Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'11/04/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8437/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1
dall'avvocato Rosaria Raciti;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vincenza Marina Marinelli, per procura generale alle liti;
-Resistente contumace-
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.09.2024, esponeva: che il ricorrente Parte_1
percepisce pensione cat. VO N. 10095731 da diversi anni e precedentemente era titolare di altra pensione cat. As N. 04037150; che con comunicazione del 3 Giugno 2024 notificata al ricorrente il 09 Luglio l' ha comunicato al sig. un recupero di CP_1 Pt_1 somme indebitamente percepite, ( a dire dell' ente ) sulla pensione CAT.AS N.
04037150 per l'importo di € 1.165,73; che il medesimo provvedimento comunicava che che detta somma sarà recuperata sulla pensione VO n. 10095731 attraverso una trattenuta di € 262,28 mensili a partire dalla prima rata utile;
che detto provvedimento è CP_ ingiusto e va annullato;
che l' nella comunicazione impugnata sostiene che con precedente comunicazione era stato comunicato all' interessato di aver ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat AS N. 04037150 per un importo di € 1.164,73
per il periodo dal 07/08/2013 al 31/07/2014; che detta comunicazione non è mai pervenuta o comunque l'interessato non ne ha conoscenza;
che il sig. Pt_1
precedentemente alla sopradescritta comunicazione non ha ricevuta nessuna altra comunicazione, documento, intimazione dall' Ente Previdenziale con il quale si comunicava a suo carico la percezione della somma ora riscossa, che con precedente comunicazione del 27 Agosto 2015 era stato notificato a di aver Parte_1
percepito delle somme in maniera indebita per lo stesso periodo e per la stessa pensione, ma per un importo di € 197,78; che inoltre detto debito è stato sanato difatti, la medesima comunicazione avvisava il contribuente, che la somma sarebbe stata recuperata con una trattenuta di € 50,00 mensili sulla pensione cat VO. 100095731 a partire dal mese di novembre 2015; che per tal motivo il ricorrente non presenta alcun debito nei confronti dell' la quale ha agito priva di un legittimo titolo;
che la CP_1 normativa prevede che al fine di riscuotere le somme l'Ente previdenziale o qualsiasi altro “ creditore” debba avere un titolo che giustifichi o supporta la richiesta di pagamento;
che nel caso “de quo” alcun precedente comunicazione è giunta al ricorrente che giustifichi la riscossione coatta delle somme;
che l' , pertanto, CP_1
avrebbe dovuto inviare o comunque rendere a conoscenza il sig. del debito che Pt_1 questi aveva, ma alcuna comunicazione, avviso è stata mai inviata all' interessato né alcuna comunicazione di addebito è presente anche sulla sua posizione previdenziale;
che con comunicazione del 3 luglio 2024 è stato chiesto all' dei chiarimenti, ma il CP_1
tutto è rimasto privo di comunicazione.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: annullare il provvedimento impugnato col quale l' ha proceduto a recuperare somme in CP_1 maniera coatta;
restituire a le somme erroneamente percepite dall' Parte_2
CP_ dal mese di Agosto 2024 per un importo di € 262,28 mensili. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'11.04.2024 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di
CP_ natura assistenziale secondo l' CP_ Rileva, altresì, il decidente, che l' nel costituirsi in giudizio non ha provato la notifica alla parte ricorrente di alcun provvedimento dal quale risultasse l'indebito preteso in data antecedente a quello in questa sede impugnato.
Ed invero l'unico provvedimento di indebito a suo tempo notificato al ricorrente per il medesimo periodo oggi in contestazione per ammissione dello stesso ricorrente è quello relativo all'importo di € 197,78 con notifica intervenuta il 27 agosto 2015 e per il quale
CP_ l' aveva già proceduto al recupero all'epoca. CP_ Invero l' sul punto ammette pacificamente che il provvedimento di indebito a suo tempo notificato era esattamente quello cui fa riferimento il debitore asserendo essersi
CP_ verificato un errore materiale. L' nel proseguo delle sue difese fa riferimento a successive trattenute operate sulla pensione del ricorrente sempre per il medesimo indebito nella misura oggi rivendicata.
Deve osservarsi, tuttavia, che non vi è alcuna prova che successivamente alla notifica relativa al preteso indebito per € 197,78, si ribadisce a suo tempo già recuperato, sia mai stato notificato alcun provvedimento al ricorrente da cui risultasse la rivendicazione dell'indebito nella misura oggi contestata ne può darsi alle trattenute effettuate nel corso degli anni sulla pensione del ricorrente il valore di atti interruttivi della prescrizione. Il pensionato, infatti, poteva anche non avvedersi delle trattenute e comunque non ricollegarle all'odierno preteso indebito del quale era totalmente ignaro fino alla notifica del provvedimento in questa sede impugnato. E' del tutto evidente che non possono tenere luogo della mancata notifica dell'indebito nella misura oggi richiesta e contestata le trattenute operate sulla pensione medio tempore.
Osserva, comunque, il decidente che trattandosi di indebito assistenziale la prescrizione del diritto alla ripetizione si prescrive in 10 anni.
Orbene, l'indebito riguarda il periodo dal 07/08/2013 al 31/07/2014 nel mentre il provvedimento di contestazione dell'indebito e di richiesta di ripetizione è stato notificato al ricorrente il 9 luglio 2024.
E' del tutto evidente che l'indebito poteva essere contestato solo a seguito dell'esame dei redditi del pensionato relativi all'anno 2013 e, quindi, a partire dalla data nella quale doveva intervenire la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 cioè da giugno 2014, pertanto, il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione
è il giugno 2014. 4
Osserva, poi, il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da
Covid-19, che per il caso in esame è di 311 giorni, per cui alla data di notifica del provvedimento di recupero in questa sede impugnato alcuna prescrizione era maturata.
Quindi, l'eccezione di intervenuta prescrizione deve ritenersi infondata.
Osserva il decidente che in ordine al merito della pretesa alcun elemento di insussistenza della medesima è stato provato dal ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere della prova.
Rileva, ancora, il decidente che le eccezioni di irripetibilità delle somme sono state formulate da parte ricorrente solo con le note depositate in data 31.03.2025 e, pertanto, non essendo rilevabili d'ufficio, devono ritenersi tardive e non possono essere esaminate ai fini della decisione.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere compensate in ragione della novità delle questioni esaminate relativamente ai termini di prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso: compensa le spese.
Catania, 11 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta