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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7365 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, passata in decisione all'udienza del 07/03/2025 avente per oggetto: interdizione
DI
, nata a [...] il [...], Controparte_1 CP_2
, nata a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Controparte_3
(CE) il 03/07/2000, tutte rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. ALFIERI DANILO, presso il quale elettivamente domiciliano;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente al Controparte_4
Viale Trieste;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/12/2024 le ricorrenti, nella qualità di sorelle e nipote della IG.ra
, chiedevano pronunciarsi l'interdizione di quest'ultima per l'aggravarsi della Controparte_4 patologia assumendo che la stessa fosse affetta da insufficienza/ritardo mentale grave con comportamento aggressivo ed inadeguato con spunti psicotici. Assumevano, inoltre, che l'amministrata percepiva la pensione di invalidità e che era comproprietaria dell'abitazione sita in
SS RU al viale Trieste e che, pertanto, il patrimonio da gestire era complesso.
Le ricorrenti precisavano, altresì, che la situazione di abituale infermità mentale in cui versa la IG.ra era degenerata, essendo ella divenuta ancor più aggressiva, anche nei Controparte_4 confronti delle conviventi, pericolosa, anche fisicamente, per se stessa e gli altri, costantemente agitata, indisciplinata ed incontrollabile, per niente collaborativa e, perciò, ingestibile.
Il Giudice delegato procedeva all'esame dell'interdicenda all'udienza del 07/03/25. Acquisita la documentazione la causa, sulle precisate conclusioni, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, la quale, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale, di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale ma anche a tutti gli atti della vita civile, sempre che si tratti di interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore.
Va qui peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2004, n.6 il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
A seguito delle innovazioni introdotte risulta infatti definitivamente interrotto il rapporto di automatismo tra infermità mentale e incapacità legale. L'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il soggetto “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (cfr. art. 1 legge 9.1.2004, n. 6). Pertanto, il giudice potrà ricorrere alla pronuncia di interdizione solo nell'eventualità in cui, esaminata la situazione complessiva dell'infermo di mente, vi sia il pericolo che il soggetto compia atti pregiudizievoli per sé e per gli altri, così ove vi sia la presenza di interessi patrimoniali rilevanti, tali da eIGere per la loro gestione una molteplicità di operazioni economiche, che se non esattamente eseguite esporrebbero il soggetto a gravi rischi per il proprio patrimonio. Presupposto per attivare il meccanismo dell'interdizione è, in ultima analisi, un giudizio di necessarietà, da condurre alla stregua di una valutazione concreta finalizzata all'obiettivo di assicurare al soggetto adeguata protezione;
giudizio destinato a sfociare nel convincimento che solo adottando la misura estrema comportante la forma più ampia di ablazione della capacità di agire e per conseguenza la sottoposizione del medesimo ad un regime di sostituzione generalizzata nell'attività giuridica, il soggetto possa essere adeguatamente tutelato.
Orbene, nel caso di specie le risultanze processuali hanno provato l'esistenza dello stato di infermità mentale in cui versa la IG.ra . Controparte_4
Per vero, nel corso dell'esame diretto (che rappresenta la prima fonte di convincimento del giudice), la medesima non ha dato risposta alle semplici domande che le venivano poste e si è mostrata non consapevole della patologia da cui è affetta.
La SO , a sua volta, ha riferito che la SO si trova in queste condizioni Controparte_1 sin dalla nascita e che se viene contraddetta aggredisce.
Dalla documentazione in atti emerge che la IG.ra è affetta sin dalla nascita dalle CP_4 patologie di cui sopra per cui Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso il
Centro Medico Legale dell'INPS di Caserta giudicava nel 1989 la resistente invalida totale con permanente inabilità lavorativa al 80%. Orbene, tale stato di alterazione, comporta secondo il tribunale come logica conseguenza la misura dell'interdizione perché vi è prova che l'interdicenda pone in pericolo se stessa e gli altri -cfr relazione medica A.S.L. del 20.02.2024-.
Nomina come tutore provvisorio la IG.ra perché si prenda cura Controparte_2 dell'interdicenda.
Copia degli atti del presente giudizio deve essere trasmessa al competente Ufficio Tutele del
Tribunale per gli adempimenti di cui agli artt. 344 e 392 c.c.
Ai sensi dell'art. 423 c.c., la presente sentenza va annotata a cura del cancelliere, nell'apposito registro e comunicata, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, all'Ufficiale di Stato Civile di SS RU per l'annotazione a margine dell'atto di nascita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
• dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...]; Controparte_4
• nomina quale tutore provvisorio la IG.ra , nata a [...] il Controparte_2
05/03/1972, per gli atti indicati in parte motiva;
• dispone che la cancelleria annoti la presente sentenza nell'apposito registro e ne trasmetta copia all'Ufficiale di Stato Civile di SS RU per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetta;
• dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza al giudice Tutelare territorialmente competente per gli adempimenti di competenza;
• Compensa le spese del presente procedimento. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di conIGlio del 26.03.20245
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7365 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, passata in decisione all'udienza del 07/03/2025 avente per oggetto: interdizione
DI
, nata a [...] il [...], Controparte_1 CP_2
, nata a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Controparte_3
(CE) il 03/07/2000, tutte rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. ALFIERI DANILO, presso il quale elettivamente domiciliano;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente al Controparte_4
Viale Trieste;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/12/2024 le ricorrenti, nella qualità di sorelle e nipote della IG.ra
, chiedevano pronunciarsi l'interdizione di quest'ultima per l'aggravarsi della Controparte_4 patologia assumendo che la stessa fosse affetta da insufficienza/ritardo mentale grave con comportamento aggressivo ed inadeguato con spunti psicotici. Assumevano, inoltre, che l'amministrata percepiva la pensione di invalidità e che era comproprietaria dell'abitazione sita in
SS RU al viale Trieste e che, pertanto, il patrimonio da gestire era complesso.
Le ricorrenti precisavano, altresì, che la situazione di abituale infermità mentale in cui versa la IG.ra era degenerata, essendo ella divenuta ancor più aggressiva, anche nei Controparte_4 confronti delle conviventi, pericolosa, anche fisicamente, per se stessa e gli altri, costantemente agitata, indisciplinata ed incontrollabile, per niente collaborativa e, perciò, ingestibile.
Il Giudice delegato procedeva all'esame dell'interdicenda all'udienza del 07/03/25. Acquisita la documentazione la causa, sulle precisate conclusioni, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, la quale, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale, di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale ma anche a tutti gli atti della vita civile, sempre che si tratti di interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore.
Va qui peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2004, n.6 il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
A seguito delle innovazioni introdotte risulta infatti definitivamente interrotto il rapporto di automatismo tra infermità mentale e incapacità legale. L'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il soggetto “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (cfr. art. 1 legge 9.1.2004, n. 6). Pertanto, il giudice potrà ricorrere alla pronuncia di interdizione solo nell'eventualità in cui, esaminata la situazione complessiva dell'infermo di mente, vi sia il pericolo che il soggetto compia atti pregiudizievoli per sé e per gli altri, così ove vi sia la presenza di interessi patrimoniali rilevanti, tali da eIGere per la loro gestione una molteplicità di operazioni economiche, che se non esattamente eseguite esporrebbero il soggetto a gravi rischi per il proprio patrimonio. Presupposto per attivare il meccanismo dell'interdizione è, in ultima analisi, un giudizio di necessarietà, da condurre alla stregua di una valutazione concreta finalizzata all'obiettivo di assicurare al soggetto adeguata protezione;
giudizio destinato a sfociare nel convincimento che solo adottando la misura estrema comportante la forma più ampia di ablazione della capacità di agire e per conseguenza la sottoposizione del medesimo ad un regime di sostituzione generalizzata nell'attività giuridica, il soggetto possa essere adeguatamente tutelato.
Orbene, nel caso di specie le risultanze processuali hanno provato l'esistenza dello stato di infermità mentale in cui versa la IG.ra . Controparte_4
Per vero, nel corso dell'esame diretto (che rappresenta la prima fonte di convincimento del giudice), la medesima non ha dato risposta alle semplici domande che le venivano poste e si è mostrata non consapevole della patologia da cui è affetta.
La SO , a sua volta, ha riferito che la SO si trova in queste condizioni Controparte_1 sin dalla nascita e che se viene contraddetta aggredisce.
Dalla documentazione in atti emerge che la IG.ra è affetta sin dalla nascita dalle CP_4 patologie di cui sopra per cui Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso il
Centro Medico Legale dell'INPS di Caserta giudicava nel 1989 la resistente invalida totale con permanente inabilità lavorativa al 80%. Orbene, tale stato di alterazione, comporta secondo il tribunale come logica conseguenza la misura dell'interdizione perché vi è prova che l'interdicenda pone in pericolo se stessa e gli altri -cfr relazione medica A.S.L. del 20.02.2024-.
Nomina come tutore provvisorio la IG.ra perché si prenda cura Controparte_2 dell'interdicenda.
Copia degli atti del presente giudizio deve essere trasmessa al competente Ufficio Tutele del
Tribunale per gli adempimenti di cui agli artt. 344 e 392 c.c.
Ai sensi dell'art. 423 c.c., la presente sentenza va annotata a cura del cancelliere, nell'apposito registro e comunicata, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, all'Ufficiale di Stato Civile di SS RU per l'annotazione a margine dell'atto di nascita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
• dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...]; Controparte_4
• nomina quale tutore provvisorio la IG.ra , nata a [...] il Controparte_2
05/03/1972, per gli atti indicati in parte motiva;
• dispone che la cancelleria annoti la presente sentenza nell'apposito registro e ne trasmetta copia all'Ufficiale di Stato Civile di SS RU per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetta;
• dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza al giudice Tutelare territorialmente competente per gli adempimenti di competenza;
• Compensa le spese del presente procedimento. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di conIGlio del 26.03.20245
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso