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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 4647/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE BOLDINI;
Parte_1
PARTE RICORRENTE contro rappresentato e Controparte_1
difeso dai dottori ANTONELLA DE MARTE, SUSANNA DI NINO, ANNARITA
FRIZZI, LAURA GRASSO, ROBERTO QUARANTA, funzionari dell' CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità dell'ordinanza Pt_1
ingiunzione n. 464/2024 prot. n. 29381 emessa il 15 aprile 2024 dal direttore dell' per il pagamento CP_1 Controparte_2
della somma di € 40.960,00, per aver violato - l'art. 29, I° co., D.Lgs. n. 276/2003 per aver somministrato illecitamente la manodopera a in particolare Controparte_3
i lavoratori e dal 4 ottobre 2017 al 31 marzo 2018, - Parte_2 Parte_3
l'art. 25 bis del DPR n. 313/2002 per aver omesso di richiedere, all'atto dell'immissione al lavoro, il casellario giudiziale delle sig.re e CP_4 [...]
- l'art. 29, I° co., D.Lgs. n. 276/2003 per aver somministrato CP_5
pagina 1 di 11 illecitamente la manodopera a di Data Bruna, in particolare le CP_6
lavoratrici e rispettivamente dal 21 CP_4 Controparte_5
settembre 2017 al 30 giugno 2018 e dal 26 settembre 2018 al 19 giugno 2019. A sostegno delle proprie domande la ricorrente esponeva che: - in data 31 gennaio 2018 veniva nominata presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale della società cooperativa limitata , costituita con atto Controparte_7 CP_8
notarile del 29 giugno 2017; - fin dal 14 luglio 2017 stipulava con CP_8 [...]
un contratto di collaborazione commerciale in virtù del quale Parte_4 [...]
veniva incaricata;
a) di provvedere stabilmente all'esecuzione di Parte_4
ogni attività volta a consentire alla la conclusione con terzi di contratti CP_8
aventi ad oggetto il perfezionamento di rapporti di appalto, b) di eseguire consulenza mirata all'organizzazione della logistica e dell'operatività, comprese le attività di start-up, c) dell'organizzazione di eventi aziendali, d) della locazione di sale e location per eventi, e) di eseguire consulenza mirata allo sviluppo delle attività promozionali,
f) della formazione del personale, dei dipendenti e dei collaboratori, g) del servizio di pulizia dei locali e sedi aziendali, h) dell'attività di marketing e studio di marchi e segni distintivi dell'azienda, i) di consulenze varie;
- provvedeva al CP_8
pagamento della fattura della n. 118/2017 del 19 luglio 2017 di Parte_4
€ 18.330,00 per le prestazioni di a) ricerca e organizzazione spazi della sede operativa, b) stesura progetto, c) assistenza contrattualistica, d) realizzazione modulistica, e) affitto sala per corsi di formazione, f) selezione e formazione personale, g) organizzazione procedure operative;
- la legale rappresentante e socia unica di era la sig.ra , coniugata con il sig. Parte_4 Persona_1
, entrambi amministratori di fatto della , che avevano CP_9 CP_8
persuaso i soci della cooperativa delle loro capacità di amministrare e gestire l'attività e di selezionare e organizzare le risorse umane, tecniche e logistiche necessarie;
- con denuncia/querela del 7 ottobre 2019 chiedeva di procedersi nei pagina 2 di 11 confronti dei sig.ri e per tutti i reati ravvisabili nelle loro condotte CP_9 Per_1
e con successiva denuncia/querela del 12 febbraio 2021 chiedeva di procedersi nei confronti dei medesimi soggetti, nonché nei confronti della sig.ra e CP_10
della sig.ra per essersi sostituiti illegittimamente alla sua Controparte_11
persona, sottoscrivendo a suo nome contratti di appalto non genuino;
- il procedimento penale a proprio carico per il reato di somministrazione fraudolenta di lavoro si chiudeva con il decreto di archiviazione del GIP del 30 novembre 2021, in considerazione del fatto che dalle indagini preliminari era emerso che nulla sapeva dell'assunzione dei dipendenti e la stessa era stata estromessa in toto dagli uffici e dalla consultazione della documentazione amministrativa, finanziaria e contabile della società di cui era formalmente la legale rappresentante;
- con sentenza n. 87/2022 del 13 maggio 2022 l'intestato Tribunale dichiarava il fallimento di;
- con CP_8
sentenza n. 1548/2023, in causa analoga instaurata tra le medesime parti, l'intestato
Tribunale accoglieva l'opposizione alla luce della circostanza che la ricorrente “era stata tenuta all'oscuro di quanto accadeva nella società a causa di condotte illecite
(distrattive e truffaldine) poste in essere dagli amministratori di fatto della cooperativa” e in considerazione del fatto che, nonostante il ruolo formale di legale rappresentante di , ad essa non era ascrivibile l'illecito amministrativo CP_8
oggetto dell'ordinanza-ingiunzione. In diritto la ricorrente sosteneva che l' individuandola quale autrice dell'illecito sulla scorta di una sorta di responsabilità oggettiva per il ruolo di legale rappresentante, aveva violato il principio della natura personale della responsabilità da illecito amministrativo, sancito dall'art. 3 della legge n. 689/1981; rilevava, a dimostrazione della sua totale estraneità agli illeciti, che la era stata incaricata dal sig. , precedente legale Parte_4 CP_13
rappresentante di , di organizzare l'amministrazione, la logistica e CP_8
l'operatività di quest'ultima, di sviluppare le attività promozionali, di formare il personale e di occuparsi dell'attività di marketing, esautorando il legale pagina 3 di 11 rappresentante dalla quotidiana gestione della cooperativa, e così la gestione proseguiva anche negli anni successivi, i coniugi e , anche attraverso CP_9 Per_1
personale di loro fiducia, governavano di fatto la , disponendo a loro CP_8
piacimento delle sue risorse, umane, economiche e tecniche, tant'è che gli stessi dipendenti nelle cause di lavoro riconoscevano loro come amministratori di fatto della cooperativa e riferivano a costoro tutte le decisioni fondamentali per l'attività dell'impresa; i predetti coniugi, inoltre, perpetravano numerose condotte illecite, occultate mediante artifizi e raggiri, che lei denunciava immediatamente acquisitane piena contezza;
non era a conoscenza né dei contratti di appalto stipulati tra e e Data Bruna, né dell'assunzione CP_8 Controparte_3 Parte_5
dei dipendenti illecitamente somministrati;
eccepiva comunque l'estinzione dell'obbligazione per violazione del termine prescritto dall'art. 14 della legge n.
689/1981, in quanto erano decorsi più di 90 giorni tra la data di conclusione degli accertamenti (13 agosto 2021) e quella della notifica del verbale unico di accertamento (29 gennaio 2022), nonché la violazione del proprio diritto di difesa, essendo trascorsi oltre 27 mesi tra la notifica del verbale unico di accertamento e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (4 maggio 2024); lo chiedeva la reiezione del ricorso, evidenziava che la sanzione era stata comminata in conformità ai principi enucleati dall'art. 3 della legge n. 689/1981, che poneva una presunzione di colpa, anche in vigilando, in capo al legale rappresentante, per cui la ricorrente, rivestendo tale carica, aveva l'obbligo di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata e con la sua condotta omissiva concorreva oggettivamente e soggettivamente alla causazione dell'illecito materialmente commesso;
il decreto di archiviazione emesso in sede penale non aveva l'autorità di giudicato e non vincolava il giudice civile;
in merito all'asserita estinzione dell'obbligazione per violazione del termine previsto dall'art. 14 della legge n.
689/1981, affermava che il dies a quo decorreva dal compimento delle operazioni pagina 4 di 11 volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione;
la pretesa sanzionatoria veniva fatta valere entro il termine di prescrizione quinquennale dalla commissione dell'illecito;
l'opposizione non è fondata;
devono essere respinte le eccezioni di nullità del provvedimento impugnato per violazione dei canoni di ragionevolezza, economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, considerato il tempo trascorso tra la notifica del verbale di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione, e di estinzione dell'obbligazione per violazione del termine prescritto dall'art. 14 della legge n.
689/1981; la Corte Costituzionale con la sentenza n. 151/2021 segnalava l'opportunità di un intervento legislativo in detto ambito, ma statuiva che “l'omissione legislativa […] non può essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi”. Essendo rimasta inalterata la legislazione, si ritiene che l' non sia incorso in nessuna violazione con riguardo al lasso temporale CP_1
impiegato per emettere l'ordinanza-ingiunzione oggetto di causa;
in merito alla dedotta violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 – “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni (…)”-, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta pagina 5 di 11 autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato”, ord. n. 37039/2022, ord.
n. 27405 del 25/10/2019, ord. n. 18574 del 03/09/2014, sent.
n. 26734 del 13/12/2011. Nel caso di specie emergeva che: - a seguito degli accertamenti effettuati nei confronti di e della ditta individuale Controparte_3 [...]
aventi ad oggetto i contratti di appalto stipulati dalle suddette società CP_6
con , in data 29 luglio, 2 e 4 agosto 2021, l'ispettore procedente CP_8
comunicava alla l'avvio di un accertamento ispettivo e richiedeva CP_8
l'esibizione della documentazione relativa al personale impiegato nei predetti appalti, richiesta rimasta inevasa e reiterata il 24 agosto, l'8 settembre ed il 13 settembre
2021; - in data 22 ottobre 2021 l'ispettore notificava al liquidatore il Verbale di accertamento e prescrizione, con il quale gli intimava di esibire entro i 15 giorni successivi la documentazione già richiesta;
- in data 13 dicembre 2021 veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione TO00000/2021-958-01, con allegato l'atto di diffida/notificazione di illecito amministrativo con il quale venivano contestate le violazioni non sanabili, notificato alla ricorrente in qualità di trasgressore il 29 gennaio 2022. L'accertamento si protraeva anche a causa del mancato riscontro alle richieste di esibizione della documentazione, per cui si rendeva necessario procedere all'acquisizione delle dichiarazioni di un lavoratore e di una lavoratrice occupati nell'appalto, consultare le banche dati istituzionali e richiedere la documentazione non prodotta da a e a CP_8 Controparte_3 [...]
L'accertamento doveva ritenersi concluso alla data di redazione del CP_6
verbale, dies a quo dal quale iniziava a decorrere il termine di 90 giorni per la notifica della violazione, termine che risultava rispettato;
la sig.ra eccepiva di essere stata estromessa, tramite condotte illecite, Pt_1
dalla gestione dell'impresa dai coniugi - , amministratori di fatto Per_1 CP_9
pagina 6 di 11 della , negando dunque la propria responsabilità in ordine agli illeciti CP_8
sanzionati nell'ordinanza ingiunzione;
i fatti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione (ossia l'interposizione illecita da pseudo-appalto ex art. 29, comma 1, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 alla
[...]
l'interposizione illecita da pseudo-appalto Controparte_15
ex art. 29, comma 1, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 a di Data Bruna CP_6
delle lavoratrici e e la mancata richiesta del certificato del CP_4 CP_5
casellario giudiziale all'atto dell'assunzione di queste ultime ex art 25-bis, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) devono ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non avendo la ricorrente contestato sotto tale profilo l'atto impugnato;
l'art. 3 della legge n. 689/1981 prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”; la giurisprudenza di legittimità afferma che “Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione "iuris tantum" di colpa”, sent. n. 19242 del 07/09/2006, sent.
n. 11206 del 07/05/2008, sent. n. 20930 del 30/09/2009; “In materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate;
ne consegue che la sanzione deve considerarsi legittimamente applicata e notificata nei confronti del detto autore, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica.”, sent. n. 11643 del pagina 7 di 11 13/05/2010; “In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva”, sent. n. 288/2022, ord. n.
11977/2020; “l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi, quindi, ne risponde in solido, ex art. 5 l. 689/81, per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa”, sent. n. 10668 del
29/11/1996); come affermato in causa analoga dall'intestato Tribunale (giudice dott.ssa
Pastore), era onere della ricorrente, “nella sua qualità di amministratrice unica della
, superare la presunzione di imputabilità dell'illecito amministrativo, provando non solo la CP_8 propria estraneità ai fatti commessi dagli amministratori di fatto ma anche l'impossibilità di evitare la commissione di tali fatti usando l'ordinaria diligenza nello svolgimento dell'incarico assunto. Tale onere
(…) non è stato assolto”; le prove per testi dedotte apparivano inammissibili in quanto le circostanze indicate erano tratte da atti depositati in giudizio;
le prove documentali offerte dalla ricorrente non dimostravano che la stessa non si sia occupata dell'amministrazione della nel periodo cui si riferiscono CP_8
gli illeciti sanzionati con l'ordinanza ingiunzione, non provano che i sig.ri e Per_1
abbiano agito a sua insaputa o contro la sua volontà, né tantomeno che ella si CP_9
sia trovata nell'assoluta impossibilità di vigilare sul loro operato, non provando, dunque, di essere esente da responsabilità, quantomeno sotto il profilo della culpa in vigilando;
nella denuncia/querela datata 17 settembre 2019 la ricorrente, convivente del precedente amministratore , dichiarava che in base gli accordi fra CP_16
quest'ultimo e , “la gestione economica, contabile e finanziaria della CP_9
pagina 8 di 11 Cooperativa“ competeva esclusivamente a , per cui quando subentrava a CP_9
, il 31 gennaio 2018, la ricorrente continuava volontariamente a dare CP_13
esecuzione a tale accordo (in parte formalizzato nel contratto di collaborazione commerciale stipulato il 14 luglio 2017), che comportava dei vantaggi per la società, che in poco tempo (come affermato nella denuncia/querela) assumeva oltre cento lavoratori, raggiungeva un utile di bilancio seppur minimo, aveva conti bancari con saldo positivo;
la ricorrente affermava di aver firmato senza esitazione la documentazione aziendale e bancaria che le veniva sottoposta, ma da giugno 2018 chiedeva ed otteneva dall'ufficio amministrativo le contabili bancarie e notava la ripetizione di alcuni bonifici a favore di e di KO sas e Parte_4
l'esecuzione di bonifici senza l'indicazione dei beneficiari e delle causali: pur avendo ricevuto a suo dire soltanto risposte insoddisfacenti e non essendo riuscita ad ottenere l'esibizione di altra documentazione, la ricorrente rimaneva inerte per oltre un anno, non avendo dedotto alcuna prova idonea a dimostrare la “lotta estenuante tra la
Presidente e l'ufficio amministrativo gestito dal sig. per cercare di ottenere informazioni CP_9 relative ai pagamenti eseguiti dai conti correnti della Cooperativa. L'ufficio amministrativo a quel CP_1 tempo gestiva ogni operazione, comprese: la disponibilità delle chiavette USB fornite dalla per eseguire le operazioni online, l'accesso alla PEC aziendale, la fatturazione e la gestione dei pagamenti ai fornitori. (…). All'arrivo delle raccomandate dell'Agenzia dell'Entrate il Sig. e CP_16 la Sig.ra chiedevano informazioni al Sig. e all'ufficio amministrativo e gli Parte_1 CP_9 veniva risposto che alcuni clienti erano stati inadempienti e che, per tale ragione, la Cooperativa non aveva potuto procedere al pagamento dei moduli F24. A questo punto il Sig. CP_16 procedeva a verificare la situazione esistente presso Equitalia e interveniva chiedendo una rateizzazione del debito per poter disporre di un DURC in regola.”. I coniugi - CP_9 Per_1
operavano sui conti correnti della cooperativa in forza di autorizzazione che avrebbe potuto essere revocata sin da giugno 2018, quando la ricorrente apprendeva che erano stati eseguiti dei bonifici a suo dire irregolari;
l'ufficio amministrativo era composto da soci fondatori e da soci lavoratori della cooperativa;
la possibilità di intervenire sull'operatività aziendale risultava dimostrata dall'acquisizione di pagina 9 di 11 informazioni presso Agenzia delle Entrate e dalla presentazione della domanda di rateizzazione del debito presentata dal sig. ; CP_13
irrilevante appariva il decreto di archiviazione pronunciato dal GIP, procedimento relativo alla somministrazione del lavoratore (dipendente non Parte_6
menzionato nell'ordinanza ingiunzione opposta). Come affermato dalla dott.ssa
Pastore nella sentenza citata, dal decreto di archiviazione non possono desumersi elementi di prova in favore della ricorrente, trattandosi di un “provvedimento (…) fondato sulle sole dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente e non, per quanto ivi si legge, su atti di indagine svolti dalla Procura (non è stata in quella sede accertata neppure la falsità delle sottoscrizioni che
ha negato di aver apposto: v. doc. 10 ric). Anche il fatto che ad altri indagati, con l'avviso ex Pt_1 art. 415 bis c.p.c, siano stati addebitati episodi di bancarotta per distrazione non dimostra certo che la ricorrente non abbia mai svolto il suo incarico o che le sia stato impedito di svolgerlo. Anzi, va evidenziato che il fatto che la ricorrente ha ricevuto lo stesso avviso in relazione al reato di bancarotta documentale dimostra come secondo gli inquirenti ella, nella sua qualità di amministratrice, fosse perfettamente in grado di tenere il libro giornale e il libro inventari della cooperativa (v. doc. 12 ric). 5. In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere dimostrato in giudizio, ad opera della parte attrice, che la cooperativa fosse amministrata non dalla signora ma dai soggetti da lei indicati, Pt_1 resterebbero del tutto sfornite di prova le invero generiche allegazioni sull'impossibilità di vigilare sull'operato di costoro (“neppure può essere biasimata la sig.ra di mancata vigilanza: innanzitutto Pt_1 quest'ultima era impegnata all'esterno, spesso in trasferta;
in secondo luogo i coniugi , grazie CP_9 anche ai consulenti e ai dipendenti a loro fedeli, utilizzavano artifizi e raggiri per nascondere le distrazioni di denaro e gli omessi pagamenti dovuti”). La ricorrente infatti non ha in alcun modo dimostrato in giudizio di esser stata spesso in trasferta, né si è premurata di precisare perché non potesse verificare l'operato degli amministratori di fatto (e neppure si è offerta di provarlo) quanto meno con riferimento all'assunzione dei dipendenti e alle attività da costoro svolte, considerato (a) che, per sua stessa ammissione, i non meglio indicati “artifici e raggiri” avrebbero riguardato solo “le distrazioni di denaro e gli omessi pagamenti dovuti, e non la gestione dei dipendenti, e (b) che ella
“grazie alle sue capacità imprenditoriali” ha comunque avuto un ruolo attivo all'interno della società
(come si legge nel ricorso, la ricorrente “promuoveva l'attività della cooperativa e tesseva la sua fitta rete commerciale. (…). 8. In conclusione, non essendo stata fornita prova dell'effettiva estraneità della ricorrente all'amministrazione della società o comunque di circostanze idonee ad impedirle di
pagina 10 di 11 svolgere i suoi compiti, si può affermare la sua responsabilità quanto meno sotto il profilo della culpa in vigilando.”;
l'opposizione deve pertanto essere respinta;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva della ricorrente, con la riduzione del 20% ex art. 9, comma 2 D.lgs. n. 149/2015;
P.Q.M
respinge l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.900,00, oltre rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Torino, il 7 gennaio 2025
La Giudice
Silvana Cirvilleri
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 4647/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DAVIDE BOLDINI;
Parte_1
PARTE RICORRENTE contro rappresentato e Controparte_1
difeso dai dottori ANTONELLA DE MARTE, SUSANNA DI NINO, ANNARITA
FRIZZI, LAURA GRASSO, ROBERTO QUARANTA, funzionari dell' CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità dell'ordinanza Pt_1
ingiunzione n. 464/2024 prot. n. 29381 emessa il 15 aprile 2024 dal direttore dell' per il pagamento CP_1 Controparte_2
della somma di € 40.960,00, per aver violato - l'art. 29, I° co., D.Lgs. n. 276/2003 per aver somministrato illecitamente la manodopera a in particolare Controparte_3
i lavoratori e dal 4 ottobre 2017 al 31 marzo 2018, - Parte_2 Parte_3
l'art. 25 bis del DPR n. 313/2002 per aver omesso di richiedere, all'atto dell'immissione al lavoro, il casellario giudiziale delle sig.re e CP_4 [...]
- l'art. 29, I° co., D.Lgs. n. 276/2003 per aver somministrato CP_5
pagina 1 di 11 illecitamente la manodopera a di Data Bruna, in particolare le CP_6
lavoratrici e rispettivamente dal 21 CP_4 Controparte_5
settembre 2017 al 30 giugno 2018 e dal 26 settembre 2018 al 19 giugno 2019. A sostegno delle proprie domande la ricorrente esponeva che: - in data 31 gennaio 2018 veniva nominata presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale della società cooperativa limitata , costituita con atto Controparte_7 CP_8
notarile del 29 giugno 2017; - fin dal 14 luglio 2017 stipulava con CP_8 [...]
un contratto di collaborazione commerciale in virtù del quale Parte_4 [...]
veniva incaricata;
a) di provvedere stabilmente all'esecuzione di Parte_4
ogni attività volta a consentire alla la conclusione con terzi di contratti CP_8
aventi ad oggetto il perfezionamento di rapporti di appalto, b) di eseguire consulenza mirata all'organizzazione della logistica e dell'operatività, comprese le attività di start-up, c) dell'organizzazione di eventi aziendali, d) della locazione di sale e location per eventi, e) di eseguire consulenza mirata allo sviluppo delle attività promozionali,
f) della formazione del personale, dei dipendenti e dei collaboratori, g) del servizio di pulizia dei locali e sedi aziendali, h) dell'attività di marketing e studio di marchi e segni distintivi dell'azienda, i) di consulenze varie;
- provvedeva al CP_8
pagamento della fattura della n. 118/2017 del 19 luglio 2017 di Parte_4
€ 18.330,00 per le prestazioni di a) ricerca e organizzazione spazi della sede operativa, b) stesura progetto, c) assistenza contrattualistica, d) realizzazione modulistica, e) affitto sala per corsi di formazione, f) selezione e formazione personale, g) organizzazione procedure operative;
- la legale rappresentante e socia unica di era la sig.ra , coniugata con il sig. Parte_4 Persona_1
, entrambi amministratori di fatto della , che avevano CP_9 CP_8
persuaso i soci della cooperativa delle loro capacità di amministrare e gestire l'attività e di selezionare e organizzare le risorse umane, tecniche e logistiche necessarie;
- con denuncia/querela del 7 ottobre 2019 chiedeva di procedersi nei pagina 2 di 11 confronti dei sig.ri e per tutti i reati ravvisabili nelle loro condotte CP_9 Per_1
e con successiva denuncia/querela del 12 febbraio 2021 chiedeva di procedersi nei confronti dei medesimi soggetti, nonché nei confronti della sig.ra e CP_10
della sig.ra per essersi sostituiti illegittimamente alla sua Controparte_11
persona, sottoscrivendo a suo nome contratti di appalto non genuino;
- il procedimento penale a proprio carico per il reato di somministrazione fraudolenta di lavoro si chiudeva con il decreto di archiviazione del GIP del 30 novembre 2021, in considerazione del fatto che dalle indagini preliminari era emerso che nulla sapeva dell'assunzione dei dipendenti e la stessa era stata estromessa in toto dagli uffici e dalla consultazione della documentazione amministrativa, finanziaria e contabile della società di cui era formalmente la legale rappresentante;
- con sentenza n. 87/2022 del 13 maggio 2022 l'intestato Tribunale dichiarava il fallimento di;
- con CP_8
sentenza n. 1548/2023, in causa analoga instaurata tra le medesime parti, l'intestato
Tribunale accoglieva l'opposizione alla luce della circostanza che la ricorrente “era stata tenuta all'oscuro di quanto accadeva nella società a causa di condotte illecite
(distrattive e truffaldine) poste in essere dagli amministratori di fatto della cooperativa” e in considerazione del fatto che, nonostante il ruolo formale di legale rappresentante di , ad essa non era ascrivibile l'illecito amministrativo CP_8
oggetto dell'ordinanza-ingiunzione. In diritto la ricorrente sosteneva che l' individuandola quale autrice dell'illecito sulla scorta di una sorta di responsabilità oggettiva per il ruolo di legale rappresentante, aveva violato il principio della natura personale della responsabilità da illecito amministrativo, sancito dall'art. 3 della legge n. 689/1981; rilevava, a dimostrazione della sua totale estraneità agli illeciti, che la era stata incaricata dal sig. , precedente legale Parte_4 CP_13
rappresentante di , di organizzare l'amministrazione, la logistica e CP_8
l'operatività di quest'ultima, di sviluppare le attività promozionali, di formare il personale e di occuparsi dell'attività di marketing, esautorando il legale pagina 3 di 11 rappresentante dalla quotidiana gestione della cooperativa, e così la gestione proseguiva anche negli anni successivi, i coniugi e , anche attraverso CP_9 Per_1
personale di loro fiducia, governavano di fatto la , disponendo a loro CP_8
piacimento delle sue risorse, umane, economiche e tecniche, tant'è che gli stessi dipendenti nelle cause di lavoro riconoscevano loro come amministratori di fatto della cooperativa e riferivano a costoro tutte le decisioni fondamentali per l'attività dell'impresa; i predetti coniugi, inoltre, perpetravano numerose condotte illecite, occultate mediante artifizi e raggiri, che lei denunciava immediatamente acquisitane piena contezza;
non era a conoscenza né dei contratti di appalto stipulati tra e e Data Bruna, né dell'assunzione CP_8 Controparte_3 Parte_5
dei dipendenti illecitamente somministrati;
eccepiva comunque l'estinzione dell'obbligazione per violazione del termine prescritto dall'art. 14 della legge n.
689/1981, in quanto erano decorsi più di 90 giorni tra la data di conclusione degli accertamenti (13 agosto 2021) e quella della notifica del verbale unico di accertamento (29 gennaio 2022), nonché la violazione del proprio diritto di difesa, essendo trascorsi oltre 27 mesi tra la notifica del verbale unico di accertamento e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (4 maggio 2024); lo chiedeva la reiezione del ricorso, evidenziava che la sanzione era stata comminata in conformità ai principi enucleati dall'art. 3 della legge n. 689/1981, che poneva una presunzione di colpa, anche in vigilando, in capo al legale rappresentante, per cui la ricorrente, rivestendo tale carica, aveva l'obbligo di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata e con la sua condotta omissiva concorreva oggettivamente e soggettivamente alla causazione dell'illecito materialmente commesso;
il decreto di archiviazione emesso in sede penale non aveva l'autorità di giudicato e non vincolava il giudice civile;
in merito all'asserita estinzione dell'obbligazione per violazione del termine previsto dall'art. 14 della legge n.
689/1981, affermava che il dies a quo decorreva dal compimento delle operazioni pagina 4 di 11 volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione;
la pretesa sanzionatoria veniva fatta valere entro il termine di prescrizione quinquennale dalla commissione dell'illecito;
l'opposizione non è fondata;
devono essere respinte le eccezioni di nullità del provvedimento impugnato per violazione dei canoni di ragionevolezza, economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, considerato il tempo trascorso tra la notifica del verbale di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione, e di estinzione dell'obbligazione per violazione del termine prescritto dall'art. 14 della legge n.
689/1981; la Corte Costituzionale con la sentenza n. 151/2021 segnalava l'opportunità di un intervento legislativo in detto ambito, ma statuiva che “l'omissione legislativa […] non può essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi”. Essendo rimasta inalterata la legislazione, si ritiene che l' non sia incorso in nessuna violazione con riguardo al lasso temporale CP_1
impiegato per emettere l'ordinanza-ingiunzione oggetto di causa;
in merito alla dedotta violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 – “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni (…)”-, la giurisprudenza di legittimità afferma che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta pagina 5 di 11 autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato”, ord. n. 37039/2022, ord.
n. 27405 del 25/10/2019, ord. n. 18574 del 03/09/2014, sent.
n. 26734 del 13/12/2011. Nel caso di specie emergeva che: - a seguito degli accertamenti effettuati nei confronti di e della ditta individuale Controparte_3 [...]
aventi ad oggetto i contratti di appalto stipulati dalle suddette società CP_6
con , in data 29 luglio, 2 e 4 agosto 2021, l'ispettore procedente CP_8
comunicava alla l'avvio di un accertamento ispettivo e richiedeva CP_8
l'esibizione della documentazione relativa al personale impiegato nei predetti appalti, richiesta rimasta inevasa e reiterata il 24 agosto, l'8 settembre ed il 13 settembre
2021; - in data 22 ottobre 2021 l'ispettore notificava al liquidatore il Verbale di accertamento e prescrizione, con il quale gli intimava di esibire entro i 15 giorni successivi la documentazione già richiesta;
- in data 13 dicembre 2021 veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione TO00000/2021-958-01, con allegato l'atto di diffida/notificazione di illecito amministrativo con il quale venivano contestate le violazioni non sanabili, notificato alla ricorrente in qualità di trasgressore il 29 gennaio 2022. L'accertamento si protraeva anche a causa del mancato riscontro alle richieste di esibizione della documentazione, per cui si rendeva necessario procedere all'acquisizione delle dichiarazioni di un lavoratore e di una lavoratrice occupati nell'appalto, consultare le banche dati istituzionali e richiedere la documentazione non prodotta da a e a CP_8 Controparte_3 [...]
L'accertamento doveva ritenersi concluso alla data di redazione del CP_6
verbale, dies a quo dal quale iniziava a decorrere il termine di 90 giorni per la notifica della violazione, termine che risultava rispettato;
la sig.ra eccepiva di essere stata estromessa, tramite condotte illecite, Pt_1
dalla gestione dell'impresa dai coniugi - , amministratori di fatto Per_1 CP_9
pagina 6 di 11 della , negando dunque la propria responsabilità in ordine agli illeciti CP_8
sanzionati nell'ordinanza ingiunzione;
i fatti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione (ossia l'interposizione illecita da pseudo-appalto ex art. 29, comma 1, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 alla
[...]
l'interposizione illecita da pseudo-appalto Controparte_15
ex art. 29, comma 1, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 a di Data Bruna CP_6
delle lavoratrici e e la mancata richiesta del certificato del CP_4 CP_5
casellario giudiziale all'atto dell'assunzione di queste ultime ex art 25-bis, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) devono ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non avendo la ricorrente contestato sotto tale profilo l'atto impugnato;
l'art. 3 della legge n. 689/1981 prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”; la giurisprudenza di legittimità afferma che “Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione "iuris tantum" di colpa”, sent. n. 19242 del 07/09/2006, sent.
n. 11206 del 07/05/2008, sent. n. 20930 del 30/09/2009; “In materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate;
ne consegue che la sanzione deve considerarsi legittimamente applicata e notificata nei confronti del detto autore, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica.”, sent. n. 11643 del pagina 7 di 11 13/05/2010; “In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva”, sent. n. 288/2022, ord. n.
11977/2020; “l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi, quindi, ne risponde in solido, ex art. 5 l. 689/81, per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa”, sent. n. 10668 del
29/11/1996); come affermato in causa analoga dall'intestato Tribunale (giudice dott.ssa
Pastore), era onere della ricorrente, “nella sua qualità di amministratrice unica della
, superare la presunzione di imputabilità dell'illecito amministrativo, provando non solo la CP_8 propria estraneità ai fatti commessi dagli amministratori di fatto ma anche l'impossibilità di evitare la commissione di tali fatti usando l'ordinaria diligenza nello svolgimento dell'incarico assunto. Tale onere
(…) non è stato assolto”; le prove per testi dedotte apparivano inammissibili in quanto le circostanze indicate erano tratte da atti depositati in giudizio;
le prove documentali offerte dalla ricorrente non dimostravano che la stessa non si sia occupata dell'amministrazione della nel periodo cui si riferiscono CP_8
gli illeciti sanzionati con l'ordinanza ingiunzione, non provano che i sig.ri e Per_1
abbiano agito a sua insaputa o contro la sua volontà, né tantomeno che ella si CP_9
sia trovata nell'assoluta impossibilità di vigilare sul loro operato, non provando, dunque, di essere esente da responsabilità, quantomeno sotto il profilo della culpa in vigilando;
nella denuncia/querela datata 17 settembre 2019 la ricorrente, convivente del precedente amministratore , dichiarava che in base gli accordi fra CP_16
quest'ultimo e , “la gestione economica, contabile e finanziaria della CP_9
pagina 8 di 11 Cooperativa“ competeva esclusivamente a , per cui quando subentrava a CP_9
, il 31 gennaio 2018, la ricorrente continuava volontariamente a dare CP_13
esecuzione a tale accordo (in parte formalizzato nel contratto di collaborazione commerciale stipulato il 14 luglio 2017), che comportava dei vantaggi per la società, che in poco tempo (come affermato nella denuncia/querela) assumeva oltre cento lavoratori, raggiungeva un utile di bilancio seppur minimo, aveva conti bancari con saldo positivo;
la ricorrente affermava di aver firmato senza esitazione la documentazione aziendale e bancaria che le veniva sottoposta, ma da giugno 2018 chiedeva ed otteneva dall'ufficio amministrativo le contabili bancarie e notava la ripetizione di alcuni bonifici a favore di e di KO sas e Parte_4
l'esecuzione di bonifici senza l'indicazione dei beneficiari e delle causali: pur avendo ricevuto a suo dire soltanto risposte insoddisfacenti e non essendo riuscita ad ottenere l'esibizione di altra documentazione, la ricorrente rimaneva inerte per oltre un anno, non avendo dedotto alcuna prova idonea a dimostrare la “lotta estenuante tra la
Presidente e l'ufficio amministrativo gestito dal sig. per cercare di ottenere informazioni CP_9 relative ai pagamenti eseguiti dai conti correnti della Cooperativa. L'ufficio amministrativo a quel CP_1 tempo gestiva ogni operazione, comprese: la disponibilità delle chiavette USB fornite dalla per eseguire le operazioni online, l'accesso alla PEC aziendale, la fatturazione e la gestione dei pagamenti ai fornitori. (…). All'arrivo delle raccomandate dell'Agenzia dell'Entrate il Sig. e CP_16 la Sig.ra chiedevano informazioni al Sig. e all'ufficio amministrativo e gli Parte_1 CP_9 veniva risposto che alcuni clienti erano stati inadempienti e che, per tale ragione, la Cooperativa non aveva potuto procedere al pagamento dei moduli F24. A questo punto il Sig. CP_16 procedeva a verificare la situazione esistente presso Equitalia e interveniva chiedendo una rateizzazione del debito per poter disporre di un DURC in regola.”. I coniugi - CP_9 Per_1
operavano sui conti correnti della cooperativa in forza di autorizzazione che avrebbe potuto essere revocata sin da giugno 2018, quando la ricorrente apprendeva che erano stati eseguiti dei bonifici a suo dire irregolari;
l'ufficio amministrativo era composto da soci fondatori e da soci lavoratori della cooperativa;
la possibilità di intervenire sull'operatività aziendale risultava dimostrata dall'acquisizione di pagina 9 di 11 informazioni presso Agenzia delle Entrate e dalla presentazione della domanda di rateizzazione del debito presentata dal sig. ; CP_13
irrilevante appariva il decreto di archiviazione pronunciato dal GIP, procedimento relativo alla somministrazione del lavoratore (dipendente non Parte_6
menzionato nell'ordinanza ingiunzione opposta). Come affermato dalla dott.ssa
Pastore nella sentenza citata, dal decreto di archiviazione non possono desumersi elementi di prova in favore della ricorrente, trattandosi di un “provvedimento (…) fondato sulle sole dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente e non, per quanto ivi si legge, su atti di indagine svolti dalla Procura (non è stata in quella sede accertata neppure la falsità delle sottoscrizioni che
ha negato di aver apposto: v. doc. 10 ric). Anche il fatto che ad altri indagati, con l'avviso ex Pt_1 art. 415 bis c.p.c, siano stati addebitati episodi di bancarotta per distrazione non dimostra certo che la ricorrente non abbia mai svolto il suo incarico o che le sia stato impedito di svolgerlo. Anzi, va evidenziato che il fatto che la ricorrente ha ricevuto lo stesso avviso in relazione al reato di bancarotta documentale dimostra come secondo gli inquirenti ella, nella sua qualità di amministratrice, fosse perfettamente in grado di tenere il libro giornale e il libro inventari della cooperativa (v. doc. 12 ric). 5. In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere dimostrato in giudizio, ad opera della parte attrice, che la cooperativa fosse amministrata non dalla signora ma dai soggetti da lei indicati, Pt_1 resterebbero del tutto sfornite di prova le invero generiche allegazioni sull'impossibilità di vigilare sull'operato di costoro (“neppure può essere biasimata la sig.ra di mancata vigilanza: innanzitutto Pt_1 quest'ultima era impegnata all'esterno, spesso in trasferta;
in secondo luogo i coniugi , grazie CP_9 anche ai consulenti e ai dipendenti a loro fedeli, utilizzavano artifizi e raggiri per nascondere le distrazioni di denaro e gli omessi pagamenti dovuti”). La ricorrente infatti non ha in alcun modo dimostrato in giudizio di esser stata spesso in trasferta, né si è premurata di precisare perché non potesse verificare l'operato degli amministratori di fatto (e neppure si è offerta di provarlo) quanto meno con riferimento all'assunzione dei dipendenti e alle attività da costoro svolte, considerato (a) che, per sua stessa ammissione, i non meglio indicati “artifici e raggiri” avrebbero riguardato solo “le distrazioni di denaro e gli omessi pagamenti dovuti, e non la gestione dei dipendenti, e (b) che ella
“grazie alle sue capacità imprenditoriali” ha comunque avuto un ruolo attivo all'interno della società
(come si legge nel ricorso, la ricorrente “promuoveva l'attività della cooperativa e tesseva la sua fitta rete commerciale. (…). 8. In conclusione, non essendo stata fornita prova dell'effettiva estraneità della ricorrente all'amministrazione della società o comunque di circostanze idonee ad impedirle di
pagina 10 di 11 svolgere i suoi compiti, si può affermare la sua responsabilità quanto meno sotto il profilo della culpa in vigilando.”;
l'opposizione deve pertanto essere respinta;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva della ricorrente, con la riduzione del 20% ex art. 9, comma 2 D.lgs. n. 149/2015;
P.Q.M
respinge l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.900,00, oltre rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Torino, il 7 gennaio 2025
La Giudice
Silvana Cirvilleri
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