Art. 3. Clausola penale 1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.
2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.