Articolo 26 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 25 bisArticolo 27
Versione
28 ottobre 1947
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Versione
9 febbraio 1966
Art. 26.
Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali.
La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per ((iscritti)) di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di ((iscritti)) non sia di regola superiore a 800, ne' inferiore a 100 iscritti.
Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966