Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente rel.
Dott .Giovanni Galasso Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3090/2019 R.G. del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 2243/2018 emessa dal Tribunale di
Benevento e pubblicata il 24.12.2018 nei giudizi riuniti aventi n. 1525/2014 RG
TRA
con sede legale in Benevento, alla Via Aldo Moro snc, (P.I. Parte_1
), in persona del legale rapp. te p.t. rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Ciccopiedi, (c.f. ) del Foro di C.F._1
Benevento.
Appellante
E
, in persona del Sindaco, con sede in Benevento, alla Via Controparte_1
Annunziata -Palazzo Mosti-, rappresentato e difeso giusta determinazione di GC di conferimento incarico n.151 del 18.09.2019 nonché giusta procura alle liti a margine del presente atto dall'avv. Vincenzo Catalano (c.f. ) C.F._2
Appellato
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 il affinché fosse accertata l' inesistenza della pretesa creditoria Controparte_1 vantata dall'Ente nei suoi confronti in merito al contratto tra loro sottoscritto in data
30.9.2010, a seguito di avviso pubblico del 7.7.2010, avente ad aggetto l'attivazione presso il predetto esercizio di un punto di ricarica del “credito-pasti -servizio mensa scolastica” del . Controparte_1
In base alla predetta convenzione, l'Ente si impegnava a fornire in comodato d' uso gratuito un POS GPRS facendosi carico del canone annuo per lo scarico dei dati, dell' eventuale formazione per l' uso dell' apparecchio e dell'assistenza tecnica oltre a garantirne, per il tramite di una propria ditta specializzata, la manutenzione ordinaria e straordinaria;
di contro, la società assumeva l'incarico della cura Parte_1
e del corretto utilizzo degli strumenti secondo la diligenza del buon padre di famiglia nonché si impegnava a disposizione, a proprie spese, una linea telefonica per lo scarico giornaliero dei dati ed una linea 220V per l'alimentazione del POS. In relazione ai pagamenti percepiti, la si impegnava altresì a provvedere giornalmente Parte_1 allo scarico dei dati verso il sistema centrale al fine di contabilizzare i pagamenti riscossi, in contanti e/o a mezzo bancomat, oltre a stampare uno scontrino riepilogativo dei movimenti giornalieri. Si impegnava poi a rendicontare entro il 30 gennaio di ciascun anno le attività dell'anno precedente e, a scadenze prestabilite, a riversare alla tesoreria Comunale le somme riscosse.
A seguito di verifiche contabili sugli incassi, effettuati congiuntamente al settore comunale Finanze, con nota prot. N 5773 del 23.1.2014, il Controparte_1 contestava alla società l'omesso versamento di parte dell'incasso, per un totale di €
101.675,40, pari alla differenza tra le somme effettivamente incassate dal punto riscossione, € 289.803,90 e quelle di fatto versate all'Ente comunale, dell'ammontare di € 188.128,50 in relazione al periodo decorrente dal 1.10.2010 al 30.07.2013 intimandole quindi, l'immediato pagamento.
Ricevuto, da parte del un file Excel contenete in misura parziale i dati delle P_ transazioni richieste, l'odierna appellante incaricava il Ctp di Persona_1 approfondire le richieste debenze;
dalla consulenza emergevano anomalie in base alle quali formulava atto di citazione notificato il 12/03/2014 per accertare e dichiarare inesistente e non dovuta la suddetta creditoria di € 101.675,40, vantata nei suoi confronti dal . Controparte_1 A tale citazione ne seguiva una seconda relativa al servizio espletato nel successivo periodo.
I due giudizi venivano riuniti.
Il Tribunale di Benevento si costituiva in entrambi i giudizi resistendo alla domanda e proponeva domanda riconvenzionale.
Con la sentenza appellata, il giudice di primo grado rigettava le domande formulate dalla e, in accoglimento dell'avversa riconvenzionale, condannava la Parte_1 al pagamento di € 154.923,85, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, la si appellava con citazione per l'udienza del Parte_1
29.11.2019 rivolta al deducendo: Controparte_1
- erronea applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1218 e 2697 c.c.;
- erronea valutazione delle risultanze processuali;
- illogicità e palese contraddittorietà delle motivazioni poste a base delle statuizioni adottate;
Chiedeva pertanto a questa Corte di voler, in totale riforma dell'impugnata Sentenza, per i motivi di cui in premessa, rigettata ogni altra contraria istanza ed eccezione, così provvedere e statuire:
1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per tutti i motivi indicati, alla luce del pregiudizio che subirebbe l'appellante dall'inizio di una procedura esecutiva basata su una sentenza viziata ed errata nonché tenendo conto della fondatezza dei motivi di appello;
Ritenere e dichiarare ammissibile e fondato il presente appello;
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna creditoria vantata dal P_
nei confronti della società esponente, per tutti i motivi indicati,
[...] relativamente al contratto sottoscritto tra le parti in data 30.09.2010 avente ad oggetto l'attivazione di un punto di ricarica del credito – pasti servizio mensa scolastica nel territorio del Comune di Benevento;
3.Per effetto di quanto accertato e dichiarato al punto 2) dichiarare, conseguentemente, che alcuna somma la società è tenuta a pagare al Parte_1
a titolo di differenza tra somme incassate e somme versate per Controparte_1 la causale di cui al contratto del 30.09.2010; 4. Conseguentemente, rigettare le domande riconvenzionali avanzate dal P_
, in quanto non provate e comunque infondate;
[...]
5. In via istruttoria, si reitera la nomina di un CTU tecnica al fine di verificare se effettivamente sia stata svolta attività manutentiva ordinaria relativamente all'apparecchio POS installato presso la sede della società attrice;
e che accerti la correttezza ( anche dal punto di vista temporale) o meno delle operazioni effettuate con il POS installato presso la sede legale della tenendo conto, Parte_1 peraltro, della circostanza che il predetto POS è stato ritirato dal Comune di Benevento in data 24.03.2014 e tanto non ha permesso l'effettuazione della più volte richiesta verifica dei dati nel contraddittorio tra le parti.
6. Condannare il in persona del Sindaco p.t., alla refusione delle Controparte_1 spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, per fattane anticipazione…”.
Costituitosi con comparsa in data 07.11.2019, il eccepiva il Controparte_1 definitivo passaggio in giudicato, in mancanza di specifica impugnazione, della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disatteso la domanda di ingiustificato arricchimento pure proposta dalla si opponeva all'ammissione della Parte_1
CTU richiesta dall'appellante e, nel merito, resisteva al gravame, concludendo per il suo rigetto.
All'udienza di trattazione del 10/12/2019, la Corte di Appello adita rilevava d'ufficio l'irregolarità della procura alle liti versata in atti dall'appellante invitando la stessa a provvedere alla sua regolarizzazione, fissando all'uopo l'udienza del 14.4.2020 .
Successivamente, con l'ordinanza del 09/02/2021, la Corte dichiarava espressamente la nullità della procura ad litem depositata dall'appellante in sede di costituzione nel giudizio di appello e, ritenuto che il vizio rilevato non fosse stato sanato e/o superato dall'ulteriore procura depositata telematicamente in data 28/09/2020, assegnava termine ex art. 182 c.p.c. per depositare una procura avente i caratteri della specialità
( “assegna il termine perentorio del 29/03/2021 per fornire una procura esente dai vizi) rinviando il giudizio all'udienza dell'8/06/2021.
Nel corso di detta udienza, tenutasi mediante deposito di note scritte, il P_ appellato, rilevato che l'appellante non aveva ottemperato nel termine perentorio assegnato a quanto disposto dalla Corte con la precedente ordinanza del 09/02/2021, chiedeva rinviarsi il giudizio all'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento dell'08/6/2021, la Corte d'Appello, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per le conclusioni l'udienza del 15/2/2022. Alla successiva udienza di p.c. dell'1/10/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Ed infatti, l'appellante nel termine perentorio concesso ai sensi dell'articolo 182 comma 2 c.p.c., con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9/02/2021, non ha prodotto una valida procura in sostituzione di quella allegata alla costituzione in giudizio oppure anche di quella depositata successivamente, in data 28/09/2020 ( già tardiva, in effetti) che, sebbene risultasse sottoscritta da nella Persona_2 dichiarata qualità di legale rappresentante della suddetta società, appariva anch'essa redatta su un supporto cartaceo non congiunto materialmente ad alcun altro atto e non conteneva alcun elemento testuale che potesse farla ritenere riferibile al processo o alla controversia che ne era oggetto.
In particolare essa è stata apposta su un foglio in bianco, prodotto in copia per immagine senza alcun collegamento e/o riferimento specifico al procedimento de quo;
era, quindi, una procura utilizzabile per qualsiasi giudizio instaurato dalla _1
. Non essendo congiunta all'atto di appello e non essendo stato indicato il
[...] giudizio per il quale è stata rilasciata, essa si è rivelata una irrituale procura carente della “specialità” imposta dall'art. 83 c.p.c..
Premesso che alcuna sanatoria del vizio denunciato è intervenuta nel termine assegnato da parte dell'appellate, anche all'esito delle due occasioni di integrazione offerte dalla Corte, mantenendo anche la seconda procura prodotta il carattere della genericità, l' appello proposto va dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, nei confronti del , delle spese Controparte_1 del presente grado di giudizio da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000. Tenuto conto delle tariffe applicabili, spettano € 1490,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 2.200,00 per la fase di trattazione ed € 2560,00 per la fase decisoria;
in totale € 7.250,00 oltre
€ 1087,50 per le spese generali di rappresentanza e difesa ed altri oneri se dovuti.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2243/2018 emessa dal Tribunale di Benevento, sezione civile il 24.12.2018, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 spese del grado che liquida in € 7.250,00 per compensi ed € 1087,50 per le spese generali di rappresentanza e difesa, nonché altri oneri se dovuti.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 31.12.2024
La Presidente
Caterina Molfino