Art. 18.
L'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruenti di assegno di superinvalidita', di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 , e' esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, ai grandi invalidi per servizio.
L'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruenti di assegno di superinvalidita', di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 , e' esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, ai grandi invalidi per servizio.