Sentenza 12 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/09/2025, n. 7245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7245 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07245/2025REG.PROV.COLL.
N. 02904/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2904 del 2025, proposto da:
ES IG, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Ministero della giustizia e Consiglio superiore della magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OL RI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 22493 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia con il Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025, l’avvocato Filippo Lattanzi e l'avvocato dello Stato Marina Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. ES IG ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sezione prima, n. 22493 in data 12 dicembre 2024, con cui sono stati respinti il ricorso e i motivi aggiunti proposti per l’annullamento, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, della deliberazione del PL del Consiglio superiore della magistratura (CS) in data 8 novembre 2023, con la quale è stato deliberato il conferimento al dott. OL RI del posto di sostituto Procuratore presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dnaa) istituita nell’ambito della Procura generale della Corte di cassazione.
Il CS e il Ministero della giustizia si sono costituiti nel presente grado di giudizio con atto formale.
In vista della trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive.
L’appellante ha replicato con memoria del 17 giugno 2025.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La delibera impugnata in primo grado rappresenta l’epilogo di un lungo e complesso iter procedimentale e processuale, che ha avuto inizio nel 2014, epoca in cui il CS ha bandito la procedura per la copertura del posto in questione, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il dott. ES IG e il dott. OL RI.
Con una prima delibera del 3 giugno 2015 il CS ha assegnato il posto al dott. IG.
Il Tar Lazio, dinanzi al quale detta delibera è stata impugnata dal dott. RI, ha dichiarato il ricorso inammissibile con sentenza n. 9518 del 6 settembre 2021.
Detta sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3984 del 19 maggio 2022, con cui è stato accolto l’appello proposto dal dott. RI e, per l’effetto, è stata annullata la delibera del 3 giugno 2015.
Nel riesercitare il potere il CS, con delibera del 7 dicembre 2022, ha nuovamente conferito il posto per cui è causa al dott. IG.
Il giudizio di ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio, n. 3984 del 19 maggio 2022, proposto dal dott. RI, si è concluso con sentenza n. 7686 dell’8 agosto 2023, con cui è stato accolto il ricorso ed è stata dichiarata nulla, per elusione del giudicato, la delibera del 7 dicembre 2022 del CS, ordinando a quest’ultimo di rideterminarsi attenendosi a talune specifiche statuizioni.
In esecuzione di quest’ultima sentenza il CS, nella seduta dell’8 novembre 2023, ha adottato la delibera di conferimento delle funzioni in questione al dott. RI, e non più al dott. IG.
In quest’ultima delibera il CS ha riconosciuto al dott. RI e al dott. IG il medesimo punteggio per merito e attitudini e ha nominato il primo in forza del criterio residuale della maggiore anzianità.
In sintesi, la delibera:
- ha ripercorso le vicende processuali che hanno condotto il CS a rideterminarsi per la terza volta sulla nomina del sostituto procuratore presso la Dnaa;
- ha affermato che il dott. RI conservava l’interesse ad essere valutato nella procedura in esame, sebbene fosse stato nominato magistrato tributario con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) del 10 ottobre 2023, perché il procedimento volto a dare attuazione al transito nella magistratura tributaria non si era ancora concluso e perché l’art 1 della legge n. 130 del 31 agosto 2022 fa salva, per i magistrati transitati alla giurisdizione tributaria, l’applicazione dell’art. 211 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, norma che consente al magistrato transitato ad altra giurisdizione la possibilità di chiedere di rientrare nella magistratura ordinaria previa delibera del CS;
- ha richiamato i criteri utilizzati per la valutazione dei parametri del merito e delle attitudini, generali e specifiche;
- ha precisato che, in ossequio alle indicazioni scaturenti dalla sentenza del Consiglio di Stato, il profilo del dott. RI dovesse essere oggetto di nuova valutazione, mentre per il dott. IG dovesse essere riportato il profilo di cui alla prima delibera del 3 giugno 2015: ciò in quanto la sentenza ha ritenuto illegittima la seconda delibera (del 7 dicembre 2022) anche nella parte in cui « si è proceduto a rielaborare compiutamente entrambi i profili» , nonostante l’assenza di contestazioni in ordine alla valutazione del dott. IG operata dal CS;
- ha attribuito i nuovi punteggi per merito e attitudini al dott. RI (complessivi 14 punti) e ha richiamato i precedenti punteggi attribuiti al dott. IG (complessivi 14 punti);
- ha concluso, infine, che a parità di punteggio e a fronte di curricula ed esperienze professionali parimenti eccellenti, dovesse ritenersi prevalente il dott. RI in relazione alla maggiore anzianità.
3. La delibera dell’8 novembre 2023 (i cui contenuti sono stati sintetizzati), è stata impugnata dal dott. IG dinanzi al Tar Lazio il quale, con la sentenza impugnata con il presente appello, ha respinto entrambi i motivi del ricorso introduttivo in sintesi ravvisando:
- il perdurante interesse del dott. RI ad essere rivalutato per l’assegnazione del posto di sostituto presso la Dnaa, non potendosi ritenere definitivo, alla data della delibera, in suo transito nella giustizia tributaria;
- la legittimità (nei limiti del sindacato consentito) del giudizio attitudinale del dott. RI formulato dal CS.
Ha poi respinto i motivi aggiunti facendo rilevare che la presa di possesso da parte del dott. RI delle funzioni di sostituto Procuratore presso la Dnaa non è intervenuta, come opinato dal ricorrente, in un momento in cui egli era ormai già transitato nei ruoli della giustizia tributaria, per effetto della delibera di nomina del Cpgt del 10 ottobre 2023.
4. Il dott. IG ha affidato l’appello avverso tale ultima sentenza ai motivi di seguito sintetizzati.
4.1. Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo.
Sostiene che sarebbe errato affermare, come ha fatto il Tar, che, alla data della delibera del PL , l’ iter del transito alla giustizia tributaria non fosse concluso per il solo fatto che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di nomina del dott. RI a giudice tributario è successivo a tale data e che tale decreto ha differito gli effetti giuridici della nomina al 1 febbraio 2024, con presa di possesso delle funzioni il successivo 5 febbraio.
Così ragionando il Tar, a parere dell’appellante, non attribuirebbe al provvedimento del Cpgt del 10 ottobre 2023 il corretto rilievo giuridico, ovvero quello di conferimento immediato al dott. RI del posto di magistrato tributario presso la Corte di giustizia di Cosenza, omettendo, quindi, di rilevare che, come dedotto dal ricorrente in primo grado:
- fin dal 10 ottobre 2023 egli sarebbe transitato ad altro plesso giurisdizionale, fuoriuscendo dalla magistratura ordinaria;
- comunque, anche nella (denegata e non creduta) ipotesi in cui non volesse ritenersi completato l’ iter di passaggio del dott. RI alla magistratura speciale prima della seduta del PL, prima di tale data il dott. RI avrebbe comunque formalmente espresso la sua opzione per la giustizia tributaria (opzione che la delibera del Cpgt del 10 ottobre 2023 ha accettato e cristallizzato, concludendo la procedura di selezione dei nuovi magistrati tributari), il che avrebbe dovuto impedire al CS di conferirgli funzioni che egli non avrebbe assunto, pena la violazione di ogni principio di efficienza e buon andamento e, correlativamente, del dovere di tenere in considerazione, in sede di riedizione del potere, delle mutate circostanze di fatto.
Sostiene l’appellante che il transito del dott. RI alla giustizia tributaria sarebbe avvenuto definitivamente con la delibera del 10 ottobre 2023, tanto che contestualmente il magistrato è stato assegnato alla sede, mentre il decreto del Mef del 21 dicembre 2023, si sarebbe limitato a recepire tale nomina, « ratificandola con decorrenza giuridica 1 febbraio 2024 » ma la ratifica e la relativa decorrenza giuridica non inciderebbero sulla nomina del dott. RI che dovrebbe ritenersi perfezionata il 10 ottobre 2023.
Richiama in proposito la giurisprudenza secondo cui con la convalida e con la ratifica gli effetti giuridici vanno imputati all’atto convalidato/ratificato, con la conseguenza che l'intervenuta convalida/ratifica, proprio per il suo carattere retroattivo, non riapre i termini per l'impugnazione dell’atto convalidato.
Il transito avverrebbe con la delibera del Cpgt, che infatti è atto autonomamente impugnabile perché direttamente lesivo, mentre il decreto ministeriale di nomina avrebbe solo la funzione di sanare, sotto il profilo della competenza, la delibera del Cpgt « con effetti ex tunc »: dal che deriverebbe che la nomina del dott. RI a giudice tributario sarebbe da ricondursi alla delibera del Cpgt laddove, posticipati al 1 febbraio 2024, sarebbero solamente i suoi “effetti giuridici” (ossia quelli economici e di anzianità di servizio).
Quindi, nella riedizione del potere, il CS avrebbe dovuto tener conto dei fatti sopravvenuti.
Richiama, inoltre, la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (nn. 23302 del 2011; 736 del 2012 e 1823 del 2015) in cui si afferma che il giudizio di ottemperanza non può spingersi fino ad imporre all’amministrazione il conferimento di un incarico “ora per allora” ad un magistrato che, alla luce delle nuove sopravvenienze di fatto, non può più svolgerlo (perché in pensione).
Sostiene che tale principio sarebbe vieppiù applicabile alla attività di riedizione del potere amministrativo, nell’abito della quale le circostanze sopravvenute andrebbero considerate non soltanto se preclusive all’atto da emanare per ottemperare al giudicato, ma anche se meramente contrarie all’interesse pubblico cui deve tendere l’agire della pubblica amministrazione.
A seguire l’appellante ripropone la censura, non esaminata dal Tar perché asseritamente assorbita, riferita al secondo capo di motivazione della delibera del CS: sostiene che non rileverebbe che l’art. 1 della legge n. 130 del 31 agosto 2022 faccia salva, per i magistrati transitati alla giurisdizione tributaria, l’applicazione dell'art. 211 dell’ordinamento giudiziario, norma che consente al magistrato transitato ad altra giurisdizione la possibilità di chiedere di rientrare nella magistratura ordinaria previa delibera del CS, sia perché il rientro in ruolo è subordinato alla richiesta del magistrato ed alla valutazione del CS, sia perché il dott. RI non ha mai chiesto di rientrare nel ruolo nella magistratura ordinaria.
Richiama, a tale proposito, alcune norme dell’ordinamento giudiziario per sostenere che il dott. RI non sarebbe mai rientrato nella magistratura ordinaria.
4.2. Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l’omologo motivo del ricorso introduttivo.
Ripropone la tesi, già sostenuta in primo grado, secondo cui la rinnovazione del giudizio sarebbe dovuta essere corredata di una motivazione particolarmente stringente, vista la predeterminazione dei criteri e subcriteri della valutazione attitudinale e visto il rilevante incremento di punteggio da ultimo assegnato al dott. RI rispetto a precedenti determinazioni, assunte non solo nell’ambito della stessa procedura ma anche di altre coeve per la medesima tipologia di posto.
Sostiene che le indicazioni del giudice dell’ottemperanza, anche per come formulate nel caso specifico, non potrebbero essere intese come dirette a “veicolare” la discrezionalità a tal punto da imporre un certo incremento di punteggio né, sotto concorrente profilo, potrebbero esimere l’amministrazione dallo spiegare perché la rivalutazione conduce a « ribaltare il risultato », soprattutto qualora il nuovo giudizio risulti del tutto incoerente rispetto a valutazioni effettuate in altre procedure con lo stesso identico oggetto.
La censura è riferita al punteggio di 5 attribuito al dott. RI per le attitudini specifiche, per le quali, nelle precedenti delibere, aveva ottenuto prima punti 3,5 e a seguire punti 4 (come peraltro in altre analoghe procedure).
Secondo l’appellante la decisione di attribuire al dott. RI il medesimo punteggio attitudinale (5) a sé attribuito sarebbe assertiva, carente di istruttoria e di motivazione, nonché contradditoria ed irragionevole.
Non essendovi, a suo dire, nuovi elementi da valutare, il Tar avrebbe dovuto vagliare la tenuta logica del giudizio attitudinale di equivalenza, che ben avrebbe potuto e dovuto essere sindacato, non ponendosi in discussione una sottovalutazione del profilo del dott. IG, bensì l’irragionevole sopravalutazione del profilo del controinteressato, a suo dire non giustificata dalle risultanze curriculari: si sofferma quindi ad analizzare le esperienze curriculari del nominato, per sostenerne la non equivalenza con le sue.
Infine, la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto « eccentrica rispetto alla censura svolta» la contestazione della rinnovata valutazione dell’esperienza fuori ruolo del dott. RI.
Secondo l’appellante, il fatto che trattasi di esperienza da valorizzarsi nel parametro delle “attitudini generali” e non di quelle specifiche non escluderebbe che il dott. IG potesse contestare anche questa componente del rinnovato giudizio attitudinale , in quanto compiuta a suo dire con esiti manifestamente irragionevoli; e ciò anche se la rivalutazione ha confermato il punteggio di 3 assegnato per questo criterio al candidato anche nelle precedenti delibere, ben potendo censurarsi, anche sotto questo profilo, l’ingiustificata sopravalutazione dell’esperienza del controinteressato.
5. La difesa erariale ha chiesto la reiezione dell’appello ricordando che con la sentenza n. 11 del 9 giugno 2016 resa dell’Adunanza plenaria, il Consiglio di Stato ha chiarito i termini delle modalità di riedizione del potere, evidenziando come l’amministrazione soccombente a seguito di sentenza di annullamento dei propri provvedimenti ha l’obbligo di ripristinare la situazione controversa con effetto retroattivo.
Nel caso di specie, la necessità di ripristinare la situazione controversa con effetto retroattivo, a dire dell’Avvocatura dello Stato, imponeva necessariamente al CS di considerare, ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi a merito ed attitudini, l’attività ed il percorso professionale svolti dal dott. RI e dal dott. IG in epoca antecedente alla data di scadenza della domanda.
In conformità a tali principi e in ossequio alle linee conformative derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato, il CS avrebbe svolto una ripetizione della valutazione ora per allora del profilo professionale del dott. RI, rispetto alla quale il transito dello stesso verso la magistratura tributaria (peraltro non ancora cristallizzatosi) sarebbe privo di rilievo.
Nondimeno, anche a voler prescindere da quanto osservato relativamente alla natura di provvedimento “ora per allora” da attribuire alla delibera espressiva della riedizione del potere, osserva l’amministrazione che se è vero che il dott. RI ha depositato la dichiarazione di accettazione/opzione ex art. 1, comma 7 della legge n. 130 del 2022 (con la quale ha manifestato la propria volontà di passare alla predetta magistratura), tuttavia il deposito di tale dichiarazione non sarebbe sufficiente a determinare il passaggio alla magistratura tributaria atteso che la norma richiamata prevede una procedura complessa.
Ulteriore conferma della non definitività del tramutamento del dott. RI ad altra magistratura alla data della delibera del CS si trarrebbe dalla circostanza che il 18 gennaio 2024, quindi in epoca successiva alla delibera impugnata, egli ha preso possesso presso la direzione nazionale antimafia come sostituto: ciò in quanto egli svolgeva ancora le sue funzioni di magistrato ordinario.
Con riferimento all’altra argomentazione valorizzata dal CS, a proposito della quale, nella prospettazione dell’appellante, l’interesse a rientrare nella magistratura ordinaria sarebbe privo del requisito dell’attualità, integrando una mera eventualità futura ed incerta, la difesa erariale osserva che, non essendosi ancora perfezionato il transito del dott. RI ai ruoli della magistratura tributaria, il CS non avrebbe potuto astenersi dal dare corso alla valutazione della candidatura del dott. RI ad un posto che – ove fosse emersa, come poi è stato, la sua maggior attitudine rispetto all’altro aspirante – egli avrebbe avuto pieno titolo a ricoprire in caso di rientro in ruolo dopo il transito alla magistratura speciale.
In ordine al secondo motivo l’amministrazione ricorda che il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 7686 del 2023, ha chiarito che il CS era tenuto a svolgere nuovamente il giudizio attitudinale del dott. RI « senza rivalutare la posizione del medesimo controinteressato, ma solo quella del medesimo ricorrente, in relazione agli indicatori per essa previsti e sulla base delle attività del medesimo ricorrente rilevanti a questo fine, quali risultanti dagli atti della procedura concorsuale oggetto di controversia ».
Dunque, mentre il profilo attitudinale e di merito del dott. IG non potevano essere oggetto di diversa valutazione, il CS era invece tenuto a formulare un nuovo giudizio valutativo nei confronti del solo dott. RI, sicché la delibera, in linea con quanto disposto dal giudice amministrativo, si è limitata a riproporre, in favore del dott. IG, le valutazioni attitudinali e di merito già espresse, confermando l’attribuzione al medesimo del punteggio finale complessivo pari a 14 punti, e a rivalutare solo il dott. RI; rivalutazione all’esito della quale il punteggio attribuito alle attitudini specifiche è stato motivatamente portato a 5.
Quindi osserva che le censure mosse dal dott. IG sarebbero inammissibili prima ancora che infondate sotto un duplice profilo:
- nella misura in cui pretenderebbero che il giudice amministrativo compisse una valutazione delle esperienze professionali dell’appellante diversa rispetto a quella compiuta dal CS nella delibera impugnata, in quanto contrastanti con l’effetto conformativo derivante dalla sentenza ottemperanda, la quale imponeva di mantenere ferma la valutazione attitudinale e del merito dello stesso;
- nella misura in cui pretenderebbero che il giudice amministrativo si sostituisse al CS riconoscendo la prevalenza delle sue esperienze professionali rispetto a quelle annoverate del dott. RI.
Aggiunge che l’effetto conformativo della sentenza n. 7686 del 2023 avrebbe imposto una riedizione della valutazione in un’ottica ‘unilaterale’ intesa alla sola valorizzazione del percorso professionale del dott. RI, sicché la doglianza con cui si lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle esperienze del dott. IG non solo impingerebbe inammissibilmente nel merito, ma sarebbe anche infondata, essendosi la delibera limitata a riconfermare – come doveva – la valutazione già espressa sul punto in precedenza.
Il maggior punteggio assegnato al dott. RI in ordine all’indicatore relativo alle attitudini specifiche (A1) sarebbe, anch’esso, frutto di un apprezzamento di merito non censurabile, essendo stata la valutazione ampiamente motivata, come rilevato dal Tar.
Del pari, le censure che investono la ritenuta equivalenza dei profili professionali dei concorrenti, attribuendo ad entrambi il punteggio pari a 5 con riferimento al parametro delle attitudini specifiche sub criterio A1 (“ la specifica esperienza ed attitudine concretamente dimostrata nelle indagini e nella trattazione dibattimentale di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata (specialmente di tipo mafioso) ”), sconfinerebbero inammissibilmente nel merito del giudizio espresso dal CS, sollecitando un vaglio giurisdizionale sulla comparazione dei due percorsi professionali.
Quanto alla critica rivolta alla sentenza del Tar nella parte in cui ha giudicato “eccentrica”, rispetto alla censura svolta, la doglianza che investe la rinnovata valutazione dell’esperienza fuori ruolo del dott. RI, la difesa erariale osserva che l’appellante cadrebbe in contraddizione laddove, pur dovendo prendere atto di come la suddetta esperienza sia stata valutata nell’ambito del parametro delle “attitudini generali”, e non di quelle specifiche sulle quali il motivo di ricorso era incentrato, lamenta che la valutazione delle attitudini generali si presterebbe comunque ad essere censurata sotto il profilo dell’irragionevolezza dell’esito, nella misura in cui ha confermato il punteggio di 3, già assegnato dalle precedenti delibere.
L’intrinseca contraddittorietà sarebbe ravvisabile nel fatto che l’appellante da un lato ammette l’esistenza di precisi vincoli derivanti dalla sentenza di ottemperanza quanto all’equiparazione dell’esperienza fuori ruolo a quella requirente e, dall’altro, pretende che se ne prescinda, assumendo la necessaria prevalenza dell’effettivo svolgimento delle funzioni requirenti; inoltre, l’appello concretizzerebbe un inammissibile sconfinamento nel merito, nella misura in cui pretenderebbe di sostituire il proprio giudizio di equivalenza fra attività fuori ruolo ed attività requirente in sede giurisdizionale a quello tecnico-discrezionale che è prerogativa esclusiva del CS.
6. L’appello è infondato.
6.1. Il primo motivo è interamente incentrato sulla tesi per cui, alla data della delibera del CS, il dott. RI sarebbe già transitato nella giustizia tributaria: circostanza della quale, a dire dell’appellante, il CS avrebbe dovuto tener conto, evitando di nominare il suddetto magistrato al posto messo a concorso in quanto lo stesso non avrebbe più potuto assumere le funzioni.
La tesi è priva di fondamento.
6.1.1. In primo luogo non è superfluo ricordare che analoga tesi era stata prospettata, in direzione contraria, dal dott. RI nel giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 3984 del 2022 di questa sezione.
Ivi il dott. RI aveva sostenuto che il CS, nella nuova delibera di nomina del dottor IG a sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia, avrebbe dovuto considerare la circostanza che lo stesso era stato nelle more trasferito dall’ufficio per incompatibilità ambientale, con l’effetto finale di lasciare il posto scoperto.
A tale proposito la sentenza 8 agosto 2023, n. 7686 di questa sezione ha affermato che « Posto infatti che il trasferimento d’ufficio del controinteressato per incompatibilità ambientale è sopravvenuto al giudicato di annullamento ed autonomo rispetto alla presente vicenda controversa, esso non costituisce circostanza di cui il Consiglio superiore avrebbe dovuto tenere conto nel riformulare il giudizio comparativo tra lo stesso e il ricorrente vittorioso nel giudizio di cognizione. L’annullamento della delibera in allora impugnata ha infatti determinato l’obbligo dell’organo di autogoverno di pronunciarsi ora per allora, e cioè sulla base della situazione esistente a quell’epoca, anche se per effetto della conferma della nomina del controinteressato sia derivata la scopertura del posto, a causa della vicenda che ha riguardato quest’ultimo ».
Il Collegio osserva che la condivisibile considerazione innanzi riportata in modo speculare si attaglia alla censura in esame, smentendo la tesi secondo cui il CS avrebbe dovuto tener conto del fatto che, nelle more, il dott. RI fosse asseritamente transitato alla giustizia tributaria.
La censura pertanto risulta infondata già sulla base di tale primo rilievo.
6.1.2. In secondo luogo non è fondata neanche la prospettazione secondo cui, alla data della delibera del CS impugnata (8 novembre 2023), si sarebbe già perfezionato il transito del dott. RI alla magistratura tributaria in forza della delibera del Cpgt del 10 ottobre 2023.
In disparte la considerazione che l’art. 1, comma 7 della legge n. 130 del 2022, prevede per il transito alla magistratura tributaria una procedura complessa che non si esaurisce né con la dichiarazione del magistrato di accettazione/opzione, né con la delibera del Consiglio di presidenza di nomina, la prospettazione è smentita documentalmente dal dato ineludibile che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) del 21 dicembre 2023, di nomina del dott. RI a giudice tributario, non solo è successivo alla delibera del CS ma, soprattutto, lo stesso ha stabilito (non già differito) la decorrenza degli effetti giuridici della nomina al 1 febbraio 2024, con presa di possesso delle funzioni il successivo 5 febbraio.
Il dato che precede smentisce una volta per tutte la tesi di parte appellante secondo cui il decreto del Mef del 21 dicembre 2023 si sarebbe limitato a ratificare la nomina del 10 ottobre 2023.
Lo stesso appellante, pur costretto ad ammettere che il decreto del Mef ha “ratificato” ( rectius : “decretato”) la nomina « con decorrenza giuridica 1 febbraio 2024 », tuttavia con prospettazione intrinsecamente contraddittoria sostiene che la ratifica e la relativa decorrenza giuridica non inciderebbero sulla nomina del dott. RI che dovrebbe ritenersi perfezionata il 10 ottobre 2023.
Le due affermazioni sono in contrasto fra loro dal momento che, se il decreto del Mef avesse inteso, come opina l’appellante, decretare la nomina datandola al 10 ottobre 2023, ne avrebbe stabilito il “differimento” degli effetti giuridici: cosa che in questo caso non è essendo state indicate la decorrenza e l’effettiva presa di possesso per date successive.
Pertanto non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza relativa agli istituti della convalida e della ratifica i quali, evidentemente, non si ricorrono nella fattispecie in esame.
6.1.3. Parimenti non pertinente è il richiamo alla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione in cui si afferma che il giudizio di ottemperanza non può spingersi fino ad imporre all’amministrazione il conferimento di un incarico “ora per allora” ad un magistrato che, alla luce delle nuove sopravvenienze di fatto, non può più svolgerlo perché in pensione.
Va ribadito che il CS, in forza del giudicato amministrativo, era tenuto alla riedizione del potere “ora per allora”, riedizione rispetto alla quale tutti i fatti sopravvenuti sono del tutto influenti, fatta salva la sola ipotesi in cui sia la stessa parte a dichiarare di non aver più interesse alla riedizione del potere in ragione delle circostanze sopravvenute: ipotesi che, con tutta evidenza, non ricorre nel caso di specie.
6.1.4. Né, fermo restando quanto innanzi esposto, si può inferire la definitività del transito del dott. RI alla giustizia tributaria dalla regola processuale secondo cui la delibera del Cpgt è autonomamente impugnabile.
Ciò in quanto la diretta impugnabilità di un atto discende dalla sua attitudine ad essere immediatamente lesivo, il che non necessariamente postula la definitività della situazione in esso raffigurata: si pensi all’onere di immediata impugnazione di un atto presupposto lesivo, adottato nell’ambito di un procedimento non ancora concluso.
6.1.5. È infine irrilevante ogni disquisizione in ordine al fatto che il dott. RI non abbia mai chiesto di “rientrare” nella magistratura ordinaria per l’evidente ragione che lo stesso non ne è mai fuoriuscito, atteso che il perfezionamento del suo passaggio alla magistratura tributaria è intervenuto quando ormai lo stesso aveva già assunto le funzioni di sostituto presso la Dnaa, essendo rimasto ininterrottamente nei ruoli della magistratura ordinaria.
6.2. Il secondo motivo di appello è incentrato sulla asserita non correttezza della nuova valutazione sotto diversi profili.
6.2.1. Innanzitutto l’appellante sostiene che la rinnovazione del giudizio sarebbe dovuta essere corredata di una motivazione particolarmente stringente, vista la predeterminazione dei criteri e subcriteri della valutazione attitudinale e visto il rilevante incremento di punteggio da ultimo assegnato al dott. RI rispetto a precedenti determinazioni, assunte non solo nell’ambito della stessa procedura ma anche di altre coeve per la medesima tipologia di posto.
Afferma che le indicazioni del giudice dell’ottemperanza non sarebbero così stringenti da imporre un certo incremento di punteggio in favore del dott. RI né, sotto concorrente profilo, esimerebbero l’amministrazione dal dar conto del perché il nuovo giudizio, decisamente migliorativo, risulti incoerente rispetto a valutazioni effettuate in altre procedure con lo stesso identico oggetto.
6.2.2. La prospettazione di parte appellante è infondata.
Premesso che ogni procedura è autonoma sicché il giudizio reso in una di esse non rappresenta un valore “assoluto” ma è pur sempre riferito alla comparazione che in quella sede (e non in altra) si svolge, va assunto come dato di partenza il dictum della sentenza di ottemperanza.
Nella sentenza 8 agosto 2023, n. 7686 si legge che l’organo di autogoverno:
« - dovrà esaminare i presupposti per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo per il merito sulla base del rapporto informativo e delle altre fonti di conoscenza relative al servizio prestato dal ricorrente in qualità di sostituzione procuratore presso la Procura della Repubblica di Nola, senza considerazioni relative alla generale situazione degli uffici giudiziari o agli altri magistrati concorrenti per il posto oggetto del presente giudizio, ivi compreso il controinteressato, ma con esclusivo riferimento alla posizione del ricorrente;
- dovrà inoltre svolgere il giudizio attitudinale senza rivalutare la posizione del medesimo controinteressato, ma solo quella del medesimo ricorrente, in relazione agli indicatori per essa previsti e sulla base delle attività del medesimo ricorrenti rilevanti a questo fine, quali risultanti dagli atti della procedura concorsuale oggetto di controversia;
- infine, dovrà valutare il servizio prestato dal ricorrente in posizione fuori ruolo presso l’ispettorato del Ministero della giustizia sul presupposto, previsto dalla pertinente circolare consiliare, della sua piena equiparazione alle funzioni giurisdizionali requirenti ».
Come è agevole rilevare dal passaggio testé riportato, questa sezione, in occasione dell’annullamento della seconda delibera di nomina del dott. IG al posto per cui è causa, ha dovuto dettare indicazioni conformative particolarmente stringenti le quali, se non hanno certamente azzerato la discrezionalità del CS (operazione non consentita), ne hanno tuttavia “incanalato” la parte residua nell’alveo dei ristretti confini obbligatoriamente tracciati dalla progressiva erosione della stessa, avvenuta proprio in conseguenza di un duplice annullamento e delle ragioni per le quali ciascun annullamento è stato disposto in ossequio al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Emerge, pertanto, che:
- il primo “ dovrà ” (scaturito dalla presa d’atto che la delibera in data 7 dicembre 2022, assunta in pretesa ottemperanza della statuizione di accoglimento della censura formulata dal dott. RI avverso la seconda delibera di nomina del dott. IG), ha (in positivo) indicato con esattezza al CS di verificare se sussistano « i presupposti per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo per il merito » e le fonti informative sulla base delle quali effettuare tale verifica e (in negativo) ha precisato di astenersi da elusive « considerazioni relative alla generale situazione degli uffici giudiziari o agli altri magistrati concorrenti per il posto oggetto del presente giudizio, ivi compreso il controinteressato, ma con esclusivo riferimento alla posizione del ricorrente »;
- il secondo “ dovrà ”, circoscrivendo ulteriormente l’ambito della discrezionalità, ha prescritto che il giudizio attitudinale da rifare nei sensi cui alla prima prescrizione, è solo quello del dott. RI senza rivalutare la posizione del dott. IG, dal momento che la stessa non era stata fatta oggetto di censura da parte dello stesso;
- il terzo “ dovrà ” ha imposto di valutare uno specifico servizio del dott. RI, ossia quello prestato in posizione fuori ruolo presso l’ispettorato del Ministero della giustizia, ricordando che vi è una precisa disposizione della pertinente circolare consiliare che equipara tale servizio alle funzioni giurisdizionali requirenti.
La risultante delle riportate prescrizioni è che, ferma l’intangibilità della valutazione del dott. IG (secondo “dovrà”), il CS avrebbe dovuto necessariamente rivalutare il servizio prestato dal dott. RI in posizione fuori ruolo presso l’ispettorato del Ministero della giustizia (terzo “dovrà”), nonché verificare se sussistessero « i presupposti per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo per il merito » (primo “dovrà”).
6.2.3. La schematizzazione che precede depone innanzitutto per l’infondatezza di tutte le censure tese a riaffermare la rivendicata “prevalenza” del dott. IG, la cui valutazione era da ritenersi ormai immodificabile, dal momento che non residuava più spazio per alcuna “comparazione” dovendo il CS soltanto ridefinire, possibilmente in melius , il punteggio da attribuire al dott. RI sui profili evidenziati in sentenza.
Depone, inoltre, per l’inammissibilità delle censure riguardanti la rinnovata valutazione dell’esperienza fuori ruolo del dott. RI.
Il Tar ha definito « eccentrica rispetto alla censura svolta» la contestazione della rinnovata valutazione dell’esperienza fuori ruolo del dott. RI.
In realtà si tratta di censura inammissibile dal momento che la sentenza ha imposto la rivalutazione di tale servizio alla luce di un preciso parametro in forza del quale, in astratto, il dott. RI avrebbe potuto conseguire un punteggio maggiore; tuttavia il CS, effettuata la rivalutazione, ha confermato il punteggio di 3, poiché esso rappresenta il massimo previsto dall’art. 74 della circolare n. 13778/2014 per il parametro delle “attitudini generiche”.
Dunque, non essendovi stata, con riferimento a detto parametro, alcuna valutazione migliorativa che lo possa pregiudicare, il dott. IG è privo di interesse a censurare la mera conferma di tale punteggio.
Al termine della rivalutazione, al dott. RI sono stati assegnati: 3 punti in A, 5 punti in A1, 0 in A3, 3 punti in A4 e 3 punti in B (merito), per complessivi punti 14; al dott. IG è stato mantenuto il punteggio già attribuito, non più modificabile, ossia: 3 punti in A, 5 punti in A1, 0 in A2, 0 in A3, 3 punti in A4 e 3 punti in B (merito), per complessivi punti 14.
Dunque i candidati sono risultati posizionati a pari merito sicché, « a parità di punteggio ed a fronte di curricula ed esperienze professionali parimenti eccellenti » è stato ritenuto prevalente il dott. RI, in forza del criterio residuale della maggiore anzianità.
6.2.4. Ciò posto, l’appellante censura l’attribuzione al dott. RI del punteggio di 5 per le attitudini specifiche: secondo l’appellante la decisione di attribuire al dott. RI il medesimo punteggio attitudinale (5) a sé attribuito sarebbe assertiva, carente di istruttoria e di motivazione, nonché contradditoria ed irragionevole.
Sostiene che non vi fossero nuovi elementi da valutare nel curriculum del controinteressato sicché il Tar avrebbe dovuto sindacare quella che a suo dire risulterebbe una sopravvalutazione del profilo dello stesso.
6.2.5. La censura muove da un assunto distopico, ossia che non vi fossero “nuovi” elementi da valutare, laddove in realtà, alla stregua degli atti di causa e delle prescrizioni conformative di questo Consiglio, il CS non era chiamato a valutare “nuovi” elementi, bensì a “ri-valutare” gli stessi elementi già in suo possesso.
Alla luce di tale necessaria premessa metodologica va confermata la sentenza del Tar laddove osserva che, al fine di colmare le lacune valutative evidenziate dal Consiglio di Stato, il CS da una parte ha considerato due elementi significativi nel percorso professionale del dott. RI, in precedenza sottovalutati, ossia la “ competenza specialistica del dott. RI in materia di camorra, non emergente in modo completo nel profilo tratteggiato dalla delibera annullata ” e la “ significativa e rilevantissima esperienza … nella gestione dei collaboratori di giustizia ”.
Inoltre ha apprezzato positivamente, dell’esperienza maturata dal dott. RI, “ la poliedricità di conoscenze di diversi fenomeni mafiosi ”, ritenuta “ elemento essenziale nella valutazione delle attitudini specifiche ”.
La valorizzazione dei suindicati elementi nel profilo del dott. RI, in precedenza non adeguatamente considerati, ha avuto come conseguenza l’aumento del punteggio complessivo attribuitogli per le attitudini specifiche, che è stato elevato dai precedenti punti 3,5 (prima delibera) e 4 (seconda delibera) a punti 5, senza, peraltro, arrivare al massimo di 6.
Si tratta di un aumento di punteggio che non appare né illogico né manifestamente irragionevole, essendo al contrario spiegabile sia in ragione delle prescrizioni dettate dalla sentenza del Consiglio di Stato, sia in ragione dell’ampia discrezionalità che connota le valutazioni del CS, le quali sfuggono al sindacato di questo giudice se, come nel caso di specie, sono adeguatamente motivate.
Di conseguenza, le plurime argomentazioni riproposte in appello, sulla base delle quali l’appellante vorrebbe riaffermare la sua prevalenza sul dott. RI, sono inammissibili non solo in quanto, come ha rilevato il Tar, tendenti a sollecitare un sindacato sostitutivo di questo giudice, ma anche perché riguardanti una comparazione non più predicabile: giova ribadire, anche a costo di ripetersi, che oggetto di rivalutazione era soltanto il profilo del dott. RI e non anche quello del sott. IG, tanto che il Tar ha figurativamente definito “unilaterale” la nuova comparazione.
In conclusione, per quanto fin qui esposto, l’appello deve essere respinto.
7. Le spese del presente grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tenuto conto della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO