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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/05/2024, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 758 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Alberto Parte_1
Paolo Di Flumeri e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Melito Irpino (AV), via degli Astronauti s.n.c.,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 19.02.2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1413/2023) e chiedendo al Tribunale di “1. accertare e dichiarare che la sig.ra risulta bisognosa di assistenza continua non Parte_1 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita anche in punta di indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di aggravamento o da quella che risulterà dagli esiti istruttori e, terminate le operazioni di consulenza, riconoscerne mediante sentenza i relativi benefici, con conseguente pagamento da parte dell' , in persona ex lege, dell'indennità di Controparte_2 accompagnamento;
2. accertare e dichiarare che la sig.ra risulta portatrice di Parte_1 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/92 a decorrere dalla data dell'aggravamento o da quella eventualmente diversa all'esito dell'attività medico-legale, con ogni conseguente beneficio di legge”; con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, con distrazione. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
1 L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini e visitata la perizianda il giorno 17.10.2023, ha posto una diagnosi di “ipoacusia percettiva destra: la paziente ode toni di voce poco più elevati della normale voce di conversazione;
cardiopatia ipertensiva in discreto compenso;
spondilodiscoartrosi del rachide cervicale e lombare;
coxartrosi e gonartrosi bilaterale;
osteoartrite dei piedi su piede piatto trasverso e delle mani con riduzione della forza prensile;
vasculopatia cerebrale cronica con deficit mnesici;
sindrome depressiva cronica;
incontinenza urinaria” e ha concluso per la conferma degli esiti della fase amministrativa (invalidità civile totale e stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, l. 104/92).
La ricorrente contesta tali conclusioni, lamentando che il CTU abbia sottovalutato l'incidenza invalidante delle patologie sofferte;
ha, inoltre, chiesto, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., di tener conto dell'intervenuto aggravamento delle sue condizioni di salute, attestato da un certificato medico del 15.01.2024.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal
CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Le conclusioni del CTU sono sorrette da una congrua e adeguata motivazione.
2 In particolare, l'ausiliare ha riscontrato deambulazione con appoggio e discreto orientamento nello spazio e nel tempo, con turbe della memoria di rievocazione, e ha evidenziato, sul piano medico- legale, che “L'artrosi polidistrettuale che affligge la paziente non causa, allo stato attuale, impossibilità della deambulazione autonoma, anche se la stessa è difficoltosa, necessita di appoggio ed è facilmente esauribile. Per effettuare i passaggi posturali la paziente adotta strategie di compenso.
La patologia neurologica, una vasculopatia cerebrale cronica, causa, al momento, qualche turba della memoria, specie di rievocazione. La cardiopatia ipertensiva è discretamente compensata”.
Le conclusioni rassegnate sono, inoltre, coerenti con quanto risulta dalla documentazione medica agli atti, dalla quale non emergono elementi tali da farle ritenere incongrue (non potendosi, peraltro, ritenere che il CTU sia vincolato ai contenuti di carattere valutativo espressi da altri medici), e con il costante insegnamento della S.C., secondo il quale, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971
e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
Si tratta, chiaramente, di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell'assistenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011, Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009). Infatti, come ha avuto modo di chiarire la S.C., “La situazione di non autosufficienza, che è alla base del diritto in esame è caratterizzata, dalla permanenza (la natura
"permanente" dell'aiuto fornito dall'accompagnatore, la natura "quotidiana" degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente, la natura "continua" del bisogno di assistenza: art. 1 secondo comma lettera "b" della legge 21 novembre 1988 n. 508). In questo quadro, la quotidianità è la cadenza che l'atto assume, per la propria natura, in quanto (pur eventualmente di breve durata) parte necessaria della vita quotidiana. E la continuità, che è della cadenza quotidiana degli atti, determina
(quale propria risonanza) la permanenza del bisogno. Questa permanenza, inscritta nella lettera della norma, è la stessa ragione del diritto. Da ciò discende che, nell'ambito degli atti che il soggetto non sia in grado di compiere, anche un'ampia pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determinano la non autosufficienza prevista dalla norma. E, simmetricamente, anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina la non autosufficienza. La valutazione della cadenza quotidiana dell'atto (e pertanto della sua idoneità a determinare la non autosufficienza) è apprezzamento di fatto, che, ove sia privo di vizi logici e giuridici, è estraneo allo spazio del giudizio di legittimità” (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13362 del 11/09/2003). Ancora, si è rimarcato che il difetto di autosufficienza capace di giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento può ricorrere anche senza che si sia in presenza di una totale ed oggettiva impossibilità di movimento;
occorre, tuttavia, che “la deambulazione del soggetto si presenti particolarmente difficoltosa e limitata
(nello spazio e nel tempo) ed inoltre fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della
3 vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (cfr.
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018; Sez. L, Sentenza n. 3228 del 03/04/1999).
Tanto non è stato provato nel caso di specie, né emerge dalle certificazioni mediche versate in atti dalla ricorrente, compresa quella più recente del 15.01.2024, che non attesta un mutamento del quadro clinico di entità e rilevanza tale da determinare l'insorgenza dei requisiti per beneficiare delle prestazioni richieste.
Per tutte le ragioni esposte, in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 29 maggio 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 758 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Alberto Parte_1
Paolo Di Flumeri e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Melito Irpino (AV), via degli Astronauti s.n.c.,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 19.02.2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1413/2023) e chiedendo al Tribunale di “1. accertare e dichiarare che la sig.ra risulta bisognosa di assistenza continua non Parte_1 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita anche in punta di indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di aggravamento o da quella che risulterà dagli esiti istruttori e, terminate le operazioni di consulenza, riconoscerne mediante sentenza i relativi benefici, con conseguente pagamento da parte dell' , in persona ex lege, dell'indennità di Controparte_2 accompagnamento;
2. accertare e dichiarare che la sig.ra risulta portatrice di Parte_1 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/92 a decorrere dalla data dell'aggravamento o da quella eventualmente diversa all'esito dell'attività medico-legale, con ogni conseguente beneficio di legge”; con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, con distrazione. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
1 L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini e visitata la perizianda il giorno 17.10.2023, ha posto una diagnosi di “ipoacusia percettiva destra: la paziente ode toni di voce poco più elevati della normale voce di conversazione;
cardiopatia ipertensiva in discreto compenso;
spondilodiscoartrosi del rachide cervicale e lombare;
coxartrosi e gonartrosi bilaterale;
osteoartrite dei piedi su piede piatto trasverso e delle mani con riduzione della forza prensile;
vasculopatia cerebrale cronica con deficit mnesici;
sindrome depressiva cronica;
incontinenza urinaria” e ha concluso per la conferma degli esiti della fase amministrativa (invalidità civile totale e stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, l. 104/92).
La ricorrente contesta tali conclusioni, lamentando che il CTU abbia sottovalutato l'incidenza invalidante delle patologie sofferte;
ha, inoltre, chiesto, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., di tener conto dell'intervenuto aggravamento delle sue condizioni di salute, attestato da un certificato medico del 15.01.2024.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal
CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Le conclusioni del CTU sono sorrette da una congrua e adeguata motivazione.
2 In particolare, l'ausiliare ha riscontrato deambulazione con appoggio e discreto orientamento nello spazio e nel tempo, con turbe della memoria di rievocazione, e ha evidenziato, sul piano medico- legale, che “L'artrosi polidistrettuale che affligge la paziente non causa, allo stato attuale, impossibilità della deambulazione autonoma, anche se la stessa è difficoltosa, necessita di appoggio ed è facilmente esauribile. Per effettuare i passaggi posturali la paziente adotta strategie di compenso.
La patologia neurologica, una vasculopatia cerebrale cronica, causa, al momento, qualche turba della memoria, specie di rievocazione. La cardiopatia ipertensiva è discretamente compensata”.
Le conclusioni rassegnate sono, inoltre, coerenti con quanto risulta dalla documentazione medica agli atti, dalla quale non emergono elementi tali da farle ritenere incongrue (non potendosi, peraltro, ritenere che il CTU sia vincolato ai contenuti di carattere valutativo espressi da altri medici), e con il costante insegnamento della S.C., secondo il quale, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971
e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
Si tratta, chiaramente, di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell'assistenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011, Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009). Infatti, come ha avuto modo di chiarire la S.C., “La situazione di non autosufficienza, che è alla base del diritto in esame è caratterizzata, dalla permanenza (la natura
"permanente" dell'aiuto fornito dall'accompagnatore, la natura "quotidiana" degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente, la natura "continua" del bisogno di assistenza: art. 1 secondo comma lettera "b" della legge 21 novembre 1988 n. 508). In questo quadro, la quotidianità è la cadenza che l'atto assume, per la propria natura, in quanto (pur eventualmente di breve durata) parte necessaria della vita quotidiana. E la continuità, che è della cadenza quotidiana degli atti, determina
(quale propria risonanza) la permanenza del bisogno. Questa permanenza, inscritta nella lettera della norma, è la stessa ragione del diritto. Da ciò discende che, nell'ambito degli atti che il soggetto non sia in grado di compiere, anche un'ampia pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determinano la non autosufficienza prevista dalla norma. E, simmetricamente, anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina la non autosufficienza. La valutazione della cadenza quotidiana dell'atto (e pertanto della sua idoneità a determinare la non autosufficienza) è apprezzamento di fatto, che, ove sia privo di vizi logici e giuridici, è estraneo allo spazio del giudizio di legittimità” (così
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13362 del 11/09/2003). Ancora, si è rimarcato che il difetto di autosufficienza capace di giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento può ricorrere anche senza che si sia in presenza di una totale ed oggettiva impossibilità di movimento;
occorre, tuttavia, che “la deambulazione del soggetto si presenti particolarmente difficoltosa e limitata
(nello spazio e nel tempo) ed inoltre fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della
3 vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (cfr.
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20819 del 20/08/2018; Sez. L, Sentenza n. 3228 del 03/04/1999).
Tanto non è stato provato nel caso di specie, né emerge dalle certificazioni mediche versate in atti dalla ricorrente, compresa quella più recente del 15.01.2024, che non attesta un mutamento del quadro clinico di entità e rilevanza tale da determinare l'insorgenza dei requisiti per beneficiare delle prestazioni richieste.
Per tutte le ragioni esposte, in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 29 maggio 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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