Trib. Terni, sentenza 14/03/2025, n. 211
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Sentenza 14 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal giudice Marzia Di Bari del Tribunale di Terni, riguarda un'opposizione a decreti ingiuntivi per un importo complessivo di oltre 168.000 euro. La parte opponente ha contestato la validità di una fideiussione, sostenendo che una clausola di deroga all'art. 1957 c.c. fosse abusiva e quindi nulla, invocando la protezione prevista per i consumatori. Dall'altra parte, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, argomentando che l'opponente non avesse la qualifica di consumatore, essendo socia accomandante della società debitrice con una partecipazione significativa.

Il giudice ha accolto la tesi dell'opposta, dichiarando inammissibile l'opposizione. Ha sottolineato che, per valutare la qualità di consumatore del fideiussore, è necessario considerare il suo legame con l'attività della società garantita. La partecipazione dell'opponente al capitale sociale, pari al 31%, è stata ritenuta non trascurabile, escludendo così l'applicazione della disciplina consumeristica. Inoltre, il giudice ha evidenziato che l'opponente, avendo assunto un ruolo attivo nella società, non poteva invocare una protezione giuridica più favorevole. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa della giurisprudenza, confermando l'inammissibilità dell'opposizione e compensando le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Terni, sentenza 14/03/2025, n. 211
    Giurisdizione : Trib. Terni
    Numero : 211
    Data del deposito : 14 marzo 2025

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