Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1778/2022
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1778/22 R.G.AA.CC. promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Fersini, con domicilio eletto presso il proprio studio, per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Testa,
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marco Carrà, come da mandato depositato nel fascicolo monitorio
OPPOSTA
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
proponeva opposizione al decreto Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ingiuntivo n. 83/22 emesso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio, davanti all'intestato per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Tribunale, la società Controparte_1
...revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo 66
n.83/2022 del 24.1.2022 (R.G. n.9721/21) emesso dal Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale,
Riteneva che, in considerazione delle uniche richieste di pagamento formulate dall'opposta società con racc.te del 05.07.2016 e 30.11.2021, era intervenuta la prescrizione di parte del credito preteso, per cui eccepiva la prescrizione quinquennale delle fatture n. 0756244000000115 del 04.05.2016 di
Euro 1.647,20, n.0756244000000116 del 09.07.2016 di Euro 2.6775,29, n.0756244000000117 del
07.09.2016 di Euro 4.006,76 e n. 0756244000000118 del 07.11.2016 di Euro 2.234,15, nonché la prescrizione biennale ex ex art.
1. L. Bilancio 2018 relativamente alle fatture emesse dopo il
01.03.2018, ovvero delle seguenti fatture emesse dal 07.03.2018 al 09.11.2019:
n.0756244000000117 del 07.03.2018 di Euro 839,80, n.0756244000000118 del 08.05.2018 di Euro
975,76, n.0756244000000119 del 07.07.2018 di Euro 1.585,01, n.0756244000000111 del
08.09.2018 di Euro 2.345,81, n.0756244000000112 del 06.11.2018 di Euro 1.720,97, n.
0756244000000113 del 08.01.2019 di Euro 1.343,21, n.0756244000000114 del 08.03.2019 di Euro
1.026,54, n.0756244000000115 del 09.05.2019 di Euro 69,57, n. 0756244000000116 del
07.07.2019 di Euro 101,11, n.0756244000000117 del 09.09.2019 di Euro 69,57 e n.
0756244000000118 del 09.11.2019 di Euro 60,57.
Si costituiva la società Controparte_1 che, a sua volta, contestava le deduzioni avversarie e rassegnava le seguenti conclusioni: "disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.83/22; nel merito, rigettare l'opposizione, respingere le avverse richieste, confermare il decreto ingiuntivo n. 83/22 e, in ogni caso, accertare e dichiarare il sig. Parte_1 tenuto al pagamento in favore di
Controparte_1 della somma di Euro 44.049,73 giusta le fatture indicate in atti e prodotte, oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza alla data di pagamento. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14".
Contestava le avverse deduzioni ed in merito all'eccezione di prescrizione esibiva, ad integrazione delle richieste di pagamento menzionate dall'opponente, la richiesta di pagamento del 12.01.2020, nonché il relativo riscontro alla detta del sig. Parte_1 inviato in data 03.02.2020 e l'ulteriore
richiesta di pagamento formulata con racc.ta a.r. dell'11.03.2021, deducendo che non era maturata alcuna prescrizione quinquennale, per cui chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, precisate le conclusioni, la causa è stata infine trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che l'unico motivo di opposizione è costituito dall'asserita intervenuta prescrizione, sostenuta dall'opponente anche a seguito della produzione, da parte della società opposta, delle ulteriori richieste di pagamento del 12.01.2020, riscontrata dal sig. Parte_1 in data 03.02.2020,
e dell'11.03.2021.
La difesa del Pt_1, infatti ha sostenuto, in merito alla richiesta di pagamento del 12.01.2020, in realtà priva di ricevuta di consegna al destinatario, che la missiva a firma del Pt_1, inviata alla società fornitrice in data 03.02.2020, non é idonea ad interrompere la prescrizione, poiché lo stesso non ha espresso alcuna volontà di rinunciare alla prescrizione.
Ebbene, nel caso di specie, la detta missiva a firma del Pt_1 ha valore, ai fini che qui interessano, solo ed esclusivamente per attestare che lo stesso, quantomeno nella medesima data del 03.02.2020, ha ricevuto la richiesta di pagamento del 12.01.2020, richiamata nelle sue parti identificative, per cui quel che rileva non é la volontà del Pt_1 di volere o meno rinunciare alla prescrizione, ma la circostanza che lo stesso ha preso conoscenza della richiesta di pagamento delle fatture, come espressa dall'opposta nella propria missiva, che non può non avere valore interruttivo della prescrizione.
Alla luce di tali valutazioni, l'opposizione andrà rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 83/2022 che dichiara esecutivo;
2) Condanna Parte_1 alla rifusione in favore della società opposta delle spese di lite che liquida in Euro 3.200,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 13.06.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c..
Lecce, 13.06.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini