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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di Ruolo Generale 2489/2016
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lobianco Angela, giusta Parte_1 mandato in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valente Caterina Controparte_1
Anna Maria, giusta mandato in atti
-RESISTENTE/RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
OGGETTO: separazione giudiziale;
sentenza definitiva.
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza virtuale, di precisazione delle conclusioni, del 23.11.2023, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come trasfuse nelle note di trattazione scritta medio tempore depositate telematicamente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M., in sede, per l'acquisizione del prescritto parere, che veniva reso in data 14.12.2023. Talché, più precisamente, con le ridette note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 20.11.2023, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “L'Avv. Lobianco, per la ricorrente precisa le conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, insistendo nell'accoglimento di tutte le richieste ivi rassegnate e chiede che la causa venga riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 C.p.c.. In osservanza al provvedimento dell'Ill.mo Giudice del
23.02.2023, non presentando la SI.ra dichiarazione dei redditi, si deposita attestazione ISEE 2022”. Pt_1
Parte resistente formulava, a sua volta, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data
20.11.2023, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale così provvedere, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) giusta le evoluzioni e gli accadimenti, nelle more del presente giudizio,
1 rigettare la domanda di assegno di mantenimento per la SI.ra , non avente diritto, attese le Parte_1 motivazioni di cui alla narrativa che precede (memoria ex art. 183 comma VI^ n. 1 c.p.c.) alla memoria presidenziale, alla comparsa di costituzione e risposta, nonché all'esito delle risultanze istruttorie;
B) a parziale revoca del provvedimento presidenziale di cui al punto 2), assegnare l'uso dell'immobile, adibito a casa familiare, sito in Noci (Ba) alla via Leonardo Da Vinci n.36/B unicamente ai figli e CP_2 CP_3 sino a quando l'ultimo dei due non trovi, per espresso atto autonomo e volitivo, una collocazione propria;
C) in via subordinata assegnare la casa familiare alla SI.ra sino a quando i figli e Parte_1 CP_2
melius re perpensa, l'ultimo dei due, non trovi, per espresso atto autonomo e volitivo, una CP_3 collocazione propria;
D) revocare la somma di euro 500,00, costituente 1/3 dello stipendio lordo, (oggi pensione) percepito dal SI. assegnata a titolo di mantenimento alla figlia Controparte_1 CP_3 maggiorenne e percettrice di reddito, riservando, ogni e più opportuna azione, a comprova, anche nelle more del presente giudizio;
E) pronunciare addebito richiesto in via riconvenzionale, (26.06.2017/06.07.2017) della separazione alla SI.ra , per tutte le condotte dalla medesima tenute nel corso del presente Parte_1 procedimento;
F) per conseguenza, condannare la SI.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giusta la Parte_1 condotta tenuta sin dall'interposizione del ricorso per separazione personale, oltre quella accertanda in corso di causa, al risarcimento dei danni da riconoscersi al SI. nell'interesse dei figli Controparte_1
e , da liquidarsi in via equitativa esclusivamente in favore di questi ultimi, non CP_2 Persona_1 essendo animato il SI. da alcun intento locupletativo personale. G) Con vittoria di spese CP_1 documentate e compenso all'avvocato patrocinante, determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.s. m.m., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende.
Rati e non rinunciati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2016, (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”) deduceva Parte_1 che: “1) l'istante contraeva matrimonio concordatario in Noci in data 08/08/'84 con il SI. Controparte_1
(n. a Noci il 31/01/60 ed ivi res. alla Via L.do da Vinci n. 36/B - CF: - Atto N. 97 Parte C.F._1
2 Serie A Anno 1984; 2) che l'unione, da cui sono nati due figli: (nato a [...] il 16/10/'85), CP_2 dipendente di azienda privata e (n. a Noci il 12/11/'98), studentessa, dopo un'iniziale e apparente CP_3 armonia, si è mostrata in seguito insopportabile per la diversità caratteriale dei coniugi e per l'assenza totale del marito. Questi, unico percettore di reddito, consegna alla moglie soltanto € 100,00 la settimana per i bisogni della famiglia, pretendendo gli scontrini per gli esborsi effettuati;
A) che tali fatti rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza e non sussistendo ormai la communio morale e materiale tra i coniugi si rende necessario adire l'Autorità Giudiziaria”.
Tutto quanto sopra premesso , come sopra rappresentata e difesa, concludeva chiedendo: “previa Parte_1 emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge, sia pronunciata la separazione dei coniugi. Si invita, inoltre, il IG. a comparire alla fissanda udienza del SI. Presidente del Tribunale di Bari, Controparte_1 giusta provvedimento in calce al presente ricorso, e a costituirsi nel termine ad egli assegnato;
con ogni altra conseguenza anche in punto onorari e spese della procedura”.
Fissata con decreto la comparizione personale delle parti davanti al Presidente del Tribunale, si costituiva in giudizio il resistente, con memoria depositata il 12.09.2016, il quale, opponendosi alla domanda di separazione, deduceva che: “Con il presente atto, compare e si costituisce, come rappresentato e difeso, il SI. CP_1
2 il quale preliminarmente dichiara la propria non volontà di addivenire ad una separazione dalla CP_1 coniuge, SI.ra per totale inesistenza di motivazioni, peraltro, absit iniuria verbis, si eccepisce, Parte_1 non esplicitate per legge nel ricorso introduttivo, interposto dalla medesima ricorrente. Previa comunicazione telefonica, di rito e di valenza deontologica, intercorsa fra l'Avv. Valente e su iniziativa di quest'ultima, nei confronti dell'Avv. Palasciano, difensore della ricorrente, informato quest'ultimo che avrebbe compulsato organismo di mediazione familiare, per volontà del SI. . Infatti, tanto è intervenuto in data CP_1
19.08.2016 (doc.1-2), presso il CISEM, che ha accolto la richiesta (doc.3-4), invitando i difensori ad indicare la rispettiva disponibilità, accordata, senza esitazione, dall'Avv. Valente (doc.5-6). Ad oggi non si conosce la disponibilità della SI.ra , per il tramite del rispettivo difensore, per la data del 13 settembre 2016. Pt_1
Nella circostanza in cui la ricorrente SI.ra dovesse accettare di partecipare al percorso di mediazione, Pt_1 il SI. chiede che la presente udienza venga differita ad altra data, con l'auspicio della conversione CP_1 del rito da giudiziale in consensuale, se non proprio in un abbandono del presente giudizio, per intervenuta riconciliazione fra i coniugi. Nella denegata ipotesi che a tanto non si giunga, unicamente in osservanza al dovere deontologico di difesa tecnica, legato all'elemento contenutistico delle presenti memorie si deduce ed eccepisce quanto segue: 1) Inammissibilità ed irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio de quo per omissione del non astratto dovere di informazione su alcuni aspetti rilevanti della vicenda coniugale, quali le notizie sui figli e sulle capacità economiche e patrimoniali dei coniugi. Difetta l'ottemperamento all'onere della prova. Può, di conseguenza, essere affermata nei procedimenti di separazione e divorzio l'esistenza, a carico delle parti e dei loro difensori, ex art. 88 c.p.c., di un obbligo di lealtà più intenso di quello sancito generalmente nel rito processuale civile. L'adempimento a tale obbligo non potrà non apparire essenziale, ai fini della trasparenza ed effettività dei provvedimenti provvisori, se si tiene conto che i rimedi consentiti al
Presidente nell'ipotesi di reticenza, ovvero di insufficiente documentazione, delle informazioni di carattere economico (art. 155 ultimo comma c.c.) sono, nell'attualità, spesso paragonabili ad un nodo gordiano.
L'ottemperanza delle parti al dovere di adeguata e leale informazione, riguardo alle loro condizioni economiche e personali, apparirà addirittura fondamentale laddove si consideri che lo stesso magistrato, una volta valutato come concretamente impraticabile o non compatibile con i tempi dell'udienza presidenziale,
l'accertamento di Polizia Tributaria, dovrà avvalersi necessariamente di elementi presuntivi o di carattere notorio (magari suscettibili di introdurre decisioni approssimative), pena l'abdicazione al dovere di rendere giustizia di fronte alla non corretta e non collaborativa posizione di uno dei coniugi. Sul punto, ex plurimis,
Suprema Corte 28/84/2006 n. 9861; Cass. 25/05/2007 n. 12308. L'ONERE DELLA PROVA GRAVA SULLA
PARTE CHE RICHIEDA LA SEPARAZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI, AVENTI
EFFICACIA CAUSALE NEL RENDERE INTOLLERABILE LA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA,
CON CONSEGUENTE ADDEBITO, ANCORCHE' NON EXPRESSIS VERBIS MENZIONATO. (Cass. Civ,
n.2539/2014). 2) L'imputabilità della violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. è indissolubilmente legata alla coscienza e volontarietà del comportamento che, nella fattispecie de qua, assolutamente è ascrivibile alla ricorrente. Ciò implica un sindacato da parte del Tribunale, in ordine all'accertamento della violazione, volontaria e cosciente, costituente efficacia causale della determinazione della crisi coniugale, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, nonché il grave pregiudizio alla prole (Cass. Civ. S.U. n.
2492/82 e Cass. Civ. 13592/2006). Il nuovo rito della famiglia, invece, impone alle parti, sin dall'udienza presidenziale, non solo il preventivo dovere di indicare notizie riguardanti la prole, di allegare "le ultime
3 dichiarazioni dei redditi" (art. 706 c.p.c.; art. 4 legge 898/70) nonché di provare se si goda o meno di un sufficiente reddito per un tenore di vita adeguato, rispetto a quando si versa in costanza di matrimonio. 3) Il
SI. si rende parte diligente nei confronti dell'Autorità Giudiziale adita e, nella ferma mancata CP_1 accettazione del contraddittorio e per mero tuziorismo difensivo, comunque eccepisce, ex actis et per tabulas, provando l'inefficacia delle "argomentazioni"(??), assai scarne poste a fondamento dell'interposto ricorso. 4)
SITUAZIONE PATRIMONIALE FAMIGLIA - DELFINE A4) È premesso che i coniugi CP_1
e sono in regime di comunione legale dei beni B4) Il SI. è percettore di reddito CP_1 Pt_1 CP_1 da lavoro dipendente. Si esibiscono le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2015,2014,2013 (doc.7-9) Il reddito annuale, al netto delle imposte (voci 56,72,73,75,76,78 Mod. 730); anno 2015 REDDITO NETTO Euro
27.445(36.424-8.213+529+182+55) anno 2014 REDDITO NETTO Euro 27.013
(35,637+7877+516+178+53) anno 2013 REDDITO NETTO Euro 27.228 (36.039+8.101+523+144+43)
C4)La SI.ra presta servizio, a nero, presso il SI. dalle ore 9,30 alle ore 14,30, Pt_1 Parte_2 in Noci presso la via Giambattista Ceci N.C., e presso la SI.ra dalle 16,30 alle ore 19,30, Persona_2 medesimo indirizzo. Come il Tribunale può ben immaginare, alcuno vuole assumersi la responsabilità della testimonianza e la reticenza della SI.ra giunge sin al punto di negare gli importi che percepisce, non Pt_1 ponendoli a disposizione della famiglia. Condotta valutabile ex art. 116 c.p.c., ove già le precedenti deduzioni non ne ravvedano gli estremi. D4) I SIg.ri e sono cointestatari di conto corrente presso CP_1 Pt_1
UBI-BANCA CARIME. La SI.ra ha ricevuto, in eredità la somma di euro 76,000/00, ed in attesa che Pt_1 ai sensi dell'art. 119 Testo Unico Bancario l'istituto di credito fornisca documentazione a supporto, la SI.ra
, nell'anno 2009/2010, ha prelevato non solo i legittimi propri euro 76.000, quand'anche la somma di Pt_1
Euro 24.000, riveniente da crediti da lavoro del SI. (doc. 10). Con ciò disconoscendo il contributo CP_1 in denaro e gli esborsi sostenuti dal coniuge , nell'interesse anche della defunta CE (doc. 11) CP_1 delle spese notarili e di funerale necessarie all'acquisizione dell'eredità (doc. 12-12a); per amore di pace familiare la questione non ha preso altre derive giudiziarie. Nonostante tutte le normative sottese alla co- intestazione dei conti correnti, fino a prova contraria ed alla comunione dei beni fra coniugi. E4) Al SI.
sono intestate due autovetture (doc.13-14):la OR è nella materiale disponibilità del medesimo, CP_1 mentre la OP è nella materiale disponibilità della SI.ra , che beneficia di tutti i pagamenti di Pt_1 copertura assicurativa e bollo (doc. 14 a). F4) I coniugi e sono comproprietari in comunione CP_1 Pt_1 del cespite immobiliare, adibito a casa familiare (doc. 15). Detto cespite è stato interamente pagato con proventi derivanti dal lavoro del SI. , mediante versamento di ratei di mutuo ipotecario (ex plurimis CP_1 doc.16). Singolare che la IG si qualifichi "casalinga" (doc. 17), e che il coniuge versi anche i contributi per la medesima(doc.18). G4) TUTTE LE UTENZE AFFERENTI LA CASA FAMILIARE, il condominio SONO
CORRISPOSTE DAL SIG. PALATTELLA (DOC. 19) e la spesa per ogni genere di necessità viene effettuata sempre dal medesimo (doc.20ex plurimis). Con riserva di ulteriormente documentare e produrre. H4) la IG.ra
e' beneficiaria di titolo postale attualmente investito presso poste italiane, il cui rimborso si equiparra', Pt_1 alla data di scadenza, ad euro 5.000. non si possiede prova documentale, si riserva richiesta di indagine ad opera della polizia tributaria. I) La SInora dichiara di non gradire la collocazione abitativa attuale, Pt_1 avanzando pretese in ordine all'acquisto di altro immobile, in altro paese limitrofo. A riguardo i coniugi si stanno confrontando. 5) SITUAZIONE FAMILIARE. LA SITUAZIONE FAMILIARE MERITA, QUANTO ALLA
PROLE, DELLE NECESSARIE ED OPPORTUNE ATTENZIONI. A5) IO . Persona_3
4 Il giovane è autonomo economicamente, essendo dipendente, a tempo indeterminato (doc.21) e percettore di reddito adeguato, non necessitante d'implementazione ad opera della componente genitoriale. Nonostante il giovane conviva presso l'abitazione familiare, non solo i rapporti con la genitrice risultano gravemente Pt_1 deteriorati e compromessi, sul piano affettivo, quand'anche c'è un totale disinteressamento della madre, SI.ra
, riguardo allo stato di tossicodipendenza da oppiacei, tanto che è sotto le cure del SER.T. Pt_1 CP_2 di Gioia del Colle ASL BA, con piano terapeutico e visita, settimanale e/o quindicinale, con accompagnamento ad opera del padre SI. deIGnato como affidatario, come da documento sottoscritto Controparte_1
(doc.22). B5) è studentessa, con profitto, all'ultimo anno di scuola superiore in ambito Parte_3 ristorazione-alberghiero. Ha terminato da pochi giorni stage, pagato, presso prestigiosa struttura di ristorazione in provincia di Foggia. Anche con la figlia la genitrice SI.ra ha un rapporto CP_3 Pt_1 conflittuale, e nonostante la stessa conosca le condizioni di salute gravissime della figlia predetta, da buona madre non manca di percuoterla fisicamente. Infatti, la giovane è affetta da "EPILESSIA", (doc.23) sottoposta
a trattamento farmacologico e spesso a controlli presso il nosocomio Miulli di Acquaviva, da solvente (doc.24).
Ma le liti con la genitrice accentuano l'aggravarsi delle condizioni di salute della figlia CONDIZIONI CP_3
DI SALUTE DEL SIG. . Il medesimo resistente ha delle problematiche di salute molto serie, CP_1 collegate al sistema renale, cardio-respiratorio e cardio-circolatorio (doc.24), e, ciò nonostante si sottopone a ritmi lavorativi, perché addetto ad un macchinario molto specifico in un noto caseificio della zona, dalle ore 2 del mattino, sino alle ore 14.00. CONDOTTA DELLA SIGNORA DELFINE IN AMBITO DOMESTICO. La
SI.ra riceve, a titolo personale, dal coniuge, ogni martedì la somma di euro 50/00, giorno di mercato Pt_1 paesano, oltre ai dichiarati euro 100/00 settimanale per spese relative al ménage familiare, ma che di fatto non vengono all'uopo impiegate. Si prova che la IG.ra non provvede né alla preparazione dei pasti, Pt_1 nonostante sia il figlio che il coniuge abbiano orari lavorativi certamente non da impiegati, né alla cura ed alla pulizia della casa familiare (doc. 26). Oltre i predetti contrasti con l'intero nucleo familiare, dalla medesima generati. Fatta eccezione di quando vuole obbligare i figli a recarsi presso il rispettivo difensore!!!!!Ricevendo un netto diniego. Ai sensi del combinato disposto degli artt.li 147 e 315 bis c.c., sono stati rinovellati il nuovo dovere dei genitori e il corrispondente diritto dei figli, a quello dell'assistenza morale.
Il modello educativo va personalizzato sulle caratteristiche fisio-psichico-patologiche del figlio. La formulazione della responsabilità genitoriale e conseguenti obblighi di legge, attribuisce ai genitori una responsabilità "endofamiliare", la cui inosservanza, genera l'applicazione dei principi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., quando la violazione dei doveri connessi allo status di genitore cagioni un danno ingiusto, che, nella fattispecie de qua è in re ipsa, atteso il disinteressamento e la conflittualità costantemente attivata dalla figura materna verso entrambi i figli, oltre che verso il coniuge (Cass. Civ. n. 20137/2013 ex plurimis).
Il "potere" di educare, orientare e preparare alla vita un figlio ha un'espressione pregnante della responsabilità genitoriale, caratterizzato dall'ascolto empatico, dalle dinamiche di cura, dall'educazione e protezione. La
SI.ra guida l'auto, si dichiara casalinga, perché non accompagna lei il figlio al SER.T. e Pt_1 CP_2 non ne diviene affidataria da parte del servizio, conoscendo gli orari di lavoro del SI. ? La CP_1
Convenzione di New York, Strasburgo, Aja, Regolamento di Bruxelles II bis ex Regolamento CEE, ConIGlio
d'Europa di Tempere, indulgono alla necessità dell'ascolto dei figli , anche se maggiorenne e CP_2
minorenne, seppur per poco, non in contrasto, manifestamente con il presente giudizio. E si potrebbe CP_3 proseguire. Si ribadisce, tutto ciò viene esposto e documentato, giusta la "strumentale” reticenza della
5 ricorrente, sempre, absit iniuria verbis, e nella denegata ipotesi che la medesima insista per la separazione, richiedendo "cosa", non è comprensibile dal petitum. Fermo restando, che, nell'esclusivo interesse della prole, nelle condizioni in cui versa, il SI. evidenzia che padre e madre debbano occuparsi delle serie CP_1 problematiche che affliggono entrambi i figli e nell'inesistenza di valide argomentazioni a CP_2 CP_3 fondamento dell'incompatibilità fra coniugi, in rapporto causale con la domanda di separazione. Quest'ultima, ove volesse costituire una semplice "provocazione" nei confronti del coniuge resistente-convenuto, rivestirebbe gli estremi di un'azione temeraria, perché occuperebbe inutilmente un ufficio giudiziario già oberato, e sta facendo sostenere costi al SI. che potrebbero essere proficuamente impiegati nell'interesse della CP_1 famiglia e per la salute dei rispettivi figli”.
Sicché, il resistente concludeva chiedendo: “Voglia L'Ill.mo Presidente, nella presente fase sommaria: A) preliminarmente differire l'udienza, in attesa che la SI.ra esprima il proprio consenso o meno ad Pt_1 aderire al percorso di mediazione, già avviato e richiesto dal SI. , come documentato nella narrativa CP_1 che precede;
B) nella denegata ipotesi in cui il Presidente si trovi nella condizione di dover comunque assumere provvedimenti urgenti nell'interesse della prole minorenne, ovvero solo della figlia diciasettenne, CP_3 diplomanda, Voglia disporre un assegno di mantenimento, possibilmente entro il limite della soglia minima prevista dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, abbigliamento stagionale, ludico-sportive, ex multis, tenendo conto della redditualità come documentata dal resistente convenuto SI.
, la cui proprietà della casa d'abitazione non costituisce reddito, il quale già provvede all'ordinario CP_1
e allo straordinario, nell'interesse della prole, non necessitando, invece, di mantenimento il figlio , CP_2 per essere quest'ultimo lavoratore con contratto a tempo indeterminato;
C) non disporre assegno di mantenimento per la SI.ra , che non ha diritto, perché non ne ha fatto esplicita richiesta nella domanda Pt_1 di separazione, è responsabile della crisi "endofamiliare", ha una rendita propria, di carattere ereditario, pari ad Euro 76.000, d'Investimento in titoli presso Poste Italiane per Euro 5.000, ha prelevato dal conto corrente co-intestato a somme pari ad Euro 24.000, non di sua competenza, condotta censurabile Controparte_1 perché contraria alla morale della famiglia, nonché lavorando a nero come sarà provato, per i motivi di cui alla narrativa che precede, come la Corte di Cassazione dispone, in assenza di effettivo bisogno della donna, che è in grado ed in condizione d'età di reperire, mediante la propria occupazione, il reddito necessario a godere del medesimo tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, connotato da un valore di fascia medio
-bassa; D) attesi lo stato di conflittualità, la disaffezione, la mancata cura sia nei confronti del coniuge, sia soprattutto dei figli, particolarmente attinti da stato patologico, che vede l'importante intervento socio- sanitario, nonché stante la costante trascuratezza documentata, sia nell'omettere di ottemperare alla cucina che all'ordine ed alla pulizia della casa familiare, si chiede l'assegnazione di quest'ultima ai figli, collocando in privilegio, ex combinato disposto degli artt.li 155, 336 e 337 ter comma II c.c. presso il SI. CP_1
a figlia che va ascoltata, ex combinato disposto degli articoli 337opties e 316 bis c.c, comma
[...] CP_3
I, unitamente al figlio maggiore . Per l'effetto che la casa familiare vada assegnata al SI. CP_2 CP_1
potendo i due coniugi, nelle more, addivenire anche ad una soluzione proprio in ordine alla casa
[...] familiare. E) In ogni caso, il SI. si rimette al prudente apprezzamento del Presidente, ogni Controparte_1
e qualsivoglia provvedimento ritenga di dover adottare”.
All'udienza presidenziale del 29.03.2017, il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, dava i provvedimenti temporanei e urgenti, reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della
6 prole, nominava il Giudice Istruttore, e fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti a lui. In particolare, venivano emessi i seguenti provvedimenti interinali: “1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della residenza;
2) attribuisce a l'uso della Parte_1 casa coniugale con i mobili ivi esistenti, con la quale vivrà la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, ordinando all'altro coniuge di allontanarsene ritirando i suoi effetti personali entro 20 giorni da oggi, ove non l'abbia già fatto;
3) pone a carico di 1 'obbligo di versare all'altro coniuge a partire dal corrente Controparte_1 mese di marzo 2017 l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia. Il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni da oggi per la mensilità in corso ed entro il
25 di ogni mese per le mensilità future;
pone altresì a carico del padre un contributo pari al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, intendendo per tali quelle sanitarie per prestazioni mediche non fornite dal S.S.N. e quelle impreviste ed imprevedibili;
4) nega alla moglie l'assegno di mantenimento per sé in difetto di apposita richiesta nel ricorso e salvo le valutazioni del caso ove una tale richiesta dovesse essere formulata con la memoria integrativa;
5) assegna la causa al dr. Alessandro Carra e fissa 1'udienza del 6/7/2017 ora di rito per la comparizione delle parti;
6) dispone che questa ordinanza venga comunicata al P.M.; 7) assegna alla parte ricorrente termine del giorno
26/5/2017 per il deposito di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 c.p.c., co 3°, n. 2), 3),
4), 5) e 6) ed alla parte convenuta termine fino al 27/6/2017 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e
167 C.p.c., co 1° e 2°, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio, avvertendo che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di legge e che oltre il suddetto termine non potranno essere proposte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Depositata sentenza non definitiva, n. 1047/2021, pubblicata in data 12.03.2021, relativa alla sola declaratoria della separazione personale dei coniugi, con ordinanza separata e coeva, venivano concessi alle parti i termini dell'art. 183 co. 6 c.p.c. e veniva fissata, per l'ammissione dei mezzi di prova che sarebbero stati medio tempore articolati dalle parti, l'udienza del 14.10.2021.
Dopo l'espletamento della fase istruttoria, all'esito dell'udienza virtuale di precisazione delle conclusioni del
23.11.2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M. in sede che, con nota in atti del 14.12.2023, rassegnava le proprie conclusioni.
Nel merito, pronunciata, e ormai passata in cosa giudicata, la sentenza non definitiva, in atti, n. 1047/2021, pubblicata in data 12.03.2021, dichiarativa della separazione personale dei coniugi, il Collegio deve affrontare e definire le residue questioni accessorie che, tuttora, risultano controverse tra le parti.
-ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE-
Va certamente rigettata, per infondatezza nel merito, la domanda riconvenzionale di addebito proposta dal resistente per la prima volta in sede di memoria integrativa.
Va rammentato in proposito che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: essa, dunque, richiede la prova rigorosa del comportamento oggettivamente riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
7 L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., da ultimo, Cassaz. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367).
Nel caso in esame, invece, il resistente, sul quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità della separazione all'altro coniuge, assertivamente colpevole di violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, non ha fornito alcuna prova tranquillizzante relativa alla violazione dell'obbligo di assistenza e collaborazione, di cui si sarebbe resa responsabile la ricorrente.
Il ha posto, a sostegno della propria richiesta, una disaffezione, non meglio precisata, di indole morale e CP_1 materiale, che la avrebbe manifestato nei confronti del suo legittimo consorte e dei comuni figli. Sul punto, le Pt_1 deduzioni fattuali, così come formulate nell'interesse del resistente, risultano, tuttavia, generiche e comunque non sufficienti a provare il nesso causale tra le violazioni dei doveri coniugali, asseritamente riferibili alla persona della moglie, e il fallimento del consortium vitae.
In particolare, durante la fase istruttoria, e, più precisamente, all'esito dell'ascolto della ricorrente, all'udienza istruttoria del 21.01.2021, è stato possibile rilevare come, effettivamente, i coniugi, da circa 5 anni, non avessero più intimità; difatti, la , in sede di interpello, ha dichiarato: “confermo il fatto che, nel periodo di tempo che va dal Pt_1
2012 sino al 29.03.2017, ho permanentemente rifiutato i rapporti sessuali che mi venivano richiesti da mio marito, sul presupposto che mio marito non meritasse l'intimità coniugale per la mancanza di rispetto che egli doveva nei miei confronti”.
Tuttavia, nonostante tale dichiarazione di parte ricorrente, non sono emersi elementi tali da fornire la prova tranquillizzante della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla moglie ed il fallimento del matrimonio.
Tali circostanze fattuali, fanno, al contrario, presumere che il rapporto tra coniugi si fosse da tempo svuotato di contenuto, per essere venuta meno l'affectio coniugalis, sicché l'allontanamento affettivo della si colloca sul Pt_1 piano delle conseguenze della fine del vincolo piuttosto che su quello delle cause.
Difatti, proprio in sede di comparsa di costituzione e risposta, il ha dichiarato “la propria non volontà di CP_1 addivenire ad una separazione dalla coniuge, SI.ra per totale inesistenza di motivazioni, Parte_1 peraltro, absit iniuria verbis, si eccepisce, non esplicitate per legge nel ricorso introduttivo, interposto dalla medesima ricorrente”; d'altronde, la formulazione, soltanto in sede di memoria integrativa, da parte del di domanda riconvenzionale di addebito, si pone in aperta e insanabile contraddizione logica con CP_1 quanto originariamente dedotto e richiesto in sede di comparsa di costituzione e risposta. Non può, infatti, sfuggire come il abbia inizialmente opposto resistenza alla stessa domanda principale avversaria di CP_1 declaratoria di separazione personale dei coniugi, così implicitamente negando la ricorrenza, nel caso concreto, dello stesso dato fattuale di un'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
risulta, quindi, priva di fondamento razionale la successiva richiesta di addebito, nella misura in cui soltanto ex post si affermi l'intervenuta dissoluzione del consorzio matrimoniale e si chieda accertarsi e dichiararsi che detta dissoluzione sia stata la conseguenza di una pretesa disaffezione, morale e materiale, che la moglie ricorrente avrebbe manifestato, nel corso del rapporto matrimoniale, verso la persona del marito e verso le persone dei figli nati all'interno del matrimonio.
Ebbene, si rileva che, sul piano fattuale, le motivazioni che possono condurre uno dei coniugi ad avanzare richiesta di separazione per “intollerabilità della convivenza” potrebbero essere le più disparate;
il Giudice,
8 dinanzi ad una richiesta in tal senso, che non venga affiancata da domanda di addebito, non sarà tenuto né ad entrare nel merito del conflitto e né, tantomeno, a verificarne i motivi. Difatti, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi, proprio per la sua natura strettamente rimediale, deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine, non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8713 del 29 aprile 2015).
-ASSEGNO MULIEBRE-
Venendo ora alle pronunce accessorie, a carattere economico, va senz'altro confermato il provvedimento presidenziale, nella parte in cui è stato negato alla DE un trattamento economico provvisorio (con differimento, ovviamente, alla sede della sentenza definitiva del vaglio della fondatezza nel merito della relativa pretesa): parte ricorrente, infatti, non ha fornito elementi di valutazione di sorta, che possano indurre il Collegio a modificare le statuizioni già assunte dal Presidente F.F. sul punto.
La DE, in sede di ricorso introduttivo, non avanzava formale richiesta di riconoscimento per sé di un assegno periodico di mantenimento, sicché, con ordinanza presidenziale del 29.03.2017, il Presidente le negava un assegno provvisorio, facendo salve le ulteriori valutazioni del caso ove la stessa ricorrente avesse voluto formulare siffatta richiesta successivamente. Difatti, la avanzava, per la prima volta, formale Pt_1 richiesta di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, soltanto in sede di memoria integrativa (depositata telematicamente il 17/05/2017), rimettendosi, in ordine alla quantificazione del trattamento economico richiesto, alla prudente valutazione del Tribunale;
la medesima pretesa economica veniva, poi, reiterata con l'istanza introduttiva del procedimento incidentale, instaurato con ricorso del
31/01/2019. In detta ultima sede processuale, diversamente da quanto richiesto in sede di atto di costituzione davanti al G.I., la concludeva per il riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre, nella Pt_1 misura non inferiore ad € 500,00, o nella diversa misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia (richiesta, quest'ultima, che, tuttavia, veniva espressamente e provvisoriamente rigettata con l'ordinanza definitoria del ridetto procedimento incidentale, con l'ordinanza resa al verbale di udienza del 09/05/2019).
Parte resistente, nel corso del giudizio, ha reiteratamente richiesto la conferma, in sede di sentenza definitiva, della statuizione interinale presidenziale di diniego di un assegno di mantenimento muliebre, valorizzando, allo scopo, due distinti presupposti fattuali: 1) la ritenuta autonomia economica della ricorrente che svolgerebbe attività lavorativa, non contrattualizzata, come collaboratrice domestica;
2) la dedotta impossibilità di fronteggiare tale onere, anche in considerazione dell'incidenza dispiegata dai consistenti oneri economici, già posti a suo esclusivo carico.
In merito al fatto controverso dello svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa retribuita, dalla quale la stessa trarrebbe propri introiti che la renderebbero autonoma dal punto di vista economico, il Collegio deve prendere atto degli esiti dell'espletata istruttoria, orale e documentale. Occorre, quindi, tener conto delle singole emergenze istruttorie, come di seguito ordinatamente esplicitate, per poi procedere ad una loro
9 valutazione sintetica, in vista della verifica della fondatezza della pretesa patrimoniale, a carattere accessorio, proposta in via principale dalla , volta al riconoscimento, per sé, di un assegno ex art. 156 co 1 c.c.. Pt_1
Occorre, quindi, tener conto delle seguenti singole risultanze: 1) dai tre dossier investigativi basati sull'osservazione della ricorrente in differenti archi temporali, in particolare, dal 10.07.2017 al 14.07.2017, dal 29.07.2017 al 02.08.2017 e dal 14.01.2019 al 17.01.2019, versati in atti dalla difesa del , è CP_1 possibile evincere come la ricorrente si rechi quotidianamente, sin dalle ore 08:00 di mattina sino alla sera, presso l'abitazione della famiglia sita in Noci, ivi svolgendo commissioni per loro conto, tra le Parte_2 quali: l'acquisto di generi alimentari (la merce acquistata veniva consegnata alla famiglia tale Parte_2 circostanza poteva desumersi dal fatto che la , dopo aver consegnato le buste, usciva dalla loro Pt_1 abitazione a mani vuote), il conferimento della loro immondizia e l'accompagnamento degli anziani IGnori
proprietari della suddetta villa, al fine di svolgere commissioni in giro per il paese;
2) la , Parte_2 Pt_1 in sede di interpello, all'udienza del 21.01.2021, riconosciutasi nelle foto presenti nei dossier investigativi mostrate in udienza, ha negato di prestare o di aver prestato attività lavorativa presso la famiglia Parte_2 dichiarando, invece, di aiutarli per mero spirito di liberalità, in virtù del rapporto di amicizia che la legherebbe all'anzidetta famiglia;
3) detta ultima versione fattuale offerta dalla , in chiave difensiva, sarebbe stata Pt_1 confermata dalla testimonianza della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, CP_3 convivente con la madre presso l'abitazione familiare: ella ha confermato quanto dichiarato dalla , Pt_1 sostenendo che la madre non avrebbe mai svolto alcuna attività lavorativa e che sarebbe, pertanto, totalmente priva di reddito;
4) al contrario, le deduzioni di parte resistente sono state confermate dalla testimonianza del figlio , resa all'udienza del 14.01.2021, il quale ha riferito testualmente: “confermo il fatto Persona_3 che mia madre, sia prima che dopo l'udienza presidenziale (ha portato e porta tuttora), presso l'abitazione di famiglia, biancheria che io posso individuare con certezza essere di proprietà di persone estranee al nostro nucleo familiare”, “posso anche confermare, più in generale, che mia madre svolgeva e svolge tuttora presso la famiglia , l'attività di collaboratrice domestica, sicché suppongo che la biancheria di Parte_2 terzi rinveniente nella mia abitazione sia proprio della famiglia ”. Parte_2
Orbene, alla luce delle univoche risultanze istruttorie, il Collegio ritiene che la svolga, certamente, Pt_1 lavori retribuiti, ancorché non contrattualizzati, verosimilmente come donna delle pulizie o come badante (così come sostenuto dal resistente) e che, con ogni probabilità, la medesima ricorrente riceva aiuti economici in ambito extrafamiliare: non ci si spiegherebbe, altrimenti, come la abbia potuto, negli ultimi otto anni, Pt_1 sostenere autonomamente gli oneri relativi alla casa familiare, a lei assegnata in uso esclusivo, quali le utenze, gli oneri condominiali, le tasse comunali, i costi di mantenimento relativi all'autovettura Opel in sua esclusiva disponibilità (benzina, bollo auto, assicurazione, revisione e altri oneri accessori). Parimenti, risulterebbe impossibile spiegare, da un punto di vista logico-razionale, come la stessa abbia potuto, durante il Pt_1 lungo corso del presente giudizio contenzioso, provvedere, ininterrottamente, anche al soddisfacimento delle eIGenze di vita, proprie e della figlia fruendo del solo contributo paterno al mantenimento della figlia CP_3 seco convivente, pari ad € 500,00 mensili.
Il Collegio, in buona sostanza, deve evidenziare il dato irrefutabile costituito dalla circostanza che gli esborsi mensili della superano, di gran lunga, le proprie entrate dichiarate. Si ponga mente al fatto che il Pt_1
non le ha mai versato alcunché, da quando è andato via di casa (2017), in conformità, del resto, a CP_1 quanto statuito, sul piano economico, nell'ordinanza presidenziale del 29.03.2017. A ciò si aggiungano i
10 seguenti insuperabili rilievi fattuali: 1) la ha goduto e gode tuttora della ex casa coniugale, a sua volta Pt_1 in comproprietà col marito, in modo pieno ed esclusivo, così conseguendo un risparmio di spesa, pari, quantomeno, alla metà del canone locativo per immobili aventi analoghe caratteristiche (cfr. Cass. Civ., sez.
I, n. 25420/2015); 2) la ricorrente non ha inoltre contestato quanto dedotto dal marito in relazione alla ricezione, in epoca antecedente alla separazione, di una somma pari ad € 76.000,00, a titolo di eredità della defunta madre, somma, quest'ultima, dapprima versata sul conto corrente cointestato tra i coniugi e, successivamente, oggetto di prelievo da parte della , unitamente a ulteriori € 24.000,00, rivenienti da Pt_1 crediti da lavoro del SI. ; 3) la certificazione medica depositata in atti dalla ricorrente, asseritamente CP_1 volta a dimostrare la propria incapacità lavorativa, è sostanzialmente costituita da referti medici privati, dai quali non è possibile desumere l'esistenza di alcuna patologia invalidante o che, comunque, comprometta la capacità lavorativa della . Alla medesima conclusione, del resto, si potrebbe giungere anche Pt_1 semplicemente all'esito della lettura del “Patto di servizio personalizzato tra il centro impiego del Comune di
Noci” e la DE, in atti, stipulato nell'aprile 2017, nel quale, per l'appunto, si afferma: “il lavoratore possiede abilità motorie e funzionali buone che gli consentono di approcciarsi in modo idoneo al lavoro”.
La ricorrente, inoltre, con comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c., ha omesso di aggiornare la propria situazione reddituale, producendo la sola attestazione ISEE, relativa all'anno 2022, dalla quale emerge un indicatore della situazione economica della , pari ad € 4.475,37. Si rammenta che le autocertificazioni Pt_1
e le attestazioni ISEE sono irrilevanti, in tal sede, ai fini della ricostruzione dell'effettiva condizione reddituale della parte;
ne discende che il Collegio non dispone di alcuna informazione attendibile e, soprattutto, aggiornata, con riguardo alla reale situazione patrimoniale e reddituale della , la quale, peraltro, pur Pt_1 deducendo di essere totalmente priva di redditi, non ha mai presentato, in corso di causa, istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
D'altro canto, il resistente ha subito un peggioramento della propria condizione reddituale, rispetto al momento dell'emanazione dell'ordinanza presidenziale, risalente all'ormai lontano marzo 2017. In particolare, il
, dal 2022, è andato in pensione, subendo una leggera diminuzione delle proprie entrate (come si CP_1 evince dalla documentazione reddituale regolarmente prodotta in atti). Egli, a seguito dell'udienza presidenziale, ha preso in locazione un appartamento per il quale paga un canone di € 400,00 mensili e ha continuato integralmente a pagare il mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà con la moglie, oltre a versare, alla ricorrente, la somma complessiva di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_3
Infine, secondo quanto già osservato in precedenza, va rilevato che l'odierna ricorrente, già con ricorso proposto in corso di causa, in data 31.01.2019, ha avviato un subprocedimento, volto al riconoscimento dell'assegno muliebre per sé, nonché all'aumento del contributo al mantenimento di conclusosi con CP_3 un rigetto e un rinvio al definitivo in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Alla luce delle superiori considerazioni, merita di essere rigettata, nel merito, la domanda accessoria a contenuto economico, proposta dalla , volta al riconoscimento di un assegno periodico, a norma Pt_1 dell'art. 156 co. 1 c.c..
-ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA
FIGLIA Parte_4
La casa coniugale rimarrà assegnata in uso esclusivo alla madre, affinché vi continui ad abitare con la figlia
11 Monica seco convivente;
quanto, invece, ai provvedimenti di natura economica, va fatto obbligo al padre di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente nella CP_3 stessa modalità e nella stessa misura stabilita in via provvisoria ed urgente con ordinanza presidenziale.
Il Collegio non può che prendere atto dell'assenza di fatti nuovi, che giustifichino una modifica dell'assetto provvisorio presidenziale, giacché ormai venticinquenne, continua a frequentare l'università, anche CP_3 se fuori corso.
Ebbene, parte resistente, su cui gravava l'onere di dimostrare il raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia, non solo non ha fornito alcun elemento probatorio al riguardo, ma non ha neppure coltivato tale richiesta dal punto di vista istruttorio, limitandosi a reiterare, in sede di comparsa conclusionale, tutte le richieste formulate nei precedenti scritti difensivi. D'altro canto, il silenzio della madre ricorrente, sulla situazione lavorativa e/o di studio della figlia, nonché il mero raggiungimento da parte di quest'ultima della maggiore età, non possono costituire prova dell'intervenuta indipendenza economica della ragazza.
Sul punto, va ricordato che l'obbligo al mantenimento dei figli, sancito dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 e ss. c.c., non cessa automaticamente con il conseguimento della maggiore età, ma continua sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
Qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento che prevede il contributo al mantenimento del figlio, quando quest'ultimo era ancora minorenne, tale provvedimento resta valido ed efficace anche a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio.
Se, poi, ne è chiesta la revoca, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole, qualora il figlio abbia appena compiuto la maggiore età, e anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto.
La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, fino a diventare un "adulto", dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie, non vi è prova del raggiungimento, da parte della stessa figlia di una, seppur CP_3 minima, autonomia economica;
non vi è prova neanche della circostanza della percezione, da parte della medesima, di un'indennità per la patologia da cui risulta affetta (epilessia); tuttavia, è fatta salva, per il CP_4 futuro, la possibilità, per il resistente, di attivare, in qualsiasi momento, un procedimento revisionale, eventualmente rivolto alla revoca o, quantomeno, alla riduzione, del contributo oggi dovuto, laddove emergano elementi di novità, che possano giustificare l'accoglimento di siffatte pretese. Si allude, ad esempio, alla riferibilità, in futuro, alla stessa figlia beneficiaria del trattamento economico periodico, di un'inerzia qualificata nella proficua prosecuzione e ultimazione dell'intrapreso percorso di studi o di un'inerzia nell'attivazione ai fini del reperimento di un impiego nel mercato del lavoro, laddove detta condotta inerte possa e debba considerarsi inescusabile anche alla luce del dato anagrafico.
In considerazione dell'assenza di elementi nuovi, sopravvenuti rispetto a quelli già sommariamente delibati all'udienza presidenziale, nonché in considerazione della giovane età della figlia di anni venticinque, CP_3 il Collegio ritiene opportuno confermare nell'an e nel quantum l'assegno periodico di concorso paterno al
12 mantenimento della figlia, così come stabilito in via provvisoria con ordinanza del 29.03.2017, oltre adeguamenti annuali secondo gli indici Istat- Foi, già maturati e maturandi. Siffatto assegno mensile andrà versato in favore della ricorrente, in ragione della perdurante coabitazione della figlia maggiorenne con la madre. Va parimenti confermata la singola statuizione, di cui all'ordinanza resa all'esito del verbale di udienza del 09/05/2019, con la quale veniva recepito, con effetto immediato, cioè con decorrenza a partire dal mese di maggio dell'anno 2019, il Protocollo d'intesa IGlato in subiecta materia, in data 16.11.2017, con tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni. È da ritenersi, quindi, parimenti confermata anche la ripartizione, al
50% tra i genitori, delle spese straordinarie concernenti la figlia le quali dovranno, per l'appunto, CP_3 individuarsi e rimborsarsi secondo le previsioni di cui al citato Protocollo d'intesa.
-SPESE DEL GIUDIZIO-
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 2489/2016, introdotto da con Parte_1 ricorso depositato in data 19.02.2016, fermo restando quanto già statuito, con la sentenza parziale sullo status,
n. 1047/2021, pubblicata in data 12.03.2021, di declaratoria della separazione personale dei coniugi, Pt_1
e ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così
[...] Controparte_1 provvede:
RIGETTA, per infondatezza nel merito, la domanda di addebito proposta in via riconvenzionale da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
RIGETTA, altresì, sempre per infondatezza nel merito, la domanda accessoria a contenuto economico, avanzata dalla , volta all'attribuzione, in suo favore, di un assegno periodico, a norma dell'art. 156 Pt_1 co.1 c.c.;
CONFERMA l'assegnazione in uso esclusivo, alla moglie ricorrente, , dell'immobile già Parte_1 adibito a casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, a fronte della circostanza della perdurante coabitazione con la madre della figlia per essere quest'ultima ancora priva di autonomia economica, ad onta del CP_3 sopravvenuto raggiungimento della maggiore età;
PONE, quindi, definitivamente, con decorrenza a partire dal mese di marzo dell'anno 2017, a carico di l'obbligo di corrispondere, alla ricorrente , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo paterno periodico al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente CP_3 autosufficiente, il complessivo importo di € 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese, oltre adeguamenti annuali secondo gli indici Istat- Foi, maturati e maturandi;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 10 settembre
2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de NE
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di Ruolo Generale 2489/2016
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lobianco Angela, giusta Parte_1 mandato in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valente Caterina Controparte_1
Anna Maria, giusta mandato in atti
-RESISTENTE/RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
OGGETTO: separazione giudiziale;
sentenza definitiva.
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza virtuale, di precisazione delle conclusioni, del 23.11.2023, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come trasfuse nelle note di trattazione scritta medio tempore depositate telematicamente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M., in sede, per l'acquisizione del prescritto parere, che veniva reso in data 14.12.2023. Talché, più precisamente, con le ridette note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 20.11.2023, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “L'Avv. Lobianco, per la ricorrente precisa le conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, insistendo nell'accoglimento di tutte le richieste ivi rassegnate e chiede che la causa venga riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 C.p.c.. In osservanza al provvedimento dell'Ill.mo Giudice del
23.02.2023, non presentando la SI.ra dichiarazione dei redditi, si deposita attestazione ISEE 2022”. Pt_1
Parte resistente formulava, a sua volta, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in data
20.11.2023, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale così provvedere, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) giusta le evoluzioni e gli accadimenti, nelle more del presente giudizio,
1 rigettare la domanda di assegno di mantenimento per la SI.ra , non avente diritto, attese le Parte_1 motivazioni di cui alla narrativa che precede (memoria ex art. 183 comma VI^ n. 1 c.p.c.) alla memoria presidenziale, alla comparsa di costituzione e risposta, nonché all'esito delle risultanze istruttorie;
B) a parziale revoca del provvedimento presidenziale di cui al punto 2), assegnare l'uso dell'immobile, adibito a casa familiare, sito in Noci (Ba) alla via Leonardo Da Vinci n.36/B unicamente ai figli e CP_2 CP_3 sino a quando l'ultimo dei due non trovi, per espresso atto autonomo e volitivo, una collocazione propria;
C) in via subordinata assegnare la casa familiare alla SI.ra sino a quando i figli e Parte_1 CP_2
melius re perpensa, l'ultimo dei due, non trovi, per espresso atto autonomo e volitivo, una CP_3 collocazione propria;
D) revocare la somma di euro 500,00, costituente 1/3 dello stipendio lordo, (oggi pensione) percepito dal SI. assegnata a titolo di mantenimento alla figlia Controparte_1 CP_3 maggiorenne e percettrice di reddito, riservando, ogni e più opportuna azione, a comprova, anche nelle more del presente giudizio;
E) pronunciare addebito richiesto in via riconvenzionale, (26.06.2017/06.07.2017) della separazione alla SI.ra , per tutte le condotte dalla medesima tenute nel corso del presente Parte_1 procedimento;
F) per conseguenza, condannare la SI.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giusta la Parte_1 condotta tenuta sin dall'interposizione del ricorso per separazione personale, oltre quella accertanda in corso di causa, al risarcimento dei danni da riconoscersi al SI. nell'interesse dei figli Controparte_1
e , da liquidarsi in via equitativa esclusivamente in favore di questi ultimi, non CP_2 Persona_1 essendo animato il SI. da alcun intento locupletativo personale. G) Con vittoria di spese CP_1 documentate e compenso all'avvocato patrocinante, determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.s. m.m., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende.
Rati e non rinunciati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2016, (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”) deduceva Parte_1 che: “1) l'istante contraeva matrimonio concordatario in Noci in data 08/08/'84 con il SI. Controparte_1
(n. a Noci il 31/01/60 ed ivi res. alla Via L.do da Vinci n. 36/B - CF: - Atto N. 97 Parte C.F._1
2 Serie A Anno 1984; 2) che l'unione, da cui sono nati due figli: (nato a [...] il 16/10/'85), CP_2 dipendente di azienda privata e (n. a Noci il 12/11/'98), studentessa, dopo un'iniziale e apparente CP_3 armonia, si è mostrata in seguito insopportabile per la diversità caratteriale dei coniugi e per l'assenza totale del marito. Questi, unico percettore di reddito, consegna alla moglie soltanto € 100,00 la settimana per i bisogni della famiglia, pretendendo gli scontrini per gli esborsi effettuati;
A) che tali fatti rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza e non sussistendo ormai la communio morale e materiale tra i coniugi si rende necessario adire l'Autorità Giudiziaria”.
Tutto quanto sopra premesso , come sopra rappresentata e difesa, concludeva chiedendo: “previa Parte_1 emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge, sia pronunciata la separazione dei coniugi. Si invita, inoltre, il IG. a comparire alla fissanda udienza del SI. Presidente del Tribunale di Bari, Controparte_1 giusta provvedimento in calce al presente ricorso, e a costituirsi nel termine ad egli assegnato;
con ogni altra conseguenza anche in punto onorari e spese della procedura”.
Fissata con decreto la comparizione personale delle parti davanti al Presidente del Tribunale, si costituiva in giudizio il resistente, con memoria depositata il 12.09.2016, il quale, opponendosi alla domanda di separazione, deduceva che: “Con il presente atto, compare e si costituisce, come rappresentato e difeso, il SI. CP_1
2 il quale preliminarmente dichiara la propria non volontà di addivenire ad una separazione dalla CP_1 coniuge, SI.ra per totale inesistenza di motivazioni, peraltro, absit iniuria verbis, si eccepisce, Parte_1 non esplicitate per legge nel ricorso introduttivo, interposto dalla medesima ricorrente. Previa comunicazione telefonica, di rito e di valenza deontologica, intercorsa fra l'Avv. Valente e su iniziativa di quest'ultima, nei confronti dell'Avv. Palasciano, difensore della ricorrente, informato quest'ultimo che avrebbe compulsato organismo di mediazione familiare, per volontà del SI. . Infatti, tanto è intervenuto in data CP_1
19.08.2016 (doc.1-2), presso il CISEM, che ha accolto la richiesta (doc.3-4), invitando i difensori ad indicare la rispettiva disponibilità, accordata, senza esitazione, dall'Avv. Valente (doc.5-6). Ad oggi non si conosce la disponibilità della SI.ra , per il tramite del rispettivo difensore, per la data del 13 settembre 2016. Pt_1
Nella circostanza in cui la ricorrente SI.ra dovesse accettare di partecipare al percorso di mediazione, Pt_1 il SI. chiede che la presente udienza venga differita ad altra data, con l'auspicio della conversione CP_1 del rito da giudiziale in consensuale, se non proprio in un abbandono del presente giudizio, per intervenuta riconciliazione fra i coniugi. Nella denegata ipotesi che a tanto non si giunga, unicamente in osservanza al dovere deontologico di difesa tecnica, legato all'elemento contenutistico delle presenti memorie si deduce ed eccepisce quanto segue: 1) Inammissibilità ed irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio de quo per omissione del non astratto dovere di informazione su alcuni aspetti rilevanti della vicenda coniugale, quali le notizie sui figli e sulle capacità economiche e patrimoniali dei coniugi. Difetta l'ottemperamento all'onere della prova. Può, di conseguenza, essere affermata nei procedimenti di separazione e divorzio l'esistenza, a carico delle parti e dei loro difensori, ex art. 88 c.p.c., di un obbligo di lealtà più intenso di quello sancito generalmente nel rito processuale civile. L'adempimento a tale obbligo non potrà non apparire essenziale, ai fini della trasparenza ed effettività dei provvedimenti provvisori, se si tiene conto che i rimedi consentiti al
Presidente nell'ipotesi di reticenza, ovvero di insufficiente documentazione, delle informazioni di carattere economico (art. 155 ultimo comma c.c.) sono, nell'attualità, spesso paragonabili ad un nodo gordiano.
L'ottemperanza delle parti al dovere di adeguata e leale informazione, riguardo alle loro condizioni economiche e personali, apparirà addirittura fondamentale laddove si consideri che lo stesso magistrato, una volta valutato come concretamente impraticabile o non compatibile con i tempi dell'udienza presidenziale,
l'accertamento di Polizia Tributaria, dovrà avvalersi necessariamente di elementi presuntivi o di carattere notorio (magari suscettibili di introdurre decisioni approssimative), pena l'abdicazione al dovere di rendere giustizia di fronte alla non corretta e non collaborativa posizione di uno dei coniugi. Sul punto, ex plurimis,
Suprema Corte 28/84/2006 n. 9861; Cass. 25/05/2007 n. 12308. L'ONERE DELLA PROVA GRAVA SULLA
PARTE CHE RICHIEDA LA SEPARAZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI, AVENTI
EFFICACIA CAUSALE NEL RENDERE INTOLLERABILE LA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA,
CON CONSEGUENTE ADDEBITO, ANCORCHE' NON EXPRESSIS VERBIS MENZIONATO. (Cass. Civ,
n.2539/2014). 2) L'imputabilità della violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. è indissolubilmente legata alla coscienza e volontarietà del comportamento che, nella fattispecie de qua, assolutamente è ascrivibile alla ricorrente. Ciò implica un sindacato da parte del Tribunale, in ordine all'accertamento della violazione, volontaria e cosciente, costituente efficacia causale della determinazione della crisi coniugale, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, nonché il grave pregiudizio alla prole (Cass. Civ. S.U. n.
2492/82 e Cass. Civ. 13592/2006). Il nuovo rito della famiglia, invece, impone alle parti, sin dall'udienza presidenziale, non solo il preventivo dovere di indicare notizie riguardanti la prole, di allegare "le ultime
3 dichiarazioni dei redditi" (art. 706 c.p.c.; art. 4 legge 898/70) nonché di provare se si goda o meno di un sufficiente reddito per un tenore di vita adeguato, rispetto a quando si versa in costanza di matrimonio. 3) Il
SI. si rende parte diligente nei confronti dell'Autorità Giudiziale adita e, nella ferma mancata CP_1 accettazione del contraddittorio e per mero tuziorismo difensivo, comunque eccepisce, ex actis et per tabulas, provando l'inefficacia delle "argomentazioni"(??), assai scarne poste a fondamento dell'interposto ricorso. 4)
SITUAZIONE PATRIMONIALE FAMIGLIA - DELFINE A4) È premesso che i coniugi CP_1
e sono in regime di comunione legale dei beni B4) Il SI. è percettore di reddito CP_1 Pt_1 CP_1 da lavoro dipendente. Si esibiscono le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2015,2014,2013 (doc.7-9) Il reddito annuale, al netto delle imposte (voci 56,72,73,75,76,78 Mod. 730); anno 2015 REDDITO NETTO Euro
27.445(36.424-8.213+529+182+55) anno 2014 REDDITO NETTO Euro 27.013
(35,637+7877+516+178+53) anno 2013 REDDITO NETTO Euro 27.228 (36.039+8.101+523+144+43)
C4)La SI.ra presta servizio, a nero, presso il SI. dalle ore 9,30 alle ore 14,30, Pt_1 Parte_2 in Noci presso la via Giambattista Ceci N.C., e presso la SI.ra dalle 16,30 alle ore 19,30, Persona_2 medesimo indirizzo. Come il Tribunale può ben immaginare, alcuno vuole assumersi la responsabilità della testimonianza e la reticenza della SI.ra giunge sin al punto di negare gli importi che percepisce, non Pt_1 ponendoli a disposizione della famiglia. Condotta valutabile ex art. 116 c.p.c., ove già le precedenti deduzioni non ne ravvedano gli estremi. D4) I SIg.ri e sono cointestatari di conto corrente presso CP_1 Pt_1
UBI-BANCA CARIME. La SI.ra ha ricevuto, in eredità la somma di euro 76,000/00, ed in attesa che Pt_1 ai sensi dell'art. 119 Testo Unico Bancario l'istituto di credito fornisca documentazione a supporto, la SI.ra
, nell'anno 2009/2010, ha prelevato non solo i legittimi propri euro 76.000, quand'anche la somma di Pt_1
Euro 24.000, riveniente da crediti da lavoro del SI. (doc. 10). Con ciò disconoscendo il contributo CP_1 in denaro e gli esborsi sostenuti dal coniuge , nell'interesse anche della defunta CE (doc. 11) CP_1 delle spese notarili e di funerale necessarie all'acquisizione dell'eredità (doc. 12-12a); per amore di pace familiare la questione non ha preso altre derive giudiziarie. Nonostante tutte le normative sottese alla co- intestazione dei conti correnti, fino a prova contraria ed alla comunione dei beni fra coniugi. E4) Al SI.
sono intestate due autovetture (doc.13-14):la OR è nella materiale disponibilità del medesimo, CP_1 mentre la OP è nella materiale disponibilità della SI.ra , che beneficia di tutti i pagamenti di Pt_1 copertura assicurativa e bollo (doc. 14 a). F4) I coniugi e sono comproprietari in comunione CP_1 Pt_1 del cespite immobiliare, adibito a casa familiare (doc. 15). Detto cespite è stato interamente pagato con proventi derivanti dal lavoro del SI. , mediante versamento di ratei di mutuo ipotecario (ex plurimis CP_1 doc.16). Singolare che la IG si qualifichi "casalinga" (doc. 17), e che il coniuge versi anche i contributi per la medesima(doc.18). G4) TUTTE LE UTENZE AFFERENTI LA CASA FAMILIARE, il condominio SONO
CORRISPOSTE DAL SIG. PALATTELLA (DOC. 19) e la spesa per ogni genere di necessità viene effettuata sempre dal medesimo (doc.20ex plurimis). Con riserva di ulteriormente documentare e produrre. H4) la IG.ra
e' beneficiaria di titolo postale attualmente investito presso poste italiane, il cui rimborso si equiparra', Pt_1 alla data di scadenza, ad euro 5.000. non si possiede prova documentale, si riserva richiesta di indagine ad opera della polizia tributaria. I) La SInora dichiara di non gradire la collocazione abitativa attuale, Pt_1 avanzando pretese in ordine all'acquisto di altro immobile, in altro paese limitrofo. A riguardo i coniugi si stanno confrontando. 5) SITUAZIONE FAMILIARE. LA SITUAZIONE FAMILIARE MERITA, QUANTO ALLA
PROLE, DELLE NECESSARIE ED OPPORTUNE ATTENZIONI. A5) IO . Persona_3
4 Il giovane è autonomo economicamente, essendo dipendente, a tempo indeterminato (doc.21) e percettore di reddito adeguato, non necessitante d'implementazione ad opera della componente genitoriale. Nonostante il giovane conviva presso l'abitazione familiare, non solo i rapporti con la genitrice risultano gravemente Pt_1 deteriorati e compromessi, sul piano affettivo, quand'anche c'è un totale disinteressamento della madre, SI.ra
, riguardo allo stato di tossicodipendenza da oppiacei, tanto che è sotto le cure del SER.T. Pt_1 CP_2 di Gioia del Colle ASL BA, con piano terapeutico e visita, settimanale e/o quindicinale, con accompagnamento ad opera del padre SI. deIGnato como affidatario, come da documento sottoscritto Controparte_1
(doc.22). B5) è studentessa, con profitto, all'ultimo anno di scuola superiore in ambito Parte_3 ristorazione-alberghiero. Ha terminato da pochi giorni stage, pagato, presso prestigiosa struttura di ristorazione in provincia di Foggia. Anche con la figlia la genitrice SI.ra ha un rapporto CP_3 Pt_1 conflittuale, e nonostante la stessa conosca le condizioni di salute gravissime della figlia predetta, da buona madre non manca di percuoterla fisicamente. Infatti, la giovane è affetta da "EPILESSIA", (doc.23) sottoposta
a trattamento farmacologico e spesso a controlli presso il nosocomio Miulli di Acquaviva, da solvente (doc.24).
Ma le liti con la genitrice accentuano l'aggravarsi delle condizioni di salute della figlia CONDIZIONI CP_3
DI SALUTE DEL SIG. . Il medesimo resistente ha delle problematiche di salute molto serie, CP_1 collegate al sistema renale, cardio-respiratorio e cardio-circolatorio (doc.24), e, ciò nonostante si sottopone a ritmi lavorativi, perché addetto ad un macchinario molto specifico in un noto caseificio della zona, dalle ore 2 del mattino, sino alle ore 14.00. CONDOTTA DELLA SIGNORA DELFINE IN AMBITO DOMESTICO. La
SI.ra riceve, a titolo personale, dal coniuge, ogni martedì la somma di euro 50/00, giorno di mercato Pt_1 paesano, oltre ai dichiarati euro 100/00 settimanale per spese relative al ménage familiare, ma che di fatto non vengono all'uopo impiegate. Si prova che la IG.ra non provvede né alla preparazione dei pasti, Pt_1 nonostante sia il figlio che il coniuge abbiano orari lavorativi certamente non da impiegati, né alla cura ed alla pulizia della casa familiare (doc. 26). Oltre i predetti contrasti con l'intero nucleo familiare, dalla medesima generati. Fatta eccezione di quando vuole obbligare i figli a recarsi presso il rispettivo difensore!!!!!Ricevendo un netto diniego. Ai sensi del combinato disposto degli artt.li 147 e 315 bis c.c., sono stati rinovellati il nuovo dovere dei genitori e il corrispondente diritto dei figli, a quello dell'assistenza morale.
Il modello educativo va personalizzato sulle caratteristiche fisio-psichico-patologiche del figlio. La formulazione della responsabilità genitoriale e conseguenti obblighi di legge, attribuisce ai genitori una responsabilità "endofamiliare", la cui inosservanza, genera l'applicazione dei principi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., quando la violazione dei doveri connessi allo status di genitore cagioni un danno ingiusto, che, nella fattispecie de qua è in re ipsa, atteso il disinteressamento e la conflittualità costantemente attivata dalla figura materna verso entrambi i figli, oltre che verso il coniuge (Cass. Civ. n. 20137/2013 ex plurimis).
Il "potere" di educare, orientare e preparare alla vita un figlio ha un'espressione pregnante della responsabilità genitoriale, caratterizzato dall'ascolto empatico, dalle dinamiche di cura, dall'educazione e protezione. La
SI.ra guida l'auto, si dichiara casalinga, perché non accompagna lei il figlio al SER.T. e Pt_1 CP_2 non ne diviene affidataria da parte del servizio, conoscendo gli orari di lavoro del SI. ? La CP_1
Convenzione di New York, Strasburgo, Aja, Regolamento di Bruxelles II bis ex Regolamento CEE, ConIGlio
d'Europa di Tempere, indulgono alla necessità dell'ascolto dei figli , anche se maggiorenne e CP_2
minorenne, seppur per poco, non in contrasto, manifestamente con il presente giudizio. E si potrebbe CP_3 proseguire. Si ribadisce, tutto ciò viene esposto e documentato, giusta la "strumentale” reticenza della
5 ricorrente, sempre, absit iniuria verbis, e nella denegata ipotesi che la medesima insista per la separazione, richiedendo "cosa", non è comprensibile dal petitum. Fermo restando, che, nell'esclusivo interesse della prole, nelle condizioni in cui versa, il SI. evidenzia che padre e madre debbano occuparsi delle serie CP_1 problematiche che affliggono entrambi i figli e nell'inesistenza di valide argomentazioni a CP_2 CP_3 fondamento dell'incompatibilità fra coniugi, in rapporto causale con la domanda di separazione. Quest'ultima, ove volesse costituire una semplice "provocazione" nei confronti del coniuge resistente-convenuto, rivestirebbe gli estremi di un'azione temeraria, perché occuperebbe inutilmente un ufficio giudiziario già oberato, e sta facendo sostenere costi al SI. che potrebbero essere proficuamente impiegati nell'interesse della CP_1 famiglia e per la salute dei rispettivi figli”.
Sicché, il resistente concludeva chiedendo: “Voglia L'Ill.mo Presidente, nella presente fase sommaria: A) preliminarmente differire l'udienza, in attesa che la SI.ra esprima il proprio consenso o meno ad Pt_1 aderire al percorso di mediazione, già avviato e richiesto dal SI. , come documentato nella narrativa CP_1 che precede;
B) nella denegata ipotesi in cui il Presidente si trovi nella condizione di dover comunque assumere provvedimenti urgenti nell'interesse della prole minorenne, ovvero solo della figlia diciasettenne, CP_3 diplomanda, Voglia disporre un assegno di mantenimento, possibilmente entro il limite della soglia minima prevista dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, abbigliamento stagionale, ludico-sportive, ex multis, tenendo conto della redditualità come documentata dal resistente convenuto SI.
, la cui proprietà della casa d'abitazione non costituisce reddito, il quale già provvede all'ordinario CP_1
e allo straordinario, nell'interesse della prole, non necessitando, invece, di mantenimento il figlio , CP_2 per essere quest'ultimo lavoratore con contratto a tempo indeterminato;
C) non disporre assegno di mantenimento per la SI.ra , che non ha diritto, perché non ne ha fatto esplicita richiesta nella domanda Pt_1 di separazione, è responsabile della crisi "endofamiliare", ha una rendita propria, di carattere ereditario, pari ad Euro 76.000, d'Investimento in titoli presso Poste Italiane per Euro 5.000, ha prelevato dal conto corrente co-intestato a somme pari ad Euro 24.000, non di sua competenza, condotta censurabile Controparte_1 perché contraria alla morale della famiglia, nonché lavorando a nero come sarà provato, per i motivi di cui alla narrativa che precede, come la Corte di Cassazione dispone, in assenza di effettivo bisogno della donna, che è in grado ed in condizione d'età di reperire, mediante la propria occupazione, il reddito necessario a godere del medesimo tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, connotato da un valore di fascia medio
-bassa; D) attesi lo stato di conflittualità, la disaffezione, la mancata cura sia nei confronti del coniuge, sia soprattutto dei figli, particolarmente attinti da stato patologico, che vede l'importante intervento socio- sanitario, nonché stante la costante trascuratezza documentata, sia nell'omettere di ottemperare alla cucina che all'ordine ed alla pulizia della casa familiare, si chiede l'assegnazione di quest'ultima ai figli, collocando in privilegio, ex combinato disposto degli artt.li 155, 336 e 337 ter comma II c.c. presso il SI. CP_1
a figlia che va ascoltata, ex combinato disposto degli articoli 337opties e 316 bis c.c, comma
[...] CP_3
I, unitamente al figlio maggiore . Per l'effetto che la casa familiare vada assegnata al SI. CP_2 CP_1
potendo i due coniugi, nelle more, addivenire anche ad una soluzione proprio in ordine alla casa
[...] familiare. E) In ogni caso, il SI. si rimette al prudente apprezzamento del Presidente, ogni Controparte_1
e qualsivoglia provvedimento ritenga di dover adottare”.
All'udienza presidenziale del 29.03.2017, il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, dava i provvedimenti temporanei e urgenti, reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della
6 prole, nominava il Giudice Istruttore, e fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti a lui. In particolare, venivano emessi i seguenti provvedimenti interinali: “1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della residenza;
2) attribuisce a l'uso della Parte_1 casa coniugale con i mobili ivi esistenti, con la quale vivrà la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, ordinando all'altro coniuge di allontanarsene ritirando i suoi effetti personali entro 20 giorni da oggi, ove non l'abbia già fatto;
3) pone a carico di 1 'obbligo di versare all'altro coniuge a partire dal corrente Controparte_1 mese di marzo 2017 l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia. Il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni da oggi per la mensilità in corso ed entro il
25 di ogni mese per le mensilità future;
pone altresì a carico del padre un contributo pari al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, intendendo per tali quelle sanitarie per prestazioni mediche non fornite dal S.S.N. e quelle impreviste ed imprevedibili;
4) nega alla moglie l'assegno di mantenimento per sé in difetto di apposita richiesta nel ricorso e salvo le valutazioni del caso ove una tale richiesta dovesse essere formulata con la memoria integrativa;
5) assegna la causa al dr. Alessandro Carra e fissa 1'udienza del 6/7/2017 ora di rito per la comparizione delle parti;
6) dispone che questa ordinanza venga comunicata al P.M.; 7) assegna alla parte ricorrente termine del giorno
26/5/2017 per il deposito di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 c.p.c., co 3°, n. 2), 3),
4), 5) e 6) ed alla parte convenuta termine fino al 27/6/2017 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e
167 C.p.c., co 1° e 2°, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio, avvertendo che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di legge e che oltre il suddetto termine non potranno essere proposte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Depositata sentenza non definitiva, n. 1047/2021, pubblicata in data 12.03.2021, relativa alla sola declaratoria della separazione personale dei coniugi, con ordinanza separata e coeva, venivano concessi alle parti i termini dell'art. 183 co. 6 c.p.c. e veniva fissata, per l'ammissione dei mezzi di prova che sarebbero stati medio tempore articolati dalle parti, l'udienza del 14.10.2021.
Dopo l'espletamento della fase istruttoria, all'esito dell'udienza virtuale di precisazione delle conclusioni del
23.11.2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M. in sede che, con nota in atti del 14.12.2023, rassegnava le proprie conclusioni.
Nel merito, pronunciata, e ormai passata in cosa giudicata, la sentenza non definitiva, in atti, n. 1047/2021, pubblicata in data 12.03.2021, dichiarativa della separazione personale dei coniugi, il Collegio deve affrontare e definire le residue questioni accessorie che, tuttora, risultano controverse tra le parti.
-ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE-
Va certamente rigettata, per infondatezza nel merito, la domanda riconvenzionale di addebito proposta dal resistente per la prima volta in sede di memoria integrativa.
Va rammentato in proposito che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: essa, dunque, richiede la prova rigorosa del comportamento oggettivamente riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
7 L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., da ultimo, Cassaz. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367).
Nel caso in esame, invece, il resistente, sul quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità della separazione all'altro coniuge, assertivamente colpevole di violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, non ha fornito alcuna prova tranquillizzante relativa alla violazione dell'obbligo di assistenza e collaborazione, di cui si sarebbe resa responsabile la ricorrente.
Il ha posto, a sostegno della propria richiesta, una disaffezione, non meglio precisata, di indole morale e CP_1 materiale, che la avrebbe manifestato nei confronti del suo legittimo consorte e dei comuni figli. Sul punto, le Pt_1 deduzioni fattuali, così come formulate nell'interesse del resistente, risultano, tuttavia, generiche e comunque non sufficienti a provare il nesso causale tra le violazioni dei doveri coniugali, asseritamente riferibili alla persona della moglie, e il fallimento del consortium vitae.
In particolare, durante la fase istruttoria, e, più precisamente, all'esito dell'ascolto della ricorrente, all'udienza istruttoria del 21.01.2021, è stato possibile rilevare come, effettivamente, i coniugi, da circa 5 anni, non avessero più intimità; difatti, la , in sede di interpello, ha dichiarato: “confermo il fatto che, nel periodo di tempo che va dal Pt_1
2012 sino al 29.03.2017, ho permanentemente rifiutato i rapporti sessuali che mi venivano richiesti da mio marito, sul presupposto che mio marito non meritasse l'intimità coniugale per la mancanza di rispetto che egli doveva nei miei confronti”.
Tuttavia, nonostante tale dichiarazione di parte ricorrente, non sono emersi elementi tali da fornire la prova tranquillizzante della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla moglie ed il fallimento del matrimonio.
Tali circostanze fattuali, fanno, al contrario, presumere che il rapporto tra coniugi si fosse da tempo svuotato di contenuto, per essere venuta meno l'affectio coniugalis, sicché l'allontanamento affettivo della si colloca sul Pt_1 piano delle conseguenze della fine del vincolo piuttosto che su quello delle cause.
Difatti, proprio in sede di comparsa di costituzione e risposta, il ha dichiarato “la propria non volontà di CP_1 addivenire ad una separazione dalla coniuge, SI.ra per totale inesistenza di motivazioni, Parte_1 peraltro, absit iniuria verbis, si eccepisce, non esplicitate per legge nel ricorso introduttivo, interposto dalla medesima ricorrente”; d'altronde, la formulazione, soltanto in sede di memoria integrativa, da parte del di domanda riconvenzionale di addebito, si pone in aperta e insanabile contraddizione logica con CP_1 quanto originariamente dedotto e richiesto in sede di comparsa di costituzione e risposta. Non può, infatti, sfuggire come il abbia inizialmente opposto resistenza alla stessa domanda principale avversaria di CP_1 declaratoria di separazione personale dei coniugi, così implicitamente negando la ricorrenza, nel caso concreto, dello stesso dato fattuale di un'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
risulta, quindi, priva di fondamento razionale la successiva richiesta di addebito, nella misura in cui soltanto ex post si affermi l'intervenuta dissoluzione del consorzio matrimoniale e si chieda accertarsi e dichiararsi che detta dissoluzione sia stata la conseguenza di una pretesa disaffezione, morale e materiale, che la moglie ricorrente avrebbe manifestato, nel corso del rapporto matrimoniale, verso la persona del marito e verso le persone dei figli nati all'interno del matrimonio.
Ebbene, si rileva che, sul piano fattuale, le motivazioni che possono condurre uno dei coniugi ad avanzare richiesta di separazione per “intollerabilità della convivenza” potrebbero essere le più disparate;
il Giudice,
8 dinanzi ad una richiesta in tal senso, che non venga affiancata da domanda di addebito, non sarà tenuto né ad entrare nel merito del conflitto e né, tantomeno, a verificarne i motivi. Difatti, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi, proprio per la sua natura strettamente rimediale, deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine, non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8713 del 29 aprile 2015).
-ASSEGNO MULIEBRE-
Venendo ora alle pronunce accessorie, a carattere economico, va senz'altro confermato il provvedimento presidenziale, nella parte in cui è stato negato alla DE un trattamento economico provvisorio (con differimento, ovviamente, alla sede della sentenza definitiva del vaglio della fondatezza nel merito della relativa pretesa): parte ricorrente, infatti, non ha fornito elementi di valutazione di sorta, che possano indurre il Collegio a modificare le statuizioni già assunte dal Presidente F.F. sul punto.
La DE, in sede di ricorso introduttivo, non avanzava formale richiesta di riconoscimento per sé di un assegno periodico di mantenimento, sicché, con ordinanza presidenziale del 29.03.2017, il Presidente le negava un assegno provvisorio, facendo salve le ulteriori valutazioni del caso ove la stessa ricorrente avesse voluto formulare siffatta richiesta successivamente. Difatti, la avanzava, per la prima volta, formale Pt_1 richiesta di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, soltanto in sede di memoria integrativa (depositata telematicamente il 17/05/2017), rimettendosi, in ordine alla quantificazione del trattamento economico richiesto, alla prudente valutazione del Tribunale;
la medesima pretesa economica veniva, poi, reiterata con l'istanza introduttiva del procedimento incidentale, instaurato con ricorso del
31/01/2019. In detta ultima sede processuale, diversamente da quanto richiesto in sede di atto di costituzione davanti al G.I., la concludeva per il riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre, nella Pt_1 misura non inferiore ad € 500,00, o nella diversa misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia (richiesta, quest'ultima, che, tuttavia, veniva espressamente e provvisoriamente rigettata con l'ordinanza definitoria del ridetto procedimento incidentale, con l'ordinanza resa al verbale di udienza del 09/05/2019).
Parte resistente, nel corso del giudizio, ha reiteratamente richiesto la conferma, in sede di sentenza definitiva, della statuizione interinale presidenziale di diniego di un assegno di mantenimento muliebre, valorizzando, allo scopo, due distinti presupposti fattuali: 1) la ritenuta autonomia economica della ricorrente che svolgerebbe attività lavorativa, non contrattualizzata, come collaboratrice domestica;
2) la dedotta impossibilità di fronteggiare tale onere, anche in considerazione dell'incidenza dispiegata dai consistenti oneri economici, già posti a suo esclusivo carico.
In merito al fatto controverso dello svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa retribuita, dalla quale la stessa trarrebbe propri introiti che la renderebbero autonoma dal punto di vista economico, il Collegio deve prendere atto degli esiti dell'espletata istruttoria, orale e documentale. Occorre, quindi, tener conto delle singole emergenze istruttorie, come di seguito ordinatamente esplicitate, per poi procedere ad una loro
9 valutazione sintetica, in vista della verifica della fondatezza della pretesa patrimoniale, a carattere accessorio, proposta in via principale dalla , volta al riconoscimento, per sé, di un assegno ex art. 156 co 1 c.c.. Pt_1
Occorre, quindi, tener conto delle seguenti singole risultanze: 1) dai tre dossier investigativi basati sull'osservazione della ricorrente in differenti archi temporali, in particolare, dal 10.07.2017 al 14.07.2017, dal 29.07.2017 al 02.08.2017 e dal 14.01.2019 al 17.01.2019, versati in atti dalla difesa del , è CP_1 possibile evincere come la ricorrente si rechi quotidianamente, sin dalle ore 08:00 di mattina sino alla sera, presso l'abitazione della famiglia sita in Noci, ivi svolgendo commissioni per loro conto, tra le Parte_2 quali: l'acquisto di generi alimentari (la merce acquistata veniva consegnata alla famiglia tale Parte_2 circostanza poteva desumersi dal fatto che la , dopo aver consegnato le buste, usciva dalla loro Pt_1 abitazione a mani vuote), il conferimento della loro immondizia e l'accompagnamento degli anziani IGnori
proprietari della suddetta villa, al fine di svolgere commissioni in giro per il paese;
2) la , Parte_2 Pt_1 in sede di interpello, all'udienza del 21.01.2021, riconosciutasi nelle foto presenti nei dossier investigativi mostrate in udienza, ha negato di prestare o di aver prestato attività lavorativa presso la famiglia Parte_2 dichiarando, invece, di aiutarli per mero spirito di liberalità, in virtù del rapporto di amicizia che la legherebbe all'anzidetta famiglia;
3) detta ultima versione fattuale offerta dalla , in chiave difensiva, sarebbe stata Pt_1 confermata dalla testimonianza della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, CP_3 convivente con la madre presso l'abitazione familiare: ella ha confermato quanto dichiarato dalla , Pt_1 sostenendo che la madre non avrebbe mai svolto alcuna attività lavorativa e che sarebbe, pertanto, totalmente priva di reddito;
4) al contrario, le deduzioni di parte resistente sono state confermate dalla testimonianza del figlio , resa all'udienza del 14.01.2021, il quale ha riferito testualmente: “confermo il fatto Persona_3 che mia madre, sia prima che dopo l'udienza presidenziale (ha portato e porta tuttora), presso l'abitazione di famiglia, biancheria che io posso individuare con certezza essere di proprietà di persone estranee al nostro nucleo familiare”, “posso anche confermare, più in generale, che mia madre svolgeva e svolge tuttora presso la famiglia , l'attività di collaboratrice domestica, sicché suppongo che la biancheria di Parte_2 terzi rinveniente nella mia abitazione sia proprio della famiglia ”. Parte_2
Orbene, alla luce delle univoche risultanze istruttorie, il Collegio ritiene che la svolga, certamente, Pt_1 lavori retribuiti, ancorché non contrattualizzati, verosimilmente come donna delle pulizie o come badante (così come sostenuto dal resistente) e che, con ogni probabilità, la medesima ricorrente riceva aiuti economici in ambito extrafamiliare: non ci si spiegherebbe, altrimenti, come la abbia potuto, negli ultimi otto anni, Pt_1 sostenere autonomamente gli oneri relativi alla casa familiare, a lei assegnata in uso esclusivo, quali le utenze, gli oneri condominiali, le tasse comunali, i costi di mantenimento relativi all'autovettura Opel in sua esclusiva disponibilità (benzina, bollo auto, assicurazione, revisione e altri oneri accessori). Parimenti, risulterebbe impossibile spiegare, da un punto di vista logico-razionale, come la stessa abbia potuto, durante il Pt_1 lungo corso del presente giudizio contenzioso, provvedere, ininterrottamente, anche al soddisfacimento delle eIGenze di vita, proprie e della figlia fruendo del solo contributo paterno al mantenimento della figlia CP_3 seco convivente, pari ad € 500,00 mensili.
Il Collegio, in buona sostanza, deve evidenziare il dato irrefutabile costituito dalla circostanza che gli esborsi mensili della superano, di gran lunga, le proprie entrate dichiarate. Si ponga mente al fatto che il Pt_1
non le ha mai versato alcunché, da quando è andato via di casa (2017), in conformità, del resto, a CP_1 quanto statuito, sul piano economico, nell'ordinanza presidenziale del 29.03.2017. A ciò si aggiungano i
10 seguenti insuperabili rilievi fattuali: 1) la ha goduto e gode tuttora della ex casa coniugale, a sua volta Pt_1 in comproprietà col marito, in modo pieno ed esclusivo, così conseguendo un risparmio di spesa, pari, quantomeno, alla metà del canone locativo per immobili aventi analoghe caratteristiche (cfr. Cass. Civ., sez.
I, n. 25420/2015); 2) la ricorrente non ha inoltre contestato quanto dedotto dal marito in relazione alla ricezione, in epoca antecedente alla separazione, di una somma pari ad € 76.000,00, a titolo di eredità della defunta madre, somma, quest'ultima, dapprima versata sul conto corrente cointestato tra i coniugi e, successivamente, oggetto di prelievo da parte della , unitamente a ulteriori € 24.000,00, rivenienti da Pt_1 crediti da lavoro del SI. ; 3) la certificazione medica depositata in atti dalla ricorrente, asseritamente CP_1 volta a dimostrare la propria incapacità lavorativa, è sostanzialmente costituita da referti medici privati, dai quali non è possibile desumere l'esistenza di alcuna patologia invalidante o che, comunque, comprometta la capacità lavorativa della . Alla medesima conclusione, del resto, si potrebbe giungere anche Pt_1 semplicemente all'esito della lettura del “Patto di servizio personalizzato tra il centro impiego del Comune di
Noci” e la DE, in atti, stipulato nell'aprile 2017, nel quale, per l'appunto, si afferma: “il lavoratore possiede abilità motorie e funzionali buone che gli consentono di approcciarsi in modo idoneo al lavoro”.
La ricorrente, inoltre, con comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c., ha omesso di aggiornare la propria situazione reddituale, producendo la sola attestazione ISEE, relativa all'anno 2022, dalla quale emerge un indicatore della situazione economica della , pari ad € 4.475,37. Si rammenta che le autocertificazioni Pt_1
e le attestazioni ISEE sono irrilevanti, in tal sede, ai fini della ricostruzione dell'effettiva condizione reddituale della parte;
ne discende che il Collegio non dispone di alcuna informazione attendibile e, soprattutto, aggiornata, con riguardo alla reale situazione patrimoniale e reddituale della , la quale, peraltro, pur Pt_1 deducendo di essere totalmente priva di redditi, non ha mai presentato, in corso di causa, istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
D'altro canto, il resistente ha subito un peggioramento della propria condizione reddituale, rispetto al momento dell'emanazione dell'ordinanza presidenziale, risalente all'ormai lontano marzo 2017. In particolare, il
, dal 2022, è andato in pensione, subendo una leggera diminuzione delle proprie entrate (come si CP_1 evince dalla documentazione reddituale regolarmente prodotta in atti). Egli, a seguito dell'udienza presidenziale, ha preso in locazione un appartamento per il quale paga un canone di € 400,00 mensili e ha continuato integralmente a pagare il mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà con la moglie, oltre a versare, alla ricorrente, la somma complessiva di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_3
Infine, secondo quanto già osservato in precedenza, va rilevato che l'odierna ricorrente, già con ricorso proposto in corso di causa, in data 31.01.2019, ha avviato un subprocedimento, volto al riconoscimento dell'assegno muliebre per sé, nonché all'aumento del contributo al mantenimento di conclusosi con CP_3 un rigetto e un rinvio al definitivo in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Alla luce delle superiori considerazioni, merita di essere rigettata, nel merito, la domanda accessoria a contenuto economico, proposta dalla , volta al riconoscimento di un assegno periodico, a norma Pt_1 dell'art. 156 co. 1 c.c..
-ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA
FIGLIA Parte_4
La casa coniugale rimarrà assegnata in uso esclusivo alla madre, affinché vi continui ad abitare con la figlia
11 Monica seco convivente;
quanto, invece, ai provvedimenti di natura economica, va fatto obbligo al padre di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente nella CP_3 stessa modalità e nella stessa misura stabilita in via provvisoria ed urgente con ordinanza presidenziale.
Il Collegio non può che prendere atto dell'assenza di fatti nuovi, che giustifichino una modifica dell'assetto provvisorio presidenziale, giacché ormai venticinquenne, continua a frequentare l'università, anche CP_3 se fuori corso.
Ebbene, parte resistente, su cui gravava l'onere di dimostrare il raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia, non solo non ha fornito alcun elemento probatorio al riguardo, ma non ha neppure coltivato tale richiesta dal punto di vista istruttorio, limitandosi a reiterare, in sede di comparsa conclusionale, tutte le richieste formulate nei precedenti scritti difensivi. D'altro canto, il silenzio della madre ricorrente, sulla situazione lavorativa e/o di studio della figlia, nonché il mero raggiungimento da parte di quest'ultima della maggiore età, non possono costituire prova dell'intervenuta indipendenza economica della ragazza.
Sul punto, va ricordato che l'obbligo al mantenimento dei figli, sancito dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 e ss. c.c., non cessa automaticamente con il conseguimento della maggiore età, ma continua sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
Qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento che prevede il contributo al mantenimento del figlio, quando quest'ultimo era ancora minorenne, tale provvedimento resta valido ed efficace anche a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio.
Se, poi, ne è chiesta la revoca, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole, qualora il figlio abbia appena compiuto la maggiore età, e anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto.
La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, fino a diventare un "adulto", dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie, non vi è prova del raggiungimento, da parte della stessa figlia di una, seppur CP_3 minima, autonomia economica;
non vi è prova neanche della circostanza della percezione, da parte della medesima, di un'indennità per la patologia da cui risulta affetta (epilessia); tuttavia, è fatta salva, per il CP_4 futuro, la possibilità, per il resistente, di attivare, in qualsiasi momento, un procedimento revisionale, eventualmente rivolto alla revoca o, quantomeno, alla riduzione, del contributo oggi dovuto, laddove emergano elementi di novità, che possano giustificare l'accoglimento di siffatte pretese. Si allude, ad esempio, alla riferibilità, in futuro, alla stessa figlia beneficiaria del trattamento economico periodico, di un'inerzia qualificata nella proficua prosecuzione e ultimazione dell'intrapreso percorso di studi o di un'inerzia nell'attivazione ai fini del reperimento di un impiego nel mercato del lavoro, laddove detta condotta inerte possa e debba considerarsi inescusabile anche alla luce del dato anagrafico.
In considerazione dell'assenza di elementi nuovi, sopravvenuti rispetto a quelli già sommariamente delibati all'udienza presidenziale, nonché in considerazione della giovane età della figlia di anni venticinque, CP_3 il Collegio ritiene opportuno confermare nell'an e nel quantum l'assegno periodico di concorso paterno al
12 mantenimento della figlia, così come stabilito in via provvisoria con ordinanza del 29.03.2017, oltre adeguamenti annuali secondo gli indici Istat- Foi, già maturati e maturandi. Siffatto assegno mensile andrà versato in favore della ricorrente, in ragione della perdurante coabitazione della figlia maggiorenne con la madre. Va parimenti confermata la singola statuizione, di cui all'ordinanza resa all'esito del verbale di udienza del 09/05/2019, con la quale veniva recepito, con effetto immediato, cioè con decorrenza a partire dal mese di maggio dell'anno 2019, il Protocollo d'intesa IGlato in subiecta materia, in data 16.11.2017, con tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni. È da ritenersi, quindi, parimenti confermata anche la ripartizione, al
50% tra i genitori, delle spese straordinarie concernenti la figlia le quali dovranno, per l'appunto, CP_3 individuarsi e rimborsarsi secondo le previsioni di cui al citato Protocollo d'intesa.
-SPESE DEL GIUDIZIO-
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 2489/2016, introdotto da con Parte_1 ricorso depositato in data 19.02.2016, fermo restando quanto già statuito, con la sentenza parziale sullo status,
n. 1047/2021, pubblicata in data 12.03.2021, di declaratoria della separazione personale dei coniugi, Pt_1
e ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così
[...] Controparte_1 provvede:
RIGETTA, per infondatezza nel merito, la domanda di addebito proposta in via riconvenzionale da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
RIGETTA, altresì, sempre per infondatezza nel merito, la domanda accessoria a contenuto economico, avanzata dalla , volta all'attribuzione, in suo favore, di un assegno periodico, a norma dell'art. 156 Pt_1 co.1 c.c.;
CONFERMA l'assegnazione in uso esclusivo, alla moglie ricorrente, , dell'immobile già Parte_1 adibito a casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, a fronte della circostanza della perdurante coabitazione con la madre della figlia per essere quest'ultima ancora priva di autonomia economica, ad onta del CP_3 sopravvenuto raggiungimento della maggiore età;
PONE, quindi, definitivamente, con decorrenza a partire dal mese di marzo dell'anno 2017, a carico di l'obbligo di corrispondere, alla ricorrente , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo paterno periodico al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente CP_3 autosufficiente, il complessivo importo di € 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese, oltre adeguamenti annuali secondo gli indici Istat- Foi, maturati e maturandi;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di conIGlio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 10 settembre
2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra
Il Presidente
Dr. Saverio U. de NE
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