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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 19/02/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33414 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente TRA
(04/08/1966), elettivamente domiciliata in Roma, nello studio dell'Avv. TABBI Parte_1
FRANCA e dell'Avv. PIETRO FERRI, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 18.09.2024, l'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio l chiedendo all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e CP_1 dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a beneficare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 e quindi di condannare l al pagamento in suo favore dei ratei maturati e CP_1 maturandi della predetta prestazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Alle esposte conclusioni, parte ricorrente ha premesso che con decreto di omologa del 27/01/2024 (RG n. 21605/2023) il Tribunale Ordinario di Roma adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla stessa ricorrente, dei requisiti sanitari previsti dall'art. 13 L. n. 118/1971 a decorrere dal 01.09.2023; che detto decreto di omologa è stato ritualmente notificato all'Ente in data 11 aprile 2024 unitamente al modello AP/70 relativo ai dati socioeconomici per beneficiare della prestazione di cui è causa ma che, decorsi i termini di legge, l' non ha provveduto all'erogazione CP_1 di quanto dovuto. Pertanto, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna Pt_1 dell' al pagamento di quanto di spettanza. CP_1
Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Ente previdenziale è rimasto contumace. All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente ha deciso la causa come da sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti. Più nello specifico, il decreto di omologa sopracitato è stato correttamente e tempestivamente notificato CP_ all' in data 11 aprile 2024 unitamente al modello AP/70, con allegato la relazione medico legale e le coordinate bancarie necessarie per l'erogazione delle somme dovute e per il pagamento del beneficio mensile. Sono altresì ampiamente decorsi i termini ex lege previsti per l'adempimento. Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, sussistendo tutti i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio, il ricorso merita integrale accoglimento.
1 Pertanto, l' è condannato a corrispondere, in favore di parte ricorrente, gli importi Controparte_2 arretrati e dovuti a titolo di assegno mensile di assistenza a decorrere dal 01.09.2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 21605/2023, emesso in data 27.01.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13, legge n. 118/1971 a decorrere dal 01.09.2023, condannando l'Ente convenuto al pagamento della predetta prestazione nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 19/02/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, funzionario addetto UPP
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Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 19/02/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33414 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente TRA
(04/08/1966), elettivamente domiciliata in Roma, nello studio dell'Avv. TABBI Parte_1
FRANCA e dell'Avv. PIETRO FERRI, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 18.09.2024, l'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio l chiedendo all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e CP_1 dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a beneficare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 e quindi di condannare l al pagamento in suo favore dei ratei maturati e CP_1 maturandi della predetta prestazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Alle esposte conclusioni, parte ricorrente ha premesso che con decreto di omologa del 27/01/2024 (RG n. 21605/2023) il Tribunale Ordinario di Roma adito ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla stessa ricorrente, dei requisiti sanitari previsti dall'art. 13 L. n. 118/1971 a decorrere dal 01.09.2023; che detto decreto di omologa è stato ritualmente notificato all'Ente in data 11 aprile 2024 unitamente al modello AP/70 relativo ai dati socioeconomici per beneficiare della prestazione di cui è causa ma che, decorsi i termini di legge, l' non ha provveduto all'erogazione CP_1 di quanto dovuto. Pertanto, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna Pt_1 dell' al pagamento di quanto di spettanza. CP_1
Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Ente previdenziale è rimasto contumace. All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, letti gli atti e i documenti depositati dalla parte ricorrente ha deciso la causa come da sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto a tutti gli oneri sulla stessa incombenti. Più nello specifico, il decreto di omologa sopracitato è stato correttamente e tempestivamente notificato CP_ all' in data 11 aprile 2024 unitamente al modello AP/70, con allegato la relazione medico legale e le coordinate bancarie necessarie per l'erogazione delle somme dovute e per il pagamento del beneficio mensile. Sono altresì ampiamente decorsi i termini ex lege previsti per l'adempimento. Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, sussistendo tutti i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio, il ricorso merita integrale accoglimento.
1 Pertanto, l' è condannato a corrispondere, in favore di parte ricorrente, gli importi Controparte_2 arretrati e dovuti a titolo di assegno mensile di assistenza a decorrere dal 01.09.2023 nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Il regime delle spese processuali segue la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dell'istante, così come deliberato nel decreto di omologa R.G. n. 21605/2023, emesso in data 27.01.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, a percepire gli importi arretrati dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13, legge n. 118/1971 a decorrere dal 01.09.2023, condannando l'Ente convenuto al pagamento della predetta prestazione nella misura di legge oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 19/02/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, funzionario addetto UPP
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