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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/08/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 888/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.DE ANDREIS LUIGI Parte_1
ANTONIO e dall'Avv.CASALI EMANUELA
RICORRENTE
contro
:
, anche quale titolare della omonima impresa Controparte_1
individuale, rappresentata e difesa dall'Avv.ROSSETTI EMANUELA e dall'Avv.BOLLINI PIER MARIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la signora al fine di sentire Parte_1 CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza tra e la sig.ra a far data dall'1.02.2008, ovvero da quella Controparte_1 Parte_1
diversa data che dovesse risultare in corso di causa, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro, da ultimo, a tempo pieno, mansioni di commessa addetta alla vendita al pubblico, inquadramento della prestazione nel 4° livello del CCNL Commercio, ovvero con quelle diverse mansioni e/o condizioni retributive e/o orario di lavoro e/o di inquadramento della prestazione che dovessero risultare applicabili, il tutto con ogni conseguenza di legge e contratto;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere da Pt_2
per il periodo dall'1.02.2008 al 10.06.2023, ovvero per quel diverso periodo
[...]
che dovesse risultare in corso di causa, le differenze retributive e/o le competenze omunque dovute in virtù del corretto inquadramento contrattuale nel 4° livello del CCNL Commercio per un importo complessivo pari ad Euro 225.679,03 lordi, come meglio specificato in atti,
a titolo di differenze retributive, e/o a titolo risarcitorio, in particolare per retribuzione ordinaria, festività in domenica, lavoro festivo, indennità per ferie, ex festività e rol non godute/i, 13° e 14° mensilità e t.f.r., ovvero quella diversa somma che ai suddetti titoli dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto:
3) condannare a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di Parte_2
Euro 225.679,03 lordi di cui al punto 2) che precede, ovvero quella diversa somma che ai suddetti titoli retributivo e/o risarcitorio dovesse risultare in corso di causa;
4) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro attuata da mediante estromissione orale e/o interruzione Parte_2
del rapporto di lavoro a far data dal 10.06.2023 e conseguentemente:
5) in via principale: condannare alla reintegrazione in servizio della Parte_2
ricorrente ex art. 18, comma 1, L. 300/1970 ed a corrispondere alla sig.ra Parte_1
anche a titolo di risarcimento del danno, un importo pari a tutte le retribuzione
[...]
maturate dalla data di interruzione del rapporto di lavoro (10.06.2023) sino alla reintegrazione in servizio, sulla base della retribuzione globale di fatto mensile pari ad
Euro 2.054,88 lordi (Euro 1.761,33 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, e comunque fermo restando il minimo legale pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto mensile, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali sulle predette somme;
6) in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 5) che precede
(e salvo gravame): ordinare a la riammissione in servizio della sig.ra Controparte_1
e condannare la medesima impresa individuale convenuta, in persona Parte_1
dell'omonima Titolare, a corrispondere alla ricorrente le mensilità maturate e dovute dalla data di messa in mora a quella di effettiva reimmissione in servizio, ovvero a corrisponderle quella diversa indennità risarcitoria che dovesse essere ritenuta applicabile anche in aggiunta alle suindicate retribuzioni, il tutto al tallone mensile lordo di Euro 2.054,88 lordi (Euro
1.761,33 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa;
7) con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
8) con condanna al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente ai propri difensori da liquidarsi come da allegata nota spese qui sub doc. 10, eventualmente da integrarsi all'atto della decisione, nota redatta secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, e quindi in misura pari ad Euro 13.395,00 oltre accessori di legge;
9) con sentenza esecutiva”.
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto delle domande della signora CP_1
sul presupposto che mai fra di loro era intercorso alcun rapporto di lavoro Pt_1
subordinato.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, nel corso dell'istruttoria orale venivano assunti i testimoni indicati dalle parti.
Il carattere subordinato di una attività va desunto dalle caratteristiche e dalle modalità con le quali le prestazioni stesse vengono espletate. La subordinazione a tal fine va intesa quale
“vincolo di natura personale” che “assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo (e, quindi, anche organizzativo e disciplinare) del datore di lavoro, con conseguente limitazione della libertà del primo” (ex multis Cass. Sez. lav. 680/90).
Le testimoni di parte ricorrente hanno confermato la presenza in negozio della signora e lo svolgimento da parte della stessa di alcune attività tipiche del Pt_1
ruolo di commessa. In particolare la teste ha riferito: 'Nel Testimone_1
2010 sono andata in pensione, .......confermo che già due anni prima frequentavo la cartoleria e ancor prima, ci andavo nel pomeriggio per fare acquisti e vedevo la ricorrente che faceva la commessa... la ricorrente faceva anche lo scontrino.....non ho mai visto altre persone in negozio al lavoro oltre alla ricorrente e alla e “'...sono sempre stata servita da lei, la signora CP_1
compariva da un altro locale quando suonava il campanello per vedere chi era entrato. Mi è capitato che la ricorrente andasse in magazzino a prendere del materiale e allora la signora stava al banco e poi si ritirava' e la teste “..posso dire che a partire Testimone_2
da diversi anni fa e comunque sicuramente a partire da dodici/tredici anni fa, ma anche prima, vedevo la signora in negozio dove andavo spesso a prendere quanto mi serviva per Pt_1
la mia attività di sarta e lei era in grado di servirmi e faceva anche la cassa...andavo in negozio una volta a settimana o anche ogni dieci giorni a seconda di quello che mi occorreva...mi capitava di vedere in negozio solo ... confermo le altre attività di cui al capitolo 5)' Pt_1
(ad eccezione dell'allestimento vetrine) e “'ogni tanto entrava anche la signora e CP_1
scambiavamo due parole...mi capitava di vedere in negozio solo . “..la vedevo Parte_1
tornare dal negozio alle 12.30 e poi la vedevo ripassare per le 15.30 e poi tornare alle 20.00, la mia finestra dà sulla strada e ho un piano di appoggio per il lavoro sotto la finestra”. Per quanto riguarda il possesso delle chiavi del negozio, la ricorrente è stata vista dalla teste in due occasioni aprire la saracinesca. Tes_2
E' stato dunque provato il dedotto inserimento stabile della signora Pt_1
nell'organizzazione della cartoleria della convenuta, suffragato da diversi indici rivelatori della natura subordinata del rapporto intercorso fra le Parti, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità e l'esclusività della prestazione lavorativa, il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'utilizzo degli strumenti di proprietà del datore di lavoro e l'assenza di qualsivoglia rischio d'impresa.
E' stato confermato anche che la ricorrente ha iniziato a lavorare presso la cartoleria di Cerro Maggiore come unica commessa addetta alla vendita e alla cassa fin dal 2008, inizialmente solo al pomeriggio e poi dal 2016 in avanti, come dedotto nel ricorso, anche al mattino ('ci andavo nel pomeriggio per fare acquisti e vedevo la ricorrente che faceva la commessa, dopo il 2010 ci sono andata anche al mattino e la trovavo anche al mattino, sono sempre stata servita da lei' (teste e sul cap. 9: 'la Tes_1
vedevo tornare dal negozio alle 12.30 e poi la vedevo ripassare per le 15.30 e poi tornare alle
20.00, la mia finestra dà sulla strada e ho un piano di appoggio per il lavoro sotto la finestra'
(teste . Tes_2
Come sottolineato dalla difesa di parte ricorrente, l'assoluta assenza di qualsivoglia regolamentazione contrattuale scritta e di qualsiasi altra forma di
'collaborazione autonoma', nemmeno 'simulata' e/o 'fittizia', deve far concludere per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche in applicazione della novella introdotta in subjecta materia dal D.Lgs. 81/2015 (cd.
Jobs Act). Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma I, D.Lgs. n. 81/2015 “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Si rammenta come la resistente, ammessa la presenza della signora in Pt_1
negozio, si sia limitata a negare la sussistenza di un rapporto di lavoro sostenendo che la ricorrente frequentava la casa e l'attiguo e comunicante negozio nell'ambito del rapporto umano instauratosi fra le parti. La sussistenza di un rapporto umano e/o di amicizia non esclude certo la possibilità che una delle parti presti attività lavorativa in favore dell'altra.
L'inquadramento corretto è quello del 4° livello del CCNL Commercio 'i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” e, tra questi, il profilo professionale di 'commesso alla vendita al pubblico' (v. estratto CCNL sub docc. 7 e 8 fascicolo ricorrente).
Ne consegue il diritto della ricorrente alla differenza tra gli importi di retribuzione dovuti in virtù e per effetto dell'applicazione di tale livello contrattuale e quelli – assai minori - effettivamente corrisposti alla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro.
I conteggi prodotti in giudizio dalla ricorrente in mancanza di contestazione, non possono pertanto che ritenersi accertati in via definitiva.
Pertanto, la ricorrente avrà diritto a vedersi corrispondere da parte della convenuta un importo complessivo pari ad Euro 225.679,03 lordi (di cui Euro
21.756,68 per t.f.r.), a titolo di differenze retributive. Per quanto concerne, infine, la domanda relativa all'asserito licenziamento orale si rileva come la resistente non abbia contestato che la frequentazione del negozio da parte della sig.ra sia cessata nel mese di giugno 2023, ma ha Pt_1
diversamente ricostruito lo svolgimento dei fatti.
La semplice interruzione della prestazione è, di per se', un fatto neutro, di significato polivalente, che potrebbe derivare tanto da un licenziamento, quanto da dimissioni o da una risoluzione consensuale. Alla luce di consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 3822/2019, n.
13195/2019 e n. 149/2021) la lavoratrice doveva provare “l'atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo“.
Nel caso in esame la ricorrente non ha dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, ossia l'estromissione per volontà datoriale. La relativa domanda non può dunque trovare accoglimento.
In considerazione dell'esito della controversia le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente solo nella misura del 50%. Le restanti spese vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza tra e la sig.ra Controparte_1
a far data dall'1.02.2008, di un ordinario rapporto Parte_1
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro, da ultimo, a tempo pieno, mansioni di commessa addetta alla vendita al pubblico, inquadramento della prestazione nel 4° livello del CCNL Commercio Condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente dell'importo complessivo di Euro Parte_1
225.679,03 lordi titolo di differenze retributive.
Rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente.
Condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente del 50% delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in complessivi € 8.000 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in data 20.8.2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 888/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.DE ANDREIS LUIGI Parte_1
ANTONIO e dall'Avv.CASALI EMANUELA
RICORRENTE
contro
:
, anche quale titolare della omonima impresa Controparte_1
individuale, rappresentata e difesa dall'Avv.ROSSETTI EMANUELA e dall'Avv.BOLLINI PIER MARIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la signora al fine di sentire Parte_1 CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza tra e la sig.ra a far data dall'1.02.2008, ovvero da quella Controparte_1 Parte_1
diversa data che dovesse risultare in corso di causa, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro, da ultimo, a tempo pieno, mansioni di commessa addetta alla vendita al pubblico, inquadramento della prestazione nel 4° livello del CCNL Commercio, ovvero con quelle diverse mansioni e/o condizioni retributive e/o orario di lavoro e/o di inquadramento della prestazione che dovessero risultare applicabili, il tutto con ogni conseguenza di legge e contratto;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere da Pt_2
per il periodo dall'1.02.2008 al 10.06.2023, ovvero per quel diverso periodo
[...]
che dovesse risultare in corso di causa, le differenze retributive e/o le competenze omunque dovute in virtù del corretto inquadramento contrattuale nel 4° livello del CCNL Commercio per un importo complessivo pari ad Euro 225.679,03 lordi, come meglio specificato in atti,
a titolo di differenze retributive, e/o a titolo risarcitorio, in particolare per retribuzione ordinaria, festività in domenica, lavoro festivo, indennità per ferie, ex festività e rol non godute/i, 13° e 14° mensilità e t.f.r., ovvero quella diversa somma che ai suddetti titoli dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto:
3) condannare a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di Parte_2
Euro 225.679,03 lordi di cui al punto 2) che precede, ovvero quella diversa somma che ai suddetti titoli retributivo e/o risarcitorio dovesse risultare in corso di causa;
4) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro attuata da mediante estromissione orale e/o interruzione Parte_2
del rapporto di lavoro a far data dal 10.06.2023 e conseguentemente:
5) in via principale: condannare alla reintegrazione in servizio della Parte_2
ricorrente ex art. 18, comma 1, L. 300/1970 ed a corrispondere alla sig.ra Parte_1
anche a titolo di risarcimento del danno, un importo pari a tutte le retribuzione
[...]
maturate dalla data di interruzione del rapporto di lavoro (10.06.2023) sino alla reintegrazione in servizio, sulla base della retribuzione globale di fatto mensile pari ad
Euro 2.054,88 lordi (Euro 1.761,33 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, e comunque fermo restando il minimo legale pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto mensile, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali sulle predette somme;
6) in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di cui al punto 5) che precede
(e salvo gravame): ordinare a la riammissione in servizio della sig.ra Controparte_1
e condannare la medesima impresa individuale convenuta, in persona Parte_1
dell'omonima Titolare, a corrispondere alla ricorrente le mensilità maturate e dovute dalla data di messa in mora a quella di effettiva reimmissione in servizio, ovvero a corrisponderle quella diversa indennità risarcitoria che dovesse essere ritenuta applicabile anche in aggiunta alle suindicate retribuzioni, il tutto al tallone mensile lordo di Euro 2.054,88 lordi (Euro
1.761,33 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa;
7) con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
8) con condanna al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente ai propri difensori da liquidarsi come da allegata nota spese qui sub doc. 10, eventualmente da integrarsi all'atto della decisione, nota redatta secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, e quindi in misura pari ad Euro 13.395,00 oltre accessori di legge;
9) con sentenza esecutiva”.
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto delle domande della signora CP_1
sul presupposto che mai fra di loro era intercorso alcun rapporto di lavoro Pt_1
subordinato.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, nel corso dell'istruttoria orale venivano assunti i testimoni indicati dalle parti.
Il carattere subordinato di una attività va desunto dalle caratteristiche e dalle modalità con le quali le prestazioni stesse vengono espletate. La subordinazione a tal fine va intesa quale
“vincolo di natura personale” che “assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo (e, quindi, anche organizzativo e disciplinare) del datore di lavoro, con conseguente limitazione della libertà del primo” (ex multis Cass. Sez. lav. 680/90).
Le testimoni di parte ricorrente hanno confermato la presenza in negozio della signora e lo svolgimento da parte della stessa di alcune attività tipiche del Pt_1
ruolo di commessa. In particolare la teste ha riferito: 'Nel Testimone_1
2010 sono andata in pensione, .......confermo che già due anni prima frequentavo la cartoleria e ancor prima, ci andavo nel pomeriggio per fare acquisti e vedevo la ricorrente che faceva la commessa... la ricorrente faceva anche lo scontrino.....non ho mai visto altre persone in negozio al lavoro oltre alla ricorrente e alla e “'...sono sempre stata servita da lei, la signora CP_1
compariva da un altro locale quando suonava il campanello per vedere chi era entrato. Mi è capitato che la ricorrente andasse in magazzino a prendere del materiale e allora la signora stava al banco e poi si ritirava' e la teste “..posso dire che a partire Testimone_2
da diversi anni fa e comunque sicuramente a partire da dodici/tredici anni fa, ma anche prima, vedevo la signora in negozio dove andavo spesso a prendere quanto mi serviva per Pt_1
la mia attività di sarta e lei era in grado di servirmi e faceva anche la cassa...andavo in negozio una volta a settimana o anche ogni dieci giorni a seconda di quello che mi occorreva...mi capitava di vedere in negozio solo ... confermo le altre attività di cui al capitolo 5)' Pt_1
(ad eccezione dell'allestimento vetrine) e “'ogni tanto entrava anche la signora e CP_1
scambiavamo due parole...mi capitava di vedere in negozio solo . “..la vedevo Parte_1
tornare dal negozio alle 12.30 e poi la vedevo ripassare per le 15.30 e poi tornare alle 20.00, la mia finestra dà sulla strada e ho un piano di appoggio per il lavoro sotto la finestra”. Per quanto riguarda il possesso delle chiavi del negozio, la ricorrente è stata vista dalla teste in due occasioni aprire la saracinesca. Tes_2
E' stato dunque provato il dedotto inserimento stabile della signora Pt_1
nell'organizzazione della cartoleria della convenuta, suffragato da diversi indici rivelatori della natura subordinata del rapporto intercorso fra le Parti, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità e l'esclusività della prestazione lavorativa, il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'utilizzo degli strumenti di proprietà del datore di lavoro e l'assenza di qualsivoglia rischio d'impresa.
E' stato confermato anche che la ricorrente ha iniziato a lavorare presso la cartoleria di Cerro Maggiore come unica commessa addetta alla vendita e alla cassa fin dal 2008, inizialmente solo al pomeriggio e poi dal 2016 in avanti, come dedotto nel ricorso, anche al mattino ('ci andavo nel pomeriggio per fare acquisti e vedevo la ricorrente che faceva la commessa, dopo il 2010 ci sono andata anche al mattino e la trovavo anche al mattino, sono sempre stata servita da lei' (teste e sul cap. 9: 'la Tes_1
vedevo tornare dal negozio alle 12.30 e poi la vedevo ripassare per le 15.30 e poi tornare alle
20.00, la mia finestra dà sulla strada e ho un piano di appoggio per il lavoro sotto la finestra'
(teste . Tes_2
Come sottolineato dalla difesa di parte ricorrente, l'assoluta assenza di qualsivoglia regolamentazione contrattuale scritta e di qualsiasi altra forma di
'collaborazione autonoma', nemmeno 'simulata' e/o 'fittizia', deve far concludere per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche in applicazione della novella introdotta in subjecta materia dal D.Lgs. 81/2015 (cd.
Jobs Act). Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma I, D.Lgs. n. 81/2015 “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Si rammenta come la resistente, ammessa la presenza della signora in Pt_1
negozio, si sia limitata a negare la sussistenza di un rapporto di lavoro sostenendo che la ricorrente frequentava la casa e l'attiguo e comunicante negozio nell'ambito del rapporto umano instauratosi fra le parti. La sussistenza di un rapporto umano e/o di amicizia non esclude certo la possibilità che una delle parti presti attività lavorativa in favore dell'altra.
L'inquadramento corretto è quello del 4° livello del CCNL Commercio 'i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” e, tra questi, il profilo professionale di 'commesso alla vendita al pubblico' (v. estratto CCNL sub docc. 7 e 8 fascicolo ricorrente).
Ne consegue il diritto della ricorrente alla differenza tra gli importi di retribuzione dovuti in virtù e per effetto dell'applicazione di tale livello contrattuale e quelli – assai minori - effettivamente corrisposti alla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro.
I conteggi prodotti in giudizio dalla ricorrente in mancanza di contestazione, non possono pertanto che ritenersi accertati in via definitiva.
Pertanto, la ricorrente avrà diritto a vedersi corrispondere da parte della convenuta un importo complessivo pari ad Euro 225.679,03 lordi (di cui Euro
21.756,68 per t.f.r.), a titolo di differenze retributive. Per quanto concerne, infine, la domanda relativa all'asserito licenziamento orale si rileva come la resistente non abbia contestato che la frequentazione del negozio da parte della sig.ra sia cessata nel mese di giugno 2023, ma ha Pt_1
diversamente ricostruito lo svolgimento dei fatti.
La semplice interruzione della prestazione è, di per se', un fatto neutro, di significato polivalente, che potrebbe derivare tanto da un licenziamento, quanto da dimissioni o da una risoluzione consensuale. Alla luce di consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 3822/2019, n.
13195/2019 e n. 149/2021) la lavoratrice doveva provare “l'atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo“.
Nel caso in esame la ricorrente non ha dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, ossia l'estromissione per volontà datoriale. La relativa domanda non può dunque trovare accoglimento.
In considerazione dell'esito della controversia le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente solo nella misura del 50%. Le restanti spese vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza tra e la sig.ra Controparte_1
a far data dall'1.02.2008, di un ordinario rapporto Parte_1
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro, da ultimo, a tempo pieno, mansioni di commessa addetta alla vendita al pubblico, inquadramento della prestazione nel 4° livello del CCNL Commercio Condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente dell'importo complessivo di Euro Parte_1
225.679,03 lordi titolo di differenze retributive.
Rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente.
Condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente del 50% delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in complessivi € 8.000 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in data 20.8.2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari