunicheranno entro il mese di aprile di ogni anno. In occasione di viaggi all'estero i genitori concordano che tale periodo di vacanza estiva della figlia con ciascuno di essi potrà essere esteso a venti giorni.
I genitori prestano sin da ora il consenso per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e per il passaporto della figlia;
ciascun genitore terrà con sé uno dei due documenti. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse della figlia e nel rispetto delle sue esigenze e desideri.
4) Il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla stessa la somma mensile di Euro 460,00 (Euro quattrocentosessanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base alla variazione degli Per_1 indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di febbraio di ogni anno.
5) Il padre provvederà inoltre al pagamento nella misura del 50% delle somme Parte_2 necessarie per spese straordinarie relative alla figlia minore . Per la loro individuazione i Per_1 genitori fanno riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020 di cui viene qui riportato l'estratto per l'individuazione delle più ricorrenti spese straordinarie distinte secondo la necessità o meno del previo accordo dei genitori.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:
A) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite
2 scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per babysitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Babysitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per
OM, CR (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
6) Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni a decorrere dalla richiesta.
8) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia minore sarà percepito dalla madre Per_1
nella misura del 100%. Parte_1
9) Il ricorrente si impegna ed obbliga a corrispondere alla ricorrente Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla stessa la somma mensile di Euro 205,00 (Euro duecentocinque/00) a titolo di assegno divorzile. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di febbraio di ogni anno.
10) Il ricorrente si impegna ed obbliga a proseguire nel pagamento delle rate del Parte_2 predetto mutuo ipotecario gravante sull'immobile di sua esclusiva proprietà contratto con l'Istituto bancario Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.P.A., oggi Credit Agricole S.P.A., con scadenza
31.03.2031 e con un debito residuo al 31.12.2024 di Euro 78.117,52 (Euro settantottomilacentodiciassette/52) fino alla sua estinzione. La rata è di importo fisso ed attualmente
3 pari ad Euro 1.071,53 (Euro millesettantuno/53), come da contratto di mutuo ipotecario in data
05.07.2013 ai rogiti del Notaio di Lucca Rep. n. 162875 Racc. n. 19439, con Persona_2 iscrizione di ipoteca presso la Conservatoria Registri Immobiliari di Lucca al n. 0009664 Reg. Gen.
e al n. 01252 Reg. Part., Piano di rimborso e successiva modifica in data 11.12.2020 che si produce unitamente al Piano di rimborso (cfr. doc. nn. 19-19bis). La ricorrente in data Parte_1
4.07.2013 si è costituita fideiussore del coniuge per il pagamento del predetto mutuo prestando apposite garanzie fideiussorie sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro
197.800,00 (cfr. doc. nn. 20-21) e, a seguito della crisi matrimoniale che ha portato dapprima alla separazione dei coniugi ed oggi al loro divorzio, ha richiesto al Signor di individuare Parte_2 altro fideiussore in modo che l'Istituto bancario estingua la fideiussione dalla stessa prestata liberandola da tale obbligazione e comunque di essere manlevata e ritenuta indenne da ogni e qualsiasi richiesta dell'Istituto bancario mutuante. Pertanto il ricorrente si impegna ed Parte_2 obbliga a individuare altro fideiussore in modo che l'Istituto bancario estingua la fideiussione prestata dalla ricorrente liberandola da tale obbligazione e si impegna ed obbliga comunque a Parte_1 manlevare e rilevare indenne la ricorrente da ogni e qualsiasi richiesta dell'Istituto Parte_1 bancario mutuante».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 10/9/2005, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
4 n Lucca (LU) in data 10/9/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 169, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2005;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 30/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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