Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 113/2024 del Tribunale di Imperia promossa da:
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Claudia Coppola e Gabriele Marco Chiparo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Imperia, via Foce, n. 3, come da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Lavezzari, ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio Imperia, via della Repubblica 26, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
2024, previe le declaratorie del caso: - dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
e/o l'ingiustizia della sentenza n. 113/2024, per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nella parte in cui, dopo aver rigettato la parte di domanda di cui alla lettera b) delle conclusioni di parte attrice, ha accolto le parti di domanda contrassegnate con le lettere c) e d) e, per
l'effetto, adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia;
-rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti del “ ” nel giudizio CP_1 Parte_1 di primo grado, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui al presente atto d'appello, e/o per ogni altra ragione meglio vista e ritenuta, e dichiarare valida e/o legittima e/o comunque confermare la delibera assembleare del 16 marzo 2015; - condannare la Sig.ra a ripetere in favore del appellante tutte CP_1 Parte_1 le somme da quest'ultimo provvisoriamente versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 34.345,73, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo, ovvero ogni altra maggiore o minore somma ritenuta dovuta;
- condannare la Sig.ra a CP_1 pagare le spese di lite relative ad entrambe i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e spese vive documentate, nonché le spese di C.T.U.”
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello, per le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis, respingere
l'appello. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed oneri di studio nella misura del 15% come per legge, compresi quelli di I grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il CP_1
Tribunale di Imperia, il per l'impugnazione di una delibera Parte_1 condominiale del 16.03.2015, di cui chiedeva la sospensione.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -in data 11.07.2005, acquistava con regolare atto notarile un appartamento con annessi box e posto auto siti in Imperia, via
Aurelia Km 651 nell'edificio denominato , retto da un regolamento Parte_1 contrattuale predisposto dal costruttore;
-detto Condominio era composto di due corpi di fabbrica: il primo indicato come principale dove erano posti gli appartamenti, i box ed i posti auto, ripartito in un piano seminterrato, un paio terra ed un primo piano;
il secondo, più piccolo e separato dal principale composto solo da 3 box;
-l'edificio principale era originariamente un'unica grande costruzione, con annesso circostante terreno pertinenziale, acquistata dalla società Le Collarine S.a.s., dante causa di;
-la società CP_1 suddivideva l'immobile in appartamenti, box e posti auto e la rivendeva agli attuali condomini;
-a seguito di ciò, l'edificio ed il terreno circostante erano stati suddivisi catastalmente in numerosi subalterni, uno dei quali, il subalterno 4, identificava una strada che dipartendo da quella pubblica passava sul lato sud dell'edificio principale e terminava sul lato est dell'edificio; -detta strada, a mente dell'art.2 lettera c) del regolamento, era bene comune a tutte le unità immobiliari del fabbricato principale;
-a seguito delle copiose piogge del 2014, il muro che sorreggeva la strada subalterno 4 presentava problemi di franamento e l'assemblea del 16.03.2015 deliberava il rifacimento della porzione che stava cedendo, ripartendo il costo tra i condomini secondo i millesimi generali di cui all'unica tabella allegata al regolamento contrattuale originaria. L'attrice chiedeva dare atto e dichiarare che la strada indicata con il subalterno 4 non era bene comune alle unità immobiliari dell'edificio principale del , ma bene comune solo agli immobili posti sul lato sud ed est Parte_1 del fabbricato, e domandava dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera medesima nella parte in cui aveva deliberato di suddividere le spese di rifacimento del muro tra tutti i condomini. L'attrice, dato atto degli errori presenti al momento della redazione delle tabelle millesimali e dei cambiamenti subiti nel corso degli anni dall'edificio, chiedeva formare le nuove tabelle millesimali del . Instava per ottenere dal Parte_1 Parte_1 la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto di tutte le Parte_1 domande svolte dall'attrice ed eccepiva che la strada indicata come mappale sub 4 doveva ritenersi a tutti gli effetti condominiale e, pertanto, in comproprietà fra tutti i condomini.
Deduceva, infatti, che era lo stesso Regolamento di Condominio, accettato da tutti i condomini nei singoli atti d'acquisto e sempre adottato negli anni senza opposizione alcuna, ad elencare minuziosamente i beni comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., prevedendo, all'art.2, lett. C), che “sono di proprietà comune inalienabile ed indivisibile a tutte le unità immobiliari del fabbricato principale la strada condominiale (sub. 4) con la relativa area di manovra ad est del fabbricato, nonché le ringhiere, i parapetti, i cancelli, gli impianti, le opere strutturali
e decorative facenti parte della stessa”. La causa veniva istruita oralmente ed attraverso produzioni documentali. Dalla licenziata ctu emergeva che la strada sub 4 risultava essere un bene condominiale e quindi di proprietà di tutti i condomini, che la tabella millesimale originariamente allegata al Regolamento contrattuale non rappresentava più il corretto valore delle parti comuni e quindi non era più corrispondente ai valori reali a seguito delle intervenute modifiche delle singole unità immobiliari e del condominio nel suo complesso, risultando necessario procedere alla sua revisione.
All'esito il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “
1- Accoglie nei limiti
e per quanto di ragione le domande proposte dall'attrice e CP_1 conseguentemente dichiara la nullità della delibera dell'Assemblea del Parte_1
adottata il 16.3.2015 nella parte in cui ha ripartito le spese di rifacimento della
[...]
“strada sub. 4” e del muro di sostegno secondo i millesimi generali di cui alla tabella allegata al regolamento contrattuale 2- Conseguentemente dichiara tenuto e condanna il
convenuto alla restituzione in favore dell'attrice Parte_1 Parte_1 CP_1 dell'importo di € 27.263,66 versato in esecuzione della delibera annullata.
3- Accoglie per quanto di ragione le domande attoree e dichiara che le tabelle redatte dal CTU Geom. di cui alla perizia del 28.2.2023, così come integrate e modificate con Persona_1 il supplemento di CTU del 4.12.2023, costituiscono le tabelle millesimali del Parte_1
da intendersi parte integrante della presente sentenza.
4- Condanna il convenuto
[...]
al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice e Parte_1 CP_1 che, già operata la disposta compensazione di un mezzo, liquida in complessivi residui €
3.808,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge, ed esborsi di € 277,65. 5- Pone le spese e competenze di CTU definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.”
Avverso la pronuncia proponeva appello il domandando rigettare Parte_1 tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando valida e/o legittima e/o comunque confermare la delibera assembleare del 16.03.2015, con condanna di a ripetere in favore del tutte le somme da CP_1 Parte_1 quest'ultimo provvisoriamente versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad
€ 34.345,73, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo, ovvero ogni altra somma ritenuta dovuta.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado per i seguenti motivi:
1) Impugnazione dei capi 4, 5 e 6. Erroneità, ingiustizia e contraddittorietà della motivazione della sentenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Violazione dei principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Pronuncia oltre i limiti della domanda attorea.; 2) Impugnazione dei capi 5 e 6 della sentenza. Erroneità, ingiustizia e contraddittorietà della motivazione sentenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. Omesso esame dell'art. 5 del Regolamento Condominiale contrattuale.
Travisamento dell'art. 19 del Regolamento Condominiale contrattuale;
3) Impugnazione dei capi 5 e 6 della sentenza. Erroneità, ingiustizia e contraddittorietà della motivazione sentenza. Erronea individuazione del bene oggetto del giudizio. Carente ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Erronea, ingiusta e contraddittoria valutazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. Violazione dell'art. 882 c.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere l'appello avverso con la CP_1 conseguenziale conferma della statuizione di primo grado.
Con provvedimento del 15.4.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 08.04.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il appellante deduce la violazione dei principi della domanda Parte_1
e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il Tribunale ha accertato la condominialità della strada sub 4, come previsto dal regolamento contrattuale.
L'appellante si duole del fatto che dopo avere quindi rigettato la domanda di accertamento della non condominialità della strada abbia accolto i successivi punti c) e d), che erano legati da uno stringente vincolo di consequenzialità, logico e giuridico dell'accoglimento della prima domanda (di accertamento della non condominialità).
Infatti, in conseguenza dell'accoglimento di quest'ultima, era chiesto di dichiarare la nullità
e/o l'annullabilità della delibera assembleare e di disporre il rifacimento delle tabelle millesimali.
L'assunto è infondato.
Come rilevato dall'appellata, invero, nella memoria ex art. 183 n 1 cpc parte attrice in primo grado concludeva al punto d) “dato atto che la strada sub. 4 non è bene comune di tutti i condomini ma è comune solo ad alcuni di essi o comunque al servizio solo di alcuni condomini ex art. 1123 comma II e preso atto degli errori presenti al momento della redazione delle tabelle millesimali e dei cambiamenti subiti sia prima della adozione del regolamento di condominio e delle relative tabelle sia nel corso degli anni dell'edificio, formi le nuove tabelle millesimali del .” Parte_1
Non erra quindi il Tribunale nell'esaminare le ulteriori richieste, non essendo l'unico presupposto di esse l'accertamento della non condominialità della strada (così la sentenza appellata: “Sosteneva l'attrice che detta strada non dovesse ritenersi di proprietà di tutti i condomini e, comunque, non fosse di pari utilizzo per gli stessi e comunque la tabella millesimale non corrispondesse alla situazione in essere”).
Il motivo deve pertanto essere rigettato.
Con il secondo motivo è dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 cc, l'omesso esame dell'art. 5 del Regolamento condominiale contrattuale ed il travisamento dell'art. 19 del Regolamento condominiale contrattuale.
Il condominio richiama il regolamento condominiale, che indica nell'art. 2, lettera c) che
“Sono di proprietà comune inalienabile e indivisibile a tutte le unità immobiliari del fabbricato principale: - la strada condominiale (sub. 4) con la relativa area di manovra ad est del fabbricato, nonché le ringhiere, i parapetti, i cancelli, gli impianti, le opere strutturali e decorative facenti parti di essa. Indi, deduce che la sentenza di primo grado travisa il significato dell'art. 5, commi 1 e 2 (“Obblighi dei condomini. Tutti i condomini devono concorrere alle spese necessarie per la conservazione, la ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il godimento delle parti comuni, nonché per le prestazioni di servizi, l'assicurazione e l'amministrazione dello stabile e le innovazioni, in proporzione ai millesimi corrispondenti alla proprietà esclusiva. Nessun condomino, neppure rinunciando ai suoi diritti di comproprietà sulle cose comuni, ed insieme a quelli sulle cose di particolare sua proprietà, nonché all'uso di tutti o di parte dei servizi comuni, potrà sottrarsi al suo obbligo di concorrere alle spese stesse (art. 1118 c.c).”
L'appellante, quindi, evidenziato che tra le parti comuni a tutti i condomini rientra la strada sub. 4 insieme al muro sottostante (quale opera strutturale della stessa) ai sensi dell'art. 2 del medesimo Regolamento, indica i lavori effettuati in forza della delibera impugnata quali lavori di manutenzione straordinaria, citando l'art. 19 del regolamento contrattuale che dispone come segue: “Spese inerenti le parti comuni e spese generali di amministrazione.
Le spese per la conservazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle cose comuni o destinate a uso comune, nonché quelle per i servizi comuni, parti, cose ed impianti elencati nell'articolo 2 del presente Regolamento, ed ancora quelle per l'assicurazione e
l'amministrazione dello stabile, saranno ripartite tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi o quote corrispondenti al valore della proprietà di ciascuno, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti.
La dizione “spese” di cui al comma che precede, adottata per brevità anche negli articoli che seguono, sta a significare e comprendere ogni volta anche le spese per la ricostruzione del fabbricato, per le innovazioni validamente deliberate e per quelle che, avendo carattere di urgenza, sono rimborsabili al condominio che le ha anticipate. Nessun condomino può sottrarsi al pagamento del contributo per le spese di cui innanzi, abbandonando o rinunciando alla comproprietà delle cose anzidette.”
Sottolinea che l' appellata in occasione della sottoscrizione dell'atto notarile di CP_1 acquisto della sua proprietà in data 11 aprile 2005, richiamava espressamente le norme del
Regolamento condominiale (trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari il 17 gennaio 2005) nonché le annesse tabelle millesimali allegate, che dichiarava di ben conoscere, rinunciando “ad ogni riserva ed eccezione” ed approvando “specificatamente, rinunciando a eccezioni e riserve, le norme portate dagli articoli 2) Parti comuni ed indivisibili;
3) Limiti all'uso delle parti comuni;
5) Obblighi dei Condomini.
L'appellante deduce che da sempre si è adottato il criterio di ripartizione oggi contestato e che erra il Tribunale nel ritenere che il regolamento condominiale sarebbe poco chiaro
“nell'individuare il criterio della ripartizione delle spese e soprattutto nell'evidenziare che lo stesso costituisca una deroga rispetto al criterio legale di cui all'art. 1123 c.c.”, e che “lo stesso Regolamento contrattuale dava atto della sua incompletezza … in merito alla ripartizione delle spese”.
Secondo parte appellata invece non erra la sentenza di primo grado nel valutare che la strada è bene comune, ma serve solo una parte dei condomini, con conseguente ripartizione delle spese non in base ai millesimi generali, ma in base all'uso ex art 1223 cc.
Con il terzo motivo è dedotta l'erronea individuazione del bene oggetto del giudizio, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'Ufficio; violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 e dell'art 882 cc.
Il assume di avere ha provato - tramite perizie di parte confermate dal ctu - che Parte_1 il muro sottostante la strada sub. 4 sostiene l'intero fabbricato condominiale e contribuisce a stabilizzare lo scosceso fronte collinare e che la sentenza erra nel dare rilievo pressoché esclusivo all'utilità e al godimento che i condomini ricavano dalla strada sub. 4 in quanto tale quando invece, ai fini del presente giudizio, avrebbe dovuto considerare solo ed esclusivamente l'utilità e il godimento derivanti dal muro sottostante alla strada stessa.” Allega che nel contratto d'appalto relativi ai lavori approvati dal condominio si legge
“L'appaltatore si obbliga, con organizzazione di mezzi e uomini necessari e con gestione a proprio rischio, a realizzare le opere di consolidamento di muro a valle di tratto di strada a contenimento del versante – condominio le collarine – computo metrico a firma ing.
[...]
Parte_2
nella delibera assembleare il riferimento è alla “strada crollata”; la ctu fa riferimento
[...] alle opere che “hanno comportato il “bloccaggio” di una frana che interessa geologicamente tutto il fronte collinare a monte della Via Aurelia… Le opere di consolidamento del fronte collinare non sono state realizzate nell'interesse della stradina subalterno 4 ma nell'interesse collettivo del fronte di collina che interessa principalmente il fabbricato e le unità immobiliari in esse comprese e successivamente la stradina di accesso al subalterno
4.”
La sentenza appellata afferma che “Tutta la predetta parte della CTU inerente alla natura dell'intervento sulla strada quale opera di sostegno del , in quando fondata Parte_1 esclusivamente o precipuamente sulle considerazioni tecniche riferite dal CT di parte convenuta appare pertanto inutilizzabile.”
Va aggiunto che era disposto “Supplemento Peritale inerente la strada sub 4 volto ad integrare la relativa tabella millesimale tenendo conto anche di tutte le possibili tipologie d'uso di detta strada da parte di tutti i condomini, ivi comprese quella per l'eventuale accesso alla pineta condominiale”. Partendo dalle tabelle dei millesimi generali depositate in perizia,
e non contestate dai consulenti di arte, il ctu ha determinato il criterio di ripartizione dei millesimi strada “del gruppo dei condomini che ne trae utilità”:
Lamenta l'appellante l'erroneità della statuizione di primo grado laddove afferma che “È pacifico infatti che la cd. pineta è un terreno scosceso che non consente alcun uso effettivo ai condomini ed inoltre ciò è emerso confermato dalla visione diretta dei luoghi effettuata da questo giudice in sede di ispezione dei luoghi del 13.12.2023”, affermando che dal verbale di ispezione giudiziale non è possibile desumere nessun elemento a supporto di quanto affermato in sentenza:
Secondo parte appellata bene ha fatto il Tribunale ad evidenziare che il ctu si è espresso oltre i limiti del quesito ed ha riportato quanto riferitogli dall'amministratore nonché dal CT del convenuto, Ing. “vale a dire proprio il tecnico che -per conto del Parte_1 Pt_2 aveva predisposto il progetto per il rifacimento della strada per il pagamento Parte_1 del cui contratto di appalto è causa.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto connessi. Orbene, il criterio di ripartizione delle spese individuato dal regolamento per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni comuni è quello della ripartizione per quote di comproprietà tra tutti i condomini, secondo i millesimi generali.
La sentenza appellata statuisce che il regolamento contrattuale è assolutamente chiaro e inequivoco nell'affermare che la strada è un bene comune, ma non è altrettanto chiaro nell'individuare il criterio della ripartizione delle spese e soprattutto nell'evidenziare che lo stesso costituisca una deroga rispetto al criterio legale di cui all'art. 1123 c.c.
Invero il disposto dell'art. 19 del regolamento è del tutto chiaro nel prevedere che le spese relative ai beni comuni dell'art. 2 saranno ripartite tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi o quote corrispondenti al valore della proprietà di ciascuno. La clausola di esclusione “salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti” non è pervero integrata da ipotesi di differenti previsioni che riguardino la strada di esame.
Per quanto concerne l'art. 24, che afferma che: “Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento in merito alla ripartizione delle spese, all'Amministrazione, alle assemblee, alle maggioranze, alle tabelle millesimali, etc. si applicano le norme di legge in vigore”, lo stesso non viene in rilievo, dal momento che la previsione di ripartizione delle spese per il bene comune quale la strada è ben presente e pertanto non sussiste alcuna omessa previsione.
L'art. 1123 cc reca: “ le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
Nella fattispecie il contenuto del regolamento contrattuale, che ha richiamato con riferimento ai beni elencati nell'art. 2 (e quindi la strada) il criterio dei millesimi generali, prevale rispetto al criterio dell'uso che la sentenza appellata ha invece individuato.
Il ctu, al quale è stato demandato di effettuare, ove del caso, eventuali modificazioni delle tabelle millesimali generali, ovvero redigere una tabella millesimale ex art. 1123 c. 2 e 3 c.c. per le parti di proprietà/uso limitato ad alcuni condomini (in particolare per la strada sub. 4
e il relativo muro di sostegno), ha redatto una Tabella dei millesimi Generali del Condominio e la Tabelle dei millesimi Strada subalterno 4, riferita alle unità immobiliari che hanno accesso dalla così detta strada subalterno 4.
Il ctu si è così espresso: “lo scrivente si è trovato nell'impossibilità di rispondere a parte del quesito posto dall'Ill.mo Sig. Giudice proprio in riferimento alla “verifica della correttezza delle tabelle millesimali e alla determinare di errori oggettivi” in quanto oltre a non essere presenti dati oggettivi verificabili, le quote dei millesimi generali sono riferite alla proprietà e comprensivi dei dati riferiti agli alloggi, ai box e ai posti auto, rendendo di fatto impossibile la verifica di qualsivoglia valutazione in merito” …”necessità di dover riformulare integralmente le tabelle millesimali … a causa dell'assenza della relazione di calcolo, degli elaborati grafici a dimostrazione del calcolo della superficie ragguagliata e all'assenza di millesimi generali specifici riferiti alle singole unità immobiliari.”
Ed ancora “in quanto la tabella millesimale allegata al regolamento condominiale non riporta
i millesimi relativi ad ogni singola unità immobiliare ed ai singoli box e posti auto che vengono invece cumulativamente ricompresi in un unico dato. Evidenzia come tale situazione non consenta di determinare con precisione le spese attribuibili ad ogni singola unità immobiliare ed in particolare ad ogni singolo box e posto auto”.
Il Ctu da atto che di “fatto” la strada viene percorsa da parte dei condomini, mentre in “diritto” la strada subalterno è di proprietà di tutti, chiarendo che la Tabella dei Millesimi Generali
Strada è redatta “al solo di scopo di poter dividere in futuro le sole spese di usura e di utilizzo del manto stradale o di quelle opere strettamente connesse alle sole unità immobiliari che
“passano” per quella strada, mi riferisco ad esempio della necessità di illuminare al meglio gli accessi di “quelle unità immobiliari”.
Va ricordato che nella strada passano tutti gli impianti a servizio del , circostanza Parte_1 ritenuta irrilevante dalla sentenza impugnata (“ai fini che ne occupano è la circostanza che sotto tale strada passino dei servizi condominiali in quanto tale circostanza non può fare ritenere che vi sia un pari uso della strada da parte dell'attrice, trattandosi di un utilizzo del tutto marginale e trattandosi comunque di servizi comuni il cui passaggio è consentito dall'art. 1102 c.c”. IlCTU al riguardo ha evidenziato che si tratta di impianti e servizi di pertinenza delle unità immobiliari private e condominiali posti “nel sottosuolo della strada identificata con il subalterno 4”.
Conclusivamente, in assenza di specifica doglianza è da ritenersi valida la modifica delle tabelle dei millesimi generali come effettuata dal ctu a seguito di domanda in tal senso dell'attrice in primo grado (“vista la CTU, dichiari che il è retto per Parte_1 i millesimi generali dalle tabelle allegate sotto sub. 5A alla Ctu del geom. ), accolta Per_1 dal Tribunale.
In riforma della sentenza impugnata, non trovano invece applicazione le tabelle dei millesimi
Strada subalterno 4, per le ragioni sopra evidenziate, che assorbono il motivo relativo all'asserito mancato rilievo dato ai lavori inerenti al muro ed alla funzione dello stesso.
Deve conseguentemente essere altresì riformata la sentenza laddove dichiara la nullità della delibera impugnata nella parte in cui ha ripartito le spese relative al rifacimento della strada comune (sub. 4) sulla base della tabella millesimale generale allegata al regolamento contrattuale, invece che in base al criterio di utilizzo della strada medesima ai sensi dell'art. 1123 c. 2 c.c.
Giova per completezza sul punto evidenziare che comunque la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non permette, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
(Cassazione civile sez. II, 24/02/2017, n.4844).
Per quanto concerne la domanda restitutoria, il non ha documentato l'avvenuto Parte_1 versamento di somme in esecuzione della pronuncia di primo grado.
In ragione dell'esito complessivo della lite le spese di entrambi i gradi di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello formulato da ed in parziale riforma della Parte_1 sentenza n 113/2024 del Tribunale di Imperia, rigetta la domanda formulata da di nullità della delibera dell'Assemblea del CP_1
adottata il 16.3.2015 nella parte in cui ha ripartito le spese di Parte_1 rifacimento della “strada sub. 4” e del muro di sostegno secondo i millesimi generali di cui alla tabella allegata al regolamento contrattuale;
rigetta la domanda di volta a sentire dichiarare che le spese della strada CP_1 subalterno 4 siano ripartite sulla base della specifica tabella contenuta nell'allegato 5A alla ctu.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 17.4.2025 Il Consigliere relatore
Dott. Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno