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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. PA ER, nella causa civile n. 53/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Minuti Mirko) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Laura Mariani Marini) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 13 novembre 2025, alle ore 10.15 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro l per sentire accogliere nei confronti della convenuta le Controparte_1
seguenti domande “dichiarare e riconoscere, per i motivi esposti e per il periodo in narrativa, il diritto del
ricorrente alla pausa mensa, in tutti i turni eccedenti le sei ore, ovvero, in difetto della attivazione, al servizio
sostitutivo della mensa mediante erogazione di buoni pasto e/o corrispettivo economico, per i turni di lavoro nei
quali il dipendente non ha potuto usufruire del servizio mensa e della pausa per il recupero delle energie psico-
fisiche e, comunque, nel caso in cui il ricorrente, per usufruire del servizio mensa, ha dovuto corrispondere la
tariffa piena;
per l'effetto condannare l' resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento CP_1
del danno e/o indennità e comunque corrispettivo economico, a titolo di mancata fruizione della pausa per il
pasto durante i turni eccedenti le sei ore e recupero psico fisico e comunque per i motivi esposti in ricorso,
maturato da Dicembre 2019 e sino a Aprile 2024, che si quantifica in € 3.935,89 o in quella somma maggiore o
pagina 1 di 9 minore che risulterà di giustizia, come specificamente illustrato in motivazione, oltre interessi legali e
rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo”.
Ha esposto di essere dipendente dell Controparte_2
con qualifica di infermiere professionale Area dei professionisti della salute e dei
[...]
funzionari, ex Cat. D;
che ha svolto, sino al mese di dicembre 2023, attività lavorativa su tre turni divisi in fasce orarie e specificamente 7:00/14:00 – 14:00/21:00 – 21:00/7:00 e, successivamente, servizio su due turni di 7 ore e 12 minuti;
che l ospedaliera resistente ha istituito il servizio mensa e, CP_1
con delibera del D.G. n. 571 del 31.3.2016, ha consentito ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato di fruire del servizio al “prezzo ridotto” di €1,03 soltanto “nei giorni in cui l'orario di lavoro
ecceda il limite delle sei ore e sia articolato tra mattina e pomeriggio, con una pausa non inferiore a trenta minuti
e non superiore alle due ore”; che, pertanto, tutti i dipendenti turnisti erano tenuti a corrispondere il prezzo pieno di €5,20, per consumare il pasto, con esclusione del servizio mensa per tutti quei turni notturni e domenicali stante gli orari di chiusura della mensa;
che, inoltre, non ha usufruito neanche di modalità sostitutive del servizio e che soltanto a decorrere dal 15.4.2024 con deliberazione del D.G.
n. 473/2024, l ha riconosciuto ad essa ricorrente il diritto a fruire del servizio mensa al costo CP_1
ridotto di €1,03.
Ha dedotto di avere diritto alla fruizione del servizio sostitutivo sulla scorta di quanto previsto all'art. 29 del CCNL Sanità sottoscritto il 20.09.2001 il quale prevede che “Hanno diritto alla mensa tutti i
dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comanda, nei giorni di effettiva
presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”, e alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla pronuncia n. 5547/2021 e successive, nella parte in cui ha precisato – in merito alla disposizione contrattuale collettiva richiamata – che un chiaro indice interpretativo della nozione di particolare articolazione dell'orario si trae dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore ai 30 minuti. Ha precisato, altresì, che
l'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 CCNL 2016-2018, attiene solo alla fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non esclude che sussista il diritto del lavoratore turnista a fruire comunque delle modalità
sostitutive della mensa.
pagina 2 di 9 Si è costituita l contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto, sulla base della premessa che i contratti collettivi del 21.5.2018 (per il triennio 2016-
2018) e del 2.11.2022 (per il triennio 2019-2022), limitano espressamente ai soli dipendenti non turnisti la previsione della pausa di 30 minuti per il pasto, escludendola per quelli turnisti;
che pertanto,
l'intervallo funzionale alla fruizione del servizio di mensa, anche nella modalità sostitutiva del buono pasto, presuppone che la prestazione lavorativa giornaliera non sia conclusa, ma venga interrotta per poi riprendere dopo la consumazione del pasto, con evidente inapplicabilità dell'istituto al personale turnista le cui prestazioni lavorative si devono svolgere senza soluzione di continuità nell'arco di ogni turno;
che, ad ogni modo, “l' ha apportato al Regolamento mensa (D.D.G. n. Controparte_1
473/2024) modifiche compatibili con i vincoli di bilancio, attraverso le quali ha esteso la fruizione del servizio al
costo ridotto di € 1,03 anche ai dipendenti turnisti per tutti i turni di lavoro, ampliando altresì l'orario di
apertura della mensa”. Ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti in considerazione della natura extracontrattuale dell'azione risarcitoria proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente rivendica il proprio diritto a fruire del servizio mensa, o del servizio sostitutivo della stessa, in occasione di tutti i turni di lavoro continuativi di durata superiore alle sei ore.
Il tema controverso è stato già esaminato in numerose occasioni dalla giurisprudenza di merito e legittimità che hanno posto l'attenzione, a fini decisori, in particolare alla corretta interpretazione della nozione di “particolare articolazione dell'orario” rilevante ai fini del riconoscimento del diritto di beneficiare della mensa o del servizio sostitutivo della stessa, di cui all'art. 29, comma 2, del CCNL
integrativo Comparto Sanità 2001, secondo cui: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi
quelli in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare
articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il
consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30
minuti”.
L'art. 29 CCNL è stato successivamente modificato dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009, che attribuisce alle aziende la facoltà, compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire il diritto alla mensa con modalità sostitutive, rimettendo all'autonomia organizzativa aziendale la gestione del servizio. In attuazione di tale disciplina, pagina 3 di 9 l resistente, con D.D.G. n. 571 del 31.3.2016, ha consentito ai “dipendenti a tempo indeterminato e CP_1
determinato presso l' ” (art. 2) di fruire del servizio al “prezzo ridotto” di € 1,03 Controparte_1
soltanto “nei giorni in cui l'orario di lavoro ecceda il limite delle sei ore e sia articolato tra mattina e pomeriggio,
con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore”. A mente del citato provvedimento, il personale turnista – quale l'odierna ricorrente – è stato pertanto escluso, sino al
15.4.2024, dalla possibilità di accedere al servizio mensa a tariffa agevolata. Solo con la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 473/2024, infatti, è stato riconosciuto anche al personale turnista il diritto di fruire del servizio mensa al costo di € 1,03. Occorre, pertanto, una più
approfondita indagine in merito alle norme contrattuali e di fonte primaria rilevanti a fini decisori,
onde stabilire se il provvedimento D.D.G. n. 571 del 31.3.2016 è stato adottato in situazione di carenza di potere e, come tale, risulti privo di effetti.
Orbene, la questione interpretativa relativa all'ambio applicativo dell'art. 29 CCNL ed alla sua possibile estensione anche al personale turnista è stata oggetto di plurime pronunce da parte della
Suprema Corte, la quale ne ha fornito una lettura coordinata con la disciplina di rango primario di cui al d.lgs. 66/2003. In particolare, con sentenza n. 21310/2024, a conferma degli orientamenti formatisi nella giurisprudenza di merito, ha, in sintesi, ribadito i seguenti principi “…il diritto alla mensa ex
articolo 29, comma 2, CCNI 2001, è legato al diritto alla pausa, a prescindere dal tempo (notturno) della
prestazione lavorativa. In particolare, con la citata sentenza si è evidenziato: la fruizione del pasto - ed il
connesso diritto alla mensa o al buono pasto che non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di
carattere assistenziale - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato; la "particolare articolazione
dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro;
ai sensi dell'art. 8
del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e
della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai
contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci
minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”(cfr. anche Cass. n.
15629 del 2021, n. 32113 del 2022, n. 9206 del 2023, Cass. 25622 del 2023, Cass. n. 25622 del 2023).
La Suprema Corte, dunque, nel riconoscere la correttezza degli approdi ermeneutici già raggiunti dalla giurisprudenza di merito e nel confermare le sentenze che avevano riconosciuto al personale turnista, con orario superiore alle sei ore giornaliere, il diritto alla pausa e, per conseguenza, quello pagina 4 di 9 alla mensa o al servizio sostitutivo della stessa ha ritenuto che, in difetto di un'esclusione pattizia espressa del diritto alla pausa per detto personale ed in mancanza di una disciplina regolatoria della pausa, debba farsi applicazione della norma di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Con una recentissima ma esaustiva pronuncia, la Corte di Appello di Brescia, la n. 65 del 2025,
nell'ambito di un contenzioso analogo, ha ripercorso i principali e più significativi snodi argomentativi della giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema controverso e sopra richiamata nei suoi ultimi arresti: “In particolare, cass. 5547721, esaminando il caso di un dipendente che lamentava il
mancato riconoscimento dei buoni paso in relazione ai turni di lavoro 13.00 / 20.00 e 20.00 / 07.00, durante i
quali non poteva usufruire del servizio mensa perché non poteva essere sospeso il servizio di assistenza e non vi
era un servizio di mensa serale, si è occupato ex professo di stabilire quale sia la <
dell'orario>> che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del CCNL, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti
presenti in servizio. Nella suddetta sentenza la S.C. ha precisato che un chiaro indice interpretativo si trae dal
comma 3 dello stesso art. 29, a norma del quale il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il
tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a
30 minuti. Secondo la S.C., <<da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla < i>
mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe
esercitarsi alcun controllo sulla sua durata>>. Con la conseguenza che la particolare articolazione dell'orario di
lavoro dell'art. 29 <<è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro>>. A questo punto, prosegue la
S.C., viene in rilievo l'art. 8 del D.lgs. 66/2003, a norma del quale ogni lavoratore deve beneficiare di un
intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del
recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto (mentre le modalità e la durata della
pausa sono rimesse alla contrattazione collettiva). Tale norma conferma che anche per il legislatore la
<<consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa>>. La S.C. aggiunge
che il pretendere, ai fini del diritto alla mensa, che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie normalmente
destinate alla consumazione del pasto, costituisce un requisito non previsto dal CCNL. Sulla base di tali
considerazioni, la S.C. conclude affermando che <<il diritto alla mensa ex art. 29, co. 2, ccnl integrativo sanità < i>
20.9.2001 è legato al diritto alla pausa>> (e solo a questo). Nello stesso senso, Cass. 9206/23 ha ribadito il
principio secondo cui <<l'attribuzione del buono pasto – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, < i>
nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le
esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantire il benessere fisico necessario per proseguire l'attività
pagina 5 di 9 lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del
beneficio – è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale,
solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo
non lavorato>>. In sostanza, secondo la S.C., il diritto alla mensa si lega solo ad una obbligatoria sosta
lavorativa, mentre non è necessario che l'attività lavorativa cui si collega la pausa sia prestata nelle fasce orarie
normalmente destinate alla consumazione del pasto. Tali principi sono stati ribaditi anche dalla successiva
giurisprudenza. Si veda Cass. 21499/24 che ha confermato il diritto di una lavoratrice a usufruire del buono
pasto in occasione dello svolgimento del turno notturno (20.00 / 08.00); Cass. 21484/24, che ha confermato il
diritto di una lavoratrice a usufruire del buono pasto in occasione dello svolgimento del turno pomeridiano del
turno pomeridiano (13.00 / 20.00) e notturno (20.00 / 07.00) e molte altre in fattispecie simili (tra le tante, Cass.
21310/24; Cass. 20606/24)”.
Ne consegue, dunque, che in virtù di una lettura combinata dell'art. 29 del contratto integrativo richiamato e dell'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 sull'orario di lavoro, alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel Comparto Sanità il diritto alla mensa deve considerarsi ancillare rispetto al diritto alla pausa giornaliera il quale, a sua volta, presuppone esclusivamente,
anche per il personale turnista, l'espletamento di un orario giornaliero superiore alle sei ore. La pausa costituisce, dunque, lo spazio temporale funzionale alla fruizione del pasto, sicché il limite delle sei ore giornaliere di lavoro rappresenta, con evidenza, la soglia oltre la quale il lavoratore deve poter usufruire della pausa e, contestualmente, del servizio mensa o del suo sostitutivo.
Alcuna deroga, in tal senso, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell'azienda, può
desumersi dall'art. 27, comma 4 del CCNL 2016/2018, come riprodotto dall'art. 43 CCNL 2019/2021
nella parte in cui prevede che“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale,
purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 CCNL integrativo
del 20.09.2001 e all'art. 4 del CCNL del 31.7.2009”, in quanto, come peraltro già evidenziato da una condivisa giurisprudenza di merito, l'inciso “non in turno” deve intendersi come riferito esclusivamente alla durata, di almeno 30 minuti, della pausa non potendo, invece, intendersi come volto ad escludere il diritto alla pausa per il personale turnista, in relazione al quale permane l'applicabilità, in mancanza di una specifica disciplina collettiva, della norma di cui all'art. 8 del d.lgs.
n. 66 del 2003. In altre parole, l'inciso sopra evidenziato dell'art. 27 sopra trascritto, è idoneo a pagina 6 di 9 produrre l'effetto di escludere la fruizione della pausa e – conseguentemente – del servizio di mensa,
secondo le modalità temporali ivi disciplinate, ossia in misura almeno pari a 30 minuti per il personale turnista ma non appare, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, tale da potersi considerare come volto ad escludere il diritto alla pausa di legge in favore di tale categoria di personale.
Tale linea interpretativa, come premesso, ha già trovato conferma nella giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto in fattispecie analoga (cfr. Corte Appello di Firenze, sent. 333/2025), la quale ha chiarito che “ad avviso del collegio, l'art. 27, comma 4, CCNL 2016-2018 – secondo cui “Qualora la
prestazione di lavoro giornaliera non ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare
di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione
del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del
31/7/2009 - non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il
proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il
conseguente diritto alla mensa, ma, semplicemente, si limita a disciplinare la durata della pausa per i
lavoratori non turnisti, aumentala fino a 30 minuti. Né si riscontra alcuna deroga (che, si precisa, dovrebbe
essere espressa) in altra parte della contrattazione collettiva per i lavoratori turnisti, ai quali pertanto, laddove
sia superato il limite di sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere assicurato l'effettivo esercizio del diritto sancito
dal citato art. 8, il cui seconda comma stabilisce che, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a
qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore debba essere concessa, tra l'inizio e la fine dell'orario di servizio
giornaliero, una pausa di durata non inferiore ai dieci minuti. Sulla sussistenza del diritto alla pausa anche per il
personale in turni (e sul conseguente diritto alla mensa) si è espressa la giurisprudenza di legittimità cass. n.
25622/2023 (che richiama Cass. n. 9206/2023 e Cass. n. 31113/2022), laddove ha rilevato che il diritto alla
mensa è condizionato all'effettuazione della pausa pranza che, a sua volta, presuppone, come regola generale,
soltanto che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un
intervallo non lavorato”.
Sotto altro angolo prospettico, la Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 65 del 2025 sopra richiamata ha, analogamente, ritenuto che l'art. 27 del CCNL 2016/2018 non potesse essere inteso come volto ad escludere il personale turnista dal diritto alla pausa, sulla base del seguente argomento in punto di diritto “I principi affermati dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione non vengono
travolti dall'art. 27, co. 4, del CCNL 2016/2018 […] In primo luogo, tale disposizione non ha modificato l'art. 29
pagina 7 di 9 del CCNL 20.9.2001 sul diritto alla mensa, al quale la stesso art. 27, co. 4, del CCNL 2016/2018 rinvia. In
secondo luogo, la disciplina del citato art. 27, co. 4, è evidentemente diretta a regolare il diritto dei lavoratori a
godere della pausa all'interno dell'orario di lavoro, escludendo che tale diritto spetti ai lavoratori turnisti. Ma
tale disciplina non ha la finalità di escludere tout court il diritto alla pausa per i lavoratori turnisti, anche
perché, diversamente, la disposizione sarebbe contraria alla norma di legge (art. 8 D.lgs. 66/2003) che prevede il
diritto alla pausa per tutti i lavoratori con orario di lavoro giornaliero eccedente il limite si 6 ore lavorativa. In
altre parole, le aziende sanitarie, evidentemente per primarie esigenze legate alle necessità di continuità
aziendale, sono autorizzate a non fare fruire il diritto alla pausa all'interno del turno, ma non possono
disconoscere il diritto dei lavoratori turnisti alla pausa prevista dalla legge, pausa che in quanto non fruita,
origina, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sull'art. 29, co. 2, CCNL 2001, il diritto al buono
pasto sostitutivo”.
Per tali ragioni, in ossequio al quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, qualora sia superato il limite delle sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere garantito - anche al lavoratore turnista -
l'effettivo esercizio del diritto alla pausa ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 comma 2 e dell'art. 29
CCNL dovendosi ritenere che, in assenza di disciplina collettiva che preveda un intervallo di pausa, al medesimo debba essere concessa una pausa almeno di 10 minuti, purché non superiore ai 30.
Nel caso di specie, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato, all'udienza del 29.10.2025, di aderire ai conteggi come prospettati nella memoria difensiva dell per l'ipotesi di prescrizione Controparte_3
decennale del diritto. Ne consegue che, avuto di riferimento il principio affermatosi (cfr. Cass. civ.,
sez. lav., n. 5547/2021, Trib. Roma, sez. lav., n. 9368/2018, Trib. Arezzo n. 649/2024) secondo cui “i
ricorrenti, il cui lavoro è articolato in turni che impediscono loro di usufruire del pasto, hanno diritto al
risarcimento del danno subito. Quest'ultimo va quantificato, alla luce del quarto comma dell'art. 33 del D.P.R.
n. 270/1987 nella formulazione vigente dal 1990, in euro 4,13 per ciascun giorno utile ad usufruire del diritto di
mensa”, l resistente deve essere condannata al risarcimento del danno derivante dalla CP_1
mancata fruizione del pasto per un totale di €3.650,92.
L'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata da parte resistente va, poi, disattesa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva (Sez. L -
Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 5547 del 01/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 31137
del 28/11/2019), strettamente connessa alla tutela del benessere psicofisico e della salute dei lavoratori.
In tale prospettiva, esso non è soggetto al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.,
pagina 8 di 9 operante per le rivendicazioni di carattere retributivo, bensì a quello decennale, trattandosi di pretesa traente origine dal rapporto contrattuale e di natura risarcitoria. Di talché, stante “la natura assistenziale
del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori - e
quindi alla salute dei medesimi - conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del
diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di
incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per
violazione dell'art. 2087 c.c.” (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n.
10414 del 06/05/2013), va applicato il termine di prescrizione decennale dei crediti. Sicché, nel caso di specie, il termine di prescrizione in esame deve ritenersi non decorso.
Per tutto quanto sinora esposto, l resistente deve essere condannata al risarcimento del CP_1
danno subito dal ricorrente, per l'importo sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore compreso fra €1.101,00 a €5.200
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
dichiara, per i motivi esposti e per il periodo in narrativa, il diritto del ricorrente alla pausa in tutti i turni eccedenti le sei ore e condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
di €3.650,92 a titolo di risarcimento del danno da mancata fruizione del servizio di Parte_1
mensa o del servizio sostitutivo della stessa, oltre interessi legali (o rivalutazione monetaria se maggiore) dalla maturazione del credito sino al saldo. Condanna l Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Mirko Minuti, procuratore antistatario,
liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA, e CPA, al rimborso delle spese di CU.
Perugia, 13 novembre 2025
Il giudice
PA ER
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. PA ER, nella causa civile n. 53/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Minuti Mirko) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Laura Mariani Marini) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 13 novembre 2025, alle ore 10.15 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro l per sentire accogliere nei confronti della convenuta le Controparte_1
seguenti domande “dichiarare e riconoscere, per i motivi esposti e per il periodo in narrativa, il diritto del
ricorrente alla pausa mensa, in tutti i turni eccedenti le sei ore, ovvero, in difetto della attivazione, al servizio
sostitutivo della mensa mediante erogazione di buoni pasto e/o corrispettivo economico, per i turni di lavoro nei
quali il dipendente non ha potuto usufruire del servizio mensa e della pausa per il recupero delle energie psico-
fisiche e, comunque, nel caso in cui il ricorrente, per usufruire del servizio mensa, ha dovuto corrispondere la
tariffa piena;
per l'effetto condannare l' resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento CP_1
del danno e/o indennità e comunque corrispettivo economico, a titolo di mancata fruizione della pausa per il
pasto durante i turni eccedenti le sei ore e recupero psico fisico e comunque per i motivi esposti in ricorso,
maturato da Dicembre 2019 e sino a Aprile 2024, che si quantifica in € 3.935,89 o in quella somma maggiore o
pagina 1 di 9 minore che risulterà di giustizia, come specificamente illustrato in motivazione, oltre interessi legali e
rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo”.
Ha esposto di essere dipendente dell Controparte_2
con qualifica di infermiere professionale Area dei professionisti della salute e dei
[...]
funzionari, ex Cat. D;
che ha svolto, sino al mese di dicembre 2023, attività lavorativa su tre turni divisi in fasce orarie e specificamente 7:00/14:00 – 14:00/21:00 – 21:00/7:00 e, successivamente, servizio su due turni di 7 ore e 12 minuti;
che l ospedaliera resistente ha istituito il servizio mensa e, CP_1
con delibera del D.G. n. 571 del 31.3.2016, ha consentito ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato di fruire del servizio al “prezzo ridotto” di €1,03 soltanto “nei giorni in cui l'orario di lavoro
ecceda il limite delle sei ore e sia articolato tra mattina e pomeriggio, con una pausa non inferiore a trenta minuti
e non superiore alle due ore”; che, pertanto, tutti i dipendenti turnisti erano tenuti a corrispondere il prezzo pieno di €5,20, per consumare il pasto, con esclusione del servizio mensa per tutti quei turni notturni e domenicali stante gli orari di chiusura della mensa;
che, inoltre, non ha usufruito neanche di modalità sostitutive del servizio e che soltanto a decorrere dal 15.4.2024 con deliberazione del D.G.
n. 473/2024, l ha riconosciuto ad essa ricorrente il diritto a fruire del servizio mensa al costo CP_1
ridotto di €1,03.
Ha dedotto di avere diritto alla fruizione del servizio sostitutivo sulla scorta di quanto previsto all'art. 29 del CCNL Sanità sottoscritto il 20.09.2001 il quale prevede che “Hanno diritto alla mensa tutti i
dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comanda, nei giorni di effettiva
presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”, e alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla pronuncia n. 5547/2021 e successive, nella parte in cui ha precisato – in merito alla disposizione contrattuale collettiva richiamata – che un chiaro indice interpretativo della nozione di particolare articolazione dell'orario si trae dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore ai 30 minuti. Ha precisato, altresì, che
l'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 CCNL 2016-2018, attiene solo alla fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non esclude che sussista il diritto del lavoratore turnista a fruire comunque delle modalità
sostitutive della mensa.
pagina 2 di 9 Si è costituita l contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto, sulla base della premessa che i contratti collettivi del 21.5.2018 (per il triennio 2016-
2018) e del 2.11.2022 (per il triennio 2019-2022), limitano espressamente ai soli dipendenti non turnisti la previsione della pausa di 30 minuti per il pasto, escludendola per quelli turnisti;
che pertanto,
l'intervallo funzionale alla fruizione del servizio di mensa, anche nella modalità sostitutiva del buono pasto, presuppone che la prestazione lavorativa giornaliera non sia conclusa, ma venga interrotta per poi riprendere dopo la consumazione del pasto, con evidente inapplicabilità dell'istituto al personale turnista le cui prestazioni lavorative si devono svolgere senza soluzione di continuità nell'arco di ogni turno;
che, ad ogni modo, “l' ha apportato al Regolamento mensa (D.D.G. n. Controparte_1
473/2024) modifiche compatibili con i vincoli di bilancio, attraverso le quali ha esteso la fruizione del servizio al
costo ridotto di € 1,03 anche ai dipendenti turnisti per tutti i turni di lavoro, ampliando altresì l'orario di
apertura della mensa”. Ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti in considerazione della natura extracontrattuale dell'azione risarcitoria proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente rivendica il proprio diritto a fruire del servizio mensa, o del servizio sostitutivo della stessa, in occasione di tutti i turni di lavoro continuativi di durata superiore alle sei ore.
Il tema controverso è stato già esaminato in numerose occasioni dalla giurisprudenza di merito e legittimità che hanno posto l'attenzione, a fini decisori, in particolare alla corretta interpretazione della nozione di “particolare articolazione dell'orario” rilevante ai fini del riconoscimento del diritto di beneficiare della mensa o del servizio sostitutivo della stessa, di cui all'art. 29, comma 2, del CCNL
integrativo Comparto Sanità 2001, secondo cui: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi
quelli in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare
articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il
consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30
minuti”.
L'art. 29 CCNL è stato successivamente modificato dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009, che attribuisce alle aziende la facoltà, compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire il diritto alla mensa con modalità sostitutive, rimettendo all'autonomia organizzativa aziendale la gestione del servizio. In attuazione di tale disciplina, pagina 3 di 9 l resistente, con D.D.G. n. 571 del 31.3.2016, ha consentito ai “dipendenti a tempo indeterminato e CP_1
determinato presso l' ” (art. 2) di fruire del servizio al “prezzo ridotto” di € 1,03 Controparte_1
soltanto “nei giorni in cui l'orario di lavoro ecceda il limite delle sei ore e sia articolato tra mattina e pomeriggio,
con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore”. A mente del citato provvedimento, il personale turnista – quale l'odierna ricorrente – è stato pertanto escluso, sino al
15.4.2024, dalla possibilità di accedere al servizio mensa a tariffa agevolata. Solo con la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 473/2024, infatti, è stato riconosciuto anche al personale turnista il diritto di fruire del servizio mensa al costo di € 1,03. Occorre, pertanto, una più
approfondita indagine in merito alle norme contrattuali e di fonte primaria rilevanti a fini decisori,
onde stabilire se il provvedimento D.D.G. n. 571 del 31.3.2016 è stato adottato in situazione di carenza di potere e, come tale, risulti privo di effetti.
Orbene, la questione interpretativa relativa all'ambio applicativo dell'art. 29 CCNL ed alla sua possibile estensione anche al personale turnista è stata oggetto di plurime pronunce da parte della
Suprema Corte, la quale ne ha fornito una lettura coordinata con la disciplina di rango primario di cui al d.lgs. 66/2003. In particolare, con sentenza n. 21310/2024, a conferma degli orientamenti formatisi nella giurisprudenza di merito, ha, in sintesi, ribadito i seguenti principi “…il diritto alla mensa ex
articolo 29, comma 2, CCNI 2001, è legato al diritto alla pausa, a prescindere dal tempo (notturno) della
prestazione lavorativa. In particolare, con la citata sentenza si è evidenziato: la fruizione del pasto - ed il
connesso diritto alla mensa o al buono pasto che non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di
carattere assistenziale - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato; la "particolare articolazione
dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro;
ai sensi dell'art. 8
del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e
della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai
contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci
minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”(cfr. anche Cass. n.
15629 del 2021, n. 32113 del 2022, n. 9206 del 2023, Cass. 25622 del 2023, Cass. n. 25622 del 2023).
La Suprema Corte, dunque, nel riconoscere la correttezza degli approdi ermeneutici già raggiunti dalla giurisprudenza di merito e nel confermare le sentenze che avevano riconosciuto al personale turnista, con orario superiore alle sei ore giornaliere, il diritto alla pausa e, per conseguenza, quello pagina 4 di 9 alla mensa o al servizio sostitutivo della stessa ha ritenuto che, in difetto di un'esclusione pattizia espressa del diritto alla pausa per detto personale ed in mancanza di una disciplina regolatoria della pausa, debba farsi applicazione della norma di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Con una recentissima ma esaustiva pronuncia, la Corte di Appello di Brescia, la n. 65 del 2025,
nell'ambito di un contenzioso analogo, ha ripercorso i principali e più significativi snodi argomentativi della giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema controverso e sopra richiamata nei suoi ultimi arresti: “In particolare, cass. 5547721, esaminando il caso di un dipendente che lamentava il
mancato riconoscimento dei buoni paso in relazione ai turni di lavoro 13.00 / 20.00 e 20.00 / 07.00, durante i
quali non poteva usufruire del servizio mensa perché non poteva essere sospeso il servizio di assistenza e non vi
era un servizio di mensa serale, si è occupato ex professo di stabilire quale sia la <
dell'orario>> che, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del CCNL, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti
presenti in servizio. Nella suddetta sentenza la S.C. ha precisato che un chiaro indice interpretativo si trae dal
comma 3 dello stesso art. 29, a norma del quale il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il
tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a
30 minuti. Secondo la S.C., <<da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla < i>
mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe
esercitarsi alcun controllo sulla sua durata>>. Con la conseguenza che la particolare articolazione dell'orario di
lavoro dell'art. 29 <<è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro>>. A questo punto, prosegue la
S.C., viene in rilievo l'art. 8 del D.lgs. 66/2003, a norma del quale ogni lavoratore deve beneficiare di un
intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del
recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto (mentre le modalità e la durata della
pausa sono rimesse alla contrattazione collettiva). Tale norma conferma che anche per il legislatore la
<<consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa>>. La S.C. aggiunge
che il pretendere, ai fini del diritto alla mensa, che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie normalmente
destinate alla consumazione del pasto, costituisce un requisito non previsto dal CCNL. Sulla base di tali
considerazioni, la S.C. conclude affermando che <<il diritto alla mensa ex art. 29, co. 2, ccnl integrativo sanità < i>
20.9.2001 è legato al diritto alla pausa>> (e solo a questo). Nello stesso senso, Cass. 9206/23 ha ribadito il
principio secondo cui <<l'attribuzione del buono pasto – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, < i>
nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le
esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantire il benessere fisico necessario per proseguire l'attività
pagina 5 di 9 lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del
beneficio – è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale,
solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo
non lavorato>>. In sostanza, secondo la S.C., il diritto alla mensa si lega solo ad una obbligatoria sosta
lavorativa, mentre non è necessario che l'attività lavorativa cui si collega la pausa sia prestata nelle fasce orarie
normalmente destinate alla consumazione del pasto. Tali principi sono stati ribaditi anche dalla successiva
giurisprudenza. Si veda Cass. 21499/24 che ha confermato il diritto di una lavoratrice a usufruire del buono
pasto in occasione dello svolgimento del turno notturno (20.00 / 08.00); Cass. 21484/24, che ha confermato il
diritto di una lavoratrice a usufruire del buono pasto in occasione dello svolgimento del turno pomeridiano del
turno pomeridiano (13.00 / 20.00) e notturno (20.00 / 07.00) e molte altre in fattispecie simili (tra le tante, Cass.
21310/24; Cass. 20606/24)”.
Ne consegue, dunque, che in virtù di una lettura combinata dell'art. 29 del contratto integrativo richiamato e dell'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 sull'orario di lavoro, alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel Comparto Sanità il diritto alla mensa deve considerarsi ancillare rispetto al diritto alla pausa giornaliera il quale, a sua volta, presuppone esclusivamente,
anche per il personale turnista, l'espletamento di un orario giornaliero superiore alle sei ore. La pausa costituisce, dunque, lo spazio temporale funzionale alla fruizione del pasto, sicché il limite delle sei ore giornaliere di lavoro rappresenta, con evidenza, la soglia oltre la quale il lavoratore deve poter usufruire della pausa e, contestualmente, del servizio mensa o del suo sostitutivo.
Alcuna deroga, in tal senso, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell'azienda, può
desumersi dall'art. 27, comma 4 del CCNL 2016/2018, come riprodotto dall'art. 43 CCNL 2019/2021
nella parte in cui prevede che“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale,
purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 CCNL integrativo
del 20.09.2001 e all'art. 4 del CCNL del 31.7.2009”, in quanto, come peraltro già evidenziato da una condivisa giurisprudenza di merito, l'inciso “non in turno” deve intendersi come riferito esclusivamente alla durata, di almeno 30 minuti, della pausa non potendo, invece, intendersi come volto ad escludere il diritto alla pausa per il personale turnista, in relazione al quale permane l'applicabilità, in mancanza di una specifica disciplina collettiva, della norma di cui all'art. 8 del d.lgs.
n. 66 del 2003. In altre parole, l'inciso sopra evidenziato dell'art. 27 sopra trascritto, è idoneo a pagina 6 di 9 produrre l'effetto di escludere la fruizione della pausa e – conseguentemente – del servizio di mensa,
secondo le modalità temporali ivi disciplinate, ossia in misura almeno pari a 30 minuti per il personale turnista ma non appare, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, tale da potersi considerare come volto ad escludere il diritto alla pausa di legge in favore di tale categoria di personale.
Tale linea interpretativa, come premesso, ha già trovato conferma nella giurisprudenza di merito pronunciatasi sul punto in fattispecie analoga (cfr. Corte Appello di Firenze, sent. 333/2025), la quale ha chiarito che “ad avviso del collegio, l'art. 27, comma 4, CCNL 2016-2018 – secondo cui “Qualora la
prestazione di lavoro giornaliera non ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare
di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione
del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del
31/7/2009 - non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il
proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il
conseguente diritto alla mensa, ma, semplicemente, si limita a disciplinare la durata della pausa per i
lavoratori non turnisti, aumentala fino a 30 minuti. Né si riscontra alcuna deroga (che, si precisa, dovrebbe
essere espressa) in altra parte della contrattazione collettiva per i lavoratori turnisti, ai quali pertanto, laddove
sia superato il limite di sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere assicurato l'effettivo esercizio del diritto sancito
dal citato art. 8, il cui seconda comma stabilisce che, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a
qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore debba essere concessa, tra l'inizio e la fine dell'orario di servizio
giornaliero, una pausa di durata non inferiore ai dieci minuti. Sulla sussistenza del diritto alla pausa anche per il
personale in turni (e sul conseguente diritto alla mensa) si è espressa la giurisprudenza di legittimità cass. n.
25622/2023 (che richiama Cass. n. 9206/2023 e Cass. n. 31113/2022), laddove ha rilevato che il diritto alla
mensa è condizionato all'effettuazione della pausa pranza che, a sua volta, presuppone, come regola generale,
soltanto che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un
intervallo non lavorato”.
Sotto altro angolo prospettico, la Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 65 del 2025 sopra richiamata ha, analogamente, ritenuto che l'art. 27 del CCNL 2016/2018 non potesse essere inteso come volto ad escludere il personale turnista dal diritto alla pausa, sulla base del seguente argomento in punto di diritto “I principi affermati dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione non vengono
travolti dall'art. 27, co. 4, del CCNL 2016/2018 […] In primo luogo, tale disposizione non ha modificato l'art. 29
pagina 7 di 9 del CCNL 20.9.2001 sul diritto alla mensa, al quale la stesso art. 27, co. 4, del CCNL 2016/2018 rinvia. In
secondo luogo, la disciplina del citato art. 27, co. 4, è evidentemente diretta a regolare il diritto dei lavoratori a
godere della pausa all'interno dell'orario di lavoro, escludendo che tale diritto spetti ai lavoratori turnisti. Ma
tale disciplina non ha la finalità di escludere tout court il diritto alla pausa per i lavoratori turnisti, anche
perché, diversamente, la disposizione sarebbe contraria alla norma di legge (art. 8 D.lgs. 66/2003) che prevede il
diritto alla pausa per tutti i lavoratori con orario di lavoro giornaliero eccedente il limite si 6 ore lavorativa. In
altre parole, le aziende sanitarie, evidentemente per primarie esigenze legate alle necessità di continuità
aziendale, sono autorizzate a non fare fruire il diritto alla pausa all'interno del turno, ma non possono
disconoscere il diritto dei lavoratori turnisti alla pausa prevista dalla legge, pausa che in quanto non fruita,
origina, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sull'art. 29, co. 2, CCNL 2001, il diritto al buono
pasto sostitutivo”.
Per tali ragioni, in ossequio al quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, qualora sia superato il limite delle sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere garantito - anche al lavoratore turnista -
l'effettivo esercizio del diritto alla pausa ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 comma 2 e dell'art. 29
CCNL dovendosi ritenere che, in assenza di disciplina collettiva che preveda un intervallo di pausa, al medesimo debba essere concessa una pausa almeno di 10 minuti, purché non superiore ai 30.
Nel caso di specie, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato, all'udienza del 29.10.2025, di aderire ai conteggi come prospettati nella memoria difensiva dell per l'ipotesi di prescrizione Controparte_3
decennale del diritto. Ne consegue che, avuto di riferimento il principio affermatosi (cfr. Cass. civ.,
sez. lav., n. 5547/2021, Trib. Roma, sez. lav., n. 9368/2018, Trib. Arezzo n. 649/2024) secondo cui “i
ricorrenti, il cui lavoro è articolato in turni che impediscono loro di usufruire del pasto, hanno diritto al
risarcimento del danno subito. Quest'ultimo va quantificato, alla luce del quarto comma dell'art. 33 del D.P.R.
n. 270/1987 nella formulazione vigente dal 1990, in euro 4,13 per ciascun giorno utile ad usufruire del diritto di
mensa”, l resistente deve essere condannata al risarcimento del danno derivante dalla CP_1
mancata fruizione del pasto per un totale di €3.650,92.
L'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata da parte resistente va, poi, disattesa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva (Sez. L -
Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 5547 del 01/03/2021; Sez. L - Sentenza n. 31137
del 28/11/2019), strettamente connessa alla tutela del benessere psicofisico e della salute dei lavoratori.
In tale prospettiva, esso non è soggetto al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.,
pagina 8 di 9 operante per le rivendicazioni di carattere retributivo, bensì a quello decennale, trattandosi di pretesa traente origine dal rapporto contrattuale e di natura risarcitoria. Di talché, stante “la natura assistenziale
del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori - e
quindi alla salute dei medesimi - conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del
diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di
incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per
violazione dell'art. 2087 c.c.” (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n.
10414 del 06/05/2013), va applicato il termine di prescrizione decennale dei crediti. Sicché, nel caso di specie, il termine di prescrizione in esame deve ritenersi non decorso.
Per tutto quanto sinora esposto, l resistente deve essere condannata al risarcimento del CP_1
danno subito dal ricorrente, per l'importo sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore compreso fra €1.101,00 a €5.200
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
dichiara, per i motivi esposti e per il periodo in narrativa, il diritto del ricorrente alla pausa in tutti i turni eccedenti le sei ore e condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
di €3.650,92 a titolo di risarcimento del danno da mancata fruizione del servizio di Parte_1
mensa o del servizio sostitutivo della stessa, oltre interessi legali (o rivalutazione monetaria se maggiore) dalla maturazione del credito sino al saldo. Condanna l Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Mirko Minuti, procuratore antistatario,
liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA, e CPA, al rimborso delle spese di CU.
Perugia, 13 novembre 2025
Il giudice
PA ER
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