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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1777/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Campobasso, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1777 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019; promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Campobasso, via Isernia n. 32, interdetta in corso di causa e, quindi, da quel momento in giudizio tramite il tutore, (C.F.: ) e, infine, Persona_1 C.F._2 deceduta in data 26/12/2022, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Giuseppe De
Rubertis;
(parte attrice originaria)
e proseguita da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
(C.F.: , nata a [...] il [...], entrambe Parte_3 C.F._4
in giudizio tramite il tutore, (C.F.: ), Persona_1 C.F._2
nonché da (C.F. ), nata a [...] il Parte_4 C.F._5
24/05/1975, in qualità di eredi di , come sopra generalizzata, tutte rappresentate Parte_1
e difese, nel presente giudizio, dagli avv.ti Giuliana Grassi e Maria Anna Rosa e domiciliate presso lo studio della prima, sito in Campobasso, via A. Scatolone n. 13;
(successori ex art. 110 c.p.c.)
contro
:
(C.F.: ), con sede in Campobasso, p.zza Vittorio ONroparte_1 P.IVA_1
Emanuele II n. 29, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, ivi elettivamente domiciliata, via Nazario Sauro n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonio Biello, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta) nonché nei confronti di:
P.I.: , con sede in Campobasso (CB), Piazza ONroparte_2 P.IVA_2
Molise n. 25/27, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F.: ONroparte_3
, nato a [...] il [...], ivi elettivamente domiciliato, alla via C.F._6
F. Crispi n. 1/C, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Pardo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(terzo chiamato in causa)
e di:
(P.I.: con sede in ONroparte_4 P.IVA_3
Milano, Piazza Vetra n.17, in persona del legale rappresentante pro tempore;
(terzo chiamato in garanzia)
Oggetto: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'originaria parte attrice, , ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il , ONroparte_1
chiedendone – previo accertamento di responsabilità dello stesso – la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice stessa in conseguenza del sinistro a lei occorso in data 26/01/2017, alle ore 10:00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi la via sopraelevata di Corso Bucci in Campobasso, all'altezza del civico n. 55, posto nei pressi della gelateria “Aloha”, cadeva a terra, scivolando su una lastra di ghiaccio ivi presente, riportando una
“frattura epifisi prossimale dell'omero destro”, come accertato dal Pronto Soccorso di Campobasso, che la visitava nella medesima giornata.
L'attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, a seguito della caduta, veniva soccorsa da alcuni passanti nonché dai vigili urbani, i quali, dopo aver compiuto i necessari rilievi, richiedevano l'intervento del 118 per trasferirla presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, ove le veniva diagnosticata una
“frattura epifisi prossimale omero destro”, con prescrizione di tutore alla spalla per adduzione e prognosi di giorni 30, con successiva visita di controllo;
- che, decorso il periodo di immobilizzazione, dalla visita di controllo con rimozione del tutore si erano susseguiti una serie di ulteriori interventi medici quali fisiokinesiterapia, ricovero in
Ortopedia con intervento chirurgico di posizionamento di artroprotesi inversa della spalla destra, terapia medica con fisiokinesiterapia domiciliare all'atto delle dimissioni, visite ortopediche specialistiche, riabilitazione nonché terapia topica e farmacologica;
CP_
- che l'evento era riconducibile esclusivamente alla responsabilità dell' convenuto, in qualità di proprietario e custode del tratto di strada ove era avvenuto il sinistro, il quale avrebbe omesso di provvedere alla pulizia e alla manutenzione del suolo pubblico, stante la presenza di una lastra di ghiaccio, particolarmente sottile, non visibile e non segnalata, da considerarsi, quindi, alla stregua di una vera e propria insidia;
- che, con comunicazioni inviate a mezzo PEC in data 06/03/2017 e in data 28/04/2017,
l'odierna attrice trasmetteva al , nonché alla ONroparte_1 [...]
(incaricata dal medesimo ente per la ONroparte_6
gestione del sinistro), istanza risarcitoria senza, tuttavia, ricevere alcuna offerta, nonostante la visita medico legale a cui l'attrice era stata sottoposta per la determinazione del danno;
- che, con una nuova comunicazione del 12/01/2019, la stessa attrice reiterava formale istanza di liquidazione, per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni pari nella somma complessivamente quantificata in € 97.285,14, così come determinati con perizia di parte a firma del Dott. , allegata alla relativa istanza, senza, tuttavia, ricevere alcun Persona_2
riscontro.
L'attrice ha, quindi, concluso chiedendo – previo accertamento della esclusiva responsabilità dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro alla stessa occorso – di condannare il al risarcimento di tutti i danni, ONroparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti, quantificati nella complessiva somma pari ad €
97.285,38, oltre rivalutazione e interessi.
Si è costituito in giudizio il , deducendo che l'ente incaricato della ONroparte_1
ON manutenzione e della pulizia delle strade comunali era la nel ONroparte_2
merito, il ha contestato le deduzioni attoree, eccependo la sussistenza di un concorso colposo CP_1
della stessa attrice nella causazione del sinistro di cui è causa. Il ha, quindi, concluso, CP_1
ON chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa della e chiedendo, altresì, nel merito, in via principale, il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria e, in via subordinata, la ON riduzione del quantum richiesto a titolo risarcitorio, con condanna, in ogni caso, della a tenere indenne il convenuto dall'eventuale risarcimento disposto a suo carico. CP_1
Si è costituita in giudizio la in via preliminare, chiedendo di ONroparte_2 disporre l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo, nonché il proprio ON difetto di legittimazione passiva. La , invece, in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice e, in subordine, una riduzione del quantum richiesto a titolo risarcitorio.
In data 02/02/2021 si è costituita in giudizio , in qualità di tutore e Persona_1 legale rappresentante di parte attrice, della quale era stata, nel frattempo, dichiarata l'interdizione con sentenza emessa, in data 07/01/2021, dal Tribunale di Campobasso, facendo proprie tutte le difese dell'attrice stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di ON cinque testi (di cui tre di parte attrice e due della terza chiamata ), nonché mediante C.T.U. medico-legale.
Nel corso della fase istruttoria, preso atto del decesso della parte attrice , Parte_5 avvenuto in data 26/12/2022, all'udienza del 26/01/2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo.
Con ricorso del 28/03/2023 si sono costituite in giudizio le figlie dell'attrice, in qualità di eredi della stessa, facendo proprie le difese della parte attrice e chiedendo la prosecuzione del giudizio.
Fissata l'udienza per la prosecuzione, esaurita la fase istruttoria e invitate le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15 gennaio 2025 le stesse hanno chiesto un breve rinvio per la discussione orale.
La causa è stata, quindi, discussa all'udienza del 12/02/2025, all'esito della quale la stessa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di non costituitasi nel ONroparte_4
presente giudizio, benché ritualmente citata.
Del pari in via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito, trattandosi di controversia risarcitoria e atteso che “l'attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al G.A. può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva, ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio” (così, di recente: Tar Campania n. 3528/2024);
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, si osserva che la fattispecie è astrattamente sussumibile nell'ambito di cui all'art. 2051 c.c., norma che, com'è noto, disciplina la responsabilità per cose in custodia.
L'ente convenuto, infatti, in quanto proprietario (qualifica da ritenersi pacifica, in quanto non contestata) della strada su cui il sinistro è avvenuto, ha, sulla stessa, un potere di controllo, cui corrisponde un correlativo dovere di custodia. Come affermato, infatti, ormai da tempo, dalla Suprema corte, “la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni (nella specie una strada pubblica)”
(così: Cass. civ. n. 3253/2012).
Ebbene, ciò chiarito in ordine alla disciplina applicabile, si osserva che – come chiarito in più occasioni dalla stessa giurisprudenza di legittimità – la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo.
Affinché la stessa possa configurarsi, pertanto, “è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza
o meno di un obbligo di vigilanza” (così, ex multis: Cass. civ. n. 4279/2008).
Ciò comporta, dal punto di vista della ripartizione dell'onere della prova, che grava sul danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa e il danno, ossia la derivazione causale del danno dalla cosa.
Qualora, poi, la cosa non sia dotata di un intrinseco dinamismo – quando, cioè, la cosa risulti, di per sé, statica ed inerte – il danneggiato ha, altresì, l'onere di provare che lo stato dei luoghi presenta un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
(così: Cass. civ. n. 21212/2015).
In altri termini, dunque, affinché sia configurabile la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. relativamente ad una res di per sé statica (quale, per definizione, è una strada), devono ricorrere, congiuntamente, i seguenti presupposti (con onere della prova a carico del danneggiato):
1) un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione, nel caso concreto, di un'insidia o di un trabocchetto;
2) l'imprevedibilità e l'inevitabilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza della situazione di pericolo, subisca un danno.
Grava, invece, sul custode, che pretenda di andare esente da responsabilità, l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal cd. “caso fortuito”, ossia da una circostanza tale da interrompere il nesso di causalità; caso fortuito che può essere integrato, in concreto, anche da un comportamento colposo del danneggiato stesso.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi accertato il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno subito dall'attrice, avendo parte attrice fornito prova sia dell'alterazione della stessa res, sia dell'imprevedibilità e della non visibilità e, quindi, della inevitabilità di tale alterazione, non essendo invece emersa, nel presente giudizio, la sussistenza del caso fortuito, quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Dalla documentazione versata in atti da parte attrice, nonché dalle risultanze della prova testimoniale espletata nel presente giudizio, infatti, risulta, pacificamente:
- che in data 26/01/2017, si è verificato, ai danni dell'attrice, il sinistro dalla stessa allegato
(caduta);
- che sulla strada comunale ubicata in pieno centro cittadino, nei pressi della sopraelevata pedonale di Corso Bucci, alle ore 10:00 circa del mattino, vi era una sottile lastra di ghiaccio;
- che tale lastra non era segnalata.
Nella relazione a firma della polizia municipale di Campobasso, intervenuta sul posto dopo l'allarme ricevuto da alcuni passanti, infatti, risulta, in primo luogo, menzionato l'incidente occorso – in data
26/01/2017 – all'odierna attrice, con descrizione dello stato dei luoghi (v., in particolare, il doc. n. 2 allegato all'atto di citazione, ove si legge: “chi scrive constatava che il tratto dove la signora camminava era coperto da una sottile lastra di ghiaccio, particolarmente insidiosa, e che la stessa si trovava in corrispondenza dei paletti para-pedonali, che delimitano l'area di parcheggio retrostante il Tribunale”).
Gli stessi operanti della polizia municipale, del resto, hanno confermato la presenza della lastra di ghiaccio anche nell'istruttoria orale espletata, precisando, nell'occasione, che, a causa dell'insidiosità della condizione del manto stradale, era stato necessario richiedere personalmente un intervento di manutenzione, con spargimento del sale in loco.
Nello specifico, , luogotenente della polizia municipale di Campobasso, escusso Testimone_1 all'udienza del 06/04/2022, ha riferito che “vi era una sottile lastra di ghiaccio. Lo ricordo perfettamente. Ricordo che abbiamo provveduto a richiedere, tramite la centrale operativa,
l'intervento manutentivo diretto a cospargere il sale sulla rampa pedonale luogo del sinistro stante la presenta di ghiaccio sulla stessa.” (cfr. il verbale di udienza, in atti).
Dalle dichiarazioni rese dai restanti testi, risulta, altresì:
- che il sinistro in questione si era verificato alla presenza di due passanti che, nell'assistere alla caduta di parte attrice, scivolata su una sottile lastra di ghiaccio, erano intervenuti per prestarle i primi soccorsi e per richiedere l'intervento del 118, oltre che quello della polizia municipale già nelle vicinanze (cfr., in particolare, il verbale di udienza del 05/10/2023 di escussione della teste , la quale ha confermato la dinamica del sinistro descritta da Testimone_2
parte attrice, precisando, in particolare, di aver potuto assistere alla caduta in quanto si trovava presso il luogo del sinistro al momento della caduta;
la teste, infatti, ha riferito: “Sì, è vero, è caduta davanti a me su una lastra di ghiaccio non visibile”);
- che la lastra di ghiaccio non era chiaramente e visibilmente segnalata, oltre che non evitabile, atteso che, essendo il sinistro avvenuto in orario diurno, la stessa poteva essere facilmente confusa con una comune pozza d'acqua (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste,
anch'egli luogotenente della polizia municipale di Campobasso, il Testimone_3 quale, escusso all'udienza del 28/09/2022, ha riferito: “preciso che il punto dove abbiamo trovato la signora era coperto da un sottile strato di ghiaccio;
preciso che era talmente sottile che sembrava un nido di acqua e perciò era particolarmente insidioso. Preciso che abbiamo contattato la centrale operativa per richiedere un intervento manutentivo per far spargere il sale ed eliminare l'insidia”).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, deve, pertanto, ritenersi, in primo luogo, pacifica la presenza di una lastra di ghiaccio sul percorso pedonale che stava percorrendo l'odierna attrice in data 26/01/2017.
Del pari pacifiche, alla luce dell'istruttoria espletata, sono risultate le circostanze per cui:
- l'odierna attrice è caduta a terra, scivolando mentre camminava a piedi sulla suddetta lastra di ghiaccio;
- la lastra di ghiaccio era presente sul percorso adibito al passaggio in sicurezza dei pedoni;
- la lastra di ghiaccio non era visibile, né la stessa era segnalata.
Ebbene, ritiene questo giudice che la presenza di tale lastra di ghiaccio sulla strada riservata al percorso pedonale degli utenti integri gli estremi di una vera e propria insidia, intesa come pericolo non prevedibile e non evitabile con l'ordinaria diligenza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Si osserva, del resto, che il tratto di strada interessato rappresentava, per la viabilità dei pedoni, l'unica soluzione idonea per garantirne il passaggio in sicurezza su quel tratto di strada, trattandosi di un tratto di strada posizionato al lato della carreggiata riservata al transito dei veicoli e delimitato da una serie di paletti e transenne, tesi proprio a indirizzare il percorso degli utenti, per separarli dal percorso riservato al passaggio delle macchine (cfr., in particolare, la relazione del 26/01/2017, in atti).
L'odierna attrice, pertanto, circolando a piedi su quel tratto di strada, doveva necessariamente intraprendere il percorso pedonale collocato al lato della carreggiata e, sebbene fossero state registrate temperature particolarmente rigide nel periodo interessato, talvolta caratterizzato da precipitazioni nevose, la medesima, ragionevolmente, aveva riposto un legittimo affidamento in ordine all'adeguatezza dello stato dei luoghi, trattandosi di un'area in pieno centro cittadino e, in ogni caso, di un orario della giornata (ore 10:00 circa) in cui, verosimilmente, l'innalzamento delle temperature avrebbe favorito lo scioglimento di eventuali residui di ghiaccio, che avrebbero dovuto, comunque, essere stati già rimossi.
Del resto, il fatto che fossero state annunciate precipitazioni nevose e temperature rigide non poteva, per ciò solo, rappresentare un motivo per non circolare a piedi per le strade cittadine, al punto da considerare imprudente e poco diligente una qualsiasi condotta in senso contrario, anche se attuata per far fronte ad eventuali esigenze primarie e in pieno giorno, in un orario particolarmente trafficato.
Non era, infatti, esigibile, dall'odierna attrice, una diversa condotta, maggiormente scrupolosa, in ordine alla condizione dello stato dei luoghi (percorso pedonale), idonea a scongiurare ogni minima situazione di potenziale pericolo, trattandosi di una zona che, per le circostanze concrete del luogo, non le permetteva di effettuare percorsi alternativi maggiormente sicuri;
né, d'altronde, una maggiore attenzione avrebbe permesso all'attrice di individuare la lastra di ghiaccio in questione e, di conseguenza, evitarla, atteso che, come confermato dai testi escussi in giudizio, la stessa si presentava di uno spessore talmente sottile da non essere visibile né riconoscibile, potendosi confondere con una comune pozza d'acqua, per sua natura innocua e non insidiosa.
Deve, quindi, escludersi, alla luce di tutto quanto osservato, la sussistenza del caso fortuito, sub specie di comportamento colposo della danneggiata stessa, non avendo inciso nemmeno, sulla dinamica del sinistro, le condizioni soggettive dell'attrice (interdetta in corso di causa, peraltro, in ragione di una patologia di ordine psicologico, e non fisico), atteso che il C.T.U., al quale era stato sottoposto apposito quesito, ha chiarito che “questo CTU non ha riscontrato, in capo alla , la Parte_1
presenza e/o coesistenza di patologie e/o invalidità interessanti la parte traumatizzata, le quali possono aver inciso nel determinismo dell'evento lesivo lamentato”).
È appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, non è onere dell'attrice provare la propria diligenza ma, al contrario, è onere del convenuto – quale ente proprietario – fornire la prova liberatoria CP_1
della recisione del nesso causale per effetto di un comportamento colposo della danneggiata, prova non fornita nel caso di specie.
Ferma, quindi, la prova in ordine al nesso di derivazione causale della caduta dalla res e affermata, quindi, la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento e, quindi, dei danni CP_1
subiti dalla stessa attrice in conseguenza di ciò, in merito alla ripartizione di responsabilità tra il
ON convenuto e la si osserva quanto segue. CP_1
In primo luogo, si osserva che la responsabilità del quale ente custode non può escludersi CP_1
CP_ per il solo fatto che – come sostenuto dal medesimo convenuto – l'attività di manutenzione e di pulizia della strada in caso di precipitazioni nevose fosse di competenza di altro soggetto (in particolare, della terza chiamata in causa, ; e ciò neanche ONroparte_2 qualora, sulla base di una specifica concessione in appalto, quest'ultimo, formalmente, si fosse assunto la responsabilità esclusiva di eventuali danni causati a terzi derivanti dalla propria attività.
Invero, l'esistenza di una convenzione in appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione delle strade insistenti sull'intero territorio comunale, seppur corredata (come nel caso di specie) da una clausola in cui l'appaltatore dichiara di assumersi la responsabilità esclusiva per eventuali danni causati a terzi, non libera, in ogni caso, l'ente proprietario della strada da un obbligo di manutenzione, controllo e conservazione delle strade di propria proprietà, di modo che le stesse non risultino pericolose per tutte le persone che le utilizzano.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, gli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gravanti sul custode per evitare di incorrere nella responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. impongono allo stesso l'adozione “di tutte le misure idonee per prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi” (così: Cass. civ. n. 13729/2022).
Ciò vale, pertanto, anche nel caso in cui il bene oggetto della custodia sia stato consegnato a terzi in esecuzione di un contratto d'appalto (in tal senso, v. Cass. civ. n. 7553/2021, secondo cui: “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera, salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo”); controllo di cui, nel caso di specie, il convenuto non ha fornito prova. CP_1
Del resto, la Corte di cassazione, nella pronuncia citata, ha, altresì, chiarito l'inopponibilità, al terzo danneggiato, di eventuali clausole contrattuali tese a mandare esente una delle parti del contratto dalla responsabilità per i danni provocati in costanza del rapporto, affermando, in particolare, che “al terzo non sono opponibili le eventuali clausole contrattuali dell'appalto con le quali il committente si sia esentato da responsabilità per i danni causati dall'esecuzione delle opere ponendola a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto ex art. 1372 c.c. gli effetti di tale pattuizione vincolano solo le parti del contratto” (così: Cass. civ. n. 7553/2021 cit.). ON Alla luce del suddetto orientamento, dunque, la clausola di esclusiva responsabilità della , indicata nella convenzione stipulata con il , non è opponibile alla parte ONroparte_1
attrice, la quale, dunque, resta legittimata a chiedere il risarcimento dei danni subìti a seguito della caduta ad entrambe le parti del rapporto contrattuale.
Ferma, quindi, la responsabilità del quale ente proprietario, in merito alla responsabilità CP_1
ON della si osserva, preliminarmente, che il titolo di responsabilità in base al quale la stessa può essere chiamata a rispondere è diverso da quello cui è chiamato a rispondere il CP_1
Come chiarito, infatti, di recente dalla Corte d'appello di Campobasso, “in tema di responsabilità per
i danni cagionati agli utenti della strada (nella specie: danno da caduta su lastra di ghiaccio), nei confronti della ditta incaricata della rimozione della neve non può ammettersi un'azione ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che «custode» della strada è e rimane solo l'ente proprietario della strada, non potendosi ritenere altrettanto «custode» la ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione della stessa. Tuttavia, ciò non esclude che la ditta incaricata possa rispondere ex art. 2043 c.c.” (cfr. Corte
d'appello Campobasso n. 301/2022). ON Non è sufficiente, quindi, onde fondare un'attribuzione di responsabilità in capo alla , la sola sussistenza del nesso di causalità, dovendo sussistere anche l'elemento soggettivo della colpa.
Ebbene, ritiene questo giudice che, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, è emerso il ON comportamento omissivo e, quindi, colposo della nell'attività di manutenzione a lei affidata.
Si osserva, infatti, al riguardo, che la incaricata della manutenzione delle strade insistenti CP_2 sul territorio comunale, nel periodo invernale, doveva provvedere all'attività di sgombero neve su strade e marciapiedi, oltre a quella di spargimento sale per scongiurare la formazione di ghiaccio (cfr., in particolare, il verbale di udienza del 06/04/2022 di escussione del teste Testimone_4 il quale ha dichiarato: “è una prassi, puliamo tutti i marciapiedi. non posso essere preciso sulla data, posso però dire che la batte tutte le strade del Comune durante il periodo della CP_2 neve/invernale tutti i giorni, perché usciamo anche per il sale”).
Dalla deposizione del teste emerge, quindi, che, nel periodo invernale, era Testimone_4
previsto il quotidiano passaggio notturno dei mezzi per lo spargimento di sale, con contestuale pulizia di strade e marciapiedi su tutte le strade del CP_1
Ciò, del resto, è confermato anche dalla Convenzione stipulata con il , ove si ONroparte_1
legge (art. 1):
- che “oggetto del presente capitolato è la disciplina delle modalità di gestione e di esecuzione del servizio sgombero neve nel territorio comunale di Campobasso”;
- che “il servizio comprende la rimozione di neve e ghiaccio dai marciapiedi, anche mediante attività notturna, onde garantire la sicura circolazione pedonale già dalle prime ore del mattino, quando lavoratori e studenti si recano nei luoghi di lavoro”;
- che “il periodo convenzionale di riferimento per lo svolgimento del servizio decorre dal primo novembre al trenta aprile (1° novembre – 30 aprile) dell'anno successivo”.
Alla luce della Convenzione emerge, quindi, che il tratto di strada luogo del sinistro rientrava pacificamente nell'area interessata dall'opera di manutenzione e sgombero neve.
Dall'istruttoria espletata è, invece, pacifico che la mattina del sinistro non fosse stato sparso il sale
(cfr., in particolare, la deposizione di , luogotenente della polizia municipale di Testimone_1
Campobasso, escusso all'udienza del 06/04/2022, il quale ha riferito, al riguardo: “ricordo che abbiamo provveduto a richiedere, tramite la centrale operativa, l'intervento manutentivo diretto a cospargere il sale sulla rampa pedonale luogo del sinistro stante la presenta di ghiaccio sulla stessa”). Ne deriva la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo alla atteso che la CP_2
stessa, pur incaricata formalmente dello sgombero neve e spargimento di sale con pulizia di strade e marciapiedi comunali, non ha evidentemente adempiuto correttamente gli obblighi derivanti dalla convenzione, lasciando residui di ghiaccio su zone tese al passaggio pedonale, configuranti vere e proprie insidie per i pedoni. ON Né può ritenersi che la debba andare esente da responsabilità tenuto conto della particolare estensione delle strade sul territorio comunale, al punto da non permettere un agevole controllo dell'opera di manutenzione effettuata;
ciò in quanto, per le circostanze del luogo scenario del sinistro, come è stato possibile evincere dalla documentazione fotografica versata in atti, si è trattato di una zona particolarmente centrale della città, in una parte trafficata del centro cittadino, adiacente ad un edificio pubblico oltre che interessata da numerosi servizi pubblici.
Deve, quindi, affermarsi, in ordine al sinistro occorso all'odierna attrice, la responsabilità ON concorrente, sia in capo al , ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia in capo alla , ONroparte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ne deriva che al risarcimento dei danni subiti dall'attrice – come di seguito liquidati – devono essere ON condannati, in solido tra loro, sia il sia la , nonché la compagnia assicurativa della stessa CP_1
ON
, attesa la piena operatività della polizza n. IIE000316 stipulata inter partes, ONroparte_4 essendosi il sinistro verificato nel periodo oggetto di copertura (cfr. gli artt. 2, lett. “a”, e 6, del contratto, da cui si evince che il periodo di copertura va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e che oggetto di polizza sono i fatti verificatisi in tale periodo).
Posta, quindi, la concorrente responsabilità sia dell'ente convenuto sia della terza chiamata in giudizio, nella causazione del sinistro occorso all'odierna attrice, in ordine al quantum CP_2
risarcibile si osserva quanto segue.
La consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio – le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto supportate da adeguata e logica motivazione, anche in risposta alle osservazioni tecniche formulate dai C.T.P. – ha consentito di accertare la compatibilità delle lesioni riportate dall'odierna attrice (in particolare: frattura dell'omero destro trattata chirurgicamente con impianto di protesi inversa) con il sinistro a lei occorso (v., in particolare, pag. 6 dell'elaborato peritale, in atti).
Del resto, le lesioni concretamente riportate dall'odierna attrice devono ritenersi del tutto coerenti con la dinamica del sinistro stesso, per come emersa nell'ambito del presente giudizio, avendo questa riportato lesioni (tra cui un “frattura del collo dell'omero dx”) tipicamente coerenti con uno scivolamento a terra provocato dalla presenza di una lastra di ghiaccio sulla pavimentazione del percorso pedonale. Ciò posto in ordine alla riconducibilità causale, di tali danni, al sinistro, il C.T.U. ha, poi, quantificato gli stessi, riconoscendo che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha subito:
- un'invalidità temporanea totale, per un periodo pari a giorni 60;
- un'invalidità temporanea parziale al 50%, per un periodo pari a giorni 90;
- un danno biologico pari al 10%.
Ebbene, circa la quantificazione, in particolare, del danno biologico nella misura del 10%, ritiene questo giudice condivisibile la stima effettuata dal C.T.U., in quanto lo stesso risulta esservi pervenuto facendo applicazione dei parametri forniti dalla letteratura in uso presso la comunità scientifica di riferimento (avendo riscontrato il C.T.U. la presenza di gravi limitazioni funzionali in capo all'attrice, conseguenti al sinistro occorsole) e non essendo, di contro, pervenuta alcuna osservazione da parte dei C.T.P. delle parti convenute.
Pertanto, alla luce di tutto quanto osservato, si ritiene di dover liquidare, in favore di Parte_1
:
[...]
- a titolo di risarcimento del danno consistente nel periodo di inabilità temporanea, totale e parziale al 50%, sofferto dall'attrice, la somma complessivamente pari ad € 12.075,00;
- a titolo di danno biologico, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati (danno biologico quantificato nella misura del 10%), dell'età della danneggiata al momento del fatto
(72 anni), l'importo pari ad € 16.850,00.
Non ritiene, invece, questo giudice, in assenza di specifiche allegazioni in tal senso da parte della parte attrice, di dovere riconoscere la maggiorazione per sofferenza né di dover applicare la richiesta personalizzazione del danno, atteso che, in ossequio all'orientamento della Suprema corte, “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così: Cass. civ. n. 23778/2014; v. anche, nello stesso senso: Cass. civ. n. 24471/2014).
Quanto, poi, alle spese mediche sostenute dall'attrice in conseguenza del sinistro, il C.T.U. ha confermato la congruità delle spese pari a complessivi € 3.299,88 indicate dall'odierna attrice, precisando che tali spese devono ritenersi pienamente giustificate alla luce delle lesioni subite dall'attrice stessa, trattandosi, in particolare, di spese relative alle prestazioni mediche di consulenza e riabilitazione. Tenuto conto delle considerazioni espresse dal C.T.U., si ritiene, dunque, di dover riconoscere, in favore dell'attrice, il risarcimento delle somme – individuate nell'importo complessivo di € 3.299,88
– indicate dall'attrice a titolo di spese mediche per le prestazioni sanitarie di consulenza e riabilitazione, dall'attrice stessa sostenute per trattare le lesioni derivate dal sinistro.
Quanto, poi, alle spese sostenute dall'attrice per accudire le tre figlie affette da handicap, il C.T.U. ha ritenuto giustificate le stesse, sebbene solo limitatamente al periodo di inabilità assoluta pari a giorni
60, in cui le limitazioni funzionali all'arto superiore derivate dal sinistro non avevano obiettivamente permesso, all'odierna attrice, di dare la necessaria assistenza alle figlie, dovendo, pertanto, quest'ultima ricorrere all'intervento di terze persone (cfr., in particolare, il riscontro del C.T.U. del
04/09/2024, su sollecitazione di parte attrice, ove si legge che “a seguito dell'evento lesivo e delle gravi limitazioni funzionali all'arto superiore destro che ne sono derivate, la stessa Parte_1
non ha potuto accudire le proprie figlie affette da gravi handicap, dovendo ricorrere all'intervento di terze persone, ciò con particolare riferimento al periodo di inabilità assoluta, sicché tra le spese giustificate vanno riconosciute anche quelle sostenute per assicurare l'assistenza alle predette figlie affette da handicap, per tutta la durata del periodo di inabilità assoluta, ovvero per giorni 60”.
Dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta che nel periodo (come riconosciuto dal C.T.U.) coperto dall'invalidità temporanea assoluta dell'attrice, la stessa ha sostenuto spese di assistenza domiciliare pari ad € 1.700,00 (v., in particolare, la fattura n. 85 del 31/08/2017), non potendosi, invece, riconoscere le spese di assistenza domiciliare sostenute nel periodo successivo a quello di inabilità totale, in quanto non giustificate dalla impossibilità totale dell'attrice di assistere le figlie.
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo al e alla in ordine alla causazione ONroparte_1 ONroparte_2 del sinistro occorso all'attrice in data 26/01/2017, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, e della compagnia assicurativa, a risarcire, in favore dell'attrice, tutti i ONroparte_4
danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di tale sinistro, per l'importo complessivo pari ad € 33.924,88.
La somma così liquidata non deve essere rivalutata quanto alla somma di € 28.925,00, essendo la stessa già stata liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024), mentre deve esserlo con riferimento alla restante somma pari ad € 4.999,88, dalla data dei relativi esborsi sino all'attualità, tenuto conto dell'ultima rilevazione I.S.T.A.T. disponibile.
Deve, inoltre, essere riconosciuto, sulla somma di € 28.925,00 già liquidata all'attualità e sulla somma di € 4.999,88 da rivalutare come sopra indicato, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, dalla data del sinistro (o dalla data dell'esborso, con riferimento alle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale) sulla somma via via rivalutata, e previa devalutazione delle somme al momento del sinistro con riferimento alle sole somme già liquidate, a titolo di invalidità temporanea e definitiva, all'attualità, pari ad €
28.925,00 (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Sulle somme liquidate decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna) gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse sono poste a carico dei soli convenuti
ON
e , in solido tra loro, con riferimento a quelle sostenute da parte ONroparte_1
attrice. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00, individuato avuto riguardo al decisum) con riferimento a tutte le fasi, da riconoscersi:
- quanto alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla metà della fase istruttoria, in favore dell'originaria parte attrice, , tramite il tutore Parte_1 Persona_1
, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe De Rubertis;
[...]
- quanto alla fase di studio, alla metà della fase istruttoria e alla fase decisionale, in favore delle eredi, quali successori a titolo universale, in solido tra loro.
Devono, invece, essere integralmente compensate le spese di lite del presente giudizio nei rapporti tra le restanti parti, ossia, in particolare, nei rapporti:
- tra l'attrice e la compagnia assicurativa (stante la sostanziale non contestazione della domanda attorea da parte della compagnia, non costituitasi nel presente giudizio); ON
- tra il e la (stante la soccombenza reciproca in ordine alla ripartizione delle CP_1
rispettive responsabilità); ON
- tra la e la compagnia assicurativa (stante la sostanziale non contestazione della domanda di manleva da parte della compagnia assicurativa, non costituitasi nel presente giudizio). Per le stesse ragioni, devono essere, altresì, poste, a carico del convenuto e della terza CP_1
chiamata, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1777 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di ONroparte_7
;
[...]
• Accerta la responsabilità del e della ONroparte_1 [...] ella causazione del sinistro occorso all'attrice in data 26/01/2017 e, per ONroparte_2
l'effetto, condanna al pagamento, in solido tra loro, in favore di e, Parte_1
quindi, attualmente, in favore dei successori ex art. 110 c.p.c. , Parte_3
e , in solido tra loro, al pagamento Parte_2 Parte_4 della somma di € 33.924,88, già comprensiva, quanto alla somma di € 28.925,00, della rivalutazione, e oltre rivalutazione, dalla data dei relativi esborsi all'ultima rilevazione ISTAT disponibile, con riferimento alla restante somma di € 4.999,88, e oltre, altresì, con riferimento all'intera somma di € 33.924,88, agli interessi compensativi (da computarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e agli interessi legali, dalla data odierna sino al saldo;
• Condanna il e la ONroparte_1 ONroparte_2
in solido tra loro, a rifondere:
o in favore di , le spese di lite dalla stessa sostenute nel presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe De Rubertis, antistatario;
o in favore di , e Parte_3 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, le spese di lite dalle stesse sostenute nel presente Parte_4 giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.509,00;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti;
• Pone definitivamente a carico del e della ONroparte_1 [...]
in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di ONroparte_2
causa.
Così deciso in Campobasso, 6 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Campobasso, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1777 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019; promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Campobasso, via Isernia n. 32, interdetta in corso di causa e, quindi, da quel momento in giudizio tramite il tutore, (C.F.: ) e, infine, Persona_1 C.F._2 deceduta in data 26/12/2022, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Giuseppe De
Rubertis;
(parte attrice originaria)
e proseguita da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
(C.F.: , nata a [...] il [...], entrambe Parte_3 C.F._4
in giudizio tramite il tutore, (C.F.: ), Persona_1 C.F._2
nonché da (C.F. ), nata a [...] il Parte_4 C.F._5
24/05/1975, in qualità di eredi di , come sopra generalizzata, tutte rappresentate Parte_1
e difese, nel presente giudizio, dagli avv.ti Giuliana Grassi e Maria Anna Rosa e domiciliate presso lo studio della prima, sito in Campobasso, via A. Scatolone n. 13;
(successori ex art. 110 c.p.c.)
contro
:
(C.F.: ), con sede in Campobasso, p.zza Vittorio ONroparte_1 P.IVA_1
Emanuele II n. 29, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, ivi elettivamente domiciliata, via Nazario Sauro n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonio Biello, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta) nonché nei confronti di:
P.I.: , con sede in Campobasso (CB), Piazza ONroparte_2 P.IVA_2
Molise n. 25/27, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F.: ONroparte_3
, nato a [...] il [...], ivi elettivamente domiciliato, alla via C.F._6
F. Crispi n. 1/C, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Di Pardo, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(terzo chiamato in causa)
e di:
(P.I.: con sede in ONroparte_4 P.IVA_3
Milano, Piazza Vetra n.17, in persona del legale rappresentante pro tempore;
(terzo chiamato in garanzia)
Oggetto: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'originaria parte attrice, , ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il , ONroparte_1
chiedendone – previo accertamento di responsabilità dello stesso – la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice stessa in conseguenza del sinistro a lei occorso in data 26/01/2017, alle ore 10:00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi la via sopraelevata di Corso Bucci in Campobasso, all'altezza del civico n. 55, posto nei pressi della gelateria “Aloha”, cadeva a terra, scivolando su una lastra di ghiaccio ivi presente, riportando una
“frattura epifisi prossimale dell'omero destro”, come accertato dal Pronto Soccorso di Campobasso, che la visitava nella medesima giornata.
L'attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, a seguito della caduta, veniva soccorsa da alcuni passanti nonché dai vigili urbani, i quali, dopo aver compiuto i necessari rilievi, richiedevano l'intervento del 118 per trasferirla presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, ove le veniva diagnosticata una
“frattura epifisi prossimale omero destro”, con prescrizione di tutore alla spalla per adduzione e prognosi di giorni 30, con successiva visita di controllo;
- che, decorso il periodo di immobilizzazione, dalla visita di controllo con rimozione del tutore si erano susseguiti una serie di ulteriori interventi medici quali fisiokinesiterapia, ricovero in
Ortopedia con intervento chirurgico di posizionamento di artroprotesi inversa della spalla destra, terapia medica con fisiokinesiterapia domiciliare all'atto delle dimissioni, visite ortopediche specialistiche, riabilitazione nonché terapia topica e farmacologica;
CP_
- che l'evento era riconducibile esclusivamente alla responsabilità dell' convenuto, in qualità di proprietario e custode del tratto di strada ove era avvenuto il sinistro, il quale avrebbe omesso di provvedere alla pulizia e alla manutenzione del suolo pubblico, stante la presenza di una lastra di ghiaccio, particolarmente sottile, non visibile e non segnalata, da considerarsi, quindi, alla stregua di una vera e propria insidia;
- che, con comunicazioni inviate a mezzo PEC in data 06/03/2017 e in data 28/04/2017,
l'odierna attrice trasmetteva al , nonché alla ONroparte_1 [...]
(incaricata dal medesimo ente per la ONroparte_6
gestione del sinistro), istanza risarcitoria senza, tuttavia, ricevere alcuna offerta, nonostante la visita medico legale a cui l'attrice era stata sottoposta per la determinazione del danno;
- che, con una nuova comunicazione del 12/01/2019, la stessa attrice reiterava formale istanza di liquidazione, per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni pari nella somma complessivamente quantificata in € 97.285,14, così come determinati con perizia di parte a firma del Dott. , allegata alla relativa istanza, senza, tuttavia, ricevere alcun Persona_2
riscontro.
L'attrice ha, quindi, concluso chiedendo – previo accertamento della esclusiva responsabilità dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro alla stessa occorso – di condannare il al risarcimento di tutti i danni, ONroparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti, quantificati nella complessiva somma pari ad €
97.285,38, oltre rivalutazione e interessi.
Si è costituito in giudizio il , deducendo che l'ente incaricato della ONroparte_1
ON manutenzione e della pulizia delle strade comunali era la nel ONroparte_2
merito, il ha contestato le deduzioni attoree, eccependo la sussistenza di un concorso colposo CP_1
della stessa attrice nella causazione del sinistro di cui è causa. Il ha, quindi, concluso, CP_1
ON chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa della e chiedendo, altresì, nel merito, in via principale, il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria e, in via subordinata, la ON riduzione del quantum richiesto a titolo risarcitorio, con condanna, in ogni caso, della a tenere indenne il convenuto dall'eventuale risarcimento disposto a suo carico. CP_1
Si è costituita in giudizio la in via preliminare, chiedendo di ONroparte_2 disporre l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo, nonché il proprio ON difetto di legittimazione passiva. La , invece, in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice e, in subordine, una riduzione del quantum richiesto a titolo risarcitorio.
In data 02/02/2021 si è costituita in giudizio , in qualità di tutore e Persona_1 legale rappresentante di parte attrice, della quale era stata, nel frattempo, dichiarata l'interdizione con sentenza emessa, in data 07/01/2021, dal Tribunale di Campobasso, facendo proprie tutte le difese dell'attrice stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di ON cinque testi (di cui tre di parte attrice e due della terza chiamata ), nonché mediante C.T.U. medico-legale.
Nel corso della fase istruttoria, preso atto del decesso della parte attrice , Parte_5 avvenuto in data 26/12/2022, all'udienza del 26/01/2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo.
Con ricorso del 28/03/2023 si sono costituite in giudizio le figlie dell'attrice, in qualità di eredi della stessa, facendo proprie le difese della parte attrice e chiedendo la prosecuzione del giudizio.
Fissata l'udienza per la prosecuzione, esaurita la fase istruttoria e invitate le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15 gennaio 2025 le stesse hanno chiesto un breve rinvio per la discussione orale.
La causa è stata, quindi, discussa all'udienza del 12/02/2025, all'esito della quale la stessa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di non costituitasi nel ONroparte_4
presente giudizio, benché ritualmente citata.
Del pari in via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario adito, trattandosi di controversia risarcitoria e atteso che “l'attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al G.A. può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva, ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio” (così, di recente: Tar Campania n. 3528/2024);
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, si osserva che la fattispecie è astrattamente sussumibile nell'ambito di cui all'art. 2051 c.c., norma che, com'è noto, disciplina la responsabilità per cose in custodia.
L'ente convenuto, infatti, in quanto proprietario (qualifica da ritenersi pacifica, in quanto non contestata) della strada su cui il sinistro è avvenuto, ha, sulla stessa, un potere di controllo, cui corrisponde un correlativo dovere di custodia. Come affermato, infatti, ormai da tempo, dalla Suprema corte, “la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni (nella specie una strada pubblica)”
(così: Cass. civ. n. 3253/2012).
Ebbene, ciò chiarito in ordine alla disciplina applicabile, si osserva che – come chiarito in più occasioni dalla stessa giurisprudenza di legittimità – la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo.
Affinché la stessa possa configurarsi, pertanto, “è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza
o meno di un obbligo di vigilanza” (così, ex multis: Cass. civ. n. 4279/2008).
Ciò comporta, dal punto di vista della ripartizione dell'onere della prova, che grava sul danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa e il danno, ossia la derivazione causale del danno dalla cosa.
Qualora, poi, la cosa non sia dotata di un intrinseco dinamismo – quando, cioè, la cosa risulti, di per sé, statica ed inerte – il danneggiato ha, altresì, l'onere di provare che lo stato dei luoghi presenta un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
(così: Cass. civ. n. 21212/2015).
In altri termini, dunque, affinché sia configurabile la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. relativamente ad una res di per sé statica (quale, per definizione, è una strada), devono ricorrere, congiuntamente, i seguenti presupposti (con onere della prova a carico del danneggiato):
1) un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione, nel caso concreto, di un'insidia o di un trabocchetto;
2) l'imprevedibilità e l'inevitabilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza della situazione di pericolo, subisca un danno.
Grava, invece, sul custode, che pretenda di andare esente da responsabilità, l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal cd. “caso fortuito”, ossia da una circostanza tale da interrompere il nesso di causalità; caso fortuito che può essere integrato, in concreto, anche da un comportamento colposo del danneggiato stesso.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi accertato il nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno subito dall'attrice, avendo parte attrice fornito prova sia dell'alterazione della stessa res, sia dell'imprevedibilità e della non visibilità e, quindi, della inevitabilità di tale alterazione, non essendo invece emersa, nel presente giudizio, la sussistenza del caso fortuito, quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Dalla documentazione versata in atti da parte attrice, nonché dalle risultanze della prova testimoniale espletata nel presente giudizio, infatti, risulta, pacificamente:
- che in data 26/01/2017, si è verificato, ai danni dell'attrice, il sinistro dalla stessa allegato
(caduta);
- che sulla strada comunale ubicata in pieno centro cittadino, nei pressi della sopraelevata pedonale di Corso Bucci, alle ore 10:00 circa del mattino, vi era una sottile lastra di ghiaccio;
- che tale lastra non era segnalata.
Nella relazione a firma della polizia municipale di Campobasso, intervenuta sul posto dopo l'allarme ricevuto da alcuni passanti, infatti, risulta, in primo luogo, menzionato l'incidente occorso – in data
26/01/2017 – all'odierna attrice, con descrizione dello stato dei luoghi (v., in particolare, il doc. n. 2 allegato all'atto di citazione, ove si legge: “chi scrive constatava che il tratto dove la signora camminava era coperto da una sottile lastra di ghiaccio, particolarmente insidiosa, e che la stessa si trovava in corrispondenza dei paletti para-pedonali, che delimitano l'area di parcheggio retrostante il Tribunale”).
Gli stessi operanti della polizia municipale, del resto, hanno confermato la presenza della lastra di ghiaccio anche nell'istruttoria orale espletata, precisando, nell'occasione, che, a causa dell'insidiosità della condizione del manto stradale, era stato necessario richiedere personalmente un intervento di manutenzione, con spargimento del sale in loco.
Nello specifico, , luogotenente della polizia municipale di Campobasso, escusso Testimone_1 all'udienza del 06/04/2022, ha riferito che “vi era una sottile lastra di ghiaccio. Lo ricordo perfettamente. Ricordo che abbiamo provveduto a richiedere, tramite la centrale operativa,
l'intervento manutentivo diretto a cospargere il sale sulla rampa pedonale luogo del sinistro stante la presenta di ghiaccio sulla stessa.” (cfr. il verbale di udienza, in atti).
Dalle dichiarazioni rese dai restanti testi, risulta, altresì:
- che il sinistro in questione si era verificato alla presenza di due passanti che, nell'assistere alla caduta di parte attrice, scivolata su una sottile lastra di ghiaccio, erano intervenuti per prestarle i primi soccorsi e per richiedere l'intervento del 118, oltre che quello della polizia municipale già nelle vicinanze (cfr., in particolare, il verbale di udienza del 05/10/2023 di escussione della teste , la quale ha confermato la dinamica del sinistro descritta da Testimone_2
parte attrice, precisando, in particolare, di aver potuto assistere alla caduta in quanto si trovava presso il luogo del sinistro al momento della caduta;
la teste, infatti, ha riferito: “Sì, è vero, è caduta davanti a me su una lastra di ghiaccio non visibile”);
- che la lastra di ghiaccio non era chiaramente e visibilmente segnalata, oltre che non evitabile, atteso che, essendo il sinistro avvenuto in orario diurno, la stessa poteva essere facilmente confusa con una comune pozza d'acqua (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste,
anch'egli luogotenente della polizia municipale di Campobasso, il Testimone_3 quale, escusso all'udienza del 28/09/2022, ha riferito: “preciso che il punto dove abbiamo trovato la signora era coperto da un sottile strato di ghiaccio;
preciso che era talmente sottile che sembrava un nido di acqua e perciò era particolarmente insidioso. Preciso che abbiamo contattato la centrale operativa per richiedere un intervento manutentivo per far spargere il sale ed eliminare l'insidia”).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, deve, pertanto, ritenersi, in primo luogo, pacifica la presenza di una lastra di ghiaccio sul percorso pedonale che stava percorrendo l'odierna attrice in data 26/01/2017.
Del pari pacifiche, alla luce dell'istruttoria espletata, sono risultate le circostanze per cui:
- l'odierna attrice è caduta a terra, scivolando mentre camminava a piedi sulla suddetta lastra di ghiaccio;
- la lastra di ghiaccio era presente sul percorso adibito al passaggio in sicurezza dei pedoni;
- la lastra di ghiaccio non era visibile, né la stessa era segnalata.
Ebbene, ritiene questo giudice che la presenza di tale lastra di ghiaccio sulla strada riservata al percorso pedonale degli utenti integri gli estremi di una vera e propria insidia, intesa come pericolo non prevedibile e non evitabile con l'ordinaria diligenza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Si osserva, del resto, che il tratto di strada interessato rappresentava, per la viabilità dei pedoni, l'unica soluzione idonea per garantirne il passaggio in sicurezza su quel tratto di strada, trattandosi di un tratto di strada posizionato al lato della carreggiata riservata al transito dei veicoli e delimitato da una serie di paletti e transenne, tesi proprio a indirizzare il percorso degli utenti, per separarli dal percorso riservato al passaggio delle macchine (cfr., in particolare, la relazione del 26/01/2017, in atti).
L'odierna attrice, pertanto, circolando a piedi su quel tratto di strada, doveva necessariamente intraprendere il percorso pedonale collocato al lato della carreggiata e, sebbene fossero state registrate temperature particolarmente rigide nel periodo interessato, talvolta caratterizzato da precipitazioni nevose, la medesima, ragionevolmente, aveva riposto un legittimo affidamento in ordine all'adeguatezza dello stato dei luoghi, trattandosi di un'area in pieno centro cittadino e, in ogni caso, di un orario della giornata (ore 10:00 circa) in cui, verosimilmente, l'innalzamento delle temperature avrebbe favorito lo scioglimento di eventuali residui di ghiaccio, che avrebbero dovuto, comunque, essere stati già rimossi.
Del resto, il fatto che fossero state annunciate precipitazioni nevose e temperature rigide non poteva, per ciò solo, rappresentare un motivo per non circolare a piedi per le strade cittadine, al punto da considerare imprudente e poco diligente una qualsiasi condotta in senso contrario, anche se attuata per far fronte ad eventuali esigenze primarie e in pieno giorno, in un orario particolarmente trafficato.
Non era, infatti, esigibile, dall'odierna attrice, una diversa condotta, maggiormente scrupolosa, in ordine alla condizione dello stato dei luoghi (percorso pedonale), idonea a scongiurare ogni minima situazione di potenziale pericolo, trattandosi di una zona che, per le circostanze concrete del luogo, non le permetteva di effettuare percorsi alternativi maggiormente sicuri;
né, d'altronde, una maggiore attenzione avrebbe permesso all'attrice di individuare la lastra di ghiaccio in questione e, di conseguenza, evitarla, atteso che, come confermato dai testi escussi in giudizio, la stessa si presentava di uno spessore talmente sottile da non essere visibile né riconoscibile, potendosi confondere con una comune pozza d'acqua, per sua natura innocua e non insidiosa.
Deve, quindi, escludersi, alla luce di tutto quanto osservato, la sussistenza del caso fortuito, sub specie di comportamento colposo della danneggiata stessa, non avendo inciso nemmeno, sulla dinamica del sinistro, le condizioni soggettive dell'attrice (interdetta in corso di causa, peraltro, in ragione di una patologia di ordine psicologico, e non fisico), atteso che il C.T.U., al quale era stato sottoposto apposito quesito, ha chiarito che “questo CTU non ha riscontrato, in capo alla , la Parte_1
presenza e/o coesistenza di patologie e/o invalidità interessanti la parte traumatizzata, le quali possono aver inciso nel determinismo dell'evento lesivo lamentato”).
È appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, non è onere dell'attrice provare la propria diligenza ma, al contrario, è onere del convenuto – quale ente proprietario – fornire la prova liberatoria CP_1
della recisione del nesso causale per effetto di un comportamento colposo della danneggiata, prova non fornita nel caso di specie.
Ferma, quindi, la prova in ordine al nesso di derivazione causale della caduta dalla res e affermata, quindi, la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento e, quindi, dei danni CP_1
subiti dalla stessa attrice in conseguenza di ciò, in merito alla ripartizione di responsabilità tra il
ON convenuto e la si osserva quanto segue. CP_1
In primo luogo, si osserva che la responsabilità del quale ente custode non può escludersi CP_1
CP_ per il solo fatto che – come sostenuto dal medesimo convenuto – l'attività di manutenzione e di pulizia della strada in caso di precipitazioni nevose fosse di competenza di altro soggetto (in particolare, della terza chiamata in causa, ; e ciò neanche ONroparte_2 qualora, sulla base di una specifica concessione in appalto, quest'ultimo, formalmente, si fosse assunto la responsabilità esclusiva di eventuali danni causati a terzi derivanti dalla propria attività.
Invero, l'esistenza di una convenzione in appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione delle strade insistenti sull'intero territorio comunale, seppur corredata (come nel caso di specie) da una clausola in cui l'appaltatore dichiara di assumersi la responsabilità esclusiva per eventuali danni causati a terzi, non libera, in ogni caso, l'ente proprietario della strada da un obbligo di manutenzione, controllo e conservazione delle strade di propria proprietà, di modo che le stesse non risultino pericolose per tutte le persone che le utilizzano.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, gli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gravanti sul custode per evitare di incorrere nella responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. impongono allo stesso l'adozione “di tutte le misure idonee per prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi” (così: Cass. civ. n. 13729/2022).
Ciò vale, pertanto, anche nel caso in cui il bene oggetto della custodia sia stato consegnato a terzi in esecuzione di un contratto d'appalto (in tal senso, v. Cass. civ. n. 7553/2021, secondo cui: “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera, salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo”); controllo di cui, nel caso di specie, il convenuto non ha fornito prova. CP_1
Del resto, la Corte di cassazione, nella pronuncia citata, ha, altresì, chiarito l'inopponibilità, al terzo danneggiato, di eventuali clausole contrattuali tese a mandare esente una delle parti del contratto dalla responsabilità per i danni provocati in costanza del rapporto, affermando, in particolare, che “al terzo non sono opponibili le eventuali clausole contrattuali dell'appalto con le quali il committente si sia esentato da responsabilità per i danni causati dall'esecuzione delle opere ponendola a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto ex art. 1372 c.c. gli effetti di tale pattuizione vincolano solo le parti del contratto” (così: Cass. civ. n. 7553/2021 cit.). ON Alla luce del suddetto orientamento, dunque, la clausola di esclusiva responsabilità della , indicata nella convenzione stipulata con il , non è opponibile alla parte ONroparte_1
attrice, la quale, dunque, resta legittimata a chiedere il risarcimento dei danni subìti a seguito della caduta ad entrambe le parti del rapporto contrattuale.
Ferma, quindi, la responsabilità del quale ente proprietario, in merito alla responsabilità CP_1
ON della si osserva, preliminarmente, che il titolo di responsabilità in base al quale la stessa può essere chiamata a rispondere è diverso da quello cui è chiamato a rispondere il CP_1
Come chiarito, infatti, di recente dalla Corte d'appello di Campobasso, “in tema di responsabilità per
i danni cagionati agli utenti della strada (nella specie: danno da caduta su lastra di ghiaccio), nei confronti della ditta incaricata della rimozione della neve non può ammettersi un'azione ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che «custode» della strada è e rimane solo l'ente proprietario della strada, non potendosi ritenere altrettanto «custode» la ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione della stessa. Tuttavia, ciò non esclude che la ditta incaricata possa rispondere ex art. 2043 c.c.” (cfr. Corte
d'appello Campobasso n. 301/2022). ON Non è sufficiente, quindi, onde fondare un'attribuzione di responsabilità in capo alla , la sola sussistenza del nesso di causalità, dovendo sussistere anche l'elemento soggettivo della colpa.
Ebbene, ritiene questo giudice che, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, è emerso il ON comportamento omissivo e, quindi, colposo della nell'attività di manutenzione a lei affidata.
Si osserva, infatti, al riguardo, che la incaricata della manutenzione delle strade insistenti CP_2 sul territorio comunale, nel periodo invernale, doveva provvedere all'attività di sgombero neve su strade e marciapiedi, oltre a quella di spargimento sale per scongiurare la formazione di ghiaccio (cfr., in particolare, il verbale di udienza del 06/04/2022 di escussione del teste Testimone_4 il quale ha dichiarato: “è una prassi, puliamo tutti i marciapiedi. non posso essere preciso sulla data, posso però dire che la batte tutte le strade del Comune durante il periodo della CP_2 neve/invernale tutti i giorni, perché usciamo anche per il sale”).
Dalla deposizione del teste emerge, quindi, che, nel periodo invernale, era Testimone_4
previsto il quotidiano passaggio notturno dei mezzi per lo spargimento di sale, con contestuale pulizia di strade e marciapiedi su tutte le strade del CP_1
Ciò, del resto, è confermato anche dalla Convenzione stipulata con il , ove si ONroparte_1
legge (art. 1):
- che “oggetto del presente capitolato è la disciplina delle modalità di gestione e di esecuzione del servizio sgombero neve nel territorio comunale di Campobasso”;
- che “il servizio comprende la rimozione di neve e ghiaccio dai marciapiedi, anche mediante attività notturna, onde garantire la sicura circolazione pedonale già dalle prime ore del mattino, quando lavoratori e studenti si recano nei luoghi di lavoro”;
- che “il periodo convenzionale di riferimento per lo svolgimento del servizio decorre dal primo novembre al trenta aprile (1° novembre – 30 aprile) dell'anno successivo”.
Alla luce della Convenzione emerge, quindi, che il tratto di strada luogo del sinistro rientrava pacificamente nell'area interessata dall'opera di manutenzione e sgombero neve.
Dall'istruttoria espletata è, invece, pacifico che la mattina del sinistro non fosse stato sparso il sale
(cfr., in particolare, la deposizione di , luogotenente della polizia municipale di Testimone_1
Campobasso, escusso all'udienza del 06/04/2022, il quale ha riferito, al riguardo: “ricordo che abbiamo provveduto a richiedere, tramite la centrale operativa, l'intervento manutentivo diretto a cospargere il sale sulla rampa pedonale luogo del sinistro stante la presenta di ghiaccio sulla stessa”). Ne deriva la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo alla atteso che la CP_2
stessa, pur incaricata formalmente dello sgombero neve e spargimento di sale con pulizia di strade e marciapiedi comunali, non ha evidentemente adempiuto correttamente gli obblighi derivanti dalla convenzione, lasciando residui di ghiaccio su zone tese al passaggio pedonale, configuranti vere e proprie insidie per i pedoni. ON Né può ritenersi che la debba andare esente da responsabilità tenuto conto della particolare estensione delle strade sul territorio comunale, al punto da non permettere un agevole controllo dell'opera di manutenzione effettuata;
ciò in quanto, per le circostanze del luogo scenario del sinistro, come è stato possibile evincere dalla documentazione fotografica versata in atti, si è trattato di una zona particolarmente centrale della città, in una parte trafficata del centro cittadino, adiacente ad un edificio pubblico oltre che interessata da numerosi servizi pubblici.
Deve, quindi, affermarsi, in ordine al sinistro occorso all'odierna attrice, la responsabilità ON concorrente, sia in capo al , ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia in capo alla , ONroparte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ne deriva che al risarcimento dei danni subiti dall'attrice – come di seguito liquidati – devono essere ON condannati, in solido tra loro, sia il sia la , nonché la compagnia assicurativa della stessa CP_1
ON
, attesa la piena operatività della polizza n. IIE000316 stipulata inter partes, ONroparte_4 essendosi il sinistro verificato nel periodo oggetto di copertura (cfr. gli artt. 2, lett. “a”, e 6, del contratto, da cui si evince che il periodo di copertura va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e che oggetto di polizza sono i fatti verificatisi in tale periodo).
Posta, quindi, la concorrente responsabilità sia dell'ente convenuto sia della terza chiamata in giudizio, nella causazione del sinistro occorso all'odierna attrice, in ordine al quantum CP_2
risarcibile si osserva quanto segue.
La consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio – le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto supportate da adeguata e logica motivazione, anche in risposta alle osservazioni tecniche formulate dai C.T.P. – ha consentito di accertare la compatibilità delle lesioni riportate dall'odierna attrice (in particolare: frattura dell'omero destro trattata chirurgicamente con impianto di protesi inversa) con il sinistro a lei occorso (v., in particolare, pag. 6 dell'elaborato peritale, in atti).
Del resto, le lesioni concretamente riportate dall'odierna attrice devono ritenersi del tutto coerenti con la dinamica del sinistro stesso, per come emersa nell'ambito del presente giudizio, avendo questa riportato lesioni (tra cui un “frattura del collo dell'omero dx”) tipicamente coerenti con uno scivolamento a terra provocato dalla presenza di una lastra di ghiaccio sulla pavimentazione del percorso pedonale. Ciò posto in ordine alla riconducibilità causale, di tali danni, al sinistro, il C.T.U. ha, poi, quantificato gli stessi, riconoscendo che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha subito:
- un'invalidità temporanea totale, per un periodo pari a giorni 60;
- un'invalidità temporanea parziale al 50%, per un periodo pari a giorni 90;
- un danno biologico pari al 10%.
Ebbene, circa la quantificazione, in particolare, del danno biologico nella misura del 10%, ritiene questo giudice condivisibile la stima effettuata dal C.T.U., in quanto lo stesso risulta esservi pervenuto facendo applicazione dei parametri forniti dalla letteratura in uso presso la comunità scientifica di riferimento (avendo riscontrato il C.T.U. la presenza di gravi limitazioni funzionali in capo all'attrice, conseguenti al sinistro occorsole) e non essendo, di contro, pervenuta alcuna osservazione da parte dei C.T.P. delle parti convenute.
Pertanto, alla luce di tutto quanto osservato, si ritiene di dover liquidare, in favore di Parte_1
:
[...]
- a titolo di risarcimento del danno consistente nel periodo di inabilità temporanea, totale e parziale al 50%, sofferto dall'attrice, la somma complessivamente pari ad € 12.075,00;
- a titolo di danno biologico, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della natura della malattia, della consistenza dei postumi riportati (danno biologico quantificato nella misura del 10%), dell'età della danneggiata al momento del fatto
(72 anni), l'importo pari ad € 16.850,00.
Non ritiene, invece, questo giudice, in assenza di specifiche allegazioni in tal senso da parte della parte attrice, di dovere riconoscere la maggiorazione per sofferenza né di dover applicare la richiesta personalizzazione del danno, atteso che, in ossequio all'orientamento della Suprema corte, “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così: Cass. civ. n. 23778/2014; v. anche, nello stesso senso: Cass. civ. n. 24471/2014).
Quanto, poi, alle spese mediche sostenute dall'attrice in conseguenza del sinistro, il C.T.U. ha confermato la congruità delle spese pari a complessivi € 3.299,88 indicate dall'odierna attrice, precisando che tali spese devono ritenersi pienamente giustificate alla luce delle lesioni subite dall'attrice stessa, trattandosi, in particolare, di spese relative alle prestazioni mediche di consulenza e riabilitazione. Tenuto conto delle considerazioni espresse dal C.T.U., si ritiene, dunque, di dover riconoscere, in favore dell'attrice, il risarcimento delle somme – individuate nell'importo complessivo di € 3.299,88
– indicate dall'attrice a titolo di spese mediche per le prestazioni sanitarie di consulenza e riabilitazione, dall'attrice stessa sostenute per trattare le lesioni derivate dal sinistro.
Quanto, poi, alle spese sostenute dall'attrice per accudire le tre figlie affette da handicap, il C.T.U. ha ritenuto giustificate le stesse, sebbene solo limitatamente al periodo di inabilità assoluta pari a giorni
60, in cui le limitazioni funzionali all'arto superiore derivate dal sinistro non avevano obiettivamente permesso, all'odierna attrice, di dare la necessaria assistenza alle figlie, dovendo, pertanto, quest'ultima ricorrere all'intervento di terze persone (cfr., in particolare, il riscontro del C.T.U. del
04/09/2024, su sollecitazione di parte attrice, ove si legge che “a seguito dell'evento lesivo e delle gravi limitazioni funzionali all'arto superiore destro che ne sono derivate, la stessa Parte_1
non ha potuto accudire le proprie figlie affette da gravi handicap, dovendo ricorrere all'intervento di terze persone, ciò con particolare riferimento al periodo di inabilità assoluta, sicché tra le spese giustificate vanno riconosciute anche quelle sostenute per assicurare l'assistenza alle predette figlie affette da handicap, per tutta la durata del periodo di inabilità assoluta, ovvero per giorni 60”.
Dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta che nel periodo (come riconosciuto dal C.T.U.) coperto dall'invalidità temporanea assoluta dell'attrice, la stessa ha sostenuto spese di assistenza domiciliare pari ad € 1.700,00 (v., in particolare, la fattura n. 85 del 31/08/2017), non potendosi, invece, riconoscere le spese di assistenza domiciliare sostenute nel periodo successivo a quello di inabilità totale, in quanto non giustificate dalla impossibilità totale dell'attrice di assistere le figlie.
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo al e alla in ordine alla causazione ONroparte_1 ONroparte_2 del sinistro occorso all'attrice in data 26/01/2017, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, e della compagnia assicurativa, a risarcire, in favore dell'attrice, tutti i ONroparte_4
danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di tale sinistro, per l'importo complessivo pari ad € 33.924,88.
La somma così liquidata non deve essere rivalutata quanto alla somma di € 28.925,00, essendo la stessa già stata liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024), mentre deve esserlo con riferimento alla restante somma pari ad € 4.999,88, dalla data dei relativi esborsi sino all'attualità, tenuto conto dell'ultima rilevazione I.S.T.A.T. disponibile.
Deve, inoltre, essere riconosciuto, sulla somma di € 28.925,00 già liquidata all'attualità e sulla somma di € 4.999,88 da rivalutare come sopra indicato, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, dalla data del sinistro (o dalla data dell'esborso, con riferimento alle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale) sulla somma via via rivalutata, e previa devalutazione delle somme al momento del sinistro con riferimento alle sole somme già liquidate, a titolo di invalidità temporanea e definitiva, all'attualità, pari ad €
28.925,00 (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Sulle somme liquidate decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna) gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse sono poste a carico dei soli convenuti
ON
e , in solido tra loro, con riferimento a quelle sostenute da parte ONroparte_1
attrice. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00, individuato avuto riguardo al decisum) con riferimento a tutte le fasi, da riconoscersi:
- quanto alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla metà della fase istruttoria, in favore dell'originaria parte attrice, , tramite il tutore Parte_1 Persona_1
, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe De Rubertis;
[...]
- quanto alla fase di studio, alla metà della fase istruttoria e alla fase decisionale, in favore delle eredi, quali successori a titolo universale, in solido tra loro.
Devono, invece, essere integralmente compensate le spese di lite del presente giudizio nei rapporti tra le restanti parti, ossia, in particolare, nei rapporti:
- tra l'attrice e la compagnia assicurativa (stante la sostanziale non contestazione della domanda attorea da parte della compagnia, non costituitasi nel presente giudizio); ON
- tra il e la (stante la soccombenza reciproca in ordine alla ripartizione delle CP_1
rispettive responsabilità); ON
- tra la e la compagnia assicurativa (stante la sostanziale non contestazione della domanda di manleva da parte della compagnia assicurativa, non costituitasi nel presente giudizio). Per le stesse ragioni, devono essere, altresì, poste, a carico del convenuto e della terza CP_1
chiamata, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1777 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di ONroparte_7
;
[...]
• Accerta la responsabilità del e della ONroparte_1 [...] ella causazione del sinistro occorso all'attrice in data 26/01/2017 e, per ONroparte_2
l'effetto, condanna al pagamento, in solido tra loro, in favore di e, Parte_1
quindi, attualmente, in favore dei successori ex art. 110 c.p.c. , Parte_3
e , in solido tra loro, al pagamento Parte_2 Parte_4 della somma di € 33.924,88, già comprensiva, quanto alla somma di € 28.925,00, della rivalutazione, e oltre rivalutazione, dalla data dei relativi esborsi all'ultima rilevazione ISTAT disponibile, con riferimento alla restante somma di € 4.999,88, e oltre, altresì, con riferimento all'intera somma di € 33.924,88, agli interessi compensativi (da computarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e agli interessi legali, dalla data odierna sino al saldo;
• Condanna il e la ONroparte_1 ONroparte_2
in solido tra loro, a rifondere:
o in favore di , le spese di lite dalla stessa sostenute nel presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe De Rubertis, antistatario;
o in favore di , e Parte_3 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, le spese di lite dalle stesse sostenute nel presente Parte_4 giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.509,00;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti;
• Pone definitivamente a carico del e della ONroparte_1 [...]
in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di ONroparte_2
causa.
Così deciso in Campobasso, 6 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo