Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 12/08/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01956/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Parrino e Luigi Di Natali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'ottemperanza
alla sentenza -OMISSIS- del 01.02.2023 del Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la sig.ra -OMISSIS- chiede l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale: “il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del lavoro, definitamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l’effetto accerta il diritto della sig.ra -OMISSIS- ad aver riconosciuto il beneficio dell’indennizzo di cui alla legge 210/1992 sin dalla data della domanda amministrativa risalente al 31.07.2019 e condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore della ricorrente-OMISSIS-, n.q. di erede di -OMISSIS- delle somme arretrate a titolo di indennizzo previsto dalla L. 210/1992”.
Parte ricorrente sostiene che l’amministrazione resistente, allo stato, non ha ancora provveduto ad ottemperare al giudicato.
La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma a titolo di astreinte in caso di persistente ritardo nell’adempimento.
Il resistente Ministero si è costituito in giudizio depositando documentazione dalla quale dovrebbe evincersi l’avvenuta esecuzione della sentenza citata (prospetto riepilogativo delle liquidazioni dell’indennizzo a favore della ricorrente, realizzato mediante la piattaforma in dotazione al Ministero della Salute denominata NSIS - Nuovo Sistema Informativo Sanitario – con i calcoli per il periodo già maturato, comprensivo di rivalutazione).
Durante l’odierna udienza camerale parte ricorrente ha insistito nei propri assunti, chiedendo l’accoglimento del ricorso e precisando di non aver ancora ricevuto il pagamento dovuto. Nella specie, poi, la documentazione versata in atti dall’amministrazione non sarebbe sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento delle spettanze di cui alla sentenza -OMISSIS-/2023 del Tribunale di Agrigento.
Alla camera di consiglio del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio osserva che, come evidenziato anche dalla ricorrente durante la discussione orale odierna, i documenti depositati in giudizio dall’amministrazione, privi di data e di alcun riferimento al contenzioso in oggetto, non chiariscono in maniera adeguata se e come sia stata data esecuzione alla sentenza ottemperanda né l'amministrazione, nei propri scritti o durante l’odierna camera di consiglio, ha fornito maggiori dettagli in proposito.
Resta quindi non provato l’adempimento dell’amministrazione.
Nel merito il ricorso è quindi fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che la sentenza è passata in giudicato come da attestazione del 6 marzo 2023 in atti, ed è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 3 febbraio 2023.
Inoltre, il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 7 marzo 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
Come chiarito il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha contestato la debenza delle somme vantate dalla ricorrente né ha dimostrato che la pretesa creditoria sia stata in qualche modo soddisfatta.
La domanda deve pertanto essere accolta e, conseguentemente, deve essere ordinato all’amministrazione resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati supra , insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies,comma 8, l. -OMISSIS- del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale provvederà, con facoltà di delega, a dare esecuzione al titolo in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna il resistente Ministero al pagamento della penalità di mora per come individuata nella parte motiva e delle spese di lite, liquidate in complessivi € 750 (euro settecentocinquenata/00), oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.