Articolo 3 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188
Articolo 2Articolo 4
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2 agosto 1927
Art. 3.

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente puo' essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, ne' a quelli dedicati nelle chiese a dignitari. ecclesiastici od a benefattori.

Entrata in vigore il 2 agosto 1927
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