Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02957/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4409 del 2024, proposto da
Zelcod s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Zeppa, Camilla Amunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montefalcone di Val Fortore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Montefalcone di Val Fortore con riferimento all’istanza PAS, presentata dalla ricorrente in data 7 febbraio 2024 (prot. 851 dell’8.2.2024) e rinnovata, con reinoltro dell’istanza e della documentazione, in data 19.3.2024 con prot. n. 1725 e n. 1726 del 19.3.2024, per la realizzazione, nel territorio del detto comune, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 500 KW nonché per l’accertamento dell'obbligo (e conseguente condanna a procedere) del Comune di Montefalcone di Val Fortore di provvedere, con riferimento alla medesima istanza, con l’adozione di un provvedimento espresso, in particolare mediante indizione di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 28 del 2011 ovvero comunque mediante acquisizione diretta dagli altri enti interessati dei pareri necessari, con la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia;
nonché, per quanto occorrer possa, per l’annullamento della comunicazione prot. 3710 in data 17 giugno 2024 del Comune di Montefalcone di Val Fortore – Ufficio Tecnico Comunale e di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montefalcone di Val Fortore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI AZ D'AL e uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. La ricorrente società ha presentato istanza PAS nel febbraio 2024, integrata con ulteriore documentazione nel marzo 2024, tesa ad ottenere la definizione del procedimento di autorizzazione per la realizzazione, nel territorio del Comune di Montefalcone di Val Fortore, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 500 KW.
Con nota del 17 giugno 2024, il Comune ha ritenuto l’opera da realizzare non assoggettabile alla procedura di PAS in quanto non erano allegati all’istanza “autorizzazioni e/o pareri, necessari alla realizzazione dell’intervento”.
1.1 Con il ricorso introduttivo del giudizio il deducente, rimarcando che la predetta nota di riscontro costituirebbe una mera comunicazione interlocutoria – pertanto impugnata con il medesimo ricorso in via via gradata e tuzioristica, ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune con riferimento all’istanza di Pas, instando per l’accertamento dell'obbligo dell’amministrazione di provvedere con provvedimento espresso.
Avverso tale atto ha articolato un unico motivo, con cui lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, dell’art. 11 della Legge Regionale Campania n. 37/2018, come modificato dall’art. 13 della Legge Regionale Campania n. 5/2021, del D. Lgs. n. 152/2006, dell’Allegato IV al medesimo nonché delle Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015 ed eccesso di potere, sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della carenza di motivazione in ordine alle ragioni del diniego. In estrema sintesi, la ricorrente ha stigmatizzato la decisione dell’ente di inapplicabilità della procedura PAS, per l’assenza di pareri e/o autorizzazioni, rimarcando che l’amministrazione avrebbe dovuto precisare quali pareri fossero nella specie richiesti e al più, ove necessario, sarebbe lo stesso Comune e non il soggetto privato istante il soggetto istituzionale obbligato a richiedere detti pareri agli altri Enti.
1.2 Si è costituito il Comune di Montefalcone di Val Fortore per opporsi alle avverse pretese, instando per la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e, comunque, per la reiezione dell’impugnativa proposta avverso la nota comunale, sostenendo l’insussistenza dei presupposti normativi per il ricorso alla PAS.
2. All’esito dell’udienza camerale, con sentenza parziale n. 3110/2025, dato atto dell’emanazione di detto provvedimento espresso, il ricorso avverso il silenzio è stato dichiarato improcedibile in parte qua. In particolare, il Collegio ha rilevato che il residuo interesse di parte ricorrente si concentra, in ragione di tale intervenuto riscontro, nella sola contestazione dell’atto sopravvenuto, idoneo a determinare un’attuale lesione degli interessi di parte, tenuto conto, in particolare, dell’arresto procedimentale che ne è conseguito.
3. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, resta da esaminare il motivo con cui parte ricorrente censura, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, il provvedimento di non assoggettabilità del progetto a PAS, in ragione della asserita incompletezza della documentazione presentata a corredo dalla società istante, in quanto priva di pareri ambientali necessari.
4.1 Nella prospettazione dell’amministrazione comunale, non sarebbe applicabile la deroga all’obbligo di A.U. prevista dalla l.r. per gli impianti fino a 1 MW elettrico di potenza nominale, rientrandosi nel caso in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di altre amministrazioni, non sarebbero integrati i presupposti per il ricorso alla procedura semplificata.
4.2 Il motivo è fondato.
4.3 Giova premettere che l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 28/2011 ratione temporis applicabile, prevede che “per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.”
A sua volta il comma 9 del medesimo articolo 6 prevede la possibilità per le Regioni di estendere la soglia della procedura semplificata “agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. (…)”.
La Regione Campania – in attuazione di tale ultima disposizione, ha poi esteso la possibilità di ricorso alla Pas “agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, fatti salvi i casi in cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune.”( cfr . art. 11 L. R. 37/2018 come modificato dall’art. 13 della L. R. n. 5/2021).
Quanto alle modalità procedurali e alla eventuale necessità di acquisire pareri di altre amministrazioni, la disciplina contenuta nell’art. 6, c. 2, del D. Lgs. n. 28/2011, prevede che l’interessato invii al Comune, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, “una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.”. E’ poi previsto che, a seguito della presentazione della comunicazione PAS, “….Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.” (cfr. art. 6, comma 5).
La previsione dell’obbligo di convocazione della Conferenza di Servizi a carico del Comune è poi ribadita dalle Linee Guida della Regione Campania “in merito alla installazione e al corretto inserimento sul territorio della Regione Campania di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n.37/2018 e smi”, in materia di PAS, approvate con Decreto Dirigenziale della Giunta n. 1218 del 16 dicembre 2022, ove, inoltre, per quanto in questa sede interessa, viene anche specificato che “Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede ad acquisirli d'ufficio, ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Nella convocazione il Comune indica quali Amministrazioni si devono esprimere e per quali atti. La procedura si svolge secondo le modalità fissate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.”.
In definitiva, il complesso quadro normativo, statale e regionale, consente di ritenere che la necessità di acquisizione di pareri ambientali e paesaggistici per gli impianti entro la soglia di 1 MW, in disparte i casi in cui sia previsto il necessario ricorso alla A.U., non implica di per sè l’impossibilità di ricorso alla PAS. Tuttavia, lo stesso costituisce ostacolo alla possibilità che l'istanza sia di per sé idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso, tale essendo solo ed esclusivamente l’istanza corredata dalla dichiarazione di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge previsti e, quindi, quella corredata dalla documentazione necessaria al corretto espletamento dell'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione. In assenza di tale essenziale documentazione, infatti, la volontà provvedimentale dell'Amministrazione procedente non può compiutamente formarsi e, di conseguenza, non può essere effettivamente manifestata né in forma espressa, né in forma tacita, essendo il silenzio assenso un istituto giuridico alternativo al provvedimento conclusivo, ma non certo allo svolgimento del procedimento e, in particolare, alla sua fase istruttoria (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. II, Sent., 17/02/2026, n. 1248; Sez. VI, 16 aprile 2025, n. 3293 e 3 dicembre 2025, n. 9520).
Inoltre, circa la necessità di VIA per le istanze afferenti alla realizzazione di impianti eolici, come rimarcato dalla ricorrente, con parere regionale del 20 dicembre 2021 si è chiarito che: “Al fine di stabilire se un determinato progetto di nuova realizzazione rientra nella pertinente tipologia di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006, ovvero impianti eolici sulla terraferma di potenza complessiva superiore a 1 MW, è necessario verificare la sussistenza di uno o più criteri di quelli individuati nelle Linee Guida emanate con il DM 52/2015. Ove per un determinato progetto di nuova realizzazione sia verificato anche uno solo dei citati criteri, come ad esempio quello del cumulo dei progetti di cui al punto 4.1 delle Linee Guida DM 52/2015, la soglia di 1 MW si Dimezza a 0,5 MW, oltre la quale è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del Dlgs 152/2006”.
Dunque, anche nella più restrittiva delle ipotesi, non sono in ogni caso soggetti a V.I.A. ex D. Lgs. n.152/2006 gli impianti per la produzione di energia eolica aventi potenza nominale entro la soglia di 500 KW.
4.4 Ciò premesso, venendo al caso che ne occupa, ritiene il Collegio sia fondata la censura di difetto di motivazione e di istruttoria, dovendosi rimarcare che, a fronte di un impianto che ha una potenza rientrante nella soglia per cui la Regione Campania consente l’applicazione della PAS, l’atto impugnato si limita ad opporre in modo affatto generico la mancanza di “autorizzazioni e/o pareri” quale ragione ostativa alla assoggettabilità del progetto a PAS. In particolare, il Comune non specifica quali siano le autorizzazioni e i pareri concretamente richiesti nel caso di specie, né tantomeno chiarisce le ragioni per cui gli stessi avrebbero dovuto essere acquisiti previamente dal proponente, senza possibilità di convocare la Conferenza dei Servizi, come invece previsto, anche in un’ottica di semplificazione, dall’art. 6 D.lgs. n. 28/2011, innanzi citato e dalle Linee guida regionali.
Tale carenza motivazionale appare ancor più evidente ove si consideri che, in relazione alla tipologia e alla dimensione l’impianto progettato (pari a 500 kW), la normativa vigente non impone, in via generale, l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, né risultano evidenziati specifici vincoli tali da giustificare una diversa conclusione.
Sotto tale ultimo aspetto, è nella specie rimasto incontroverso che trattasi di impianto di potenza di 500 KW e che, pertanto, lo stesso nemmeno sarebbe assoggettabile a VIA.
Dunque, fatte tali precisazioni, la motivazione del diniego risulta affatto inadeguata, non essendo compiuta alcuna valutazione circa la potenza dell’impianto ai fini della individuazione delle previsioni normative, statali e regionali, applicabili in subiecta materia , che imporrebbero il ricorso alla procedura ordinaria di A.U., in alternativa alla possibilità di convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 6, c. 2, del D. Lgs. n. 28/2011, commi 2 e 5, nell’ambito della procedura semplificata, come ribadito dalle Linee guida regionali.
5. Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso è accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione comunale resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in €. 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LA NA, Presidente
RI AZ D'AL, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RI AZ D'AL | RI LA NA |
IL SEGRETARIO