Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 3075/2021 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
(Avv. Raoul Scotto di Tella e avv. Silvia Cordova) Tes_1 per
ricorrente _____________________________ CONTRO ___________________________
(Avv. Rizzo Adriana Controparte_1 Il Cancelliere Giovanna)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/11/2024, per la quale si dà atto che ambo la parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale del ricorso, dichiara irripetibili le somme percepite dalla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
n. 04027310;
Rigetta nella restante parte il ricorso.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_2
compensa per la metà e liquida in complessivi € 1.889,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA se dovuta e cpa come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.04.2021, la ricorrente in epigrafe, erede di
[...]
conveniva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di Persona_1 CP_2
irripetibilità dell'indebito, contestato dall'Istituto, sulla pensione cat. AS n.
04027310 del defunto, con quattro distinte note: del 20.05.2019 con lettera inviata al de cuius, per il periodo che va dal 01.01.2009 al 31.10.2013 per euro
9.768,80; del 16.11.2020, con lettera inviata alla ricorrente, nel periodo dal
01.11.2013 al 30.11.2018, per un importo complessivo di euro 7.544,27; in data
16.11.2020, con lettera inviata alla ricorrente per il periodo dal 01.01.2009 al
31.10.2013 per euro 9.768,80; del 28.12.2020 per il periodo che va dal 1.01.2009 al 31.03.2010 per l'importo di euro 146,07. Detti importi risultano corrisposti in misura superiore a quella dovuta sulla sua pensione del defunto Persona_1
cat. AS 04027310 per i seguenti motivi: “sono state riscosse rate di pensione non spettanti, in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta”. Il ricorrente eccepiva la prescrizione ultradecennale dell'indebito, la tutela dell'affidamento e la carenza di dolo invocando la disciplina di favore applicabile all'indebito assistenziale.
CP_
L ritualmente citato, si costituiva contestando l'eccezione di prescrizione,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro con riferimento all'indebito n. 14575435 stante la richiesta del 30.11.2018 di recupero rateale del de cuius avente efficacia interruttiva della Per_1
prescrizione e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso
Il ricorso merita di essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”(secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
(anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805), si osserva che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della
Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)”.
Deve, quindi, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile ( in tal senso Cass.
2020 n. 13223).
Nel caso di specie l' non ha riferito di eventuali comportamenti dolosi del CP_2
ricorrente (il quale peraltro ha provveduto a depositare in atti le dichiarazioni reddituali proprie e del coniuge anni 2017-2020 come richiesto dall' , si CP_2
pone pertanto un problema di tutela dell'affidamento della ricorrente medesimo che in mancanza di contrari elementi deve ritenersi sussistente nel caso di specie considerato il lungo lasso di tempo intercorso dal 2003 al 2019 in cui l' ha CP_1
continuato ad erogare la prestazione assistenziale.
Si osserva tuttavia che l'assegno sociale, viene erogato in forma provvisoria salvo conguaglio da effettuarsi nel momento in cui vengono dichiarati i redditi incidenti sulla prestazione stessa.
CP_ L' ha chiesto con note del 20.05.2019 (indirizzata al e 16.11.202o Per_1
(indirizzate alla ricorrente), la restituzione di quanto indebitamente erogato nel periodo dal 2009 al 2018 a titolo di assegno sociale, una volta verificato il superamento da parte della beneficiaria dei limiti reddituali.
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 del 30 giugno
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2022 metteva in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo
vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della
domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali
viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi
prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo. In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali
che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè, non riconducibile né al dolo
CP_ del beneficiario, né ad un errore da parte dell' , la cui ripetibilità non può
evidentemente essere esclusa de plano.
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che il recupero posto in essere dall' nel maggio del 2019 debba considerarsi tardivo per gli anni 2009-2016, CP_2
in quanto l'Istituto avendo conoscenza avrebbe dovuto attivarsi entro l'anno successivo a quella dichiarazione reddituale. L'zione di recupero dell' deve, CP_2
invece, ritenersi pienamente tempestivo con riferimento all'indebito maturato nel negli anni 2017-2018, nessun legittimo affidamento la ricorrente poteva riporre nella irrevocabilità della prestazione ricevuta, se soltanto avesse prestato attenzione alla disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995 secondo cui
“l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione
rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va dunque accolto parzialmente con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate per la metà e si liquidano in dispositivo.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 6/02/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro