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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.58/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 20.02.2024, e vertente tra l , in persona del Direttore Parte_1
Regionale pro tempore (appellante), e (appellato), avente ad oggetto: appello CP_1
avverso la sentenza n°66/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.02.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2024, l' ha proposto appello avverso la sentenza indicata in CP_2
epigrafe, con la quale era stato accolto il ricorso di volto ad ottenere la revisione, per CP_1
aggravamento, del grado di inabilità del 21% (già riconosciuto in sede amministrativa con riguardo alla stenosi canale lombare congenita ed acquisita, con conseguente riconoscimento del diritto a indennizzo per malattia professionale in misura corrispondente alla maggior grado di inabilità complessivamente vantato (30%). A fondamento del gravame, con un unico articolato motivo, l' appellante ha Pt_1 contestato nel merito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado
1 e recepita dal Tribunale, al cui esito era stato riconosciuto un aggravamento pari ad un gradiente del
53%, senza tener conto della componente congenita della patologia denunciata. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame ed in riforma della impugnata sentenza, che venisse respinto il ricorso di in quanto infondato in fatto ed in diritto. CP_1
La parte appellata ha resistito al gravame.
L'Istituto appellante censura l'impugnata sentenza per aver accolto acriticamente le conclusioni della
CTU medico legale, assumendo che le infermità che affliggono l'assicurata non erano e non sono di entità tale da determinare un grado di inabilità lavorativa in misura superiore a quanto già riconosciuto in sede amministrativa, tenuto conto della diagnosi originaria di stenosi canale lombare congenita ed acquisita.
Il motivo non è fondato.
La CTU disposta in primo grado – cfr. elaborato peritale Dr - ha infatti concluso Persona_1
nel senso che è affetto da “Limitazione funzionale del rachide lombare, deficit CP_1
motorio e sensitivo distale degli arti inferiori in soggetto affetto da multiradicolopatia lombare cronica bilaterale maggiore a destra, da artrosi, discopatia lombare multipla e stenosi del canale lombare già trattata chirurgicamente”.
Tale giudizio è stato pienamente confermato nella consulenza tecnica d'ufficio disposta in questa sede – cfr. elaborato Dr. - che si pone sostanzialmente in linea con le conclusioni Persona_2
di quella del primo grado e nella quale è stato accertato che è affetto da “importante CP_1
deficit funzionale rachide lombare con deficit motorio e sensitivo distale arti inferiori in paziente con rilievo di multiradicolopatia lombare cronica bilaterale prevalente a dx;
artrosi discopatie lombari multiple, stenosi del canale lombare sottoposto a due interventi nch” e che da tale quadro patologico sono residuati postumi permanenti nella seguente misura: “12% (dodici) danno biologico DL 38/2000 relativamente al rachide lombare e 25% (venticinque) a dx, 20% (venti) a sx per neuropatia arti inferiori specificando la insussistenza di comprovata componente menomativa extra-lavorativa non documentata dalla documentazione clinica esaminata con postumi permanenti globalmente valutabili in misura del
53% (cinquantatre) a decorrere dalla data della visita di revisione 17/03/2021”.
Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione.
Tale giudizio, peraltro, è stato confermato dal CTU anche all'esito delle osservazioni dell' CP_2 avendo il CTU ribadito che “già il CTU Dr aveva escluso la sussistenza di “componente Per_1
2 congenita” della stenosi canalare, ed il Sottoscritto aveva riportato che “le malformazioni congenite” rappresentano cause molto rare della stenosi lombare”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Le spese di CTU - determinate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_2
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l a rifondere alla parte appellata le spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_2
€.3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio; CP_2
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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