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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1834/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1834/2023 R. G. A. C. (cui sono riuniti i procedimenti n. 1839/2023 e 1840/2023), tra
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Calenzano (FI), presso lo studio dell'avv.to Riccardo Corsini del Foro di Prato, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. e per essa la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1
C.F. rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
C.F. domiciliata in Napoli, via Controparte_3 PartitaIVA_3
Francesco Crispi, n. 87, presso lo studio degli avvocati Fabrizio Cesare e Maria Gabriella Cesare, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 26/11/2023 le parti concludevano come da verbale in atti, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti di citazione, parte opponente proponeva opposizione tardiva avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Terni nell'anno 2011, contenenti, rispettivamente, l'ingiunzione di pagamento di euro 12.223,93 (decreto ingiuntivo n. 567/2011 emesso in data 8/06/2011), di euro 26.098,38 (decreto ingiuntivo n. 568/2011 emesso in data 8/06/2011) e di euro 129.804,00 (decreto ingiuntivo n. 648/2011 emesso in data 6/07/2011), evidenziando che il GE presso questo Tribunale, preso atto della pronuncia della Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, aveva rimesso in termini la parte ai fini della proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. limitatamente al profilo del sindacato sulla abusività delle clausole nella fideiussione rilasciata. A fondamento della opposizione proposta, detta opponente nei tre giudizi deduceva:
pagina 1 di 5 -che la fideiussione era stata rilasciata in data 12/02/1999 a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società fino a concorrenza Parte_2 dell'importo pari a lire 650.000.000;
-che la clausola 6 della fideiussione -che prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c. ossia la dispensa ad agire nel termine ivi previsto e la responsabilità fino alla totale estinzione del debito senza limiti di tempo e senza l'osservanza di condizioni- era nulla poiché non negoziata né negoziabile e, quindi, abusiva ai sensi dell'art. 33, lett. t) del Codice Consumo, con conseguente estinzione dell'obbligazione;
-che, inoltre, veniva in rilievo la violazione dell'art. 1956 c.c. Ritualmente instauratosi il contraddittorio nei tre procedimenti, parte opposta chiedeva, previa riunione al presente giudizio di quelli iscritti al n. 1839 e 1840 del 2023, il rigetto dell'opposizione, evidenziando che:
-l'unico motivo ammissibile riguardava la asserita nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., potendo venire in rilievo esclusivamente il sindacato sulla abusività delle clausole nei contratti stipulati dal fideiussore nella qualità di consumatore;
-che nel caso di specie doveva escludersi la qualità di consumatore in capo alla parte opponente, atteso che la signora era stata socia accomandante della Parte_1 debitrice principale dalla costituzione e sino a data successiva alla adozione del decreto ingiuntivo, con partecipazione rilevante e pari al 31%. Respinta da questo giudice l'istanza di sospensiva con ordinanza riservata del 16/11/2023 nel giudizio n. 1834/2023 e nel giudizio n. 1839/2023, il diverso giudice assegnatario del procedimento n. 1840/2023, con ordinanza del 12/12/2023, previo rigetto della sospensiva, disponeva ex art. 274 c.p.c. la trasmissione degli atti al Presidente per le valutazioni di competenza in merito alla riunione del procedimento a quelli pendenti innanzi a questo giudice. Il Presidente, con ordinanza del 13/12/2023, assegnava il fascicolo all'odierno giudicante, e rimetteva il procedimento innanzi allo stesso per l'udienza del 23/01/2024. Alla prima udienza del 23/01/2024, il giudice riuniva al presente procedimento n. 1834/2023 quello iscritto al n. 1839/2024 e quello iscritto al n. 1840/2024 e assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 22/02/2024, il giudice, rilevata l'applicazione del rito ante riforma d.lgs. n. 149/2022 e l'esclusione della mediazione obbligatoria, assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza dell'11/06/2024 e, a detta udienza, assumeva il procedimento in riserva sulle istanze istruttorie. Quindi, con ordinanza riservata del 5/07/2024, il giudice disattendeva le richieste istruttorie formulate da parte opponente in entrambi i giudizi e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/11/2024 e, all'esito dell'udienza rinviata al 26/11/2024, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale in rito, va confermata l'ordinanza del 25/04/2024 in punto di rito applicabile e di esclusione delle controversie dall'ambito applicativo della mediazione.
pagina 2 di 5 Con riferimento al primo profilo, si osserva che l'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che :
“1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Al contempo, il giudizio introdotto con ricorso monitorio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso (Cass., n. 18564/2015) nel caso di specie, rispettivamente, avvenuto, in data 1°/06/2011 (decreto ingiuntivo n. 567/2011 emesso in data 8/06/2011), in data 1°/06/2011 (decreto ingiuntivo n. 568/2011 emesso in data 8/06/2011) e nell'anno 2011 (decreto ingiuntivo n. 648/2011 emesso in data 6/07/2011). Devono, pertanto, trovare applicazione le disposizioni anteriormente vigenti. Va, inoltre, esclusa l'applicazione della mediazione obbligatoria, dovendosi, sul punto, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass., n. 31209/2022). Nel merito, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è inammissibile. Pacifica tra le parti la mancata opposizione ai decreti ingiuntivi nel termine di legge, vanno svolte le considerazioni che seguono. Secondo recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.; Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023). Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertata una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita da parte della signora Parte_1
socio accomandante (v. visura camerale in atti).
[...]
Difatti, nella fattispecie concreta la opponente era titolare della quota del 31% -ossia della quota di lire 46.500.000 rispetto al capitale sociale complessivo di lire 150.000.000, pari a quella del socio accomandatario e in misura di poco inferiore Controparte_4
pagina 3 di 5 all'altra socia -che deteneva la quota del 38% ossia pari a lire 57.000.000 (v. doc. 9 e 10 nel fascicolo di parte opposta, visura camerale e atto di modifica patti sociali del 9/12/1998; v. pag. 6 della visura camerale da cui emerge che ha Parte_1 rivestito la qualità di socio accomandante fino alla data del 26/10/2012). Tale partecipazione è all'evidenza non trascurabile -perché analoga a quella del socio accomandatario- e consente, di per sé, di ritenere positivamente accertato il collegamento funzionale che porta a escludere la qualità di consumatore in capo alla opponente, a nulla rilevando la qualità di socia accomandante, posto che la giurisprudenza della Suprema Corte all'evidenza configura in termini di alternatività l'amministrazione o la partecipazione non trascurabile al capitale sociale (per la valorizzazione quale quota consistente e non trascurabile di quella posseduta nella misura di ¼ del capitale sociale, ossia del 25% e, quindi, in misura inferiore a quella che viene in rilievo nel caso di specie: v. Cass., n. 25459/2023, cit., in motivazione: “In primo luogo, il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e non “trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”; nella giurisprudenza di merito, per il positivo accertamento del collegamento funzionale anche nell'ipotesi in cui il socio sia accomandante: v. Tribunale Firenze, 24/08/2023; Tribunale Taranto, n. 1547 del 28/05/2024: “Nel caso in esame si deve considerare che, come emerge dall'allegata visura, la società obbligata in via principale era composta di due soci e l'opponente, quale socio accomandante, era allora titolare di una quota pari a quella del socio accomandatario. Non può dirsi quindi che l'opponente avesse una partecipazione trascurabile in seno al sodalizio sociale. Con la conseguenza che tutta la disciplina consumeristica non risulta applicabile al caso in esame”; per lo stretto collegamento in caso di partecipazione societaria non trascurabile, v. anche Tribunale Nocera Inferiore, 14/04/2023). Sulla base di tali rilievi va confermata l'ordinanza istruttoria in atti che non ha dato ingresso alla prova orale poiché la professione svolta dall'opponente e la sua assenza dall'amministrazione della società sono elementi irrilevanti a fronte della documentale e comprovata non trascurabile partecipazione al capitale sociale che consente di ravvisare il collegamento funzionale con la società garantita alla stregua dei parametri elaborati dalla Suprema Corte. Ad avviso di chi scrive, sul punto, non può non essere evidenziato che in applicazione del principio di autoresponsabilità il soggetto che, come nel caso di specie, volontariamente, assuma la qualità di socio nella società, non può re melius perpensa escludere il rilievo di tale indiscutibile circostanza al fine di poter usufruire di una disciplina di maggior favore, posto che nel caso di effettiva invocata estraneità avrebbe ben potuto non assumere alcun ruolo all'interno della società e dismettere quello acquisita, diversamente rispetto a quanto avvenuto in cui non solo nessuna iniziativa è stata assunta a tal fine, ma anzi la signora ha rilasciato fideiussioni nell'interesse Pt_1 della stessa società, di talché vanno disattese le deduzioni difensive di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. Segue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, posto che, esclusa la qualità di consumatore, non possono essere invocati i principi elaborati da Cass., Sez. Un., n. 9479/2023 ai fini di dare ingresso all'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con impostazione che assorbe gli ulteriori profili dedotti dalle parti.
pagina 4 di 5 L'esistenza di orientamenti difformi della giurisprudenza di merito nella lettura del collegamento funzionale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara inammissibili le opposizioni ex art. 650 c.p.c.;
-compensa le spese di lite. 14/03/2025 Scaduti i termini concessi
Il giudice (Marzia Di Bari)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1834/2023 R. G. A. C. (cui sono riuniti i procedimenti n. 1839/2023 e 1840/2023), tra
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Calenzano (FI), presso lo studio dell'avv.to Riccardo Corsini del Foro di Prato, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. e per essa la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1
C.F. rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
C.F. domiciliata in Napoli, via Controparte_3 PartitaIVA_3
Francesco Crispi, n. 87, presso lo studio degli avvocati Fabrizio Cesare e Maria Gabriella Cesare, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 26/11/2023 le parti concludevano come da verbale in atti, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti di citazione, parte opponente proponeva opposizione tardiva avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Terni nell'anno 2011, contenenti, rispettivamente, l'ingiunzione di pagamento di euro 12.223,93 (decreto ingiuntivo n. 567/2011 emesso in data 8/06/2011), di euro 26.098,38 (decreto ingiuntivo n. 568/2011 emesso in data 8/06/2011) e di euro 129.804,00 (decreto ingiuntivo n. 648/2011 emesso in data 6/07/2011), evidenziando che il GE presso questo Tribunale, preso atto della pronuncia della Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, aveva rimesso in termini la parte ai fini della proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. limitatamente al profilo del sindacato sulla abusività delle clausole nella fideiussione rilasciata. A fondamento della opposizione proposta, detta opponente nei tre giudizi deduceva:
pagina 1 di 5 -che la fideiussione era stata rilasciata in data 12/02/1999 a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società fino a concorrenza Parte_2 dell'importo pari a lire 650.000.000;
-che la clausola 6 della fideiussione -che prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c. ossia la dispensa ad agire nel termine ivi previsto e la responsabilità fino alla totale estinzione del debito senza limiti di tempo e senza l'osservanza di condizioni- era nulla poiché non negoziata né negoziabile e, quindi, abusiva ai sensi dell'art. 33, lett. t) del Codice Consumo, con conseguente estinzione dell'obbligazione;
-che, inoltre, veniva in rilievo la violazione dell'art. 1956 c.c. Ritualmente instauratosi il contraddittorio nei tre procedimenti, parte opposta chiedeva, previa riunione al presente giudizio di quelli iscritti al n. 1839 e 1840 del 2023, il rigetto dell'opposizione, evidenziando che:
-l'unico motivo ammissibile riguardava la asserita nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., potendo venire in rilievo esclusivamente il sindacato sulla abusività delle clausole nei contratti stipulati dal fideiussore nella qualità di consumatore;
-che nel caso di specie doveva escludersi la qualità di consumatore in capo alla parte opponente, atteso che la signora era stata socia accomandante della Parte_1 debitrice principale dalla costituzione e sino a data successiva alla adozione del decreto ingiuntivo, con partecipazione rilevante e pari al 31%. Respinta da questo giudice l'istanza di sospensiva con ordinanza riservata del 16/11/2023 nel giudizio n. 1834/2023 e nel giudizio n. 1839/2023, il diverso giudice assegnatario del procedimento n. 1840/2023, con ordinanza del 12/12/2023, previo rigetto della sospensiva, disponeva ex art. 274 c.p.c. la trasmissione degli atti al Presidente per le valutazioni di competenza in merito alla riunione del procedimento a quelli pendenti innanzi a questo giudice. Il Presidente, con ordinanza del 13/12/2023, assegnava il fascicolo all'odierno giudicante, e rimetteva il procedimento innanzi allo stesso per l'udienza del 23/01/2024. Alla prima udienza del 23/01/2024, il giudice riuniva al presente procedimento n. 1834/2023 quello iscritto al n. 1839/2024 e quello iscritto al n. 1840/2024 e assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 22/02/2024, il giudice, rilevata l'applicazione del rito ante riforma d.lgs. n. 149/2022 e l'esclusione della mediazione obbligatoria, assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza dell'11/06/2024 e, a detta udienza, assumeva il procedimento in riserva sulle istanze istruttorie. Quindi, con ordinanza riservata del 5/07/2024, il giudice disattendeva le richieste istruttorie formulate da parte opponente in entrambi i giudizi e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/11/2024 e, all'esito dell'udienza rinviata al 26/11/2024, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale in rito, va confermata l'ordinanza del 25/04/2024 in punto di rito applicabile e di esclusione delle controversie dall'ambito applicativo della mediazione.
pagina 2 di 5 Con riferimento al primo profilo, si osserva che l'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che :
“1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Al contempo, il giudizio introdotto con ricorso monitorio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso (Cass., n. 18564/2015) nel caso di specie, rispettivamente, avvenuto, in data 1°/06/2011 (decreto ingiuntivo n. 567/2011 emesso in data 8/06/2011), in data 1°/06/2011 (decreto ingiuntivo n. 568/2011 emesso in data 8/06/2011) e nell'anno 2011 (decreto ingiuntivo n. 648/2011 emesso in data 6/07/2011). Devono, pertanto, trovare applicazione le disposizioni anteriormente vigenti. Va, inoltre, esclusa l'applicazione della mediazione obbligatoria, dovendosi, sul punto, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass., n. 31209/2022). Nel merito, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è inammissibile. Pacifica tra le parti la mancata opposizione ai decreti ingiuntivi nel termine di legge, vanno svolte le considerazioni che seguono. Secondo recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.; Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023). Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertata una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita da parte della signora Parte_1
socio accomandante (v. visura camerale in atti).
[...]
Difatti, nella fattispecie concreta la opponente era titolare della quota del 31% -ossia della quota di lire 46.500.000 rispetto al capitale sociale complessivo di lire 150.000.000, pari a quella del socio accomandatario e in misura di poco inferiore Controparte_4
pagina 3 di 5 all'altra socia -che deteneva la quota del 38% ossia pari a lire 57.000.000 (v. doc. 9 e 10 nel fascicolo di parte opposta, visura camerale e atto di modifica patti sociali del 9/12/1998; v. pag. 6 della visura camerale da cui emerge che ha Parte_1 rivestito la qualità di socio accomandante fino alla data del 26/10/2012). Tale partecipazione è all'evidenza non trascurabile -perché analoga a quella del socio accomandatario- e consente, di per sé, di ritenere positivamente accertato il collegamento funzionale che porta a escludere la qualità di consumatore in capo alla opponente, a nulla rilevando la qualità di socia accomandante, posto che la giurisprudenza della Suprema Corte all'evidenza configura in termini di alternatività l'amministrazione o la partecipazione non trascurabile al capitale sociale (per la valorizzazione quale quota consistente e non trascurabile di quella posseduta nella misura di ¼ del capitale sociale, ossia del 25% e, quindi, in misura inferiore a quella che viene in rilievo nel caso di specie: v. Cass., n. 25459/2023, cit., in motivazione: “In primo luogo, il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e non “trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”; nella giurisprudenza di merito, per il positivo accertamento del collegamento funzionale anche nell'ipotesi in cui il socio sia accomandante: v. Tribunale Firenze, 24/08/2023; Tribunale Taranto, n. 1547 del 28/05/2024: “Nel caso in esame si deve considerare che, come emerge dall'allegata visura, la società obbligata in via principale era composta di due soci e l'opponente, quale socio accomandante, era allora titolare di una quota pari a quella del socio accomandatario. Non può dirsi quindi che l'opponente avesse una partecipazione trascurabile in seno al sodalizio sociale. Con la conseguenza che tutta la disciplina consumeristica non risulta applicabile al caso in esame”; per lo stretto collegamento in caso di partecipazione societaria non trascurabile, v. anche Tribunale Nocera Inferiore, 14/04/2023). Sulla base di tali rilievi va confermata l'ordinanza istruttoria in atti che non ha dato ingresso alla prova orale poiché la professione svolta dall'opponente e la sua assenza dall'amministrazione della società sono elementi irrilevanti a fronte della documentale e comprovata non trascurabile partecipazione al capitale sociale che consente di ravvisare il collegamento funzionale con la società garantita alla stregua dei parametri elaborati dalla Suprema Corte. Ad avviso di chi scrive, sul punto, non può non essere evidenziato che in applicazione del principio di autoresponsabilità il soggetto che, come nel caso di specie, volontariamente, assuma la qualità di socio nella società, non può re melius perpensa escludere il rilievo di tale indiscutibile circostanza al fine di poter usufruire di una disciplina di maggior favore, posto che nel caso di effettiva invocata estraneità avrebbe ben potuto non assumere alcun ruolo all'interno della società e dismettere quello acquisita, diversamente rispetto a quanto avvenuto in cui non solo nessuna iniziativa è stata assunta a tal fine, ma anzi la signora ha rilasciato fideiussioni nell'interesse Pt_1 della stessa società, di talché vanno disattese le deduzioni difensive di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. Segue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, posto che, esclusa la qualità di consumatore, non possono essere invocati i principi elaborati da Cass., Sez. Un., n. 9479/2023 ai fini di dare ingresso all'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con impostazione che assorbe gli ulteriori profili dedotti dalle parti.
pagina 4 di 5 L'esistenza di orientamenti difformi della giurisprudenza di merito nella lettura del collegamento funzionale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara inammissibili le opposizioni ex art. 650 c.p.c.;
-compensa le spese di lite. 14/03/2025 Scaduti i termini concessi
Il giudice (Marzia Di Bari)
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