Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6619/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MI
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Giudice rel. Dott Chiara Delmonte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 20/02/2024 e vertente
TRA
C.F. 1 ) Parte 1
Luogo e data di nascita PERÙ in data 29/08/1973
Residenza in VIA GALILEI 54 PIOLTELLO rappresentata e difesa dall'Avv. PIRRO ANTONELLA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E C.F. 2 ), Controparte_1
Luogo e data di nascita BANGLADESH in data 07/09/1975
Residenza VIA PERGOLESI 54 MI;
Parte convenuta contumace
-Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 5 marzo
2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. l'11 marzo 2025
– pronunci la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig. CP 1
[...] per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- disporre l'affidamento esclusivo (c.d. superesclusivo o rafforzato del figlio minore alla madre
· dicharare tenuto e per l'effetto condannare il sig. contribuire al Controparte_1 mantenimento dei due figli non economicamente autosufficienti, e pertanto di versare direttamente al genitore collocatario, l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle stesse pari ad euro
- dichiarare il resistente tenuto al versamento della somma di euro 500,00 mensili in favore della ricorrente quale contributo per il pagamento del canone di affitto mensile per l'abitazione familiare, considerata la condotta dallo stesso tenuta, a cui è ascrivibile l'esclusiva responsabilità per la fine del matrimonio, nonché per la grave situazione di indigenza in cui ha lasciato la propria moglie e le proprie figlie;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
-
come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore.
Con
Parte attrice, in assenza di ragioni di urgenza e vista l'imminente decisione del procedimento da parte del Collegio, concorda sulla non necessità di adozione di provvedimenti temporanei.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a MI il 24/05/2005, (anno 2005, atto n803, parte 1, serie A)
Dall'unione sono nati Per 1 il 12 aprile 2005 maggiorenne non autonoma e Per_2 nato il [...]
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/02/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione con addebito al marito ed ha chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del l'11 marzo 2025, verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.p.c.,, il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1 La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio separare.
Non vedo e non sento mio marito dal 2009.
Secondo me adesso è in Bangladesh ma non so bene.
Non sente i figli e non dà nulla.
Vivo in affitto pago 600,00 euro al mese.
Io guadagno circa 1200,00 euro al mese. Adesso sono in Naspi e e sono 850,00 Prendo l'AUU per 320,00 euro al mese
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla domanda di separazione personale La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea, comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto¹
Sulla domanda di addebito.
La domanda di addebito deve esser respinta perché sguarnita di ogni supporto probatorio neppure indicato.
A ciò si aggiunga che la stessa moglie, che ha presentato il ricorso per separazione personale a Febbraio 2024, ha dichiarato di non vedere e non sentire il marito dal 2009 con ciò rendendo di fatto non verificabili quali siano state, 15 anni fa, le cause dell'intollerabilità della convivenza (peraltro allegate solo genericamente)..
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nella totale assenza ed irreperibilità paterna che ha fatto mancare ad entrambi il figli il suo supporto personale ed economico da 15 anni deve essere disposto l'affido super esclusivo di Per_2 alla madre che di lui si è occupata da sempre come meglio dettagliato in dispositivo.
Vista l'età del minore ( Per 2 ha quasi 16 anni )gli incontri padre figlio dovranno essere rimessi alle determinazioni della madre affidataria esclusiva tenuto in conto gli interessi ed i desideri del figlio adolescente.
Sul mantenimento della prole
Non si hanno notizie né indicazioni sulle capacità patrimoniali ed economiche paterne da 15 anni;
l'unico dato certo è l'età anagrafica dell'uomo, classe 1975, ed il fatto che non risultano incapacità o inabilità lavorative.
Quanto sopra valutato unitamente alla totale assenza di mantenimento diretto del figlio minore e della figlia maggiorenne ed alle capacità economiche materne come descritte dalla donna in udienza, porta a porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento di Per 1 e di Per 2 con decorrenza dalla data della domanda -e quindi dalla mensilità di Febbraio 2024-, versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di 400 € mensili ( 200,00 euro a figlio) e soggetto a rivalutazione di legge.
Come richiesto dalla madre i genitori dovranno concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee guida riportate in dispsoitivo.
In ultimo si precisa che nell'obbligo di mantenimento è ricompreso anche un contributo abitativo per la prole: in difetto di accordo diverso dalle parti -mancante nel caso di specie- non può il Tribunale ripartire l'unitario obbligo di mantenimento nelle sottocategorie richieste dalla moglie.
L'AUU spetta come per legge alla affidataria esclusiva. Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
6619 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e
Controparte 1 a MI che hanno contratto matrimonio con rito civile a
Milano il 24/05/2005, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di MI (anno 2005, atto n803, parte 1, serie A) Persona 3 nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà 2. collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di VIA GALILEI 54
PIOLTELLO e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
3. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (16 anni anni);
4. Pone a carico di Controparte 1 l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2024 , nel mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autonoma versando alla madre entro il 20 di di ogni mese l'importo di di 400,00€ mensili ( 200,00 euro a figlio) oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica
ISTAT prima rivalutazione (febbraio 2025);
1. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione
.
di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova
-
di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite
7. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.