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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9339 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8895 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 25.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma via Casilina n. 362 presso lo studio dell'avv. Parte_1 Francesco Romano Zilli che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
n persona del legale rapp. pro Controparte_1 tempore
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.3.2024 il ricorrente, premettendo di essere stato assunto dalla società resistente in data 8.7.2019 (con decorrenza dal giorno 9 successivo) con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con mansioni di addetto alle indagini elementari e di operatore nell'ambito della sicurezza, con la qualifica di operatore IV livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private, esponeva che il primo contratto aveva scadenza il 10.9.19, ma che di fatto il rapporto di lavoro era proseguito fino al 31.8.2020; che in data 1.9.2020 era stato stipulato un secondo contratto a termine, con scadenza al 27.12.2021, ma che in data 27.12.2021 era stato convertito in contratto a tempo indeterminato, con medesimo orario e inquadramento di addetto alla vigilanza;
che in data 18.3.2022 si era dimesso per giusta causa non essendogli state pagate le retribuzioni di dicembre 2021 e di gennaio, febbraio e marzo del 2022; che aveva lavorato quale addetto alla vigilanza presso il supermercato Eurospin di viale Duilio Cambellotti e presso quello Eurospin di via Siculiana in Roma;
che aveva osservato l'orario dalle 15 alle 21, senza pausa, per 1 tre giorni a settimana presso Eurospin di via Cambellotti e dalle 12.30 alle 20.30 presso Eurospin di via Siculiana;
che non aveva mai goduto di ferie e che aveva lavorato anche durante l'emergenza pandemica da Covid 19; che aveva operato ininterrottamente dal 9.7.2019 al 18.3.2022 sotto il vincolo della subordinazione alla società resistente, osservando le direttive dell'a.u. Iannoni
. Persona_1 Lamentava di avere percepito somme inferiori al dovuto e di essere creditore dell'importo di euro 13.599,71 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria, straordinario, tredicesima, permessi e ferie non goduti, preavviso e t.f.r.. Concludeva chiedendo: “
1. dichiarata ed accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed i fatti così come dedotti nella premessa ed accertata, altresì, l'applicabilità alla fattispecie della normativa sopra richiamata, con le mansioni svolte configuranti le qualifiche indicate, accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare la
[...] CE IS , in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Via Albavilla 68 Roma (RM) al pagamento in favore del sig. , della somma di € Parte_1 4.056,23 a titolo di differenze retribuzione ordinaria, € 859,28 per straordinario feriale diurno, € 934,01 per straordinario festivo diurno, € 1.417,50 per differenze sulla 13/esima, € 1.722,37 per ferie, € 314,64 per permessi, € 1.308,46, per preavviso, € 2.987,22 per T.F.R., il tutto per la complessiva somma di € 13.599,71, e comunque per quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre la rivalutazione e gli interessi come per legge”. Nella contumacia della società, ritualmente evocata in giudizio, la causa era istruita a mezzo di esame testimoniale e decisa all'esito di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte ricorrente.
Come noto, l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda (rapporto di lavoro, durata, mansioni e orario) grava su colui che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.). Il ricorrente nella specie afferma di avere avuto con la società resistente un rapporto di lavoro subordinato ininterrotto dall'8.7.2019 alle dimissioni rassegnate il 18.3.2022. Deve ritenersi che all'esito dell'istruttoria tale prova sia stata fornita. Infatti la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la resistente è integrata innanzitutto dalla documentazione in atti (cfr. contratto di assunzione dell'8.7.2019 doc. 2, conversione del rapporto a tempo indeterminato doc. 3, modulo recesso Ministero Lavoro doc. 4, buste paga di dicembre 2021 e febbraio 2022 da cui risulta l'assunzione del settembre 2020). Inoltre il teste escusso all'udienza dell'11.6.2025, da ritenere indifferente ai fatti Tes_1 di causa e quindi pienamente attendibile, ha confermato la circostanza che il ricorrente anche dopo la scadenza del primo contratto a termine (10.9.2019) ha continuato ininterrottamente a lavorare per la società resistente, con il vincolo della subordinazione, fino al 31.8.2020 e dunque, senza soluzione di continuità, fino alla stipula del nuovo contratto a tempo determinato del settembre 2020, poi convertito in contratto a tempo indeterminato il 27.12.2021. Così ha riferito il teste: “Adr Sono stato collega del ricorrente. Io ho iniziato a lavorare per la società resistente a ottobre del 2019 fino al maggio del 2022. Io mi occupavo di sicurezza nei supermercati. Mi occupavo di sicurezza in diversi supermercati, … Cap 3) confermo quanto al capitolo, ricordo che il ricorrente ha continuato a lavorare anche dopo il settembre del 2019. Io ho potuto constatare, avendo cominciato a lavorare a ottobre del 2019, che il ricorrente a ottobre lavorava e che ha continuato a lavorare anche dopo fino al 2022”. Depone poi in senso favorevole al ricorrente, quanto alla durata del contratto, anche la mancata risposta della convenuta contumace all'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.). È, quindi, fondata la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con durata dal 8.7.2019 al 18.3.2022. All'esito dell'istruttoria non ha, invece, trovato alcun riscontro l'allegazione del ricorrente circa il numero di ore di lavoro straordinario sistematicamente osservato ogni settimana.
2 Invero l'unico testimone indicato in lista, appunto il teste nulla ha potuto riferire Tes_1 in merito ai turni e all'orario di lavoro del ricorrente, in quanto egli lavorava presso supermercati diversi (a Latina e di Terracina), mentre il lavorava presso supermercati siti a Roma. Pt_1 Così ha dichiarato il teste sul punto: “… Non ci siamo mai incontrati di fatto sul posto di lavoro, … Cap 7) non posso ricordare i turni precisi che faceva il ricorrente, posso però dire quali erano i miei turni che dipendevano dai supermercati: io facevo dalle 8 alle 15 in alcuni supermercati e in altri supermercati facevo dalle 15 alle 21. La situazione a Roma però era diversa. CAP 8) Non lo so nel dettaglio quali fossero i turni del ricorrente nei supermercati che mi si leggono, ma so che a Roma venivano fatti anche doppi turni dai colleghi e quindi è plausibile che il ricorrente facesse il turno dalle 12.30 alle 20.30”. Pertanto il teste non è a conoscenza diretta dei fatti e fornisce solo un giudizio di verosimiglianza che, in assenza di altri elementi, non può dirsi sufficiente a integrare in modo rigoroso la prova, gravante sul lavoratore, di avere in concreto lavorato per un numero di ore superiori rispetto a quelle risultanti dal contratto. Quanto alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, si osserva che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Nella fattispecie non può ritenersi provata la circostanza relativa alla mancata fruizione integrale delle ferie e dei permessi, in quanto l'unico testimone escusso nulla ha saputo riferire sul punto. Pertanto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 8.7.2019 al 18.3.2022, ed escluso il diritto a percepire somme a titolo di straordinario, di ferie e permessi non goduti, si tratta di accertare se il ricorrente vanti un credito a titolo di differenze retributive per gli altri titoli indicati nel ricorso e cioè per la paga ordinaria, la tredicesima, l'indennità sostitutiva del preavviso e il t.f.r.. Ora occorre partire dal dato per cui il ricorrente sembrerebbe – il condizionale è d'obbligo data la laconicità del ricorso – avere fondato la propria domanda di pagamento delle differenze retributive, esclusivamente sull'applicazione di un diverso contratto collettivo rispetto a quello applicato dall'azienda datrice di lavoro e risultante dal contratto individuale. Se così fosse la domanda non potrebbe trovare accoglimento in assenza di qualsiasi allegazione in ordine alle ragioni per le quali nel caso di specie dovrebbe essere disapplicato il CCNL richiamato dal contratto individuale di lavoro doc. 2 (cioè il CCNL cd. SAFI, relativo al personale delle imprese esercenti Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati) e dovrebbe essere applicato proprio il contratto CCNL invocato nei conteggi (CCNL cd. SEFI, relativo ai SErvizi FIduciari e alla vigilanza privata). Tuttavia, a ben vedere, proprio esaminando i conteggi emerge che il ricorrente non ha inteso fondare le proprie rivendicazioni economiche su un diverso contratto collettivo, ma chiedere il pagamento di somme che risultano dovute in base al contratto collettivo concretamente applicato dalla parte datoriale.
3 In particolare nei conteggi risultano differenze retributive per paga ordinaria pari a zero, per l'anno 2019, 2020 e 2021 (fino al mese di novembre): deve pertanto concludersi che il ricorrente non lamenti affatto il mancato pagamento della retribuzione base. Risulta, invece, omesso il pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2021 (per euro 1.334,00, peraltro anche risultante dalla busta paga, doc. 4), del mese di gennaio, febbraio e marzo 2022 per un totale di euro 4.056,23: tale importo deve pertanto ritenersi dovuto. Nei conteggi non risulta un credito per la tredicesima negli anni 2019 e 2020, ma solo con riguardo all'anno 2021 e ai tre mesi del 2022, per un totale di euro 1.417,50, importo che pure deve ritenersi dovuto. Il mancato pagamento di tre mensilità di retribuzione (dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022), deve poi ritenersi un inadempimento grave e tale da giustificare il recesso per giusta causa del lavoratore, con conseguente diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, correttamente conteggiata in euro 1.308,46. È infine certamente dovuto il t.f.r. pari ad euro 2.987,22 come quantificato nei conteggi in atti. In difetto di prova incombente sul convenuto, di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive specificate nel ricorso al ricorrente va quindi riconosciuta la somma complessiva di euro 9.769,41, somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla stregua degli artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. . Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di notula, vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo e indeterminato e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.769,41, oltre rivalutazione e interessi legali;
- condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 25.9.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8895 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 25.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma via Casilina n. 362 presso lo studio dell'avv. Parte_1 Francesco Romano Zilli che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
n persona del legale rapp. pro Controparte_1 tempore
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.3.2024 il ricorrente, premettendo di essere stato assunto dalla società resistente in data 8.7.2019 (con decorrenza dal giorno 9 successivo) con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, con mansioni di addetto alle indagini elementari e di operatore nell'ambito della sicurezza, con la qualifica di operatore IV livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private, esponeva che il primo contratto aveva scadenza il 10.9.19, ma che di fatto il rapporto di lavoro era proseguito fino al 31.8.2020; che in data 1.9.2020 era stato stipulato un secondo contratto a termine, con scadenza al 27.12.2021, ma che in data 27.12.2021 era stato convertito in contratto a tempo indeterminato, con medesimo orario e inquadramento di addetto alla vigilanza;
che in data 18.3.2022 si era dimesso per giusta causa non essendogli state pagate le retribuzioni di dicembre 2021 e di gennaio, febbraio e marzo del 2022; che aveva lavorato quale addetto alla vigilanza presso il supermercato Eurospin di viale Duilio Cambellotti e presso quello Eurospin di via Siculiana in Roma;
che aveva osservato l'orario dalle 15 alle 21, senza pausa, per 1 tre giorni a settimana presso Eurospin di via Cambellotti e dalle 12.30 alle 20.30 presso Eurospin di via Siculiana;
che non aveva mai goduto di ferie e che aveva lavorato anche durante l'emergenza pandemica da Covid 19; che aveva operato ininterrottamente dal 9.7.2019 al 18.3.2022 sotto il vincolo della subordinazione alla società resistente, osservando le direttive dell'a.u. Iannoni
. Persona_1 Lamentava di avere percepito somme inferiori al dovuto e di essere creditore dell'importo di euro 13.599,71 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria, straordinario, tredicesima, permessi e ferie non goduti, preavviso e t.f.r.. Concludeva chiedendo: “
1. dichiarata ed accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed i fatti così come dedotti nella premessa ed accertata, altresì, l'applicabilità alla fattispecie della normativa sopra richiamata, con le mansioni svolte configuranti le qualifiche indicate, accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare la
[...] CE IS , in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Via Albavilla 68 Roma (RM) al pagamento in favore del sig. , della somma di € Parte_1 4.056,23 a titolo di differenze retribuzione ordinaria, € 859,28 per straordinario feriale diurno, € 934,01 per straordinario festivo diurno, € 1.417,50 per differenze sulla 13/esima, € 1.722,37 per ferie, € 314,64 per permessi, € 1.308,46, per preavviso, € 2.987,22 per T.F.R., il tutto per la complessiva somma di € 13.599,71, e comunque per quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre la rivalutazione e gli interessi come per legge”. Nella contumacia della società, ritualmente evocata in giudizio, la causa era istruita a mezzo di esame testimoniale e decisa all'esito di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte ricorrente.
Come noto, l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda (rapporto di lavoro, durata, mansioni e orario) grava su colui che agisce in giudizio (art. 2697 c.c.). Il ricorrente nella specie afferma di avere avuto con la società resistente un rapporto di lavoro subordinato ininterrotto dall'8.7.2019 alle dimissioni rassegnate il 18.3.2022. Deve ritenersi che all'esito dell'istruttoria tale prova sia stata fornita. Infatti la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la resistente è integrata innanzitutto dalla documentazione in atti (cfr. contratto di assunzione dell'8.7.2019 doc. 2, conversione del rapporto a tempo indeterminato doc. 3, modulo recesso Ministero Lavoro doc. 4, buste paga di dicembre 2021 e febbraio 2022 da cui risulta l'assunzione del settembre 2020). Inoltre il teste escusso all'udienza dell'11.6.2025, da ritenere indifferente ai fatti Tes_1 di causa e quindi pienamente attendibile, ha confermato la circostanza che il ricorrente anche dopo la scadenza del primo contratto a termine (10.9.2019) ha continuato ininterrottamente a lavorare per la società resistente, con il vincolo della subordinazione, fino al 31.8.2020 e dunque, senza soluzione di continuità, fino alla stipula del nuovo contratto a tempo determinato del settembre 2020, poi convertito in contratto a tempo indeterminato il 27.12.2021. Così ha riferito il teste: “Adr Sono stato collega del ricorrente. Io ho iniziato a lavorare per la società resistente a ottobre del 2019 fino al maggio del 2022. Io mi occupavo di sicurezza nei supermercati. Mi occupavo di sicurezza in diversi supermercati, … Cap 3) confermo quanto al capitolo, ricordo che il ricorrente ha continuato a lavorare anche dopo il settembre del 2019. Io ho potuto constatare, avendo cominciato a lavorare a ottobre del 2019, che il ricorrente a ottobre lavorava e che ha continuato a lavorare anche dopo fino al 2022”. Depone poi in senso favorevole al ricorrente, quanto alla durata del contratto, anche la mancata risposta della convenuta contumace all'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.). È, quindi, fondata la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con durata dal 8.7.2019 al 18.3.2022. All'esito dell'istruttoria non ha, invece, trovato alcun riscontro l'allegazione del ricorrente circa il numero di ore di lavoro straordinario sistematicamente osservato ogni settimana.
2 Invero l'unico testimone indicato in lista, appunto il teste nulla ha potuto riferire Tes_1 in merito ai turni e all'orario di lavoro del ricorrente, in quanto egli lavorava presso supermercati diversi (a Latina e di Terracina), mentre il lavorava presso supermercati siti a Roma. Pt_1 Così ha dichiarato il teste sul punto: “… Non ci siamo mai incontrati di fatto sul posto di lavoro, … Cap 7) non posso ricordare i turni precisi che faceva il ricorrente, posso però dire quali erano i miei turni che dipendevano dai supermercati: io facevo dalle 8 alle 15 in alcuni supermercati e in altri supermercati facevo dalle 15 alle 21. La situazione a Roma però era diversa. CAP 8) Non lo so nel dettaglio quali fossero i turni del ricorrente nei supermercati che mi si leggono, ma so che a Roma venivano fatti anche doppi turni dai colleghi e quindi è plausibile che il ricorrente facesse il turno dalle 12.30 alle 20.30”. Pertanto il teste non è a conoscenza diretta dei fatti e fornisce solo un giudizio di verosimiglianza che, in assenza di altri elementi, non può dirsi sufficiente a integrare in modo rigoroso la prova, gravante sul lavoratore, di avere in concreto lavorato per un numero di ore superiori rispetto a quelle risultanti dal contratto. Quanto alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, si osserva che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Nella fattispecie non può ritenersi provata la circostanza relativa alla mancata fruizione integrale delle ferie e dei permessi, in quanto l'unico testimone escusso nulla ha saputo riferire sul punto. Pertanto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 8.7.2019 al 18.3.2022, ed escluso il diritto a percepire somme a titolo di straordinario, di ferie e permessi non goduti, si tratta di accertare se il ricorrente vanti un credito a titolo di differenze retributive per gli altri titoli indicati nel ricorso e cioè per la paga ordinaria, la tredicesima, l'indennità sostitutiva del preavviso e il t.f.r.. Ora occorre partire dal dato per cui il ricorrente sembrerebbe – il condizionale è d'obbligo data la laconicità del ricorso – avere fondato la propria domanda di pagamento delle differenze retributive, esclusivamente sull'applicazione di un diverso contratto collettivo rispetto a quello applicato dall'azienda datrice di lavoro e risultante dal contratto individuale. Se così fosse la domanda non potrebbe trovare accoglimento in assenza di qualsiasi allegazione in ordine alle ragioni per le quali nel caso di specie dovrebbe essere disapplicato il CCNL richiamato dal contratto individuale di lavoro doc. 2 (cioè il CCNL cd. SAFI, relativo al personale delle imprese esercenti Servizi Ausiliari Fiduciari e Integrati) e dovrebbe essere applicato proprio il contratto CCNL invocato nei conteggi (CCNL cd. SEFI, relativo ai SErvizi FIduciari e alla vigilanza privata). Tuttavia, a ben vedere, proprio esaminando i conteggi emerge che il ricorrente non ha inteso fondare le proprie rivendicazioni economiche su un diverso contratto collettivo, ma chiedere il pagamento di somme che risultano dovute in base al contratto collettivo concretamente applicato dalla parte datoriale.
3 In particolare nei conteggi risultano differenze retributive per paga ordinaria pari a zero, per l'anno 2019, 2020 e 2021 (fino al mese di novembre): deve pertanto concludersi che il ricorrente non lamenti affatto il mancato pagamento della retribuzione base. Risulta, invece, omesso il pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2021 (per euro 1.334,00, peraltro anche risultante dalla busta paga, doc. 4), del mese di gennaio, febbraio e marzo 2022 per un totale di euro 4.056,23: tale importo deve pertanto ritenersi dovuto. Nei conteggi non risulta un credito per la tredicesima negli anni 2019 e 2020, ma solo con riguardo all'anno 2021 e ai tre mesi del 2022, per un totale di euro 1.417,50, importo che pure deve ritenersi dovuto. Il mancato pagamento di tre mensilità di retribuzione (dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022), deve poi ritenersi un inadempimento grave e tale da giustificare il recesso per giusta causa del lavoratore, con conseguente diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, correttamente conteggiata in euro 1.308,46. È infine certamente dovuto il t.f.r. pari ad euro 2.987,22 come quantificato nei conteggi in atti. In difetto di prova incombente sul convenuto, di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive specificate nel ricorso al ricorrente va quindi riconosciuta la somma complessiva di euro 9.769,41, somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla stregua degli artt. 429, terzo comma, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. . Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di notula, vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo e indeterminato e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.769,41, oltre rivalutazione e interessi legali;
- condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 25.9.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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