Articolo 1 della Legge 4 marzo 1958, n. 175
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6 aprile 1958
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, numero 804 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538 , e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalita' di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Al predetto personale, quando svolge mansioni di ufficio e sia stato autorizzato ad indossare l'abito civile, in cambio degli oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennita' mensile di L.
900".
Qualsiasi altra disposizione che contrasta con la presente legge e' abrogata.

Entrata in vigore il 6 aprile 1958